Notificazioni civili:
Diritti ed indennità
D.P.R.
30-05-2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia
Capo III
Notificazioni nel
processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Sezione I
Norme generali
Articolo 28
(L) Contestualità di
trasferte.
1. L'ufficiale
giudiziario che procede nello stesso viaggio, su
richiesta di una stessa parte, a diversi atti
del
suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola
indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra
tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si
applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa
persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né
quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in
Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune,
deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza
eccedente i cinquecento metri.
Articolo 29
(L) Diritti.
1. Per la
notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale
giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34,
fatta eccezione per le notificazioni a richiesta
d'ufficio.
Sezione II
Notificazioni a
richiesta dell'ufficio
Articolo 30
(L) Anticipazioni
forfettarie dai privati all'erario nel processo civile.
1.La parte che per
prima si costituisce in giudizio, che deposita il
ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi
di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione
o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le
indennità di trasferta e le spese di spedizione per la
notificazione eseguita su richiesta
del
funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato,
nella misura stabilita nella tabella, contenuta
nell'allegato n. 1 al presente testo
unico, eccetto che
nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2
aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10,
della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli cui si
applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza
delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo
comma, n. 1 e
del
termine stabilito dal quarto comma dello stesso
articolo,
del
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive
modificazioni, determina il raddoppio dell'importo
dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla
riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni
della parte VII e relative norme transitorie, in solido
nei confronti dell'impugnante e
del
difensore.
Articolo 31
(L) Indennità di
trasferta e spese di spedizione.
1. Per le
notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario
all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle
indennità di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di
spedizione sono a carico dell'erario.
Sezione III
Notificazioni a
richiesta delle parti
Articolo 32
(L) Notificazioni a
richiesta delle parti.
1. Le parti devono
anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le
indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi
agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito
dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e
in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste
spese sono a carico dell'erario.
Articolo 33
(L) Trasferte per la
notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
1. Se le
notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono
compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i
diritti e le indennità di trasferta o le spese di
spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi
sono in Comuni diversi o intercorre una distanza
superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di
trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a
debito.
3. Se gli ufficiali
giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a
quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese
di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti
sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali
giudiziari competono più indennità di trasferta per atti
in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a
500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di
maggiore importo e le altre sono prenotate a debito
insieme ai diritti.
Articolo 34
(L) Importo dei diritti.
1. Il diritto unico è
dovuto nella seguente misura:
a) per gli atti
aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
b) per gli atti
aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
c) per gli atti
aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.
Articolo 35
(L) Importo
dell'indennità di trasferta.
1. L'indennità di
trasferta è stabilita nella seguente misura:
a) fino a sei
chilometri: euro 1,22;
b) fino a dodici
chilometri: euro 2,25;
c) fino a diciotto
chilometri: euro 3,06;
d) oltre i diciotto
chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di
frazione superiore a tre chilometri di percorso
successivo, nella misura di cui alla lettera c),
aumentata di euro 0,65.
Articolo 36
(L) Maggiorazioni per
l'urgenza.
1. I diritti e
l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per
gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di
pignoramento presso l'ufficio
del
giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto
dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per
l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita
per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior
indennità.
3. Si considera
urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in
quello successivo.
4. La richiesta, con
l'indicazione della data, può farsi solo per atti in
scadenza nello stesso termine per espressa disposizione
di legge o per volontà delle parti.
Capo IV
Atti di esecuzione nel
processo civile
Articolo 37
(L) Diritto di
esecuzione.
1. Per le esecuzioni
mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la
redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è
dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella
seguente misura:
a) per gli atti
relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro
2,58;
b) per gli atti
relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46
fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
c) per gli atti
relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o
di valore indeterminabile: euro 6,71.
Articolo 38
(L) Indennità di
trasferta per atti di esecuzione.
1. Per gli atti di
esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il
viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura
doppia a quella prevista dall'articolo 35.
………………
Capo III
Pagamento delle spese
dai privati agli ufficiali giudiziari
Articolo 197
(L) Pagamento delle
spettanze degli ufficiali giudiziari relative a
notifiche a richiesta di parte nel processo penale,
civile, amministrativo, contabile e tributario
1. La parte che ha
richiesto la notificazione versa all'ufficiale
giudiziario i diritti e le spese di spedizione o
l'indennità di trasferta.
2. Le spese
eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata
di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di
procedura civile sono anticipate dall'ufficiale
giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli
atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva
determinazione delle somme dovute, o questa risulti
difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la
parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali
giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta
dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo
atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali
giudiziari provvedono al versamento entro un mese.
Articolo 198
(R) Determinazione delle
regole tecniche telematiche.
1. Per le spettanze
degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a
richiesta di parte nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile, e tributario, le regole
tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento,
l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,
tenendo conto del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
……………..
Articolo 285
(R) Modalità di
pagamento del diritto di copia, del diritto di
certificato e delle spese per le notificazioni a
richiesta d'ufficio nel processo civile.
1. Il pagamento del
diritto di copia, del diritto di certificato, nonché
delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio
nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione
di marche da bollo.
2. Per le spese
relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel
processo civile, la parte applica le marche sulla nota
di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui
all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di
copia e per il diritto di certificato la marca si
applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario
addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco
dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento
sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli
atti, di rilasciare la copia o il certificato se le
marche mancano o sono di importo inferiore a quello
stabilito.
Decreto 1 ottobre 2009 -
Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli
ufficiali giudiziari
1 ottobre 2009
Il Capo del dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi
di concerto con
Il Ragioniere generale dello Stato
Visto l'art. 20, punto 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, relativo al Testo unico delle
discipline legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, il quale prevede che con
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita'
di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati, accertata
dall'Istituto nazionale di statistica e
verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142
del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115;
Considerato che l'adeguamento
previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
calcolato in relazione alla variazione percentuale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30
giugno 2009, e' pari a +5,5;
Visto il decreto
interdirigenziale del 5 agosto 2008, relativo
all'ultima variazione dell'indennità' di trasferta per
gli ufficiali giudiziari;
DECRETA
Art. 1.
1. L'indennita' di
trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il
viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente
misura:
1. fino a 6
chilometri € 1,65;
2. fino a 12
chilometri € 3,00;
3. fino a 18
chilometri € 4,14;
4. oltre i 18
chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o
frazione superiore a 3 chilometri di percorso
successivo, nella misura di cui alla lettera c),
aumentata di € 0,88.
2. L'indennita' di trasferta
dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di
andata e ritorno per ogni atto in materia penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza è così
corrisposta:
1. fino a 10
chilometri € 0,45;
2. oltre i 10
chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
3. oltre i 20
chilometri € 1,65.
Art. 2.
Il presente decreto entra in
vigore il primo giorno del mese successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2009
Il Capo Dipartimento
Birritteri
Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio
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