Responsabilità civile auto

Risarcimento Diretto

 La riforma del 2007

 Il danneggiato deve essere risarcito! La riforma in materia di risarcimento danni da sinistro stradale, prevede il risarcimento diretto da parte della compagnia di assicurazione del danneggiato che non si ritenga in tutto o in parte responsabile del sinistro: in virtù di essa, infatti, chi è rimasto coinvolto in un incidente, senza riportare lesioni di grave entità, deve rivolgere la richiesta di indennizzo direttamente alla propria assicurazione, che provvederà alla liquidazione del danno in tempi celeri. L'assicurato ha l'onere di compilare il c.d. modulo blu, ossia il modulo di constatazione amichevole del danno (CAI o CID), che dovrà essere presentato alla propria compagnia di assicurazione.

 

La compagnia di assicurazione è obbligata a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alle persone.

Il termine di 60 giorni si riduce a 30 se entrambi i conducenti hanno sottoscritto congiuntamente il modulo blu.

 

Scegliete bene la vostra Assicurazione

 

E' importante mettere in evidenza che, con la nuova legge, è la vostra compagnia di assicurazione che, nei casi previsti, vi deve risarcire. Diventa fondamentale, ancor più di prima, che la vostra assicurazione abbia un ufficio o una agenzia nel luogo dove risiedete in modo da avere un rapporto personale e soprattuto immediato con il liquidatore che sarà il vostro unico punto di riferimento e dovrà assistervi nel corso della pratica.

In conclusione, parafrasando la dicitura della nuova legge, ricordate che:

Per un "risarcimento diretto" è preferibile un "contatto diretto"

 Consigli Utili

 

La nuova normativa sul risarcimento diretto, a detta del legislatore, nasce con l'obiettivo di semplificare la vita agli utenti, e senza nulla togliere alla validità della nuova legge, ritengo opportuno dare alcuni consigli pratici che nascono dall'esperienza professionale:

 

Non spostate i veicoli

 

In primo luogo, quando si rimane coinvolti in un sinistro stradale, sia pure senza feriti, o con feriti lievi, la prima cosa da fare, soprattutto se il danno al veicolo appare di una certa entità, è quella di assicurarsi che i veicoli non siano spostati, neanche di poco.

Naturalmente, in base all'art. 161 del Codice della Strada, i veicoli dovranno essere rimossi qualora ingombrino la carreggiata in modo da creare pericolo o intralcio al traffico.

Questo consiglio vale soprattutto quando si ritiene di avere ragione al 100%, come ad esempio nel caso di un tamponamento.

 

Fate effettuare tutti i rilievi del caso

 

Fate intervenire in loco una pattuglia dei Vigili Urbani o di altri organi di Polizia perché effettuino i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente, in particolare perchè accertino le condizioni in cui si è verificato il sinistro e lo stato dei mezzi incidentati.

 

Ritengo opportuno dare questo consiglio in quanto per esperienza professionale ho trattato alcuni casi in cui alcune compagnie di assicurazione hanno richiesto un Accertamento di Compatibilità all' esito del quale hanno escluso a priori ogni forma di risarcimento!

 

La Compatibilità

 

Purtroppo anche quando la dinamica del sinistro appare chiara, come nel caso di tamponamento con CID firmato e controfirmato da entrambi i conducenti, le compagnie di assicurazione, soprattutto se il danno è ingente, possono chiedere al loro perito di effettuare ulteriori accertamenti per verificare la compatibilità tra i danni subiti dal mezzo danneggiato e quelli del mezzo danneggiante, in relazione alla dinamica così come descritta nel "modulo blu".

 

Il caso del tamponamento

 

Chi tampona un altro veicolo talvolta provoca danni che possono apparire eccessivi rispetto a quelli riportati dal proprio veicolo; ciò può dipendere da vari fattori (la veloclità relativa, se il conducente ha frenato o meno, l'angolo ed il punto di incidenza nell'urto, etc. etc.), tutte circostanze queste che, nella concitazione del momento, le persone coinvolte nel sinistro possono non indicare nel "modulo blu";

Cosa succede se il perito, nonostante quanto dichiarato nel CID, conclude per qualche motivo che i danni sono assolutamente incompatibili?

In diversi casi ho assistito Clienti che hanno subito un tamponamento, hanno firmato il CID con il conducente dell'altro mezzo ma .... non sono stati risarciti per presunte incompatibilità e hanno dovuto iniziare la causa con dispendio di tempo, denaro e notevoli energie "psicofisiche".

Diversamente, se fate intervenire gli organi di Polizia, questi effettueranno tutti quei rilievi che, in quanto contenuti nel verbale redatto da un pubblico ufficiale, hanno anche efficacia di prova. In questo caso è assai difficile, anche se non impossibile, che il perito dell'assicurazione possa per così dire "giocare" su presunte discordanze o incompatibilità.

 

Per quanto riguarda la rilevanza del CID in corso di causa si legga anche questa sentenza della Corte di Cassazione.

 

Testimoni

 

Se vi sono testimoni presenti sul posto riportatene le generalità sul modulo, ed eventualmente fatevi rilasciare una dichiarazione scritta da allegare alla richiesta di risarcimento.

 

Per concludere

 

Una volta adottati tutti questi accorgimenti, compilate pure il modulo blu e presentatelo alla propria assicurazione per la richiesta di risarcimento diretto.

E' bene che comunque, in caso di sinistro, l'assicurato possa contare su una compagnia di assicurazione seria e corretta, che non aggiunga ulteriore disagio a quello che già prova il danneggiato in seguito all'incidente, soprattutto se la persona ha riportato danni fisici.

E' importante quindi scegliere bene la propria assicurazione, magari informandosi presso le associazioni di consumatori o cercando su Internet nei vari Forum o Gruppi di discussione.