QUANDO L’AVVOCATO PAGA L’IRAP?

L’art. 2 del D.Lgs n. 446/1997 sancisce che l’Irap sia dovuta da tutti i soggetti, i quali esercitino abitualmente un’ attività autonomamente organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Il problema che si pone, ai fini del pagamento dell’Irap, è di determinare che cosa si intenda per “ attività autonomamente organizzata”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel senso che “ l’autonoma organizzazione” è ravvisabile allorquando il soggetto eserciti attività di lavoro autonomo quale responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali, necessari per l’esercizio dell’attività e che eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività stessa.

Anche avvalersi di collaboratori per l’espletamento dell’attività professionale determina la soggezione al tributo.

Con riferimento agli studi associati si è posto il problema, e la questione è dibattuta, se debba essere assoggettato all’Irap l’avvocato che collabori con uno studio associato, ma che abbia svolto un’autonoma e distinta attività professionale in un luogo diverso da quello della sede dell’associazione.

A tal riguardo, l’avvocato, per escludere la soggezione all’Irap deve fornire adeguata prova di non fruire dei benefici organizzativi derivanti dalla sua partecipazione all’associazione e, quindi, di non far parte della struttura della stessa.