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Categoria: Informazioni di contenuto legale
10.Mar
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Ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale

Il ricorso per decreto ingiuntivo è disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c.

Si può richiedere un decreto ingiuntivo solo per particolari tipi di diritti e non per tutti; può essere ottenuto:

a) dal creditore di una somma liquida di denaro,

b) dal creditore di una determinata quantità di cose fungibili,

c) da chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.

Si è soliti suddividere i procedimenti sommari in due categorie: monitori puri e monitori spuri. Con i primi si indicano quei procedimenti in cui basta la semplice affermazione del ricorrente per ottenere il provvedimento richiesto senza dover provare quanto affermato. Con i secondi invece il ricorrente deve provare i fatti a fondamento del proprio diritto (sempre però in una sommarietà della cognizione).

Nel ricorso per decreto ingiuntivo il monitorio spurio è generalizzato, art. 633, n. 1 c.p.c. (prova scritta ex art. 634 e 635 c.p.c.) mentre solo per i casi previsti nell'art. 633, n. 2 e 3 c.p.c. è previsto un monitorio puro.

Di recente la giurisprudenza ha stabilito che "la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal Giudice (Cass. Civ., Sez. Unite, 18 giugno 2010, n. 14699).

La prova scritta sancita nel n. 1, dell'art. 633 sono:

1) le promesse unilaterali per scrittura privata;

2) le polizze;

3) i telegrammi;

4) le scritture contabili nel caso di imprenditori.

Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici trova applicazione il disposto di cui all'art. 635 c.p.c. per cui sono prova sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo i libri ed i registri della P.A. (attestati da notaio od altro pubblico ufficiale), mentre per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza ed assistenza sono prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari di tali enti.

A cosa serve

La formula serve per ottenere una tutela di condanna anticipatoria

Soggetti interessati

Creditori di una somma liquida di denaro, di una determinata quantità di cose fungibili, da chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile

Termini inerenti

Entro il termine di prescrizione del diritto

Spunti e approfondimenti

Il ricorso ed il decreto vanno notificati entro 60 gg. (90 se all'estero) della pronuncia del decreto

Sanzioni in caso di inadempimenti

Il ricorso deve contenere l'indicazione delle prove richieste dall'art. 633 c.p.c.

Chi è competente a conoscere l'atto

Segue le regole ordinarie sulla competenza

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