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La formula serve per la costituzione in giudizio del convenuto e la contestuale presa di posizione sulle allegazioni formulate dall'atto nell'atto di citazione, nonché, eventualmente, per consentire al convenuto la proposizione di domande riconvenzionali o la chiamata in causa di terzi

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Soggetti interessati

Il soggetto convenuto che vuole costituirsi in giudizio

Termini inerenti

L'atto processuale deve essere redatto e depositato in giudizio unitamente alla costituzione del convenuto, nei termini dell'art. 166 c.p.c.

L'atto deve essere depositato presso la cancelleria del giudice adito, almeno venti giorni dalla data stabilita per lo svolgimento dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., a pena di inammissibilità delle eventuali domande riconvenzionali, eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio e chiamate di terzo in causa

Sanzioni in caso di inadempimenti

In caso di mancata formulazione della comparsa di risposta secondo i termini previsti dall'art. 166 c.p.c. il contenuto decade dalla possibilità di proporre le allegazioni previste nel secondo comma dell'art. 167 c.p.c.; parimenti, se è omessa o incerta l'edictio actionis afferente alla domanda riconvenzionale proposta, il giudice pronuncia la nullità della domanda stessa e ne dispone la rinnovazione a carico del convenuto

Chi è competente a conoscere l'atto

L'atto va depositato presso la cancelleria civile, inserendo nel fascicolo d'ufficio le copie necessarie per lo scambio a favore delle controparti e dell'ufficio stesso; in difetto, il cancelliere può rifiutare la costituzione stessa ex art. 73 disp. att. c.p.c.