LEASING

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Il contratto di leasing è un operazione finanziaria nata dalla combinazione di norme che regolano il contratto di locazione e il contratto di vendita con riserva della proprietà.
In concreto nel leasing un soggetto cede ad un altro soggetto il diritto di utilizzare un bene a fronte del pagamento di un canone periodico determinato in sede di firma contratto.
L'utilizzatore ha la facoltá di acquistare il bene alla scadenza del contratto ad un prezzo di riscatto precedentemente concordato, con la cosiddetta opzione di riscatto.
Il leasing prevede un primo canone, detto anche maxi-rata, o maxi-canone, di regola molto piú elevato dei successivi canoni, che permette al locatario di soddisfare in parte la possibile perdita del cliente, se questo decidesse di non onorare i successivi pagamenti.
Secondo le leggi italiane, il leasing si distingue in operativo e finanziario.

Il leasing finanziario si manifesta usualmente con un rapporto trilaterale tra un intermediario, un utilizzatore ed un fornitore.
L'intermediario, detto anche locatore, acquista il bene dal fornitore, o produttore, che vende al locatore il bene da dare in leasing ed esce di scena. La societá di leasing offre in leasing all'utilizzatore; l'utilizzatore, detto anche locatario o conduttore, utilizza il bene come se fosse di sua proprietá.

Il leasing operativo puó basarsi invece sia su un'operazione trilaterale, esattamente come nel caso del leasing finanziario, sia bilaterale. In questo caso il bene viene offerto direttamente dal fornitore all'utilizzatore e si parla comunemente di noleggio.
A differenza del leasing finanziario, il leasing operativo non prevede opzione di riscatto.
L'utilizzatore ha la possibilitá di recedere dal contratto, pagando ovviamente le rate restanti.
Il canone comprende costi di manutenzione, assicurativi e di assistenza.

Oltre al leasing operativo ed al leasing finanziario, esiste un terzo tipo di leasing, detto lease-back.
Quando si parla di lease back, si fa riferimento ad un contratto di leasing atipico, cioé non espressamente previsto dalla normativa italiana, ma comunemente utilizzato da grandi imprese americane.
Si tratta di un contratto di finanziamento, in cui imprese a corto di liquiditá, decidono di vendere beni propri ad una societá di leasing.
Quest'ultima lascerá i beni acquistati in uso alla societá cedente, in cambio del pagamento di canoni periodici.
La societá cedente potrá cosí, dopo aver pagato i relativi canoni riacquistare la proprietá dei beni precedentemente venduti, tramite il diritto di opzione (o di riscatto) proprio del contratto di leasing.
Essendo un contratto atipico, il contratto di lease back ha sollevato parecchie problematiche in relazione alla sua liceità.
La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto di lease back è lecito quando la funzione economico sociale dello stesso risulta esclusivamente quella di finanziare l'impresa.
Quando il contratto ha invece la funzione di garantire, con la proprietà dei beni, la società che offre il prestito, il contratto potrà considerarsi nullo per illiceità della causa.