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Notificazioni civili: Diritti ed indennità

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Notificazioni civili: Diritti ed indennità

 

 D.P.R. 30-05-2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

 

Capo III

Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Sezione I

Norme generali

Articolo 28

(L) Contestualità di trasferte.

1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

Articolo 29

(L) Diritti.

1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.  

Sezione II

Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Articolo 30

(L) Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile. 

1.La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo

unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli cui si applica lo stesso articolo.

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1 e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.  

Articolo 31

(L) Indennità di trasferta e spese di spedizione.

1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.

2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.  

Sezione III

Notificazioni a richiesta delle parti

Articolo 32

(L) Notificazioni a richiesta delle parti.

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.

Articolo 33

(L) Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.

3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.  

Articolo 34

(L) Importo dei diritti.

1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.  

Articolo 35

(L) Importo dell'indennità di trasferta.

1. L'indennità di trasferta è stabilita nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: euro 1,22;

b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;

c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;

d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.  

Articolo 36

(L) Maggiorazioni per l'urgenza.

1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.

2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.

3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.

4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.  
 
 
 

Capo IV

Atti di esecuzione nel processo civile

Articolo 37

(L) Diritto di esecuzione. 

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.  

Articolo 38

(L) Indennità di trasferta per atti di esecuzione.

1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.  

………………

 

Capo III

Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari

Articolo 197

(L) Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario 

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.

2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.

3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.  

Articolo 198

(R) Determinazione delle regole tecniche telematiche.

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.  

……………..

Articolo 285

(R) Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. 

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.

2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.

3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.

4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.  

Decreto 1 ottobre 2009 - Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

 

1 ottobre 2009

 

Il Capo del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

 

di concerto con

 

Il Ragioniere generale dello Stato

 

Visto   l'art.  20,  punto  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  relativo al Testo unico delle discipline  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia,   il  quale  prevede  che  con  decreto  dirigenziale  del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  si  provveda  all'adeguamento  dell'indennita' di trasferta   degli  ufficiali  giudiziari,  in  base  alla  variazione dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e di impiegati,   accertata   dall'Istituto   nazionale  di  statistica  e verificatasi nell'ultimo triennio;

 Visti  gli  articoli  133  e  142  del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

 

Visti  gli  articoli  26  e  35  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

 

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, calcolato  in  relazione  alla  variazione  percentuale dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, e' pari a +5,5;

 

Visto  il  decreto  interdirigenziale  del  5 agosto 2008, relativo all'ultima  variazione dell'indennità' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

  

 

DECRETA

 

Art. 1.

  

   1.     L'indennita'  di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:

         

 

         1.         fino a 6 chilometri € 1,65;

 

         2.         fino a 12 chilometri € 3,00;

 

         3.         fino a 18 chilometri € 4,14;

 

         4.         oltre  i  18  chilometri,  per ogni percorso di 6 chilometri o frazione  superiore  a  3  chilometri  di  percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.

 

   2.     L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il  viaggio  di  andata  e  ritorno  per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

         

 

         1.         fino a 10 chilometri € 0,45;

 

         2.         oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;

 

         3.         oltre i 20 chilometri € 1,65.

 

Art. 2.

 

 Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 1 ottobre 2009

 Il Capo Dipartimento

 Birritteri

 Il Ragioniere generale dello Stato

 Canzio

 

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