Società

 
Quali sono le principali caratteristiche delle società di persone? E quali tipi di società di persone sono previste dal nostro ordinamento?

Le società di persone previste dal nostro ordinamento sono tre: la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

I caratteri principali delle società di persone sono i seguenti:

1) La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, con alcune eccezioni per i soci accomandanti nella società in accomandita semplice, che ai sensi dell'art. 2313 c.c. rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita, e per i soci della società semplice, che possono con specifico patto contrario (art.2267 c.c.), stabilire la limitazione della responsabilità.

La società in nome collettivo non prevede, al contrario, alcuna eccezione di limitazione della responsabilità.

Il socio illimitatamente responsabile risponde alle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell'art. 2740 c.c.

2) Il potere di amministrazione spettante ai soci:- nelle società di persone, in ragione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali dei soci, il potere di amministrazione e controllo della società spetta disgiuntamente, salvo diversa pattuizione, a ciascuno di essi (art. 2257.c.c)

3) L'intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri soci, con alcune eccezioni, come ad esempio la quota di partecipazione del socio accomandante che ai sensi dell'art. 2322 c.c. è trasferibile mortis causa.

 
Quali sono le principali caratteristiche delle società di capitali? E Quali tipi di società di capitali sono previste dal nostro ordinamento?

Le società di capitali previste dal nostro ordinamento sono : la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata.

I caratteri principali delle società di capitali sono:

1.      I soci godono del beneficio della responsabilità limitata, pertanto rischiano nell'impresa esclusivamente il denaro o i beni conferiti. Questo beneficio è esteso a tutti i soci di S.P.A (art. 2325 c.c.)e S.R.L e ai soci accomandati della società in accomandita per azioni, mentre i soci accomandatari sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

La limitazione della responsabilità costituisce una eccezione alla norma generale prevista dall'art. 2740 c.c. "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

1.      il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio:- a differenza di quanto previsto per le società di persone in questo tipo di società i soci possono essere anche amministratori, ma solo se nominati nell'atto costitutivo ovvero dall'assemblea dei soci

2.      la qualità di socio è liberamente trasferibile:- la sostituzione del socio avviene per mezzo della cessione volontaria della quota o per successione, senza che sia necessaria alcuna modifica del contratto di società.

 
Come funziona il sistema di amministrazione e controllo delle società di capitali e quali sono i poteri, le facoltà e obblighi dell'organo amministrativo delle società di capitali?

Il sistema ordinario di amministrazione e controllo della società di capitali è basato su un organo amministrativo (collegiale: consiglio di amministrazione oppure monocratico: amministratore unico e su un organo di controllo collegio sindacale, se previsto dall'atto costitutivo oppure (se il capitale sociale è superiore a quello minimo previsto per le s.p.a. (con la riforma fissato in 120.000 euro)ovvero se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c, relativo alla redazione del bilancio in forma abbreviata. L'art. 2522 c.c. prevede che alla piccola società cooperativa costituita da almeno 3 soci si applichino le norme previste per le società a responsabilità limitata.

L'amministratore costituisce il potere esecutivo della società ed è dotato di poteri decisionali, estesi a tutto ciò che attiene alla gestione dell'impresa.

Il suo potere decisionale è un potere esclusivo che si estende ad ogni sorta di atti diretti al conseguimento dell'oggetto sociale, che non siano espressamente rimessi alla competenza dell'assemblea dei soci, secondo le previsione dello statuto (es redazione progetto di bilancio, progetti di fusione, o scissione, aumento di capitale v. art 2475 c.c.).

Sono previsti obblighi specifici per l'amministratore, quali:

  • agire contro il socio moroso (art. 2466 c.c) in ipotesi di mancata esecuzione dei conferimenti del capitale sociale
  • tenere i libri sociali (art. 2478 c.c) (libro soci, libro decisione dei soci, libro decisione degli amministratori)
  • redigere il bilancio d'esercizio (art. 2475 c.c)
  • effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (es. pubblicità modificazione nomina amministratore)
  • convocare l'assemblea nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite (art. 2482-bis)
  • accertare il verificarsi di una causa di scioglimento (art. 2485)
  • consegnare ai liquidatori i libri sociali e gli altri documenti indicati nell'art. 2487-bis.
Quali sono le principali responsabilità degli amministratori di società nello svolgimento del loro mandato con particolare riferimento alle S.r.l?

"Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società, con esclusione degli amministratori che si dimostrano esenti da colpa e che abbiano fatto constare il loro dissenso, nel caso in cui fossero a conoscenza del fatto che si stava per compiere. Per i danni alla società, l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata da ciascun socio.Art 2476 c.c. 1 comma)

Gli amministratori sono anche responsabili verso i singoli soci e i terzi per il compimento di atti colposi o dolosi che abbiano direttamente danneggiato questi ultimi, che possono esercitare l'azione individuale di responsabilità verso gli amministratori.

L'attuale normativa per le S.r.l, non precisa però il principio in base al quale deve essere valutata l'eventuale insorgenza della responsabilità degli amministratori. Il nuovo art. 2476 c.c non richiama espressamente, la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalla specifica competenza dell'amministratore, come richiesto in tema di SpA dall'art. 2392, comma 1. La dottrina prevalente per le S.r.l., ritiene corretto, che per gli amministratori continui ad applicarsi il più tenue criterio di diligenza tipico del mandatario, anziché quello più gravoso della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico,

L' art. 2476 c.c consente ai soci non amministratori, un forte potere di controllo (anche in presenza di collegio sindacale), infatti questi possono chiedere ed ottenere dagli amministratori tutte le notizie relative allo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Sono socio di una S.N.C, composta da una compagine sociale di tre soci. Da qualche tempo uno dei miei soci, non partecipa con la costanza necessaria all'attività di impresa. E' possibile fare uscire coattivamente tale socio?

La legge subordina l'estromissione del socio dalla società per volontà degli altri soci, alla ricorrenza di specifiche cause di esclusione previste dall'art. 2286 c.c., impedendo in tal modo l'esclusione arbitraria e immotivata.

Le cause di esclusione del socio previste dall'art 2286 sono le seguenti:

1.  gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Il requisito di gravità corrisponde a quello di "importanza dell'inadempimento" richiamata dall'art. 1455 c.c.

2.   L'interdizione, l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea ai pubblici uffici

3.   la sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l'opera conferita, o per il perimento della cosa conferita in godimento dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

L'esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere. Se la società è composta da due soci, sarà il Tribunale a dover pronunciare su domanda dell'altro. Viene escluso di diritto il socio dichiarato fallito.

Il socio escluso ha trenta giorni per proporre opposizione avanti al Tribunale.

Pertanto, nel caso in oggetto, sarà possibile deliberare l'esclusione del socio, a condizione che il suo comportamento sia tale da concretizzare gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contrattato sociale.

Sono socio di una S.N.C, non sono più interessato a proseguire l'attività intrapresa e voglio uscire dalla società, come posso fare?

Al socio è riconosciuta la facoltà di recedere dalla società, con dichiarazione unilaterale, solo quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Quando la società è contratta a tempo determinato il recesso è possibile solo quando sussista una giusta causa.

Il socio può recedere anche nei casi specifici previsti nel contatto sociale.

Quando è possibile recedere con dichiarazione unilaterale, il socio deve osservare l'obbligo di preavviso agli altri soci, con comunicazione che deve pervenire agli altri soci, almeno tre mesi prima dell'effettivo recesso.

Sono creditore di un soggetto che ho saputo essere anche socio di una di una S.N.C, posso rivalermi sulla quota sociale?

No, il creditore particolare del socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, solo successivamente alla liquidazione, quando verrà attribuita al socio la quota di liquidazione si potranno far valere sulla stessa i diritti di credito. L'art. 2305 c.c. Specifica che il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Potrà eventualmente far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio ai sensi dell'art. 2270 1 comma c.c.

Sono socio di una Srl al 50% con altro socio che detiene l'altro 50% delle quote. Da qualche tempo a cause di discordia nelle decisioni non riusciamo a deliberare in assemblea. Cosa può accadere se la situazione di stallo attuale continua a persistere?

L'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea costituisce una delle cause di scioglimento delle società di capitali prevista dal n.3 dell'art. 2484 c.c.

Gli effetti dello scioglimento in tale ipotesi si verificano dalla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione dell'amministratore che accerta il verificarsi della causa stessa. Gli amministratori della società devono senza indugio accertare e comunicare la causa di ,scioglimento, in caso di omissione o ritardo, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai terzi e dai creditori sociali.

Al verificarsi della causa di scioglimento, la società entra formalmente nella fase di liquidazione, che sarà gestita dai soggetti nominati liquidatori, e che terminerà con il bilancio di liquidazione e l'eventuale ripartizione dell'attivo residuo tra i soci.

Sono socio di una srl, quali sono le materie su cui posso esprimere il mio voto per deliberare una decisione?

L'art. 2479 c.c disciplina il potere decisionale dei soci e prevede che questi possano decidere sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:

Inoltre, in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.