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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a societa' aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

 

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    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

  Visti gli articoli 33 e 117,  comma  6,  della  Costituzione  della

Repubblica italiana;

  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia

di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e

l'efficienza del sistema universitario e, in particolare,  l'articolo

6, comma 9 il  quale  prevede  che,  mediante  decreto  del  Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vengano adottati  i

criteri  per  la  partecipazione   dei   professori   e   ricercatori

universitari a societa' aventi caratteristiche di spin  off  o  start

up;

  Visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

  Visto il decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ed, in particolare,

l'articolo 1, comma 5;

  Visto il  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297  recante

«Riordino della disciplina  e  snellimento  delle  procedure  per  il

sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per  la  diffusione

delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive

modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382, ed in particolare gli articoli 13,14 e 15;

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a

norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del

1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei

Ministri con nota prot. n. 5483 del 10 agosto 2011;

 

                                Emana

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

 

 

                               Oggetto

 

  1. Il  presente  regolamento,  in  attuazione  di  quanto  previsto

dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e  nel

rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 27 luglio  1999,

n. 297, definisce le modalita' per proporre, partecipare  e  assumere

responsabilita' formali in societa' aventi  caratteristiche  di  spin

off o start up da parte di professori e ricercatori  universitari  di

ruolo.

  2. Ai fini del presente decreto s'intendono aventi  caratteristiche

di spin off o start up le societa' di cui all'articolo  2,  comma  1,

lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

 

     

 

   

 

   

     


 

     

 

       

         

                      Avvertenza:

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi

          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni

          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle

          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e

          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              Gli articoli 33 e  117,  comma  6,  della  Costituzione

          della Repubblica italiana recitano:

              «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne

          e' l'insegnamento.

              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione

          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed

          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle

          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare

          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento

          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole

          statali.

              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai

          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi

          e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed

          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi

          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

              «Art. 117. - (omissis).

              6. La potesta' regolamentare spetta  allo  Stato  nelle

          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle

          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in

          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'

          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla

          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle

          funzioni loro attribuite.».

              Il testo dell'articolo  6,  comma  9,  della  legge  30

          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione

          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,

          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e

          l'efficienza del sistema universitario) reca:

              «Art. 6. - (omissis).

              9.  La  posizione  di  professore  e   ricercatore   e'

          incompatibile   con    l'esercizio    del    commercio    e

          dell'industria fatta salva la  possibilita'  di  costituire

          societa' con caratteristiche di spin  off  o  di  start  up

          universitari, ai sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto

          legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale

          ambito responsabilita'  formali,  nei  limiti  temporali  e

          secondo   la   disciplina   in   materia   dell'ateneo   di

          appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri   definiti   con

          regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  ai  sensi

          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.

          400.  L'esercizio  di  attivita'  libero-professionale   e'

          incompatibile con il regime di  tempo  pieno.  Resta  fermo

          quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del

          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fatto

          salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai  sensi

          del comma 13 del presente articolo.».

              - L'articolo 6  della  legge  9  maggio  1989,  n.  168

          (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca

          scientifica e tecnologica), prevede:

              «Art.  6  (Autonomia  delle  universita').  -   1.   Le

          universita' sono dotate di  personalita'  giuridica  e,  in

          attuazione  dell'articolo  33  della  Costituzione,   hanno

          autonomia    didattica,     scientifica,     organizzativa,

          finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi

          con propri statuti e regolamenti.

              2. Nel rispetto dei  principi  di  autonomia  stabiliti

          dall'articolo 33 della  Costituzione  e  specificati  dalla

          legge, le universita'  sono  disciplinate,  oltre  che  dai

          rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente  da  norme

          legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa

          l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare.

              3.  Le  universita'  svolgono  attivita'  didattica   e

          organizzano  le  relative  strutture  nel  rispetto   della

          liberta'  di  insegnamento  dei  docenti  e  dei   principi

          generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti

          didattici universitari. Nell'osservanza di questi  principi

          gli  statuti  determinano  i  corsi   di   diploma,   anche

          effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea

          e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri

          per  l'attivazione  dei  corsi   di   perfezionamento,   di

          dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

              4. Le universita'  sono  sedi  primarie  della  ricerca

          scientifica e operano, per la realizzazione  delle  proprie

          finalita' istituzionali, nel  rispetto  della  liberta'  di

          ricerca   dei   docenti   e   dei    ricercatori    nonche'

          dell'autonomia di ricerca delle strutture  scientifiche.  I

          singoli  docenti  e  ricercatori,  secondo  le  norme   del

          rispettivo  stato  giuridico,  nonche'  le   strutture   di

          ricerca:

                a)  accedono  ai   fondi   destinati   alla   ricerca

          universitaria, ai sensi dell'articolo 65  del  decreto  del

          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

                b)  possono  partecipare  a  programmi   di   ricerca

          promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o

          privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle

          relative normative.

              5. Le universita', in osservanza delle norme di cui  ai

          commi     precedenti,      provvedono      all'istituzione,

          organizzazione e funzionamento delle strutture  didattiche,

          di ricerca e di  servizio,  anche  per  quanto  concerne  i

          connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

              6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna

          struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto

          dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

              7.   L'autonomia   finanziaria   e   contabile    delle

          universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7.

              8. La legge di attuazione dei principi di autonomia  di

          cui  al  presente  articolo  stabilisce  termini  e  limiti

          dell'autonomia delle universita', quanto  all'assunzione  e

          alla gestione del personale non docente.

              9.  Gli  statuti  e  i  regolamenti  di   ateneo   sono

          deliberati  dagli  organi  competenti  dell'universita'   a

          maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al

          Ministro che,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta

          giorni, esercita il controllo di legittimita' e  di  merito

          nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza

          di rilievi essi sono emanati dal rettore.

              10. Il Ministro puo' per una sola  volta,  con  proprio

          decreto,   rinviare   gli   statuti   e    i    regolamenti

          all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da

          riesaminare   nel    merito.    Gli    organi    competenti

          dell'universita' possono  non  conformarsi  ai  rilievi  di

          legittimita' con deliberazione adottata  dalla  maggioranza

          dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero  ai  rilievi  di

          merito  con  deliberazione   adottata   dalla   maggioranza

          assoluta. In tal caso il  Ministro  puo'  ricorrere  contro

          l'atto  emanato  dal  rettore,  in  sede  di  giurisdizione

          amministrativa per i soli vizi di legittimita'.  Quando  la

          maggioranza qualificata non sia stata raggiunta,  le  norme

          contestate non possono essere emanate.

              11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella

          Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino  Ufficiale

          del Ministero.».

              - Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 1  del

          decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  (Disposizioni  urgenti

          per   l'adeguamento   delle   strutture   di   Governo   in

          applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della  legge

          24  dicembre  2007,  n.  244),  pubblicato  nella  Gazzetta

          Ufficiale  16  maggio  2008,  n.  114,  e  convertito,  con

          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121:

              «Art. 1. (omissis).

              5. Le funzioni del Ministero dell'universita'  e  della

          ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e

          di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,

          dell'universita' e della ricerca.».

              - Il decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201.

              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300

          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma

          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,

          S.O.

              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  (Norme

          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle

          amministrazioni  pubbliche  e'  pubblicato  nella  Gazzetta

          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

              - Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del  Presidente

          della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento

          della docenza universitaria, relativa fascia di  formazione

          nonche'   sperimentazione   organizzativa   e    didattica)

          recitano:

              «Art. 13 (Aspettativa obbligatoria  per  situazioni  di

          incompatibilita').  -   Ferme  restando   le   disposizioni

          vigenti in materia di divieto  di  cumulo  dell'ufficio  di

          professore  con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il

          professore ordinario e' collocato d'ufficio in  aspettativa

          per la durata della carica del mandato o  dell'ufficio  nei

          seguenti casi:

                1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

                2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei

          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

                3) nomina a componente delle istituzioni  dell'Unione

          europea;

                3-bis) nomina a componente di organi  ed  istituzioni

          specializzate delle Nazioni Unite che comporti  un  impegno

          incompatibile  con   l'assolvimento   delle   funzioni   di

          professore universitario;

                4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];

                5)  nomina  a  presidente  o  vice   presidente   del

          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

                6) [nomina a membro  del  Consiglio  superiore  della

          magistratura];

                7) nomina a  presidente  o  componente  della  giunta

          regionale e a presidente del consiglio regionale;

                8) nomina a presidente della giunta provinciale;

                9)  nomina  a  sindaco  del   comune   capoluogo   di

          provincia;

                10)   nomina   alle   cariche   di   presidente,   di

          amministratore  delegato  di  enti  pubblici  a   carattere

          nazionale, interregionale o  regionale,  di  enti  pubblici

          economici, di societa' a partecipazione pubblica,  anche  a

          fini di lucro. Restano in  ogni  caso  escluse  le  cariche

          comunque direttive  di  enti  a  carattere  prevalentemente

          culturale o scientifico e la  presidenza,  sempre  che  non

          remunerata, di case editrici di pubblicazioni  a  carattere

          scientifico;

                11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore

          di giornale quotidiano o  a  posizione  corrispondente  del

          settore dell'informazione radio-televisiva;

                12) nomina a presidente  o  segretario  nazionale  di

          partiti rappresentati in Parlamento;

                13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui  all'art.

          16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o  comunque  previsti

          da altre leggi presso le amministrazioni  dello  Stato,  le

          pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

              Hanno   diritto   a    richiedere    una    limitazione

          dell'attivita'  didattica  i  professori   di   ruolo   che

          ricoprano la carica di  rettore,  pro-rettore,  preside  di

          facolta' e direttori  di  dipartimento,  di  presidente  di

          consiglio di corso di laurea, di componente  del  Consiglio

          universitario nazionale. La  limitazione  e'  concessa  con

          provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e  non

          dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

              Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in  una  delle

          situazioni di incompatibilita' di cui ai  precedenti  commi

          deve  darne  comunicazione,  all'atto  della   nomina,   al

          rettore, che adotta il  provvedimento  di  collocamento  in

          aspettativa per la  durata  della  carica,  del  mandato  o

          dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa  e'  corrisposto

          il trattamento economico previsto dalle norme  vigenti  per

          gli impiegati civili dello Stato che versano in  una  delle

          situazioni indicate nel primo  comma.  E'  fatto  salvo  il

          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile

          1980,  n.  146  .  In   mancanza   di   tali   disposizioni

          l'aspettativa    e'    senza    assegni.     Il     periodo

          dell'aspettativa, anche  quando  questo  ultimo  sia  senza

          assegni,  e'  utile  ai  fini  della   progressione   nella

          carriera, del trattamento di  quiescenza  e  di  previdenza

          secondo le norme vigenti, nonche' della  maturazione  dello

          straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

              Qualora   l'incarico   per   il   quale   e'   prevista

          l'aspettativa  senza  assegni  non   comporti,   da   parte

          dell'ente, istituto o societa', la  corresponsione  di  una

          indennita' di carica si applicano, a far tempo dal  momento

          in  cui  e'  cominciata  a  decorrere   l'aspettativa,   le

          disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966,  n.  1078.

          Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10),  11)

          e 12) del presente articolo, gli oneri  di  cui  al  n.  3)

          dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966,  n.  1078,

          sono a carico dell'ente, istituto o societa'.

              I professori collocati  in  aspettativa  conservano  il

          titolo  a  partecipare   agli   organi   universitari   cui

          appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo

          e quarto comma, della legge 18 marzo  1958,  n.  311;  essi

          mantengono il solo  elettorato  attivo  per  la  formazione

          delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle

          cariche accademiche previste dal precedente  secondo  comma

          ed  hanno  la  possibilita'   di   svolgere,   nel   quadro

          dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso

          di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di

          specializzazione e delle scuole a fini speciali,  cicli  di

          conferenze e di  lezioni  ed  attivita'  seminariali  anche

          nell'ambito dei corsi ufficiali di  insegnamento,  d'intesa

          con il titolare del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro

          preclusa la titolarita'. E' garantita  loro,  altresi',  la

          possibilita'  di  svolgere  attivita'  di   ricerca   anche

          applicativa, con modalita' da determinare d'intesa  tra  il

          professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il

          consiglio di istituto o di dipartimento, ove  istituito,  e

          di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto

          concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle

          commissioni di concorso sono fatte salve le  situazioni  di

          incompatibilita' che si  verifichino  successivamente  alla

          nomina dei componenti delle commissioni.

              Il presente articolo si  applica  anche  ai  professori

          collocati fuori ruolo per limiti di eta'.

              I numeri 4 e 6 sono stati  soppressi  dal  primo  comma

          dell'art. 5, legge 9 dicembre 1985, n. 705, che ha  inoltre

          cosi' disposto: «I professori  di  ruolo  nominati  giudici

          della  Corte  costituzionale  o  componenti  del  Consiglio

          superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo  ai

          sensi dell'art. 7, terzo e quarto  comma,  della  legge  11

          marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 27,  legge  18

          marzo 1958, n. 311».

              Art. 14 (Aspettativa  dei  professori  che  passano  ad

          altra amministrazione). - Il professore universitario,  che

          assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o

          pubblica, e' collocato in aspettativa per tutto il  periodo

          di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine  di

          tale periodo l'interessato puo' riassumere servizio  presso

          l'Universita'  entro  i  successivi  trenta  giorni  e,  in

          mancanza, decade dall'ufficio di professore.

              Il periodo di aspettativa, di cui al precedente  comma,

          non e' computabile  ne'  ai  fini  economici  ne'  ai  fini

          giuridici.

              Le stesse norme si applicano agli assistenti del  ruolo

          ad esaurimento.

              Art.    15    (Inosservanza    del     regime     delle

          incompatibilita').  -  Nel  caso  di  divieto   di   cumulo

          dell'ufficio di professore  ordinario  o  fuori  ruolo  con

          altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione  del  nuovo

          impiego  pubblico  comporta  la   cessazione   di   diritto

          dall'ufficio  di  professore,  salvo  quanto  disposto  dal

          precedente art. 14.

              Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le

          disposizioni   previste   dai    successivi    commi    per

          l'incompatibilita'.

              Il  professore  ordinario  che  violi  le  norme  sulle

          incompatibilita' e' diffidato dal rettore a  cessare  dalla

          situazione di incompatibilita'.

              La circostanza che il professore abbia ottemperato alla

          diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

              Decorsi  quindici  giorni  dalla  diffida   senza   che

          l'incompatibilita'  sia  cessata,  il   professore   decade

          dall'ufficio.

              Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto

          del Ministro della  pubblica  istruzione  su  proposta  del

          rettore, sentito il Consiglio Universitario nazionale.».

              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  3  della

          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di

          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei

          Ministri):

              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati

          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di

          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere

          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la

          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati

          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente

          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

          Note all'art. 1:

              - Per il testo del comma 9, dell'articolo 6 della legge

          30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note alle premesse.

              - Per il titolo del decreto legislativo 27 luglio 1999,

          n. 297, si veda nelle note alle premesse.

              - Il comma 1, lett.  e),  dell'articolo  2  del  citato

          decreto legislativo n. 297 del 1999 concerne:

              «e)  societa'  di  recente   costituzione   ovvero   da

          costituire, finalizzate all'utilizzazione  industriale  dei

          risultati  della  ricerca,  per   le   attivita'   di   cui

          all'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  numero  1,  con  la

          partecipazione azionaria o il concorso, o comunque  con  il

          relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

                1) professori e ricercatori  universitari,  personale

          di ricerca dipendente da  enti  di  ricerca,  ENEA  e  ASI,

          nonche' dottorandi di ricerca  e  titolari  di  assegni  di

          ricerca di cui all'articolo 51, comma  6,  della  legge  27

          dicembre 1997, n. 449,  sulla  base  di  regolamenti  delle

          universita'  e  degli  enti   di   appartenenza,   che   ne

          disciplinino la procedura autorizzativa e  il  collocamento

          in aspettativa ovvero il mantenimento  in  servizio  o  nel

          corso di studio, nonche' le questioni relative  ai  diritti

          di  proprieta'   intellettuale   e   che   definiscano   le

          limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse  con

          le societa' costituite o da costituire;

                2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);

                3)  societa'  di   assicurazione,   banche   iscritte

          all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  1°

          settembre 1993, n. 385,  intermediari  finanziari  iscritti

          nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  decreto

          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  fondi  mobiliari

          chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa'

          finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo  istituite  con

          l'articolo 2 della legge n. 317 del 5 ottobre  1991,  fondi

          mobiliari  chiusi  di  cui  all'articolo  37  del   decreto

          legislativo  24  febbraio   1998,   n.   58,   intermediari

          finanziari iscritti all'albo di cui  all'articolo  107  del

          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

 

 

         

                

                               Art. 2

 

 

      Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari

 

  1. Per qualificarsi come  spin  off  o  start  up  universitari  le

societa' di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  e),  del  decreto

legislativo 27 luglio  1999,  n.  297  devono  essere  costituite  su

iniziativa  dell'  universita'  o  del  personale   universitario   o

prevedere la partecipazione al  capitale  da  parte  dell'universita'

ovvero la partecipazione del personale  universitario  ai  sensi  del

comma 2 del presente articolo.

  2.  La  partecipazione   del   personale   universitario   di   cui

all'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  numero  1),  del   decreto

legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla societa' puo' aversi  sia  in

termini di partecipazione al capitale,  sia  in  termini  di  impegno

diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo  alla  nuova

entita' giuridica l'impiego del know how e delle competenze  generate

in un contesto di ricerca.

 

     

 

   

 

   

     


 

     

 

       

         

                      Note all'art. 2:

              - Per il testo del comma 1, lett.  e)  dell'articolo  2

          del decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297  si  veda

          nelle note all'articolo 1.

 

         

       

 

              
                               Art. 3 
 
 
              Procedura di costituzione degli spin off 
                       o start up universitari 
 
  1. La proposta di costituzione  della  societa'  e'  approvata  dal
consiglio  di  amministrazione  dell'universita',  che   delibera   a
maggioranza dei suoi membri,  previo  parere  favorevole  del  senato
accademico. 
  2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale
contenente: 
    a) gli obiettivi; 
    b) il piano finanziario; 
    c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento; 
    d) il carattere innovativo del progetto; 
    e) le qualita' tecnologiche e scientifiche del progetto; 
    f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei
ricercatori coinvolti, con la  previsione  dell'impegno  richiesto  a
ciascuno per lo svolgimento delle attivita' di spin off, al  fine  di
consentire  al  Consiglio   di   amministrazione   di   valutare   la
compatibilita' con la disciplina appositamente  definita  dall'ateneo
ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30  dicembre  2010,
n. 240; 
    g) le modalita' di eventuale  partecipazione  al  capitale  e  la
definizione della quota di partecipazione richiesta; 
    h) gli aspetti relativi alla  regolamentazione  della  proprieta'
intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista
dall'ateneo. 
  3.  Non  possono  partecipare  alle  deliberazioni  relative   alla
costituzione  delle  imprese  spin  off  o  start  up  i   proponenti
dell'iniziativa. Eventuali ulteriori casi di esclusione  del  proprio
personale dalle deliberazioni in materia  di  spin  off  o  start  up
rientrano nell'autonoma disciplina delle universita'. 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 3: 
              - Per il testo del comma 9, dell'articolo 6 della legge
          30 dicembre 2010, n. 240 si veda nelle note all'articolo 1. 
 
          
        
 
      
        
                               Art. 4 
 
 
                  Disciplina delle incompatibilita' 
 
  1. I membri del consiglio di amministrazione,  i  professori  ed  i
ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca,
valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore,
i  membri  del  senato  accademico,  i  direttori  dei   dipartimenti
dell'universita',  non   possono   assumere   cariche   direttive   e
amministrative nelle societa' aventi caratteristiche di  spin  off  o
start up universitari. E' fatta salva l'ipotesi in cui  il  direttore
del  dipartimento  sia  designato  a  far  parte  del  consiglio   di
amministrazione di spin off o start up, del quale  non  sia  socio  o
proponente, dall'ateneo di appartenenza. 
  2. Ferme le ipotesi previste al comma 1,  gli  atenei,  nell'ambito
della propria autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i
professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a
costituire  imprese  di  spin  off  o  start  up,   oppure   assumere
responsabilita'  formali  nella  gestione,  quando  gli   interessati
rivestano  specifici  ruoli  all'interno  dell'ateneo,  tali  che  il
contemporaneo esercizio dell'attivita' di impresa possa compromettere
l'autonomia  nello   svolgimento   della   funzione,   ovvero   possa
determinare  conflitti  di  interesse  o  situazioni   di   oggettiva
difficolta' per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche,  di
ricerca e istituzionali. 
  3. Lo svolgimento dell'attivita' a  favore  delle  societa'  aventi
caratteristiche di spin off o start up non deve  porsi  in  contrasto
con il regolare e diligente  svolgimento  delle  funzioni  legate  al
rapporto di lavoro con l'universita'. Qualora la partecipazione  alle
attivita'   dell'impresa,   in   corso   di   svolgimento,    divenga
incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o
ricercatore, socio  o  non  socio,  deve  immediatamente  comunicarlo
all'universita'   e   contestualmente    cessare    lo    svolgimento
dell'attivita' prestata presso la societa'. 
  4.  L'ateneo  effettua,  con  modalita'   definite   con   autonoma
disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti
ai commi precedenti. 
 
      
 
    
 
            
                               Art. 5 
 
 
                Disciplina dei conflitti d'interesse 
 
  1. E' fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che
partecipa alle societa' aventi caratteristiche di spin off o start up
universitario  di  svolgere  attivita'  in  concorrenza  con   quella
dell'ateneo di  appartenenza.  Il  suddetto  personale  e'  tenuto  a
comunicare tempestivamente all'universita'  eventuali  situazioni  di
conflitto  d'interesse,   effettive   o   potenziali,   che   possano
successivamente  determinarsi  nello  svolgimento  dell'attivita'   a
favore della societa' interessata. 
  2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a
qualunque titolo alle societa' aventi caratteristiche di spin  off  o
start up deve  comunicare  all'universita',  al  termine  di  ciascun
esercizio sociale, i dividendi, i compensi,  le  remunerazioni  ed  i
benefici a qualunque titolo ottenuti dalla societa'. 
  3. Il rapporto di lavoro  con  l'universita'  non  deve  costituire
strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del
personale docente o ricercatore di  vantaggi,  diretti  o  indiretti,
consistenti nell'esercizio  di  strumenti  di  discriminazione  o  di
pregiudizio nei confronti degli altri soci. 
  4. L'universita', secondo  la  disciplina  autonomamente  definita,
verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti  ai  commi
precedenti. 
 
      
        
                               Art. 6 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in virtu' di
quanto espressamente stabilito all'articolo 6, comma 9,  della  legge
30 dicembre 2010, n. 240, si applica la disciplina specifica  emanata
dalle singole universita'. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 agosto 2011 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011 
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona  e
dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 17 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 6: 
              - Per il testo del comma 9 dell'articolo 6 della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle  note  all'articolo
          1. 
 
          
        
 
      
 
    
 
    
    
    



    
 
    
    



    
 
    
    
    



 

 

 

     

 

   

   

   

 

 

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