Successione ereditaria In caso di morte di un nullatenente senza coniuge né eredi diretti
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In caso di morte di un nullatenente senza coniuge né eredi diretti, il fratello deve presentare la dichiarazione di successione se non rinuncia all'eredità? E' necessario che la rinuncia venga effettuata anche dai figli del fratello per non esporli a eventuali accertamenti? Entro quali termini va effettuata la rinuncia? Quali responsabilità gravano sui discendenti subentranti al rinunciatario?
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione i chiamati all'eredità a titolo di erede, sia per legge che per testamento. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.822,84 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all'eredità e i legatari se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio delle Entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere dell'ufficio giudiziario competente. Ovviamente la rinuncia eseguita nelle forme predette, consentendo al soggetto rinunciatario di non assumere la qualità di erede, produce l'effetto di renderlo estraneo all'eredità.
Coloro che subentrano al rinunciatario ("chiamati ulteriori"; nel caso oggetto del quesito, i figli) possono a loro volta accettare con beneficio d'inventario per evitare la confusione del proprio patrimonio con quello del defunto zio a seguito di sopravvenienze future ovvero rinunciare. Nel caso in cui tali ultimi soggetti siano minori, l'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria. Qualora vi sia accettazione nel caso di sopravvenienze attive, i chiamati ulteriori potranno presentare la dichiarazione entro i dodici mesi dalla data in cui sono emerse tali sopravvenienze e, nel caso di sopravvenienze passive, ci sarà la responsabilità in locum et jus defucti per le obbligazioni (anche tributarie).
Occorre, tuttavia, comunque tener presente che l'obbligazione al pagamento delle sanzioni facenti capo al defunto non si trasmette. Per completezza, si precisa che, in caso di responsabilità penale, si estingue il reato se la morte è avvenuta prima della condanna, mentre si estingue la pena e, quindi anche la multa e l'ammenda, se è avvenuta dopo la condanna. L'estinzione del reato o della pena non importa, tuttavia, l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti di obbligazioni per multe e ammende (articoli 17, 150, 171,196, 197, 198 del c.p.).

risponde
Antonina Giordano