LA COSTITUZIONE DELLE SRL: SOPPRESSIONE DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE E SEDI SECONDARIE -

 Mazzon Riccardo

 Per procedere alla costituzione della società a responsabilita' limitata è necessario, in virtù del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 2463 del codice civile:

 

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

 2) che siano rispettate le previsioni relative ai conferimenti;

 3) che sussistano le autorizzazioni

 "l'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'art. 14 t.u. bancario si pone come elemento di procedibilità della fase di iscrizione al registro delle imprese, ma non deve essere depositata all'ufficio del registro delle imprese, potendo essere semplicemente fatta constare al predetto ufficio" (Trib. Firenze 20.3.2003, NGCC, 2004, I, 11 - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON -)

 e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto:

"deve ritenersi in contrasto con la disposizione di cui all'art. 22 l. 8 giugno 1990 n. 142, e pertanto non può essere omologato, l'atto costitutivo di una società a partecipazione locale che abbia assunto la forma di società a responsabilità limitata, anziché quella di società per azioni" (Trib. Roma 11.4.1996, GC, 1996, I, 2706).

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