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“WELFARE” PER GLI AVVOCATI: UNA SCELTA INDISPENSABILE
I liberi professionisti, in particolare gli avvocati, stanno subendo pesantemente la crisi economica.
Gli studi legali, per cercare di sopravvivere, sono costretti ad abbassare le tariffe e a combattere una guerra tra poveri.
La figura dell’Avvocato, quale espressione dell’indipendenza e della libertà professionale, è sempre più svilita e compromessa.
Di fronte a questa drammatica situazione, non è più il tempo delle parole, delle mirabolanti promesse, poi non mantenute, e delle polemiche spesso stucchevoli, ma è necessario uno sforzo, serio e concreto, soprattutto di chi svolge un ruolo di rappresentanza dei Colleghi nei vari ambiti.
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QUANDO L’AVVOCATO PAGA L’IRAP?
L’art. 2 del D.Lgs n. 446/1997 sancisce che l’Irap sia dovuta da tutti i soggetti, i quali esercitino abitualmente un’ attività autonomamente organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Il problema che si pone, ai fini del pagamento dell’Irap, è di determinare che cosa si intenda per “ attività autonomamente organizzata”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel senso che “ l’autonoma organizzazione” è ravvisabile allorquando il soggetto eserciti attività di lavoro autonomo quale responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali, necessari per l’esercizio dell’attività e che eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività stessa.
Anche avvalersi di collaboratori per l’espletamento dell’attività professionale determina la soggezione al tributo.
Con riferimento agli studi associati si è posto il problema, e la questione è dibattuta, se debba essere assoggettato all’Irap l’avvocato che collabori con uno studio associato, ma che abbia svolto un’autonoma e distinta attività professionale in un luogo diverso da quello della sede dell’associazione.
A tal riguardo, l’avvocato, per escludere la soggezione all’Irap deve fornire adeguata prova di non fruire dei benefici organizzativi derivanti dalla sua partecipazione all’associazione e, quindi, di non far parte della struttura della stessa.
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TERMINI PERENTORI E PROCESSO CIVILE TELEMATICO
L'art. 153 c.p.c, come è noto, sancisce l'improrogabilità dei termini perentori, nemmeno sull'accordo delle parti.
Con riferimento al processo civile telematico, il problema che si pone è quello afferente al mancato rispetto del termine perentorio e, quindi, al tardivo deposito telematico di un atto per il verificarsi di una o più cause ( interruzione dl servizio del gestore telefonico, del gestore di posta certificata e così via).
Allo stato, non ci sono principi certi qualora si verifichi una situazione di tal genere.
Indubbiamente soccorre, al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in riferimento all'art. 153 c.p.c, ha sancito il principio secondo cui " la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis cod. proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, II comma cod. proc. civ., come novellato dalla legge 18.06.2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla Sua volontà".
Ovviamente, è necessario che la parte, incorsa nella decadenza, chieda la remissione in termini tempestivamente ossia appena sia venuta a conoscenza di non aver rispettato il termine perentorio, sancito ex lege, per l'adempimento processuale. Sarà necessario, altresì, corredare la richiesta di remissione in termini con adeguata documentazione.
Purtroppo, non esistendo attualmente una chiara disciplina legislativa, si è cercato di rimediare mediante la conclusione, nei vari Uffici Giudiziari, di protocolli di intesa tra avvocati e magistrati per l'attuazione del processo telematico.
Tali protocolli, pur utili, però, non rappresentano una soluzione del problema ed è auspicabile che con urgenza sia adottato un Testo Unico per il processo civile telematico, così da eliminare eventuali incertezze. Richiesta in tal senso è stata espressamente formulata al Ministro Orlando, intervenuto al recente Congresso degli Avvocati tenutosi a Venezia
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-XXXII CONGRESSO NAZIONALE-VENEZIA 9 -10- 11 OTTOBRE 2014
MOZIONI PRESENTATE DA PAOLO NESTA DELEGATO E PRESIDENTE DI ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA – AFG E DA LUCILLA ANASTASIO DELEGATO E SEGRETARIO DI ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA – AFG
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Il Congresso di Venezia, tenutosi nei giorni 9/10/11 ottobre,avrebbe dovuto rappresentare una svolta, nel senso che, finalmente, in applicazione dell'art. 39 della legge 247/2012, si sarebbe dovuto eleggere un Organismo Unitario, che potesse rappresentare la volonta' unitaria dell'Avvocatura italiana. Purtroppo cosi' non e' stato. Anche stavolta hanno prevalso i particolarismi,le dispute tra le varie componenti, che hanno inteso privilegiare l'interesse individuale anziche'avere, come unico punto di riferimento, l'interesse collettivo. Il risultato e' stato che nessuna delle sei mozioni, ammesse e votate in assemblea, ha raggiunto il quorum, pari a 461 voti, per consentire all'Organismo di avere una rappresentanza, forte, unitaria e, quindi, in grado di farsi valere.
Alleanza Forense per la Giustizia- AFG, da me rappresentata e che ha visto la fattiva presenza del Segretario Lucilla Anastasio, ha presentato due mozioni, entrambe ammesse( di seguito allegate).
Avendo intuito che la situazione di contrapposizione tra le vari componenti dell'Avvocatura non avrebbe portato a nulla di buono ( e purtroppo questo si e'verificato), ho invitato,in un accorato intervento di presentazione della nostra mozione statutaria, gli oltre 900 delegati presenti a non cadere nella tentazione di votare in modo settoriale, privilegiando soltanto l'interesse della componente di appartenenza, ma di esprimere con il voto la volonta' di avere, come unico obiettivo, la realizzazione dell'unita' dell'Avvocatura, mediante il coinvolgimento di tutte le componenti ( istituzionale,associativa e congressuale), nessuna esclusa.
Cio' avrebbe consentito di avere finalmente una forte e autorevole rappresentanza in grado di rapportarsi adeguatamente con gli interlocutori.
Purtroppo, hanno prevalso ancora una volta, gli interessi particolari , avendo votato i delegati secondo le indicazioni di" scuderia" e, quindi, in modo settoriale, pensando erroneamente che la loro componente potesse" vincere", con il risultato che ciascuna mozione ha ottenuto molti meno voti di quelli che i proponenti avevano ipotizzato e, comunque,di gran lunga al di sotto del quorum necessario per essere approvate.
Ma le buone idee, talvolta, hanno necessita' di tempo per essere apprezzate e, conseguentemente, pur non avendo la nostra equilibrata e ragionevole mozione riportato molti voti favorevoli , peraltro con un rilevante numero di astenuti,( ma anche le mozioni presentate dalle altre associazioni, in alcuni casi riunite tra di loro, proporzionalmente hanno conseguito un numero di voti estremamente modesto), continueremo con determinazione nella nostra battaglia, a livello nazionale e territoriale, affinche' l'Avvocatura italiana possa finalmente esprimersi con una sola voce, forte e autorevole,e non come e' stato, fino ad oggi, con piu' voci, deboli, in contrasto fra di loro e non in sintonia con la volonta'della stragrande maggioranza degli Avvocati, che quotidianamente e con fatica frequentano, tra mille difficolta', i Tribunali italiani ,peraltro in una condizione di notevole incertezza e precarieta' economica.
Paolo Nesta
Presidente di Alleanza Forense per la Giustizia- AFG
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INAMMISSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
Recentemente il Tribunale di Padova, ma in precedenza anche altri Tribunali, con ordinanza 28 Agosto -1 Settembre 2014 ha dichiarato inammissibile il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta, non rientrando tale atto tra quelli previsti nell’art. 35 del D.M. 44/11.
E’ stato osservato che, giusta l’art. 16 bis del D.L. 179/2012 è obbligatorio, per i procedimenti iniziati dopo il 30.06.2014, il deposito telematico dei soli atti endoprocedimentali, mentre nulla è previsto per il deposito degli atti introduttivi delle parti.
Attenzione, quindi, perché dall’inammissibilità della costituzione in giudizio mediante deposito telematico della comparsa di risposta, consegue non solo la dichiarazione di contumacia della parte che intendeva costituirsi, ma possono derivare anche conseguenze gravi per l’Avvocato sia sotto il profilo deontologico che della responsabilità professionale.
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" La Notizia della Settimana"
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
Il Decreto Legge n. 132/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, disciplina, tra l'altro dall'art. 2 all'art. 5 la procedura di negoziazione assistita da un Avvocato e all'art. 6 la negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Segnalo, in particolare ,che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un' azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti qualunque sia il valore della causa, e per chi, fuori dei casi previsti dall'art.5 comma I – bis del D. Lgs 4.03.2010 n. 28, (mediazione nelle materie in esso previste) intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00
Richiamo l'attenzione dei Colleghi, in tema di negoziazione in materia di famiglia prevista all'art. 6 del richiamato D.Lgs, che nell'ipotesi di raggiunto accordo a seguito della convenzione, l'Avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di 10 giorni, all'Ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo, munito delle certificazioni di cui all'art. 5 e, in caso di violazione è applicata dal comune competente la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00.
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" La Notizia della Settimana"
RICONOSCIUTO AI DIFENSORI IL POTERE DI AUTENTICA DELLE COPIE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATICO
Il D.Lg.s. n. 90/2014 in tema di misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, prevede che le copie informatiche, anche per immagini, di atti processuali di parte e degli ausiliari del Giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nell'articolo 16 bis, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere.
Tra gli altri, il difensore può estrarre duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui sopra e soprattutto attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.
Ovviamente le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico hanno il valore di originale se munite dell'attestazione di conformità del difensore, prevista dalla richiamata legge.
Indubbiamente è un passo avanti per la semplificazione e la velocizzazione dell'attività giudiziaria
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Si comunica che ora è possibile accedere agli archivi delle sentenze civili e penali della Corte di Cassazione e, quindi, prendere visione ed eventualmente estrarre copia delle stesse. Il sistema di ricerca è molto semplice ed intuitivo: l’indirizzo web è il seguente ,oppure si può accedere direttamente dal mio sito www.paolonesta.it cliccando direttamente sulla voce Consultazione sentenze civili e penali cassazione