LA FUSIONE SOCIETARIA

Valerio Corrente

 

Il procedimento di fusione è regolato, tenendo conto delle disposizioni introdotte dal d.lgs 16 gennaio 1991, n° 22, dagli artt. 2501-2504-sexies del Codice Civile. In questo studio si tratterà specificatamente della fusione di società per azioni, laddove sicuramente è questa una pratica largamente utilizzata nel mondo degli affari, e che costituisce assieme alle acquisizioni d'azienda la categoria più importante nell' M&A (1).

 

Questa operazione permette di accrescere la dimensione dell'impresa e le conseguenti economie di scala (2): rappresenta la crasi di due o più società che si uniscono trasferendo l'intero patrimonio, evitando di attraversare la fase di liquidazione delle società che si estinguono. Scopo della fusione è quindi migliorare la competitività sul mercato delle imprese coinvolte grazie alle maggiori dimensioni raggiunte. Non mancano, d'altra parte, casi in cui una fusione viene attuata per motivi diversi da quelli esposti (a titolo di esempio, aumentare il capitale sociale per meglio difendersi da un hostile takeover). L'ordinamento italiano consente anche alle società in liquidazione di partecipare ad una fusione, alla condizione che non abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo (art. 2501 c.c., secondo comma) e ciò   all'evidente scopo di ottimizzare i risultati della liquidazione stessa.

 

Mentre con le acquisizioni si ha uno scambio moneta-azienda, con le fusioni societarie uno dei componenti del rapporto di scambio non è dato dal denaro ma dai titoli azionari.  E' possibile distinguere tra la fusione propriamente detta e la fusione per incorporazione. Nel primo caso, le società preesistenti confluiscono all'interno di una Newco per l'occasione costituita, ipotesi in cui si avrà la c.d. fusione perfetta, che si realizza con l'estinzione di tutte le società preesistenti; mentre nella fusione per incorporazione una o più società confluiscono in una preesistente. In questo secondo caso è possibile avere l'incorporazione diretta (forward merger), che si realizza quando l'incorporante è socia dell'incorporata, cosi come l'incorporazione inversa (reverse merger), nel caso in cui l'incorporata è socia dell'incorporante (3). 

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