di Walter Giacardi

 Il contratto estimatorio prevede che una parte (tradens) consegni una o più cose mobili all'altra (accipiens), mentre quest'ultima si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirla nel termine stabilito (art. 1556 c.c.).

 

1. Natura del contratto

 

2. Elemento caratteristico

 

2.1. Il termine per la restituzione dei beni

 

2.2. L'impossibilità di restituire i beni

 

3. Contratto estimatorio ed altre fattispecie

 

Bibliografia

 

1. Natura del contratto

 

Secondo alcuni autori, il contratto estimatorio deve essere considerato "reale", in quanto prevederebbe la consegna al momento dell'accordo: sino alla consegna quindi si resterebbe nell'alveo delle trattative (COTTINO, VISALLI) o del contratto preliminare (GRAZIADEI).

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