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11.05.2015 - Notizia della Settimana

IGNORANZA E DOLO PROCESSUALE PER GLI AVVOCATI

Il Tribunale di Padova,con una recentissima sentenza, all'esito del rigetto della domanda attrice, ha sanzionato la parte ex art. 96 cpc, condannandola al pagamento, oltreche' delle spese di soccombenza, anche di una somma pari al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 55/2014, ossia euro 43525,00. L'oggetto della causa consisteva nell'accertare il superamento o meno del tasso soglia usura nel momento in cui era stato concluso il contratto di mutuo con la banca erogante. Gli attori avevano ritenuto che tale tasso fosse stato superato, procedendo a sommare il tasso convenzionale con quello di mora. A sostegno della tesi sostenuta gli attori richiamavano la sentenza n.350/ 2013 della Corte di Cassazione che, secondo l' interpretazione da loro data, avrebbe detto che ,ai fini della verifica in ordine al superamento del tasso soglia , si dovessero sommare il tasso convenzionale e il tasso di mora contrattualmente previsti.

Il Tribunale di Padova, pero' nel definire una " mostruosita'" tale interpretazione( (!), a sua volta, affermava che la Corte di Cassazione avrebbe soltanto detto che " il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione della usurarieta'". Ma cio' vorrebbe dire, ad avviso, del Tribunale, che il giudice deve verificare se il tasso convenzionale e quello di mora, singolarmente considerati, superino o meno il tasso soglia, non potendosi accontentare di verificare soltanto il tasso convenzionale. La sentenza de qua, quindi, nel definire " fantasiosa deduzione della parte" tale interpretazione, ha tratto la conseguenza che ricorresse l'ipotesi di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che sarebbe stata citata a sproposito , oppure l'ipotesi di dolo processuale (!) nel tentativo di indurre il giudice in errore sul fatto che " una certa sentenza avrebbe detto una cosa che in realta' non ha mai detto".

Inoltre, sempre secondo il Tribunale di Padova, tale modus agendi denoterebbe la volonta' di creare un contenzioso seriale in tale materia , con relativo danno arrecato al sistema giudiziario, inteso nella sua complessita', gia' gravato da milioni di procedimenti pendenti, " per cui ,l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalita' strumentali e dilatorie, e'un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata". Conclude la sentenza che proprio comportamenti di questo genere determinerebbero l'impossibilita' per i giudici di definire la totalita' dei procedimenti sul loro ruolo nel termine di tre anni dalla data di iscrizione a ruolo , secondo quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

E' pacifico che l'Avvocato , nell'espletare la professione, debba sempre ispirarsi a criteri di massima diligenza e adeguata preparazione nell'affrontare le tematiche per la tutela dei diritti e degli interessi dei clienti. Peraltro, al riguardo il nostro Codice Deontologico richiama principi che ben conosciamo.

Nella fattispecie sopra richiamata, pero' , la sentenza , nel far riferimento alla presunta negligenza o addirittura al dolo della parte, di fatto va a censurare pesantemente l'interpretazione, data dalla stessa ad una decisione della Corte di Cassazione e ovviamente strumentale per la tesi sostenuta.
Non voglio entrare nel merito e, peraltro, non mi compete, della maggior fondatezza di una interpretazione rispetto all'altra. Osservo, pero' ,che all'Avvocato non puo' essere precluso il diritto di interpretare le norme o le sentenze, come meglio creda in scienza e coscienza, ne' tantomeno la sua autonomia puo' essere limitata nel timore che qualche Giudice lo " sanzioni" pesantemente qualora abbia l'ardire di sostenere tesi a lui non gradite o non in linea con la giurisprudenza prevalente.

Quanti principi giurisprudenziali innovatori e in linea con l'evoluzione della societa' e con il cambiamento dei tempi, sono stati recepiti dai giudici di merito e dalla Corte di Cassazione, proprio in virtu' di tesi sostenute da Avvocati, che magari qualcuno all'inizio definiva improvvidamente " mostruosita'" ? E' proprio sicuro il Tribunale di Padova ,che usa espressioni difficilmente riscontrabili in altre sentenze nei confronti della parte soccombente , di una assoluta immodificabilita' della stessa negli altri gradi di giudizio?
Non sarebbe ora di farla finalmente finita con lo stucchevole ritornello che la durata dei processi sia riconducibile alla condotta degli Avvocati italiani ,che avrebbero il vizio di intasare le aule di giustizia?

Una conclusiva considerazione : il nostro ruolo via via e'sempre piu' svilito e non considerato come meriterebbe, ma sappiano lor signori che gli Avvocati, pur costretti a subire amaramente tale situazione, non si piegano e non si piegheranno mai a logiche di potere , che certamente li colpiscono direttamente ma che in definitiva vanno ad incidere in modo pesante proprio sui diritti fondamentali dei cittadini, e tra questi il diritto alla Giustizia.
VOLTIAMO PAGINA.
PAOLO NESTA

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