" La Notizia della Settimana"

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Il Decreto Legge n. 132/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, disciplina, tra l'altro dall'art. 2 all'art. 5 la procedura di negoziazione assistita da un Avvocato e all'art. 6 la negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Segnalo, in particolare ,che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un' azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti qualunque sia il valore della causa, e per chi, fuori dei casi previsti dall'art.5 comma I – bis del D. Lgs 4.03.2010 n. 28, (mediazione nelle materie in esso previste) intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00

Richiamo l'attenzione dei Colleghi, in tema di negoziazione in materia di famiglia prevista all'art. 6 del richiamato D.Lgs, che nell'ipotesi di raggiunto accordo a seguito della convenzione, l'Avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di 10 giorni, all'Ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo, munito delle certificazioni di cui all'art. 5 e, in caso di violazione è applicata dal comune competente la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00.