Con la presente scrittura, da formalizzarsi agli effetti
di legge, tra i sottoscritti:
- società <società>, con sede in <località>, via <via>,
c.f. <cod.fiscale>, nella persona di <nominativo>, in
seguito denominata Promittente venditrice;
- sig. <nominativo1>, nato a <luogo di nascita>, il
<data di nascita>, residente a <località1>, via <via1>,
c.f. <cod.fiscale1>, in seguito denominato Promissario
acquirente;
premesso
- che <società> è unica proprietaria dell'unità
immobiliare sita in <località2>, alla via <via2>, n.
<numero>, scala <scala>, piano <n.piano>, interno
<interno>, composta da <descrizione> (descrizione
dell'immobile), confinante con <descrizione1>
(descrizione dei confini), riportata al N.C.E.U. alla
partita <partita>, in ditta <ditta>, particella
<particella>, sub <sub>, ubicazione <ubicazione>, zona
censuaria <zona>, categoria <categoria>, classe
<classe>, vani <n.vani>, rendita catastale <importo>; il
tutto come meglio risulta specificato nella planimetria
che si allega alla presente scrittura;
- che <società> ha acquistato tale unità immobiliare
<descrizione2> (indicazione del titolo di acquisto);
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - <società> si impegna a cedere e vendere a
<nominativo1>, che si impegna ad acquistare, l'unità
immobiliare meglio descritta in premessa. Il promissario
acquirente si obbliga ad acquistare altresì l'annessa
quota di comproprietà delle parti comuni.
Le parti si impegnano ad addivenire, nei termini ed alle
condizioni in appresso specificate, alla futura stipula
del rogito notarile di compravendita, che avrà ad
oggetto l'unità immobiliare sopra descritta.
Art. 2 - La promittente venditrice dichiara che l'unità
immobiliare di cui in premessa è di sua esclusiva
proprietà e garantisce che l'unità immobiliare in
oggetto sarà trasferita libera da iscrizioni ipotecarie,
censi, oneri e da trascrizioni pregiudizievoli, nonché
da oneri fiscali in genere, ad eccezione <descrizione3>,
e ne garantisce la legittima provenienza.
Art. 3 - La promittente venditrice dichiara che
l'immobile è attualmente libero da persone e cose.
La consegna dell'immobile verrà fatta al momento della
stipula dell'atto notarile di compravendita e da quel
momento decorreranno gli effetti utili ed onerosi, senza
eccezioni di sorta.
Resta espressamente inteso e convenuto che l'eventuale
consegna di un esemplare delle chiavi, anteriormente
alla data stabilita, costituisce mero atto di cortesia,
che non abilita il promissario acquirente al possesso
del bene, né alle relative azioni giudiziali di tutela
possessoria.
Art. 4 - L'unità immobiliare in oggetto sarà trasferita
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, vista
e accettata e identificata anche in planimetria.
La promittente venditrice dichiara e garantisce che
l'immobile in oggetto è in regola con le vigenti
normative urbanistiche obbligandosi a fornire la
relativa documentazione, a richiesta del promissario
acquirente.
Art. 5 - La promittente venditrice dichiara che
l'immobile è collegato ai servizi generali, quali
energia elettrica, gas, metano, rete di fognatura e
relativo impianto di depurazione, acqua potabile,
ecc..., in conformità alla convenzione urbanistica ed
atti successivi.
Art. 6 - È fatto divieto, a norma delle vigenti leggi,
al promissario acquirente di effettuare, nell'unità
immobiliare di cui al presente accordo, qualsiasi lavoro
edilizio precedentemente alla stipula del rogito
notarile.
Art. 7 - La vendita dell'unità immobiliare in oggetto
verrà effettuata a corpo e non a misura, al prezzo che
viene di comune accordo stabilito, accettato e
concordato tra le parti in L. <importo1> (lire <imp.lettere>),
che il promissario acquirente si obbliga a pagare nel
modo seguente:
a) L. <importo2> vengono versate a titolo di caparra
confirmatoria alla firma della presente scrittura, che
ne costituisce quietanza;
b) L. <importo3> verranno versate in contanti dal
promissario acquirente alla promittente venditrice
contestualmente alla firma del rogito;
c) L. <importo4> verranno pagate mediante rilascio di n.
<n.effetti> effetti mensili ognuno di L. <importo5>. Il
primo di detti effetti scadrà il mese successivo alla
data di consegna dell'immobile, nel caso in cui avvenga
prima della stipulazione del rogito notarile di
compravendita, e quelle non ancora scadute alla data
dell'atto saranno rese ipotecarie a cura e spese del
compratore. Agli effetti del beneficio delle condizioni
di pagamento rateale previsto, il rischio di credito
deve essere sottoposto all'approvazione di una società
di assicurazione a scelta della proprietà.
Qualora tale approvazione non fosse concessa, la
promittente venditrice potrà risolvere il presente
contratto, con la sola restituzione della caparra
versata;
d) <descrizione4> tramite mutuo bancario della durata di
anni <n.anni>, del quale la promittente venditrice si
impegna a facilitare l'istruttoria.
Art. 8 - La promittente venditrice si dichiara edotta
dal fatto che il promissario acquirente richiederà un
finanziamento sotto forma di mutuo ipotecario alla banca
<banca> per far fronte al pagamento di quanto in
contratto.
Pertanto, la promittente venditrice si impegna fin d'ora
a fornire la documentazione eventualmente richiesta
dalla banca a tal fine. Si impegna, altresì, ove
necessario, a prestarsi ad intervenire, nella qualità di
terzo datore di ipoteca, nel contratto di mutuo con
ipoteca eventualmente stipulato prima della conclusione
dell'atto di compravendita.
Art. 9 - La parte promittente la vendita si riserva di
far eseguire nelle parti comuni dello stabile tutte
quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,
anche murarie, che riterrà opportuno a suo esclusivo
giudizio. Tutte le spese relative saranno a carico della
promittente venditrice e la loro esecuzione non ha alcun
riferimento al prezzo di vendita, che rimane comunque
fisso e confermato come sopra.
Art. 10 - Il rogito sarà stipulato presso lo studio
notarile del Dr. <nominativo2>, da effettuarsi il
<data>. La promittente venditrice e il promissario
acquirente convengono che la data prevista per la
sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita
potrà essere anticipata su richiesta del promissario
acquirente, fermi restando le condizioni e i tempi di
pagamento previsti nel presente contratto. Le spese per
l'atto notarile saranno a carico del promissario
acquirente.
Art. 11 - Rimane inteso che qualora, il promissario
acquirente non stipuli il rogito entro la data di cui
all'art. 10, dalla suddetta data in avanti decorreranno
gli interessi al tasso ufficiale di sconto sulla somma
residua da versare, oltre la revisione in base al costo
della vita ISTAT.
Art. 12 - Nell'eventualità di mancato o ritardato
pagamento, anche in parte, delle somme dovute ad una
soltanto delle scadenze previste o nel caso di mancata
tempestiva stipulazione dell'atto notarile di
compravendita da parte del promissario acquirente, sarà
facoltà della promittente venditrice intendere risolto
il presente contratto per fatto e per colpa dello stesso
promissario acquirente, con il diritto della promittente
venditrice ad una penale pari al <perc.>% del prezzo
complessivo indicato al precedente art. 7, salvo il
risarcimento del maggior danno dettagliatamente provato.
Art. 13 - Ai sensi e per gli effetti della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed
integrazioni, il sig. <nominativo3> dichiara che le
opere <descrizione5> sono state iniziate in data
anteriore al 1° settembre 1967.
Art. 14 - Con riferimento al disposto della legge 26
giugno 1990, n. 165, il sig. <nominativo4>, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, sotto la propria responsabilità, dichiara
che il reddito dell'immobile in oggetto del presente
atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei
redditi per la quale il termine di presentazione è
scaduto.
Art. 15 - Le spese per il futuro atto di vendita,
dipendenti e consequenziali tutte, si conviene sin da
ora che siano a totale e completo carico del promissario
acquirente, INVIM esclusa, come per legge, mentre quelle
per l'eventuale registrazione della presente faranno
carico, per patto espresso, a quella delle due parti che
con la sua inadempienza ne sarà stata la causa.
Art. 16 - Tutte le eventuali controversie che dovessero
insorgere intorno all'interpretazione od esecuzione del
presente preliminare di vendita, saranno devolute alla
cognizione di un collegio arbitrale composto di tre
membri, di cui uno nominato da ciascuna parte, ed il
terzo, con funzioni di presidente, d'intesa fra gli
arbitri designati.
L'arbitrato avrà carattere rituale e sarà celebrato
nelle forme e modalità di cui agli articoli 806 e
seguenti del codice di procedura civile ad eccezione del
termine per la pronuncia del lodo, che viene sin d'ora
stabilito in giorni 60 dalla data di accettazione della
nomina da parte degli arbitri designati.
Letto, approvato e sottoscritto a <luogo>, il <data1>
Ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 del codice
civile, le parti approvano espressamente le clausole
contrattuali contenute agli articoli: 3), 6), 7), 10),
11), 12) e 16).
Letto, approvato e sottoscritto a <luogo>, il <data1>
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