Ricorso avverso verbale di accertamento articoli 172 e
172/1-8 C.d.S
UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI FONDI
OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO
La Sig.ra -------------------------------, nata a Fondi
(LT) il ------------------------, ivi residente in
-----------------------Snc, ed elettivamente domiciliato
in Fondi (LT), Corso Appio Claudio 67, presso lo studio
dell'Avv. Daniela Magliocchetti e del Dott. Francesco
D’Arcangelo, che la rappresentano e difendono giusta
procura speciale a margine del presente atto
PREMESSA
In data 09.11.2007 veniva notificato alla Sig.ra
______________________ in qualità proprietario e
obbligato in solido il verbale di contestazione n.
-------------- relativo ad una presunta infrazione
all’articolo 172 e 172/1-8 del C.D.S., avvenuta in data
------------------- alle ore------------------- in (LT),
Via ------------------------, - “perché la ricorrente
trasportava un passeggero sul sedile anteriore che non
faceva uso delle cinture di sicurezza”; -”perchè
circolava alla guida del veicolo con a bordo passeggero
con statura inferiore a Metri 1,50 senza fare uso di
sistemi di ritenuta omologati”.
- A fronte della
suddetta violazione veniva ingiunto il pagamento di
€
151,00, nonché la
decurtazione di dieci punti sulla patente di guida.
- La presunta infrazione accertata é del tutto infondata
per i seguenti motivi :
La Sig.ra ------------------------------------- non ha
assolutamente commesso l’infrazione cosi come contestata
e motivata dagli agenti verbalizzanti, invero la stessa
effettivamente portava a bordo del veicolo i due
trasportati, ma gli stessi erano regolarmente allacciati
con la cintura di sicurezza e con l'apposito sistema di
ritenuta presente a bordo del veicolo.
Orbene nell'ipotesi di sinistro stradale come nel caso
in oggetto, il mancato uso delle cinture di sicurezza o
di idoneo sistema di ritenuta va contestato
nell'immediatezza al trasgressore. Conseguentemente è
nullo per difetto di motivazione, il verbale nel
quale si fa derivare l'impossibilità di contestare
immediatamente la violazione dall'assenza della parte al
momento della stesura dell'atto da cui si deduce il
mancato uso della cintura di sicurezza o da altra
motivazione affine, oltretutto se la presunta
infrazione scaturisce dal mero esame tecnico sul luogo
del sinistro, o dalle eventuali localizzazioni delle
ferite riportate, deduzioni, che, ove non supportate da
adeguate motivazioni, si risolvono in mere congetture da
parte dei verbalizzanti.
Nel verbale di contestazione gli stessi nella
motivazione della mancata contestazione hanno
evidenziato la semplice dicitura ”Non si è potuto
procedere a contestazione immediata poiché accertato a
seguito di sinistro stradale’’, non facendo
minimamente capire all’esponente in base a quale
valutazione gli stessi hanno asserito che la presunta
infrazione è stata posta in essere e con quali modalità,
ma soprattutto sulla base di quali elementi probatori la
stessa è stata accertata. Altresì, la stessa è una mera
presunzione del tutto infondata, dal momento che gli
agenti non hanno potuto accertare nell'immediatezza ed
in concreto o con idoneo riscontro la condotta posta in
essere dalla conducente e dai terzi trasportati.
Si ritiene, pertanto, che via sia una precisa
mancanza di riscontro oggettivo a suffragare la
circostanza del tutto aleatoria, sostenuta dagli agenti
accertatori.
Pertanto sulla scorta di tali elementi generici, (manca
infatti anche l'eventuale descrizione ed esatta
ubicazione delle eventuali ferite riportati dagli
occupanti), si ritiene che non sussistono
elementi probatori sufficienti a dimostrare che
l'odierna ricorrente si sia resa responsabile delle
violazioni contestate. Tale orientamento è
stato più volte discusso e ampiamente condiviso anche
dalla Suprema Corte.
Oltretutto, la Suprema Corte ha più volte affermato che
la contestazione immediata imposta dall'art. 200 del
C.d.S., ha un rilievo essenziale per la correttezza del
procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale
alla piena esplicazione del diritto di difesa del
trasgressore. La limitazione del diritto di non
conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare
giustificazione solo in presenza di motivi che la
rendano materialmente impossibile, i quali devono
essere, pertanto, espressamente previsti e indicati nel
verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità
dell'accertamento e degli atti successivi del
procedimento. Invero a norma dell'art. 200 del Codice
delle Strada, la violazione, quando è possibile deve
essere immediatamente contestata al trasgressore e
dell'avvenuta violazione, deve essere redatto verbale
contenente le dichiarazione che gli interessati chiedano
vi siano inserite. Orbene nel caso di specie, la
violazione doveva essere immediatamente contestata,
suffragata da idonee prove di riscontro a quanto
asserito dai verbalizzanti e non provvedere
successivamente, atteso che eventuali riscontri
oggettivi erano presenti anche al momento che i
verbalizzanti si trovavano sul luogo del sinistro. A tal
fine, si evidenzia che tali riscontri, certo non possono
essere il frutto di calcoli matematici sviluppati sui
rilievi dagli stessi effettuati (come per esempio
avviene per la contestazione di eventuale eccesso di
velocità) e pertanto non si capisce da quale
sviluppo è scaturita l'odierna
contestazione!!!! Tale comportamento ha leso in maniera
deleteria il diritto di difesa della ricorrente.
Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che il
cristallo dell'autovettura rottosi a seguito del
sinistro presentava la rottura nella parte esterna e non
interna (si allega foto), e ciò conferma che il
passeggero che viaggiava sul sedile anteriore era
regolarmente allacciato, oltretutto lo stesso non ha
riportato alcun trauma cranico! Oltremodo se gli agenti
verbalizzanti avessero tempestivamente mosso le
contestazioni alla ricorrente, la stessa avrebbe
chiaramente spiegato agli stessi che il sistema di
ritenuta non si trovava a bordo dell'autovettura, atteso
che lo stesso era stato portato via dal luogo del
sinistro insieme allo stesso minore da una terza
persona.
Tutto ciò premesso la Sig.ra
---------------------------- come sopra rappresentata e
difesa
RICORRE
-
affinché l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis
reiectis, previa sospensione del provvedimento
opposto, voglia accogliere il presente ricorso e per
l'effetto disporre l’annullamento
dell’accertamento di violazione n. ---------- del
------------------- notificato il ---------------,
con i conseguenti provvedimenti che riterrà
opportuno emettere, accogliendo le seguenti
“Piaccia
all’Ecc.mo Giudice di Pace, contrariis reiectis,
accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità
dello stesso per la mancanza di idonei riscontri
probatori, nonché per l'omessa contestazione immediata
nei confronti dell'odierna ricorrente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via Istruttoria si
allegano i seguenti documenti:
-
originale del verbale di accertamento n. ---------;
-
copia documento di identità;
Fondi, lì -----------------
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