P.I. 03112040583 -

Avv. Paolo Nesta Avv. Paolo Nesta
  • Home
  • Policy
  • Profilo e Attività
  • Studio
    • Studio di Roma
    • Studio di Milano
  • Sedi e contatti
  • Finalità e utilizzo Sito
  • Cerca
  • Admin

Avvocati: sospensione per mancato invio Modello 5 autonoma - Studio Cataldi
Solidarietà alla Palestina, avvocati catanesi in silenzio davanti al Palazzo di Giustizia - CataniaToday
Come funzionava la truffa dei lingotti d’oro, gli avvocati a Fanpage: “Persi i risparmi di una vita” - Fanpage
Addio a Franzo Grande Stevens, l'«avvocato dell'Avvocato» che assicurò la Fiat agli Agnelli - Corriere della Sera
Morto Franzo Grande Stevens, 'l'avvocato dell'Avvocato' - ANSA
Simona Grabbi: “Quando Grande Stevens difese le Br dimostrò la sua grandezza di avvocato” - La Stampa
Ordine degli Avvocati di Varese, serata di Gala e consegna delle targhe d’oro e argento - VareseNews
Fare causa ad avvocati e professionisti è più semplice e veloce - La Legge per tutti
Maxitruffa alle assicurazioni: inchiesta a Pescara con 60 indagati. Ci sono anche medici e avvocati - il Centro
“Noi come Don Chisciotte contro i mulini a vento”, l’avvocato di Sempio e l’incidente… - Il Fatto Quotidiano
  1. Sei qui:  
  2. Home
  3. Informazioni di contenuto legale
  4. Gli amministratori nelle Società per Azioni

Informazioni di contenuto legale

Dettagli
Categoria: Informazioni di contenuto legale
04.Nov
Visite: 2742

Gli amministratori nelle Società per Azioni

Gli amministratori nelle Società per Azioni: nomina, funzioni e responsabilità
Concas Alessandra

 

Secondo l'articolo 2383 cod.civ. , "La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.

Non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data nella quale l'assemblea viene convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili (salvo diversa disposizione dello statuto) e sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, e a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità, "salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza."

Riguardo le modalità della nomina, l'art. 2368 comma 1 del codice civile dispone che "per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari ".

 

Per continuare clicca qui

Articolo precedente: Gli alimenti Prec Articolo successivo: Gli arbitri Avanti

logo PN nuovo sito 2

Commenti al sito


Clicca qui per leggere i commenti dei lettori

commenti

Notizie e documenti

  • Rassegna stampa giuridica
  • Diritto e dottrina
  • Legislazione e normativa nazionale
  • Decisioni giurisdizionali civili, penali, amministrative

notizie e documenti

Informazioni utili

  • Formulario di atti e modulistica
  • Informazioni di contenuto legale
  • Utilità per attività legale
  • Links a siti avvocatura e siti giuridici

informazaioni utili 2

 

Ricerca negli archivi

Per ricercare notizie, documenti, leggi, modelli di atti già archiviati ed utili ai fini professionali utilizzare il motore di ricerca interno del sito cliccando qui.

cerca gif animata


 

Copyright © 2025 Avv. Paolo Nesta. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.

By Alex 

facebook icona twitter icona google icona whatapps icona