Avv. Paolo Nesta


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Contratto preliminare di bene immobile

 

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Con la presente scrittura, da formalizzarsi agli effetti di legge, tra i sottoscritti:


- società <società>, con sede in <località>, via <via>, c.f. <cod.fiscale>, nella persona di <nominativo>, in seguito denominata Promittente venditrice;
- sig. <nominativo1>, nato a <luogo di nascita>, il <data di nascita>, residente a <località1>, via <via1>, c.f. <cod.fiscale1>, in seguito denominato Promissario acquirente;

premesso

- che <società> è unica proprietaria dell'unità immobiliare sita in <località2>, alla via <via2>, n. <numero>, scala <scala>, piano <n.piano>, interno <interno>, composta da <descrizione> (descrizione dell'immobile), confinante con <descrizione1> (descrizione dei confini), riportata al N.C.E.U. alla partita <partita>, in ditta <ditta>, particella <particella>, sub <sub>, ubicazione <ubicazione>, zona censuaria <zona>, categoria <categoria>, classe <classe>, vani <n.vani>, rendita catastale <importo>; il tutto come meglio risulta specificato nella planimetria che si allega alla presente scrittura;
- che <società> ha acquistato tale unità immobiliare <descrizione2> (indicazione del titolo di acquisto);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - <società> si impegna a cedere e vendere a <nominativo1>, che si impegna ad acquistare, l'unità immobiliare meglio descritta in premessa. Il promissario acquirente si obbliga ad acquistare altresì l'annessa quota di comproprietà delle parti comuni.
Le parti si impegnano ad addivenire, nei termini ed alle condizioni in appresso specificate, alla futura stipula del rogito notarile di compravendita, che avrà ad oggetto l'unità immobiliare sopra descritta.

Art. 2 - La promittente venditrice dichiara che l'unità immobiliare di cui in premessa è di sua esclusiva proprietà e garantisce che l'unità immobiliare in oggetto sarà trasferita libera da iscrizioni ipotecarie, censi, oneri e da trascrizioni pregiudizievoli, nonché da oneri fiscali in genere, ad eccezione <descrizione3>, e ne garantisce la legittima provenienza.

Art. 3 - La promittente venditrice dichiara che l'immobile è attualmente libero da persone e cose.
La consegna dell'immobile verrà fatta al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita e da quel momento decorreranno gli effetti utili ed onerosi, senza eccezioni di sorta.
Resta espressamente inteso e convenuto che l'eventuale consegna di un esemplare delle chiavi, anteriormente alla data stabilita, costituisce mero atto di cortesia, che non abilita il promissario acquirente al possesso del bene, né alle relative azioni giudiziali di tutela possessoria.

Art. 4 - L'unità immobiliare in oggetto sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, vista e accettata e identificata anche in planimetria.
La promittente venditrice dichiara e garantisce che l'immobile in oggetto è in regola con le vigenti normative urbanistiche obbligandosi a fornire la relativa documentazione, a richiesta del promissario acquirente.

Art. 5 - La promittente venditrice dichiara che l'immobile è collegato ai servizi generali, quali energia elettrica, gas, metano, rete di fognatura e relativo impianto di depurazione, acqua potabile, ecc..., in conformità alla convenzione urbanistica ed atti successivi.

Art. 6 - È fatto divieto, a norma delle vigenti leggi, al promissario acquirente di effettuare, nell'unità immobiliare di cui al presente accordo, qualsiasi lavoro edilizio precedentemente alla stipula del rogito notarile.

Art. 7 - La vendita dell'unità immobiliare in oggetto verrà effettuata a corpo e non a misura, al prezzo che viene di comune accordo stabilito, accettato e concordato tra le parti in L. <importo1> (lire <imp.lettere>), che il promissario acquirente si obbliga a pagare nel modo seguente:
a) L. <importo2> vengono versate a titolo di caparra confirmatoria alla firma della presente scrittura, che ne costituisce quietanza;
b) L. <importo3> verranno versate in contanti dal promissario acquirente alla promittente venditrice contestualmente alla firma del rogito;
c) L. <importo4> verranno pagate mediante rilascio di n. <n.effetti> effetti mensili ognuno di L. <importo5>. Il primo di detti effetti scadrà il mese successivo alla data di consegna dell'immobile, nel caso in cui avvenga prima della stipulazione del rogito notarile di compravendita, e quelle non ancora scadute alla data dell'atto saranno rese ipotecarie a cura e spese del compratore. Agli effetti del beneficio delle condizioni di pagamento rateale previsto, il rischio di credito deve essere sottoposto all'approvazione di una società di assicurazione a scelta della proprietà.
Qualora tale approvazione non fosse concessa, la promittente venditrice potrà risolvere il presente contratto, con la sola restituzione della caparra versata;
d) <descrizione4> tramite mutuo bancario della durata di anni <n.anni>, del quale la promittente venditrice si impegna a facilitare l'istruttoria.

Art. 8 - La promittente venditrice si dichiara edotta dal fatto che il promissario acquirente richiederà un finanziamento sotto forma di mutuo ipotecario alla banca <banca> per far fronte al pagamento di quanto in contratto.
Pertanto, la promittente venditrice si impegna fin d'ora a fornire la documentazione eventualmente richiesta dalla banca a tal fine. Si impegna, altresì, ove necessario, a prestarsi ad intervenire, nella qualità di terzo datore di ipoteca, nel contratto di mutuo con ipoteca eventualmente stipulato prima della conclusione dell'atto di compravendita.

Art. 9 - La parte promittente la vendita si riserva di far eseguire nelle parti comuni dello stabile tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche murarie, che riterrà opportuno a suo esclusivo giudizio. Tutte le spese relative saranno a carico della promittente venditrice e la loro esecuzione non ha alcun riferimento al prezzo di vendita, che rimane comunque fisso e confermato come sopra.

Art. 10 - Il rogito sarà stipulato presso lo studio notarile del Dr. <nominativo2>, da effettuarsi il <data>. La promittente venditrice e il promissario acquirente convengono che la data prevista per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita potrà essere anticipata su richiesta del promissario acquirente, fermi restando le condizioni e i tempi di pagamento previsti nel presente contratto. Le spese per l'atto notarile saranno a carico del promissario acquirente.

Art. 11 - Rimane inteso che qualora, il promissario acquirente non stipuli il rogito entro la data di cui all'art. 10, dalla suddetta data in avanti decorreranno gli interessi al tasso ufficiale di sconto sulla somma residua da versare, oltre la revisione in base al costo della vita ISTAT.

Art. 12  - Nell'eventualità di mancato o ritardato pagamento, anche in parte, delle somme dovute ad una soltanto delle scadenze previste o nel caso di mancata tempestiva stipulazione dell'atto notarile di compravendita da parte del promissario acquirente, sarà facoltà della promittente venditrice intendere risolto il presente contratto per fatto e per colpa dello stesso promissario acquirente, con il diritto della promittente venditrice ad una penale pari al <perc.>% del prezzo complessivo indicato al precedente art. 7, salvo il risarcimento del maggior danno dettagliatamente provato.

Art. 13 - Ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, il sig. <nominativo3> dichiara che le opere <descrizione5> sono state iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967.

Art. 14 - Con riferimento al disposto della legge 26 giugno 1990, n. 165, il sig. <nominativo4>, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sotto la propria responsabilità, dichiara che il reddito dell'immobile in oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto.

Art. 15 - Le spese per il futuro atto di vendita, dipendenti e consequenziali tutte, si conviene sin da ora che siano a totale e completo carico del promissario acquirente, INVIM esclusa, come per legge, mentre quelle per l'eventuale registrazione della presente faranno carico, per patto espresso, a quella delle due parti che con la sua inadempienza ne sarà stata la causa.

Art. 16 - Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere intorno all'interpretazione od esecuzione del presente preliminare di vendita, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte, ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa fra gli arbitri designati.
L'arbitrato avrà carattere rituale e sarà celebrato nelle forme e modalità di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile ad eccezione del termine per la pronuncia del lodo, che viene sin d'ora stabilito in giorni 60 dalla data di accettazione della nomina da parte degli arbitri designati.

Letto, approvato e sottoscritto a <luogo>, il <data1>

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 del codice civile, le parti approvano espressamente le clausole contrattuali contenute agli articoli: 3), 6), 7), 10), 11), 12) e 16).

Letto, approvato e sottoscritto a <luogo>, il <data1>

 

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