Indennità testimoni
D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115,art.45 (in suppl. G.U. n. 139 del 15 giugno 2002)
-
testimoni chiamati a deporre nel luogo di
residenza: euro 0,36 al giorno;
-
testimoni chiamati a deporre non oltre 2,5
chilometri dalla residenza: euro 0,36 al giorno;
-
testimoni chiamati a deporre oltre 2,5 chilometri
dalla residenza spetta:
il
rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno,
pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui
servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della
classe economica, se autorizzato dall'autorità
giudiziaria. Se tali servizi non esistono, il rimborso
delle spese di viaggio è riferito alla località più
vicina per cui esiste il servizio di linea;
per ogni
giornata impiegata per il viaggio: euro 0,72;
per ogni
giornata di soggiorno nel luogo dell'esame (solo se i
testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria
residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di
partenza e di ritorno): euro 1,29;
-
testimone minore degli anni quattordici non spetta
alcuna indennità.
N:B: Il rimborso spese
e le indennità spettano agli accompagnatori di testimoni
minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi
dellart. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre
che essi stessi non siano testimoni. Ai dipendenti
pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al
servizio, spettano il rimborso spese e le specifiche
indennità, salva l'integrazione, sino a concorrenza
dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta
dall'Amministrazione di appartenenza.
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