Il contratto a favore di terzi.

Concas Alessandra

 

Il contratto a favore di terzi ricorre quando una parte (lo stipulante) designa un terzo come avente diritto alla prestazione alla quale è obbligato il promittente.

 E' disciplinato dall'articolo 1411 del codice civile rubricato "Del contratto a favore di terzi" che recita testualmente:

 "E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse .

 Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione.

 Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare .

 In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto".

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