ISTANZA DI SOSPENSIONE
Si richiede a codesta Commissione
Tributaria Regionale, di sospendere I'efficacia
esecutiva del provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, in vista della sussistenza, per i motivi nel
seguito indicati, del fumus boni iuris, nonché del danno
grave che la scrivente, si troverebbe a subire a seguito
dell'esecutività del provvedimento di irrogazione delle
sanzioni pari ad €
Il fumus boni iuris
Quanto al fumus boni iuris, il
ricorso appare ammissibile e fondato anche a seguito di
una ricognizione sommaria attesa la palese insussistenza
delle pretese erariali. Ai fini della sospensione la
verifica consiste nella possibile fondatezza delle
ragioni dedotte dal contribuente e sull’attendibilità
dei motivi dedotti in ricorso tendenti a caducare l’atto
impugnato, valutando sul piano ipotetico il grado di
probabilità del riconoscimento del diritto del
ricorrente nella futura sentenza di merito. Il giudizio
è quindi necessariamente di probabilità e di
verosomiglianza.
Nel caso di specie, la sentenza del
giudice di prime cure, nella sua sinteticità, appare
ignorare tutte le richieste pregiudiziali di parte e
manca di controbattere alle precise indicazioni
giurisprudenziali proposte dal contribuente, che possono
essere dedotte anche con una sommaria esaminazione delle
carte processuali e delle motivazioni qui dedotte.
Ancora si rammenta che
l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 98/96
ha specificato che nella valutazione delle esigenze
cautelari occorre considerare l’interesse dell’ente
impositore circa la perdita di garanzie patrimoniali
nelle more della definizione del giudizio principale.
Appare evidente che tale
valutazione è stata male eseguita dall’Ufficio, atteso
che il contribuente, dalle risultanze dell’ultimo
bilancio di esercizio approvato, dispone di un
patrimonio netto di euro e valore della produzione per
euro , crediti esigibili per euro , e quindi tutt’altro
che nella condizione di cagionare future maggiori
difficoltà di esazione del credito erariale.
Periculum in mora
Com’è noto, l’articolo 47 del
D.lgs. n. 546/1992 prevede che il ricorrente può
chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto
impugnato quando da questo possa “derivargli un danno
grave e irreparabile”.
Orbene, nel caso di specie, la
“gravità” è in re ipsa, considerata, invero, la
rilevanza dell’importo richiesto dall’Ufficio.
Quanto, poi, al requisito della
“irreparabilità”, va sottolineato che, nella verosimile
ipotesi di vittoria in giudizio, il rimborso, da parte
dell’Amministrazione Finanziaria, delle somme
indebitamente versate dal contribuente nel corso del
procedimento contenzioso verrebbe disposto con
l’erogazione di interessi ad un saggio evidentemente ben
inferiore a quello che l’odierna ricorrente
realizzerebbe investendo sul mercato le somme
eventualmente pagate all’Erario; né sarebbe possibile
trovare alcun ristoro in un’azione risarcitoria, essendo
questa pacificamente esclusa nel campo tributario.
Ancora, l’entità della somma
pretesa è tale da influire considerevolmente sui piani
previsionali dell’attività sociale, assorbendo liquidità
da impiegare nella gestione caratteristica e impiegando
in misura rilevante i fidi concessi, se non la necessità
di negoziarne nuovi. Allo scopo si precisa che la
eventuale sospensione condizionata al rilascio di una
garanzia fideiussoria bancaria avrebbe anch’essa come
conseguenza quella di utilizzare, per corrispondente
importo, i fidi bancari. (Peraltro, nel caso delle
sanzioni, la concessione della sospensione condizionata
alla prestazione di idonea garanzia è un diritto del
contribuente, indipendente dalle previsioni dell’art. 47
Dlgs 546/92).
Allo scopo si precisa che la
società svolge attività di ……………….. in prevalenza nei
confronti di enti ed istituzioni pubbliche, trovandosi
quindi in costante esposizione nei confronti dei
clienti, ancorchè solvibili, mentre le passività sono a
breve termine, basti pensare alla scadenza mensile di
stipendi e salari, contributi e imposte ecc.
A tali fini si riporta come secondo
consolidata giurisprudenza, il periculum in mora possa
essere ravvisato in re ipsa in ragione dell’entità delle
somme richieste in pagamento (Commissione Tributaria
Regionale di Roma, sez. 14, con ordinanza n. 20 del 10
dicembre 1997, Commissione Tributaria Provinciale di
Salerno con le ordinanze n. 9 e 10 del 30 luglio 1996,
Commissione Tributaria di Asti con ordinanza del 24
giugno 1996 per citarne alcune e recentemente, la
Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano, Sez.
I, nell’ordinanza del 4 marzo 2003 ha precisato come il
periculum in mora debba considerarsi “evidente … stante
l’oggettiva rilevanza delle somme richieste”).
Alla luce di quanto esposto,
l’appellante , come sopra rappresentata e difesa
CHIEDE
in via incidentale a titolo
cautelare, sospendere anche inaudita altera parte,
l’esecuzione dell’atto impugnato in epigrafe, ex art. 19
co 2 D.lgs 472/97, ricorrendo i presupposti del fumus
boni iuris e del periculum in mora di cui all’art. 47
D.lgs 546/92.
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