Avv. Paolo Nesta


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Ricorso avverso art. 172 e 172/1-8 Codice della Strada

 

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Ricorso avverso verbale di accertamento articoli 172 e 172/1-8 C.d.S

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FONDI

OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO

La Sig.ra -------------------------------, nata a Fondi (LT) il ------------------------, ivi residente in -----------------------Snc, ed elettivamente domiciliato in Fondi (LT), Corso Appio Claudio 67, presso lo studio dell'Avv. Daniela Magliocchetti e del Dott. Francesco D’Arcangelo, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del presente atto

PREMESSA

In data 09.11.2007 veniva notificato alla Sig.ra ______________________ in qualità proprietario e obbligato in solido il verbale di contestazione n. -------------- relativo ad una presunta infrazione all’articolo 172 e 172/1-8 del C.D.S., avvenuta in data ------------------- alle ore------------------- in (LT), Via ------------------------, - “perché la ricorrente trasportava un passeggero sul sedile anteriore che non faceva uso delle cinture di sicurezza”; -”perchè circolava alla guida del veicolo con a bordo passeggero con statura inferiore a Metri 1,50 senza fare uso di sistemi di ritenuta omologati”.

- A fronte della suddetta violazione veniva ingiunto il pagamento di 151,00, nonché la decurtazione di dieci punti sulla patente di guida.

- La presunta infrazione accertata é del tutto infondata per i seguenti motivi :

La Sig.ra ------------------------------------- non ha assolutamente commesso l’infrazione cosi come contestata e motivata dagli agenti verbalizzanti, invero la stessa effettivamente portava a bordo del veicolo i due trasportati, ma gli stessi erano regolarmente allacciati con la cintura di sicurezza e con l'apposito sistema di ritenuta presente a bordo del veicolo.

Orbene nell'ipotesi di sinistro stradale come nel caso in oggetto, il mancato uso delle cinture di sicurezza o di idoneo sistema di ritenuta va contestato nell'immediatezza al trasgressore. Conseguentemente è nullo per difetto di motivazione, il verbale nel quale si fa derivare l'impossibilità di contestare immediatamente la violazione dall'assenza della parte al momento della stesura dell'atto da cui si deduce il mancato uso della cintura di sicurezza o da altra motivazione affine, oltretutto se la presunta infrazione scaturisce dal mero esame tecnico sul luogo del sinistro, o dalle eventuali localizzazioni delle ferite riportate, deduzioni, che, ove non supportate da adeguate motivazioni, si risolvono in mere congetture da parte dei verbalizzanti.

Nel verbale di contestazione gli stessi nella motivazione della mancata contestazione hanno evidenziato la semplice dicitura ”Non si è potuto procedere a contestazione immediata poiché accertato a seguito di sinistro stradale’’, non facendo minimamente capire all’esponente in base a quale valutazione gli stessi hanno asserito che la presunta infrazione è stata posta in essere e con quali modalità, ma soprattutto sulla base di quali elementi probatori la stessa è stata accertata. Altresì, la stessa è una mera presunzione del tutto infondata, dal momento che gli agenti non hanno potuto accertare nell'immediatezza ed in concreto o con idoneo riscontro la condotta posta in essere dalla conducente e dai terzi trasportati. Si ritiene, pertanto, che via sia una precisa mancanza di riscontro oggettivo a suffragare la circostanza del tutto aleatoria, sostenuta dagli agenti accertatori.

Pertanto sulla scorta di tali elementi generici, (manca infatti anche l'eventuale descrizione ed esatta ubicazione delle eventuali ferite riportati dagli occupanti), si ritiene che non sussistono elementi probatori sufficienti a dimostrare che l'odierna ricorrente si sia resa responsabile delle violazioni contestate. Tale orientamento è stato più volte discusso e ampiamente condiviso anche dalla Suprema Corte.

Oltretutto, la Suprema Corte ha più volte affermato che la contestazione immediata imposta dall'art. 200 del C.d.S., ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di non conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano materialmente impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente previsti e indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento. Invero a norma dell'art. 200 del Codice delle Strada, la violazione, quando è possibile deve essere immediatamente contestata al trasgressore e dell'avvenuta violazione, deve essere redatto verbale contenente le dichiarazione che gli interessati chiedano vi siano inserite. Orbene nel caso di specie, la violazione doveva essere immediatamente contestata, suffragata da idonee prove di riscontro a quanto asserito dai verbalizzanti e non provvedere successivamente, atteso che eventuali riscontri oggettivi erano presenti anche al momento che i verbalizzanti si trovavano sul luogo del sinistro. A tal fine, si evidenzia che tali riscontri, certo non possono essere il frutto di calcoli matematici sviluppati sui rilievi dagli stessi effettuati (come per esempio avviene per la contestazione di eventuale eccesso di velocità) e pertanto non si capisce da quale sviluppo è scaturita l'odierna contestazione!!!! Tale comportamento ha leso in maniera deleteria il diritto di difesa della ricorrente.

Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che il cristallo dell'autovettura rottosi a seguito del sinistro presentava la rottura nella parte esterna e non interna (si allega foto), e ciò conferma che il passeggero che viaggiava sul sedile anteriore era regolarmente allacciato, oltretutto lo stesso non ha riportato alcun trauma cranico! Oltremodo se gli agenti verbalizzanti avessero tempestivamente mosso le contestazioni alla ricorrente, la stessa avrebbe chiaramente spiegato agli stessi che il sistema di ritenuta non si trovava a bordo dell'autovettura, atteso che lo stesso era stato portato via dal luogo del sinistro insieme allo stesso minore da una terza persona.

Tutto ciò premesso la Sig.ra ---------------------------- come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

  • affinché l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, previa sospensione del provvedimento opposto, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto disporre l’annullamento dell’accertamento di violazione n. ---------- del ------------------- notificato il ---------------, con i conseguenti provvedimenti che riterrà opportuno emettere, accogliendo le seguenti

                      CONCLUSIONI

Piaccia all’Ecc.mo Giudice di Pace, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità dello stesso per la mancanza di idonei riscontri probatori, nonché per l'omessa contestazione immediata nei confronti dell'odierna ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via Istruttoria si allegano i seguenti documenti:

  • originale del verbale di accertamento n. ---------;

  • copia documento di identità;

    Fondi, lì -----------------

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