Il controllo del giudice dell’esecuzione sul titolo

LeggiOggi.it

Breve saggio sul titolo esecutivo ed il controllo del giudice

 

Sommario: 1. La nozione di titolo esecutivo: a) cenni storici. – 2. Segue: b) la concezione ontologica. – 3. Segue: c) la concezione funzionale. – 4. Segue: d) a seguito della riforma codicistica. – 5. La esecuzione penale come fase giuvrisdizionale. – 6. Verità processuale e titolo esecutivo. – 7. La funzione del titolo esecutivo. – 8. Giudicato, esecutività ed esecuzione. – 9. Forza e potere esecutivi – 10. I problemi di coordinamento tra la fase della cognizione e quella della esecuzione. – 11. Il titolo esecutivo nel passaggio dalla esecutività alla esecutorietà. – 12. La risoluzione delle questioni sul titolo esecutivo. – 13. Il controllo sui vizi e sull’efficacia del titolo: a) premessa. – 14. Segue: b) l’invalidità. – 15. Segue: c) il titolo “ingiusto”. – 16. Segue: d) per effetto di pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo. – 17. Segue: e) la ineseguibilità del titolo.

1. La nozione di titolo di titolo esecutivo: a) cenni storici. Nel codice previgente l’espressione di “titolo esecutivo” non era prevista; il che consentiva persino di ritenere che all’esecuzione penale fosse estraneo un simile concetto, specifico dell’esecuzione civile1.

Sennonché, immaginando che la vicenda esecutiva debba avere una “causale”, debba cioè avere un fondamento giuridico che giustifichi le attività compiute successivamente alla conclusione del processo di cognizione terminato con il giudicato, fu, sin dall’epoca, elaborata una nozione teorica di “titolo”, identificato con la sentenza irrevocabile e quindi “esecutiva”2.

Lo schema procedimentale del previgente codice, fondato sul passaggio ad una fase successiva a quella del giudizio di cognizione, destinata all’attuazione pratica dei comandi giurisdizionali, era dunque simile all’attuale, anche se nel passato contesto normativo alla fase esecutiva era complessivamente attribuita una natura amministrativa, soltanto episodicamente caratterizzata da parentesi giurisdizionali.

Il fulcro della giurisdizione era perciò costituito dagli “incidenti” di esecuzione che, in quanto tali, confermavano la funzione episodica e quindi “residuale” della tutela giurisdizionale.

Nell’attuale sistema normativo, quanto meno a livello di impostazione di principio, lo scenario è fortemente mutato e ciò per due ragioni fondamentali: a) è stata introdotta la nozione di “titolo esecutivo”; b) è stata ridisegnata la competenza giurisdizionale nella fase esecutiva.

Sotto il primo aspetto, l’art. 670 c.p.p. ha espressamente previsto il “titolo esecutivo” come oggetto di specifiche “questioni” da sottoporre alla giurisdizione esecutiva.

Sotto il secondo aspetto, la competenza giurisdizionale del giudice dell’esecuzione non è più concepita come episodica, ma è stata strutturata come funzione conoscitiva immanente all’intera fase esecutiva, ormai completamente “giurisdizionalizzata”.

Tuttavia, ancorché significativa, la riforma normativa non ha prodotto i risultati sperati: il “titolo esecutivo” rischia di restare una formula vuota, una mera etichetta, piuttosto che un complesso di fattori e dinamiche processuali che costituiscono l’autentico fondamento dell’esecuzione penale; la giurisdizione esecutiva, dal canto suo, pur dichiarata come totalizzante, resta, in realtà ancora episodica: il giudice dell’esecuzione, ancora oggi, infatti interviene su richiesta di parte e solo nelle situazioni che sono tassativamente indicate dalla legge processuale.

L’esecuzione continua, dunque, a svolgersi come una fase amministrativa sotto l’impulso del magistrato del pubblico ministero che agisce come organo titolare dell’azione esecutiva.

Il cammino verso la piena tutela giurisdizionale dei diritti nella fase esecutiva si presenta ancora lungo e difficile.

2. Segue: b) la concezione ontologica. In un’ottica ontologica, il titolo esecutivo è considerato come documento o atto che costituisce il fondamento della tutela esecutiva che è giustificata solo “in ordine ai rapporti che risultino accertati di fronte alla legge in modo particolarmente sicuro3.

Secondo questa prospettiva, dunque, il contenuto di verità del titolo esecutivo costituirebbe la ratio della vicenda esecutiva che risulterebbe, altrimenti, ingiustificata ed inspiegabile.

Una simile concezione appare radicata su un’idea forte di giudicato, considerato come affermazione di verità definitiva e immodificabile. Infatti, è possibile concepire la “sicurezza dell’accertamento” dei rapporti giuridici solo se si parte dall’idea che, nel percorso dell’accertamento, per sua natura inesauribile, possa invece individuarsi un momento di stabilità, di irreversibilità da cui scaturisca, appunto, la “sicurezza” dell’accertamento stesso. Si identifica quindi un simile momento con il giudicato, visto come punto finale dell’accertamento giurisdizionale, obiettivo conclusivo dell’altrimenti incessante attività di ricerca della verità.

In questa prospettiva, si pone il problema dei limiti del potere di accertamento del giudice dell’esecuzione, quanto all’oggetto e quanto alle modalità di esercizio.

Il legislatore prevede, in apposite disposizioni, le limitazioni specifiche del potere di cognizione del giudice di esecuzione, quando è prevista la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione nell’integrazione del giudizio di cognizione (come, ad esempio, nel caso previsto nell’art. 671 c.p.p. che disciplina il potere di applicazione in executivis della disciplina della continuazione o del concorso formale di reati, a condizione che il giudice di cognizione non abbia escluso la continuazione). È evidente, in questa prospettiva, che per quanto possa essere concepito uno spazio di intervento del giudice dell’esecuzione, questo non potrà mai spingersi fino al punto di incidere sul dictum del giudice di cognizione che, in quanto coperto dal giudicato, è da ritenersi “sicuro”, “certo”, “immodificabile”. Insomma, la concezione ontologico-sostanziale del giudicato implica un’esigenza “contenutistica”, un’aspirazione ad un assoluto che non può non riferirsi all’accertamento effettuato dal giudice della cognizione, divenuto definitivo.

E così il giudicato finisce per coincidere o più precisamente per rappresentare la verità assoluta, non semplicemente nel senso dell’irreversibilità, ma anche nel senso dell’efficacia giuridica in grado di superare e di rendere irrilevante qualsiasi situazione di fatto in contrasto con esso. In questo senso e con riferimento a questo tipo di matrice ideologica vanno intese le note espressioni: “facit de albo nigrum et de quadrato rotondum” oppure “pro veritate habetur4.

Nella prospettiva esaminata, il titolo esecutivo costituisce allora la prova documentale del giudicato che da un punto di vista sostanziale è il vero “titolo” giuridico posto a base dell’esecuzione.

3. Segue: c) la concezione funzionale. Considerato in prospettiva funzionale, invece, il titolo esecutivo risulta concettualmente svincolato dal giudicato, che finisce per essere uno dei presupposti della vicenda esecutiva5.

In questo senso, quanto meno a livello teorico, potrebbe essere persino prevista un’esecuzione in assenza di giudicato, sulla base di presupposti di fatto e di diritto diversi e prescelti dal legislatore6. Il fatto, dunque, che, normalmente, la vicenda esecutiva è legata al giudicato, poiché di regola la vicenda esecutiva scatta immediatamente dopo la formazione del giudicato, non deve indurci troppo superficialmente a ritenere che tra esecuzione e giudicato vi sia un nesso ontologico, assoluto ed indiscutibile.

Infatti, come detto, il giudicato potrebbe essere concepito soltanto come uno dei presupposti dell’esecuzione, la quale potrebbe essere disciplinata a prescindere dal giudicato.

Del tutto diverso e non attinente al tema della natura del titolo esecutivo è il problema dell’eseguibilità del giudicato e cioè dell’esigenza di dare esecuzione pratica al dictum del giudice divenuto definitivo.

Se da un lato la conclusione del giudizio di cognizione sembrerebbe imporre uno sbocco esecutivo, in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento, quali la certezza del diritto e l’effettività della giurisdizione7, dall’altro, non è tuttavia neppure escluso che, in determinate ipotesi, il legislatore possa prevedere (come in effetti avviene) casi di “provvisoria” o “immediata” esecuzione.

Insomma, il tema dell’esecuzione del giudicato è certamente importante e fondamentale, ma è logicamente e giuridicamente distinto dal tema della natura del titolo esecutivo.

Ecco quindi che il titolo esecutivo può essere concepito unicamente in termini funzionali. In questo senso, il titolo esecutivo risulta essere una situazione giuridica di carattere processuale prodromica e al tempo stesso condizionante rispetto all’esecuzione e ciò del tutto a prescindere da aspetti “contenutistici”, non riconducibili per loro natura ad un sistema normativo che potrebbe anche essere unicamente polarizzato sugli aspetti procedimentali e funzionali dell’esecuzione8. (segue: leggi l’articolo intero)

 

 

1 Cfr. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965, 76.

 2 Cfr. MIRTO, Il titolo esecutivo penale, in Riv. dir. pen., 1936, 734.

 3Cfr. FURNO, Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo, Firenze, 1942, 32 ss.

 4Sulla natura giuridica del giudicato, in dottrina, cfr. CATELANI, Manuale dell’esecuzione penale, Milano, 1998, 198 ss.; DALIA, FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, Padova, 2006, 793 ss.; CORDERO, Guida alla procedura penale, Torino, 1986, 414 ss.; ID., Procedura penale, Milano, 2000, 1123 ss.; De Luca, Giudicato (diritto processuale penale), in Enc. giur., XV, Roma, 1989, 1; ID., I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, 136 ss.; GAITO, Esecuzione, in CONSO, GREVI, Profili del nuovo codice di procedura penale, Padova, 198, 743 ss.; LOZZI, Lineamenti di procedura penale, Torino, 2007, 403 ss.; Manzini, Trattato di diritto processuale italiano, IV, Torino, 1972, 573 ss.; PRESUTTI, Esecuzione penale, in Enc. giur., XIII, Roma, 1996, 3 ss.; TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2007, 777 ss.

 5 Cfr. ANDOLINA, Contributo alla dottrina del titolo esecutivo, Milano, 1982, 109 ss.; GAITO, RANALDI, Esecuzione penale, in Enc. dir., Agg., IV, Milano, 2000, 545 ss., 555.

 6Anche nel nostro sistema, infatti, non sempre l’esecutività riguarda provvedimenti passati in giudicato: si pensi, ad esempio, ai provvedimenti impositivi di misure cautelari, che, pur certamente non definitivi, sono tuttavia immediatamente esecutivi. In dottrina, sul punto, v. Catelani, Manuale dell’esecuzione penale, cit., 202 ss.; Chiavario, Diritto processuale penale. Profilo istituzionale, Torino, 2007, 507 ss.; Cordero, Procedura penale, Milano, 2003, 1227 ss.; Dalia, Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, cit., 796; Dean, Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, Torino, 2004, 16 ss.; Di Ronza, Manuale di diritto dell’esecuzione penale, Padova, 2003, 143 ss.; Lozzi, Lezioni di procedura penale, Torino, 2007, 757 ss.; Perchinunno, in AA. VV., Manuale di procedura penale, Bologna, 2008, 621; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2007, 778 ss.; Tranchina, L’esecuzione, in Siracusano D., Galati, Tranchina, Zappalà, Diritto processuale penale, II, Milano, 2004, 581 ss.

 7 Sulla certezza del diritto, cfr. LOPEZ DE ONATE, La certezza del diritto, Milano, 1968, 123 ss.; in generale, sul principio di effettività della giurisdizione, cfr. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989, 555 ss.

 8 In tal senso, si è sottolineato che “il provvedimento che contiene la ‘normativa’ costituita attraverso il processo, non è per se stesso un titolo esecutivo, ma lo diviene in forza di una norma che espressamente gli riconosce l’esecutività, rendendolo, appunto, ‘titolo’ (GIAMBRUNO, Lineamenti di diritto dell’esecuzione penale, Milano, 2001, 3); in senso leggermente diverso si è ritenuto che “il titolo esecutivo penale vada identificato non – come in passato si affermava – con il provvedimento da eseguire, bensì con il comando in esso contenuto” (DEAN, Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, cit., 82;in ogni caso, ormai appare superata la concezione tradizionale in base alla quale si immaginava un’identificazione tra “titolo esecutivo” e provvedimento giurisdizionale da eseguire; cfr. in tal senso, BAROSIO, Esecuzione penale, in Enc. dir., XV, Milano, 1966, 492 ss., 493; SANTORO, L’esecuzione penale, Torino, 1953, 207.; MIRTO, Il titolo esecutivo penale, in Riv. dir. pen., 1936, 736; MARSICH, L’esecuzione penale, Padova, 1927, 9; PRESUTTIEsecuzione penalein Enc. giur., XIII, Roma, 1996, 3. Si è sostenuto che si “ha titolo esecutivo complesso quando esso risulti dalla componente o integrazione di due provvedimenti (rispettivi documenti) diversi” (LEONE, Trattato dir. proc. pen., Napoli, 1961, 476); l’argomento è ripreso da SANTORO, L’esecuzione penale, cit., 191