DIRITTO INTERNAZIONALE

B.Conforti

 

INTRODUZIONE

 

 1. Definizione del diritto internazionale.

 

Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della 'comunità degli Stati'. Tale complesso di norme si forma al di sopra dello Stato, scaturendo dalla cooperazione con gli altri Stati, e lo Stato stesso con proprie norme, anche di rango costituzionale, si impegna a rispettarlo. Si dice che il diritto internazionale 'regola i rapporti fra Stati' per indicare il fatto che le norme internazionali si indirizzano in linea di massima agli Stati, creano cioè diritti ed obblighi per questi ultimi. La caratteristica più rilevante del diritto internazionale odierno è che esso non regola solo materie attinenti ai rapporti interstatali ma, pur indirizzandosi fondamentalmente agli Stati, tende a disciplinare rapporti interni alle varie comunità statali.

 Il diritto internazionale viene anche chiamato diritto internazionale pubblico in contrapposizione al diritto internazionale privato, che è formato da quelle norme statali che delimitano il diritto privato di uno Stato, stabilendo quando esso va applicato e quando invece i giudici di quello Stato sono tenuti ad applicare norme di diritto privato straniero. Nel diritto internazionale privato in senso lato rientrano anche tutte le norme che provvedono a delimitare verso l'esterno i rami pubblicistici dell'ordinamento statale: ad es. le norme che stabiliscono in quali casi la legge penale si applica a reati commessi fuori dal territorio o da stranieri. In realtà, il diritto internazionale non è né pubblico né privato, tale distinzione essendosi sviluppata ed avendo senso solo con riguardo all'ordinamento statale.


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