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10.Mar
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Usucapione sulle parti in comune dell’edificio

Usucapione sulle parti in comune dell'edificio

 La legge per tutti.it  

 Possibile l'usucapione di parti in comune dello stabile condominiale: a condizione che l'interessato si atteggi apertamente a proprietario del bene.

 

 Il singolo condomino può usucapire una parte in comune dell'edificio: tuttavia devono ricorrere alcune condizioni.

 

Innanzitutto, per 20 anni deve aver aver tenuto una condotta diretta a rivelare, in modo non equivoco, agli altri condomini, l'intenzione di comportarsi nei confronti della cosa comune non come semplice comproprietario di essa, ma come proprietario esclusivo [1].

 Non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'utilizzare la parte dell'edificio in questione [2]. Per esempio, non basta aver utilizzato il lastrico solare condominiale come se fosse proprio, mentre gli altri condomini non si curavano di usarlo; occorrebbe invece averne bloccato l'accesso con una porta chiusa a chiave, facendo così chiaramente intendere l'intenzione di appropriarsi dello spazio comune.

 Insomma, ciò che è necessario è che, oltre al decorso dei 20 anni, il condomino si sia atteggiato ad essere il proprietario esclusivo dello spazio condominiale.

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