IL LODO E LA SUA IMPUGNABILITA
Costa Elisabetta

 

La celerità del procedimento arbitrale rappresenta l'aspetto più caratterizzante della procedura in esame e ne determina la preferenza rispetto alla procedura giudiziaria.

L'art. 820 c.p.c. individua il termine di duecentoquaranta giorni entro il quale il lodo deve essere pronunciato.

La norma in questione recita: «Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo. Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina. In ogni caso il termine può essere prorogato: a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri; b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi: a) se debbono, essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni».

L'esistenza di un preciso termine di durata del processo rappresenta una garanzia per le parti, le quali sono edotte dalla circostanza che eventuali slittamenti potranno verificarsi unicamente con il loro consenso o nei pochi casi previsti dalla legge.

 

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