LA NOZIONE DI NOMOFILACHIA

 

 

1. Credo sarebbe irrispettoso del luogo e delle persone che in questo momento lo abitano se, seguendo alla lettera il titolo della relazione assegnatami, "la nozione di nomofilachia", andassi nella direzione di ricordare studi noti (Calamandrei) sull'origine non giurisdizionale dell'istituto della Corte di cassazione e sulla funzione originariamente assegnatale, a seguito degli sviluppi della Rivoluzione francese, di "proteggere" appunto "con lo sguardo" la sacralità della legge dalla possibile contaminazione del potere giudiziario.

In quella visione, a dir poco ingenua, non fu immediatamente chiaro che la legge generale e astratta è poco più di niente se non vengono posti in essere comportamenti lesivi di situazioni giuridiche soggettive, a seguito dei quali si reagisce con l'instaurazione di un processo dinnanzi a un giudice, che deve interpretare ed applicare la norma che si assume violata.

Ma soprattutto, non fu immediatamente chiaro che la contaminazione della sacralità della legge attraverso la sua interpretazione poteva venire anche dal potere esecutivo, laddove era necessariamente chiamato, nell'attuare e rendere concreta la sua volontà, a fornire una prima interpretazione della legge primaria, dovendosi la discrezionalità amministrativa collocare proprio nel momento della interpretazione; senza che si fosse allora neppure nella condizione di poter immaginare che il suo cattivo governo, attuato nel procedimento, avrebbe potuto ledere la situazione soggettiva del "suddito", che l'ordinamento avrebbe considerato parimenti degno di protezione davanti a un giudice, che questa volta doveva sindacare l'interpretazione e l'applicazione di una legge da parte di un potere costituzionalmente riconosciuto, quale quello amministrativo, rientrante nel più generale potere esecutivo e contrapposto al potere governativo in senso proprio.

Come tutti sanno, l'interesse legittimo, distinto diritto soggettivo, nasce proprio dalla esigenza di rispettare un potere sovrano nel momento del suo esercizio, salvaguardando la posizione del privato. La stessa esigenza è alla base della creazione di un giudice speciale particolarmente attrezzato "a proteggere con lo sguardo" il delicato rapporto tra l'esercizio della potestà pubblica e il rispetto dell'autonomia negoziale dei privati.

 

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