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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 165 - Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. (11G0206) - (GU n. 233 del 6-10-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2011

 

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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 , n. 165

 

Attuazione della  direttiva  2009/18/CE  che  stabilisce  i  principi

fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore  del

trasporto  marittimo  e  che  modifica  le  direttive  1999/35/CE   e

2002/59/CE. (11G0206)

 

 

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia

alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  e  in  particolare,

gli articoli da 1 a 5, e l'allegato B;

  Vista  la  direttiva  2009/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali

in materia di inchieste sugli incidenti  nel  settore  del  trasporto

marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio  e  la

direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

  Visti gli articoli 2 e 94 della Convenzione delle Nazioni Unite sul

diritto del mare (UNCLOS) firmata a Montego Bay il 10 dicembre  1982,

di cui alla legge 2 dicembre 1994, n. 689;

  Vista la  regola  I/21  della  Convenzione  internazionale  per  la

salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra il  1°

novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;

  Visto  l'articolo  12  della  Convenzione  internazionale  per   la

prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL), firmata a Londra il 2

novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;

  Visto l'articolo 23 della Convenzione internazionale sulle linee di

massimo carico (LOAD LINE), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;

  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30

marzo 1942, n. 327;

  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della  navigazione

(Navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della

Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,

n.   211,   recante   la   riorganizzazione   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti;

  Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,

recante    attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa

all'istituzione di  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  e  di

informazione sul traffico navale;

  Visti il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28,  recante

attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite

obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di  traghetti

roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti  a  servizi

di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri

marittimi, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice

della nautica da diporto;

  Visto il Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti

marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dall'assemblea  dell'IMO

in  data  27  novembre  1997,  nella  versione  aggiornata   con   la

risoluzione MSC.255(84)  del  Comitato  per  la  sicurezza  marittima

dell'IMO che adotta il Codice degli standard internazionali  e  delle

raccomandazioni  per  le  inchieste  sui  sinistri  marittimi  e  gli

incidenti marittimi (Codice delle inchieste sui sinistri) in data  16

maggio 2008;

  Vista la  Risoluzione  A.996(25)  dell'Assemblea  dell'IMO  del  29

novembre 2007 (Codice per l'attuazione  degli  strumenti  obbligatori

dell'IMO);

  Vista la  Risoluzione  A.861(20)  dell'Assemblea  dell'IMO  del  27

novembre 1997 e  la  Risoluzione  MSC.163(78)  del  Comitato  per  la

sicurezza marittima dell'IMO del 17 maggio  2004  che  dettano  norme

tecniche sui registratori dei dati di  viaggio  a  bordo  delle  navi

(VDR);

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice

in materia di protezione dei dati personali;

  Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea  per

la sicurezza marittima e, in particolare, l'articolo 2, lettera e);

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 16 giugno 2011;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 28 luglio 2011;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i

Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle

finanze, dell'interno, della salute e dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare;

 

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

 

 

                              Finalita'

 

  1. Il presente decreto ha come  obiettivo  il  miglioramento  della

sicurezza   della   navigazione   marittima   e   della   prevenzione

dell'inquinamento causato dalle navi, mediante inchieste di sicurezza

sui sinistri  ed  incidenti  marittimi,  affidate  ad  una  struttura

investigativa in grado di assicurare, in autonomia ed indipendenza di

giudizio, l'efficace esecuzione  delle  attivita'  di  investigazione

tecnica di sicurezza e  la  corretta  analisi  delle  cause  e  delle

circostanze  che  hanno  determinato  i  sinistri  e  gli   incidenti

marittimi, allo scopo di ridurre, in tal  modo,  potenziali  analoghi

rischi futuri.

  2. Nel rispetto delle finalita' di cui  al  comma  1,  il  presente

decreto determina le procedure e le metodologie di  esecuzione  delle

inchieste di sicurezza, prevedendone la tempistica e le relazioni tra

tutte le parti coinvolte ovvero interessate nonche'  le  modalita'  a

cui  attenersi  per  lo  studio  e   lo   sviluppo   delle   tecniche

investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini, al

fine di  delineare  proposte  di  modifica  della  normativa  tecnica

rivolte ad accrescere  e  a  migliorare  le  condizioni  generali  di

sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare

nonche' di protezione dell'ambiente marino e costiero.

  3. Le inchieste, svolte sulla base della disciplina  contenuta  nel

presente   decreto,   non    riguardano    la    determinazione    di

responsabilita'. L'organismo investigativo  di  cui  all'articolo  4,

riferisce all'autorita' competente circostanze ed elementi  rilevanti

sulle cause del sinistro  o  dell'incidente  marittimo  qualora,  dai

risultati delle attivita' di investigazione tecnica di sicurezza,  si

possano desumere responsabilita'.

 

       

                    Avvertenza:

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi

          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni

          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo

          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge

          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano

          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi

          qui trascritti.

              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di

          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'

          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che

          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere

          delegato al Governo se non con determinazione di principi e

          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per

          oggetti definiti.

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le

          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i

          regolamenti.

              - Si riporta, di seguito,il testo degli articoli da 1 a

          5 e dell'allegato B della  legge  4  giugno  2010,  n.  96,

          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146,

          S.O.:

              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di

          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad

          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in

          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i

          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare

          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive

          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di

          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi

          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente

          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti

          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di

          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive

          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine

          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i

          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata

          in vigore della presente legge.

              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto

          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su

          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del

          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con

          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di

          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della

          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri

          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della

          direttiva.

              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti

          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,

          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,

          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate

          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli

          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati

          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia

          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.

          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i

          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora

          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui

          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai

          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la

          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o

          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta

          giorni.

              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti

          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze

          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui

          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni

          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il

          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni

          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il

          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,

          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari

          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri

          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i

          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti

          giorni.

              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in

          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma

          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati

          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la

          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni

          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai

          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal

          comma 6.

              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive

          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.

          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di

          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province

          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le

          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4

          febbraio 2005, n. 11.

              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in

          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino

          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette

          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una

          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a

          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza

          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le

          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la

          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo

          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni

          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,

          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da

          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i

          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

          Trento e di Bolzano.

              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri

          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali

          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti

          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,

          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali

          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato

          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di

          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di

          nuovo parere.

              Art. 2 (Principi e  criteri  direttivi  generali  della

          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e

          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai

          capi II e III, e  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle

          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.

          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi

          generali:

                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate

          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le

          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio

          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle

          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e

          dei servizi;

                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le

          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla

          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti

          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i

          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa

          ovvero le materie oggetto di delegificazione;

                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali

          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle

          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono

          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni

          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,

          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000

          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via

          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni

          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente

          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda

          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a

          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena

          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le

          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.

          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e

          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni

          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto

          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa

          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa

          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non

          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che

          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli

          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti

          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella

          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',

          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva

          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in

          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,

          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di

          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio

          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole

          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli

          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente

          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle

          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per

          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle

          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle

          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della

          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate

          dalle regioni;

                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e

          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle

          amministrazioni statali o regionali possono essere previste

          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per

          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti

          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle

          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla

          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti

          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia

          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle

          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo

          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,

          n. 183;

                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano

          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto

          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta

          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le

          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto

          legislativo di attuazione della direttiva modificata;

                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si

          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive

          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento

          dell'esercizio della delega;

                g) nella  predisposizione  dei  decreti  legislativi,

          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si

          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme

          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla

          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla

          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la

          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti

          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali

          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto

          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse

          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

                h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze

          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le

          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti

          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme

          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',

          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le

          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,

          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi

          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e

          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara

          individuazione dei soggetti responsabili;

                i) quando non sono di ostacolo i diversi  termini  di

          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo

          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che

          comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

              Art.  3  (Delega   al   Governo   per   la   disciplina

          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie (1)

          ).  - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione  delle

          norme comunitarie nell'ordinamento nazionale,  il  Governo,

          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  e'  delegato  ad

          adottare, entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore

          della presente legge, disposizioni recanti sanzioni  penali

          o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in

          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o

          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o

          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata

          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'

          previste sanzioni penali o amministrative.

              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con

          decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.  14  della

          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente

          del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le  politiche

          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i

          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si

          informano ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.

          2, comma 1, lettera c).

              3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al

          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e

          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da

          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e

          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.

              Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli).  -

          1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli,

          si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e  2-bis,

          della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

              Art. 5 (Delega al Governo  per  il  riordino  normativo

          nelle materie interessate dalle direttive  comunitarie).  -

          1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza  nuovi  o

          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le

          modalita' e secondo i principi e criteri direttivi  di  cui

          all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive

          modificazioni,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data   di

          entrata in vigore di ciascuno dei  decreti  legislativi  di

          cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi  unici

          o  codici  di  settore  delle   disposizioni   dettate   in

          attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per

          il  recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine   di

          coordinare le  medesime  con  le  altre  norme  legislative

          vigenti nelle stesse materie. Qualora i  testi  unici  o  i

          codici di settore riguardino  principi  fondamentali  nelle

          materie  di  cui   all'art.   117,   terzo   comma,   della

          Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni,

          i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al

          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo

          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di

          Bolzano nonche' al parere  della  Commissione  parlamentare

          per le questioni regionali.

              2. I testi unici e i codici di settore di cui al  comma

          1 riguardano materie o settori  omogenei.  Le  disposizioni

          contenute nei testi unici  o  nei  codici  di  settore  non

          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque

          modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione

          puntuale  delle   disposizioni   da   abrogare,   derogare,

          sospendere o modificare.».

                                                          «Allegato B

                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,

          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie

          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei

          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di

          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di

          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;

              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei

          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul

          sistema ferroviario della Comunita';

              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per

          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno

          dei servizi postali comunitari;

              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria

          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale

          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni

          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione

          codificata);

              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle

          infrastrutture stradali;

              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al

          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel

          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei

          gas a effetto serra;

              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia

          interinale;

              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'

          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante

          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del

          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e

          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del

          Parlamento europeo e del Consiglio;

              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE

          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio

          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del

          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e

          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.

          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura

          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,

          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle

          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della

          necessita' di migliorarne la protezione;

              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto

          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',

          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo

          termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle

          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione

          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la

          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)

          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a

          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti

          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del

          Consiglio;

              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che

          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del

          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per

          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.

          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia

          sociale nel settore dei trasporti su strada;

              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante

          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori

          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea

          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul

          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva

          1999/63/CE;

              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva

          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per

          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di

          rimborso;

              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato

          di approdo (rifusione);

              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE

          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di

          monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in

          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del

          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE

          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento

          europeo e del Consiglio;

              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello

          Stato di bandiera;

              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da

          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva

          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al

          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario

          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto

          serra;

              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per

          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,

          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un

          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di

          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del

          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al

          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione

          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di

          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva

          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento

          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,

          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006

          del Parlamento europeo e del Consiglio;

              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti

          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          6  maggio  2009,  che  modifica   la   direttiva   98/26/CE

          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei

          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e

          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia

          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i

          crediti;

              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e

          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni

          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie

          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e

          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini

          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei

          medicinali;

              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione

          delle acque minerali naturali;

              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che

          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema

          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione

          all'evasione fiscale connessa all'importazione;

              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che

          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare

          degli impianti nucleari;

              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato

          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva

          2003/54/CE;

              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato

          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva

          2003/55/CE;

              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure

          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di

          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della

          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni

          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica

          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che

          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del

          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per

          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle

          acque;

              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle

          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati

          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,

          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei

          terzi;

              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',

          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un

          unico socio (Versione codificata);

              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva

          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,

          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di

          tempo;

              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,

          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti

          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi

          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza

          e la gestione delle crisi;

              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che

          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un

          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di

          prodotti petroliferi;

              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          21 ottobre  2009,  che  modifica  la  direttiva  2005/35/CE

          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e

          all'introduzione di sanzioni per violazioni;

              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per

          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione

          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia

          (rifusione);

              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che

          modifica l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE  del

          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa

          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;

              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle

          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione

          (solvibilita' II) (rifusione);

              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i

          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il

          lavoro (Versione codificata);

              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,

          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo

          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni

          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi

          connessi agli incidenti;

              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante

          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE

          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise

          che  gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della   direttiva

          2008/118/CE.».

              - La Direttiva 2009/18/CE, e'  pubblicata  G.U.U.E.  28

          maggio 2009, n. L 131.

              - Il testo degli articoli  2  e  94  della  Convenzione

          delle Nazioni Unite sul diritto del mare e' il seguente:

              «Art. 2 (Regime giuridico del mare territoriale,  dello

          spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo

          fondo marino e del suo  sottosuolo).  -  1.  La  sovranita'

          dello  Stato  costiero  si  estende,  al  di  la'  del  suo

          territorio e delle sue acque interne e,  nel  caso  di  uno

          Stato-arcipelago, delle  sue  acque  arcipelagiche,  a  una

          fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale.

              2.  Tale  sovranita'  si  estende  allo  spazio   aereo

          soprastante il mare  territoriale  come  pure  al  relativo

          fondo marino e al suo sottosuolo.

              3. La sovranita' sul mare territoriale si esercita alle

          condizioni della presente Convenzione e delle  altre  norme

          del diritto internazionale.».

              «Art. 94 (Obblighi dello Stato di bandiera). - 1.  Ogni

          Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e  il

          proprio controllo su questioni di carattere amministrativo,

          tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera.

              2. In particolare ogni Stato:

                a) tiene un registro delle navi che contenga i nomi e

          le caratteristiche delle navi che battono la sua  bandiera,

          ad  esclusione  di  quelle  che,   in   virtu'   di   norme

          internazionali generalmente accettate,  per  effetto  delle

          loro modeste dimensioni ne sono esenti; e

                b) esercita la  propria  giurisdizione  conformemente

          alla propria legislazione, su tutte le navi che battono  la

          sua bandiera, e sui  rispettivi  comandanti,  ufficiali  ed

          equipaggi,  in   relazione   alle   questioni   di   ordine

          amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi.

              3. Ogni Stato adotta, per le navi che  battono  la  sua

          bandiera, tutte le misure  necessarie  a  salvaguardare  la

          sicurezza in mare, con particolare riferimento a:

                a) costruzione, attrezzature  e  navigabilita'  delle

          navi;

                b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento

          degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati  strumenti

          internazionali;

                c) impiego  dei  segnali,  buon  funzionamento  delle

          comunicazioni e prevenzione degli abbordi.

              4.  Tali  misure  includono  le  norme   necessarie   a

          garantire che:

                a) ogni nave, prima dell'immatricolazione e  dopo,  a

          intervalli  opportuni,  sia  ispezionata  da  un  ispettore

          marittimo qualificato, e  abbia  a  bordo  le  carte  e  le

          pubblicazioni nautiche,  nonche'  la  strumentazione  e  le

          apparecchiature atte a  salvaguardare  la  sicurezza  della

          navigazione;

                b) ogni  nave  sia  affidata  a  un  comandante  e  a

          ufficiali che posseggano i necessari titoli  professionali,

          con particolare  riferimento  alla  capacita'  marinaresca,

          alla  condotta  della  navigazione,  alle  comunicazioni  e

          all'ingegneria navale; e abbia un equipaggio adeguato,  nel

          numero e nella specializzazione  dei  suoi  componenti,  al

          tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature

          della nave;

                c) il  comandante,  gli  ufficiali  e,  nella  misura

          appropriata,    i    membri    dell'equipaggio    conoscano

          perfettamente  e  abbiano   l'ordine   di   rispettare   le

          pertinenti norme internazionali relative alla  salvaguardia

          della vita umana in mare, alla prevenzione  degli  abbordi,

          alla prevenzione, riduzione e  controllo  dell'inquinamento

          marino, e al buon funzionamento delle radiocomunicazioni.

              5. Nell'adottare le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni

          Stato e' tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure

          e alle pratiche internazionali generalmente accettate,  sia

          ad assumere qualsiasi iniziativa che  si  renda  necessaria

          per garantirne l'osservanza.

              6.  Qualunque  Stato  che  abbia  fondati  motivi   per

          ritenere che su una  nave  non  sono  stati  esercitati  la

          giurisdizione e i controlli opportuni, puo' denunciare tali

          omissioni allo Stato di bandiera.

              Nel ricevere la denuncia, lo  Stato  di  bandiera  apre

          un'inchiesta e, se vi e' luogo a procedere, intraprende  le

          azioni necessarie per sanare la situazione.

              7. Ogni Stato apre un'inchiesta che sara' condotta da o

          davanti una o piu' persone debitamente qualificate, su ogni

          incidente in mare o  di  navigazione  nell'alto  mare,  che

          abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera  e  abbia

          causato la morte o lesioni gravi a cittadini  di  un  altro

          Stato,  oppure  abbia  provocato  danni  seri  a   navi   o

          installazioni di un altro Stato o all'ambiente  marino.  Lo

          Stato  di  bandiera  e   l'altro   Stato   cooperano   allo

          svolgimento di inchieste  aperte  da  quest'ultimo  su  uno

          qualunque di tali incidenti.».

              - La  legge  2  dicembre  1994,  n.  689  (Ratifica  ed

          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sul

          diritto del mare, con  allegati  e  atto  finale,  fatta  a

          Montego Bay il 10 dicembre 1982,  nonche'  dell'accordo  di

          applicazione della parte XI della convenzione  stessa,  con

          allegati,  fatto  a  New  York  il  29  luglio  1994),   e'

          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  dicembre  1994,  n.

          295, S.O.

              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla

          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia

          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a

          Londra  il  1°  novembre  1974,  e  sua   esecuzione),   e'

          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980,  n.

          190, S.O.

              - La legge 29  settembre  1980,  n.  662  (Ratifica  ed

          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la

          prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   e   del

          protocollo  d'intervento  in   alto   mare   in   caso   di

          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,

          con annessi, adottati a Londra  il  2  novembre  1973),  e'

          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  1980,  n.

          292, S.O.

              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  aprile

          1968, n. 777 (Esecuzione della  convenzione  internazionale

          sulla linea di massimo  carico,  adottata  a  Londra  il  5

          aprile 1966), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13

          luglio 1968, n. 176, S.O.

              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ( Codice della

          navigazione), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18

          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15

          febbraio  1952,  n.  328,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta

          Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.

              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre

          2008, n. 211, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5

          gennaio 2009, n. 3.

              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  19

          agosto 2005, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23

          settembre 2005, n. 222, cosi' recita:

              «Art. 11 (Indagini sui  sinistri).  -  1.  Fatto  salvo

          quanto previsto dal  Capo  II  del  decreto  legislativo  2

          febbraio 2001, n. 28, le  indagini  sui  sinistri  e  sugli

          incidenti marittimi in cui sia rimasta coinvolta  una  nave

          oggetto del presente decreto vengono eseguite osservando le

          disposizioni del codice IMO in materia di  inchieste  sugli

          incidenti e i sinistri marittimi.

              2.  L'amministrazione  collabora  alle   indagini   sui

          sinistri e sugli incidenti marittimi  condotte  all'estero,

          allorche' e' coinvolta una nave italiana.».

              - Il decreto legislativo 2 febbraio  2001,  n.  28,  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50.

              - Il decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202,

          S.O.

              - Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,

          S.O.

              - Il regolamento (CE) n. 1406/2002, e' pubblicato nella

          G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.

              - Il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,

          S.O.

 

       

     

                               Art. 2

 

 

                       Ambito di applicazione

 

  1. Il presente decreto si applica ai  sinistri  ed  agli  incidenti

marittimi che coinvolgono  navi  di  bandiera  nazionale  ovunque  si

trovino ovvero si verificano nel  mare  territoriale  o  nelle  acque

marittime interne dello  Stato,  quali  definite  nell'UNCLOS  ovvero

incidono su altri interessi rilevanti dello Stato.

  2. Il presente decreto non si applica ai sinistri ed agli incidenti

marittimi che interessano soltanto:

    a) navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi  di

proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate  esclusivamente

per servizi governativi non commerciali;

    b) navi senza mezzi di propulsione meccanica;

    c) navi in legno di costruzione primitiva;

    d) navi ed  imbarcazioni  da  diporto  non  adibite  al  traffico

commerciale, salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino  piu'

di 12 passeggeri a fini commerciali;

    e)  navi  per  la  navigazione  interna  utilizzate  nelle  acque

interne;

    f) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri;

    g) unita' fisse di perforazione.

 

       

     

                               Art. 3

 

 

                             Definizioni

 

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) codice IMO per le inchieste sui  sinistri  e  sugli  incidenti

marittimi: il codice per le inchieste sui sinistri e sugli  incidenti

marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dell'assemblea  dell'IMO

del 27 novembre 1997;

    b) sinistro grave: il sinistro di cui alla definizione  contenuta

nella circolare  MSC-MEPC.3/Circ.3  del  comitato  per  la  sicurezza

marittima e del  comitato  per  la  protezione  dell'ambiente  marino

dell'IMO del 18 dicembre 2008;

    c) traghetto RO-RO: le navi di  cui  alla  definizione  contenuta

nell'articolo 1 del decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28,

attuativo della direttiva 1999/35/CE;

    d) unita' veloce da passeggeri: le  unita'  veloci  di  cui  alla

definizione contenuta  nell'articolo  1  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2001, n. 28, attuativo della direttiva 1999/35/CE;

    e) registratore dei dati di viaggio (VDR): il registratore di cui

alla definizione contenuta nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea

dell'IMO  e  nella  risoluzione  MSC.163(78)  del  comitato  per   la

sicurezza marittima dell'IMO;

    f) raccomandazione in materia di  sicurezza:  qualsiasi  proposta

formulata, anche ai fini di registrazione e controllo:

      1)  dall'organismo  inquirente  di  cui   all'articolo   4,   o

dall'organismo  inquirente  dello  Stato  estero  che  in  forza   di

preventivi accordi con l'Amministrazione svolge o dirige  l'inchiesta

di sicurezza in base alle informazioni derivanti da tale inchiesta;

      2) dalla Commissione in base ad una analisi astratta dei dati e

ai risultati delle inchieste di sicurezza realizzate;

    g)  organismo  investigativo:   l'organismo   investigativo   sui

sinistri   marittimi,   istituito   presso   il    Ministero    delle

infrastrutture e dei trasporti di cui  all'articolo  4  del  presente

decreto;

    h)  investigatore:  persona  fisica,  appartenente  all'Organismo

investigativo preposta  all'organizzazione,  allo  svolgimento  e  al

controllo di un'indagine o di parte di essa;

    i) consulente:  persona  fisica  non  appartenente  all'organismo

investigativo, iscritto all'elenco degli esperti di cui  all'articolo

4, comma 4, dotato di specifica esperienza nel settore marittimo,  di

cui puo' avvalersi l'organismo investigativo.

  2. Ai fini del presente decreto,  le  seguenti  espressioni,  vanno

intese secondo  le  definizioni  contenute  nel  codice  IMO  per  le

inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi:

    a) sinistro marittimo;

    b) sinistro molto grave;

    c) incidente marittimo;

    d) inchiesta di sicurezza sul sinistro o incidente marittimo;

    e) Stato che dirige l'inchiesta;

    f) Stato titolare di interessi rilevanti.

 

       

                    Note all'art. 3:

              - Il testo dell'art. 1 del decreto  legislativo  n.  28

          del 2001, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:

              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente

          decreto e dei suoi allegati, si intende per:

                a)  "traghetto  ro-ro":   una   nave   marittima   da

          passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare  e

          scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari)  e

          che trasporta piu' di dodici passeggeri;

                b) "unita' veloce da  passeggeri":  un'unita'  veloce

          come  definita  dalla  regola  I  del  capitolo   X   della

          "Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di  dodici

          passeggeri (2);

                c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:

                  1) il comandante, ne'  un  membro  dell'equipaggio,

          ne'  altra  persona  impiegata  o  occupata  in   qualsiasi

          qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi,

                  2) un bambino di eta' inferiore a un anno;

                d)  "Convenzione  Solas  del  1974":  la  convenzione

          internazionale per la  salvaguardia  della  vita  umana  in

          mare, firmata a Londra nel 1974 e  resa  esecutiva  con  la

          legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982,

          n. 438, che ha approvato il successivo  protocollo  del  17

          febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data

          del 29 aprile 1999;

                e) "codice per  le  unita'  veloci  (HSC  Code)":  il

          codice internazionale di sicurezza  per  le  unita'  veloci

          (International  Code  for  Safety  of  High  Speed   Craft)

          adottato dal comitato della  sicurezza  marittima  dell'IMO

          con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio  1994,  nel  testo

          modificato alla data del 29 aprile 1999;

                f) "servizio di linea":  una  serie  di  collegamenti

          effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unita'  veloce  da

          passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi

          due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso  lo

          stesso porto senza scali intermedi:

                  1) in base ad un orario pubblicato;

          oppure

                  2) con collegamenti tanto regolari o  frequenti  da

          Costituire una serie sistematica evidente;

                g) "certificati":

                  1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'

          veloci da passeggeri che effettuano viaggi  internazionali,

          i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione

          Solas del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi  dotazioni

          e,  se  del  caso,  ai  certificati  di  esenzione  e  alle

          autorizzazioni all'esercizio;

                  2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'

          veloci da passeggeri  che  effettuano  viaggi  nazionali  i

          certificati  di  sicurezza  emessi  a  norma  del   decreto

          legislativo  4  febbraio  2000,  n.   45,   unitamente   ai

          pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati

          di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;

                h) "certificato di esenzione": qualsiasi  certificato

          emesso a norma del capitolo  I  regola  B/12,  lettera  a),

          punto VI), della "convenzione Solas del 1974";

                i) "amministrazione": il Ministero  dei  trasporti  e

          della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle

          Capitanerie di porto;

                l) "autorita' marittima": gli uffici  locali  di  cui

          all'art. 17 del codice della navigazione  secondo  funzioni

          delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle

          Capitanerie di porto;

                m) "amministrazione  dello  Stato  di  bandiera":  le

          autorita'  competenti  dello  Stato  la  cui  bandiera   il

          traghetto ro-ro o l'unita' veloce e' autorizzata a battere;

                n)  "Stato  ospite".  lo  Stato  membro   dell'Unione

          europea dal cui porto, o verso il cui  porto  un  traghetto

          ro-ro o un'unita' veloce da passeggeri effettua un servizio

          di linea;

                o) "viaggio  nazionale":  un  viaggio  effettuato  in

          tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale  o  tra

          due porti nazionali;

                p) "organismo riconosciuto": "organismo  riconosciuto

          a norma dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del  Consiglio

          del 22 novembre 1994;

                q) "societa'": una societa' che gestisce uno  o  piu'

          traghetti  ro-ro  per  i  quali  e'  stato  rilasciato   un

          documento di conformita' a norma dell'art. 5, paragrafo  2,

          del regolamento  (CE)  n.  3051/95  del  Consiglio,  dell'8

          dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE  n.179/98

          della  Commissione,  sulla  gestione  della  sicurezza  dei

          traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto  roro),  o

          una societa' che gestisce unita' veloci da passeggeri  alla

          quale e' stato rilasciato un documento  di  conformita'  ai

          sensi della regola IX/4 della convenzione Solas  del  1974,

          ovvero ogni altra impresa di navigazione  esercente  unita'

          veloci da passeggeri in navigazione nazionale;

                r) "visita specifica": una visita effettuata ai sensi

          degli articoli 6 e 8;

                s) "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle

          Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato

          V;

                t) "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima;

                u)  "I.L.O.":   Organizzazione   Internazionale   del

          Lavoro.».

              - Per la direttiva 1999/35/CE, si veda nelle note  alle

          premesse.

 

       

     

                               Art. 4

 

 

                       Organismo investigativo

 

  1. La commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi di cui

all'articolo 466-bis del regolamento per  la  navigazione  marittima,

viene posta alle dirette dipendenze del Ministro ed assume il ruolo e

la denominazione di  organismo  investigativo  ai  sensi  e  per  gli

effetti del presente decreto. L'Organismo investigativo sui  sinistri

marittimi, dotato di indipendenza sul piano organizzativo,  giuridico

e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi  possono  entrare

in conflitto con  il  compito  affidatogli  opera,  quale  organo  di

investigazione tecnica di sicurezza per l'accertamento e la  verifica

delle cause e delle circostanze relative  ai  sinistri  ed  incidenti

marittimi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1.  L'Organismo  svolge,

altresi', funzioni di osservatorio per la raccolta e analisi dei dati

relativi alla sicurezza marittima, nonche' un'attivita' di  studio  e

ricerca  per  lo  sviluppo  delle   tecniche   investigative   e   di

valorizzazione delle risultanze delle indagini al fine  di  delineare

nuove  proposte  di  previsioni  tecniche  rivolte  ad  accrescere  e

migliorare le condizioni generali di sicurezza  della  navigazione  e

del trasporto marittimo.

  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  provvede,  con

proprio decreto, adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,

della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  a  stabilire  la  struttura

organizzativa  e  la   composizione   dell'Organismo   investigativo,

utilizzando unita' di personale gia' in  servizio  e  strutture  gia'

esistenti nell'ambito del Ministero, fermo restando il numero massimo

degli uffici dirigenziali di livello  generale  e  non  generale  del

Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello

Stato.

  3. L'Organismo investigativo e' costituito da personale in possesso

di  conoscenze  operative  e  di  esperienza  pratica  nelle  materie

attinenti  i  compiti  investigativi.  Il  personale  preposto   alle

funzioni ispettive non puo'  avere  interessi  diretti  o  indiretti,

anche di tipo professionale, o di consulenza, con imprese o  soggetti

pubblici o privati che operano nel settore della navigazione.

  4. L'Organismo  investigativo  puo'  avvalersi,  nei  limiti  delle

risorse disponibili a legislazione vigente, anche dei  corpi  tecnici

dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate,  sulla

base di apposite convenzioni. L'Organismo investigativo istituisce un

elenco di  esperti,  sia  sul  piano  tecnico  che  sul  piano  della

disciplina, in materia  di  sicurezza  della  navigazione  marittima,

adeguatamente qualificati e competenti nel settore  dei  sinistri  ed

incidenti marittimi, indipendenti  dalle  industrie  navali  e  dalle

imprese armatoriali, anche esterni all'Amministrazione, che, in  caso

di sinistri marittimi, possano essere  individuati  per  svolgere  il

ruolo di consulente.

  5.  Nella  conduzione  delle  inchieste  l'Organismo  investigativo

procede in conformita' alle norme ed ai principi stabiliti nel Codice

IMO per le inchieste sui sinistri e gli incidenti marittimi  adottato

con risoluzione A.849 dell'assemblea IMO, in data 27  novembre  1997.

Nell'ambito delle attivita' investigative di competenza, si  conforma

alle procedure comuni di indagine  sui  sinistri  e  sugli  incidenti

marittimi sviluppate  ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  e),  del

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 giugno 2002. La predetta procedura  puo'  essere  derogata  in

casi specifici ove risulti necessario, sulla base di  valutazioni  di

ordine tecnico  e  dell'esperienza  maturata,  e  sia  richiesto  per

raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta.

  6. L'Organismo investigativo, agisce senza ritardo  non  appena  ha

notizia del sinistro.

  7. L'Organismo investigativo e' responsabile  della  tenuta  e  del

costante  aggiornamento  della  banca  dati  europea   sui   sinistri

marittimi ove vanno inserite, per ogni sinistro o incidente marittimo

ricadente  nell'ambito  di  applicazione  del  presente  decreto,  le

informazioni di cui all'allegato II  nonche'  della  banca  dati  sui

sinistri  ed  incidenti  marittimi  inserita  nel   sistema   globale

integrato  di  informazione  dell'IMO  (Global  Integrated   Shipping

Information System - GISIS).

 

       

                    Note all'art. 4:

              - Il testo dell'art. 446-bis  del  Regolamento  per  la

          navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente

          della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, pubblicato  nella

          Gazzetta Ufficiale 21  aprile  1952,  n.  94,  S.O.,  cosi'

          recita:

              «Art. 466-bis (Commissione  centrale  di  indagine  sui

          sinistri marittimi). - 1. E' istituita presso il  Ministero

          dei trasporti e della navigazione -  Comando  Generale  del

          Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione  centrale

          di indagine sui  sinistri  marittimi,  con  il  compito  di

          monitorare i sinistri, la fine di  proporre  interventi  di

          modifica delle regole tecniche o  normative  che  risultino

          necessari o opportuni per il costante  miglioramento  delle

          condizioni   della   sicurezza   della   navigazione,    di

          salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  e   di   tutela

          dell'ambiente  marino;  per  tale  ultima   finalita',   la

          composizione della commissione centrale e' integrata da  un

          esperto dotato di specifica professionalita'  e  comprovata

          esperienza   in   materia,    designato    dal    Ministero

          dell'ambiente.

              2. All'attivita' della commissione centrale di indagine

          sui sinistri marittimi possono partecipare i rappresentanti

          di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  che   siano

          sostanzialmente interessati alle indagini.

              3. La commissione centrale  di  indagine  sui  sinistri

          marittimi e' nominata  con  decreto  interdirigenziale  dal

          Capo  del  Dipartimento  della  navigazione  marittima   ed

          interna  e  dal  Comandante  Generale   del   Corpo   delle

          Capitanerie di Porto ed e' composta come segue:

                a)  un   ufficiale   ammiraglio   del   Corpo   delle

          Capitanerie di Porto, presidente;

                b)  due   ufficiali   superiori   del   Corpo   delle

          Capitanerie di Porto, membri;

                c) due dirigenti del Dipartimento  della  navigazione

          marittima ed interna, membri;

                d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente;

                e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie

          di Porto; segretario.

              4. Con le stesse modalita' sono  nominati  i  supplenti

          della medesima commissione.

              5. La Commissione centrale  di  indagine  sui  sinistri

          marittimi:

                a) riceve dalla  Direzione  marittima  competente  le

          notizie  di  sinistri  marittimi,   ed   e'   costantemente

          informata dalla stessa in merito all'attivita' di  indagine

          in corso;

                b) riceve e,  se  del  caso,  valuta  le  istanze  di

          partecipazione e collaborazione alle indagini  degli  Stati

          interessati ed effettua  con  tempestivita'  le  necessarie

          consultazioni con gli stessi per il  raggiungimento  di  un

          accordo operativo;

                c)  riceve  e  valuta  il   rapporto   finale   della

          commissione di inchiesta formale e lo trasmette agli  Stati

          interessati, assegnando un termine di trenta giorni per  la

          formulazione di eventuali osservazioni;

                d) nei trenta  giorni  successivi  allo  scadere  del

          termine di cui alla lettera c):

                  1.   qualora   vengano   formulate   dagli    Stati

          interessati osservazioni in merito al rapporto, modifica il

          rapporto stesso  in  modo  da  includere  la  sostanza  dei

          commenti ovvero vi allega le osservazioni formulate;

                  2.  diversamente  provvede  direttamente  ai  sensi

          della lettera e);

                e) invia il rapporto definitivo all'IMO,  all'ILO  ed

          alla Commissione europea;

                f) qualora in relazione a sinistri per i quali si  e'

          gia' conclusa un'indagine,  siano  state  presentate  nuove

          prove che possono alterare la definizione delle circostanze

          per  le  quali   il   sinistro   si   era   verificato,   e

          conseguentemente le conclusioni, ne valuta la rilevanza  e,

          se  del  caso,  dispone  la  riapertura   delle   indagini,

          comunicandolo agli Stati interessati;

                g) cura i rapporti con l'IMO e l'ILO  anche  ai  fini

          della collaborazione e partecipazione dello Stati  italiano

          alle indagini sui sinistri marittimi;

                h) trasmette tempestivamente il  rapporto  finale  al

          Ministro dei trasporti e della navigazione ed  al  Ministro

          dell'ambiente;

                i) assicura la  partecipazione  e  la  collaborazione

          dell'Italia, laddove interessata, alle indagini  effettuate

          da altro Stato.

              6.  All'organizzazione  ed   al   funzionamento   della

          commissione centrale di indagine  sui  sinistri  marittimi,

          che si avvale di una  segreteria  permanente,  si  provvede

          nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero

          del trasporti e  della  navigazione.  All'applicazione  del

          presente comma, nonche' del  comma  3,  lettera  d)  e  del

          successivo comma 10, si fa fronte senza oneri aggiuntivi  a

          carico del bilancio dello Stato.

              7. Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale

          di indagine sui sinistri  marittimi  procede  a  un'analisi

          completa delle circostanze delle cause del sinistro; a  tal

          fine ha accesso alle  informazioni  sulla  sicurezza  della

          nave inclusi i rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato

          di bandiera, dagli armatori, dalle societa' di  classifica,

          e tiene conto di ogni raccomandazione e di  ogni  strumento

          legislativo pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in  particolare

          quelli relativi al fattore umano  e  di  ogni  strumento  o

          raccomandazione adottata da altre pertinenti organizzazioni

          internazionali. La commissione centrale si  avvale  inoltre

          di tutti i dati registrati inerenti  al  sinistro,  inclusi

          quelli  del  registratore  di  rotta  della  o  delle  navi

          coinvolte.

              8. La commissione centrale  di  indagine  sui  sinistri

          marittimi conclude i lavori entro un anno  dalla  data  del

          loro avvio.

              9. Il rapporto finale sulle cause e le circostanze  che

          hanno  determinato  il  sinistro,  qualora  non  sia  stato

          possibile pervenire a concordi conclusioni, contiene  anche

          le  osservazioni  dei  rappresentanti  degli  altri   Stati

          interessati oltreche' le segnalazioni e le  raccomandazioni

          in materia di sicurezza della navigazione, di  salvaguardia

          della vita umana  in  mare  e  di  tutela  e  dell'ambiente

          marino.

              10. Alla commissione centrale di indagine sui  sinistri

          marittimi si applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del

          presente regolamento.».

              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.

          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento

          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata

          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,

          cosi' recita:

              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente

          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei

          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve

          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono

          essere emanati regolamenti per disciplinare:

                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti

          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei

          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi

          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza

          regionale;

                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si

          tratti di materie comunque riservate alla legge;

                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle

          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate

          dalla legge;

                e).

              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa

          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il

          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni

          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano

          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i

          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per

          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando

          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,

          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e

          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto

          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati

          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di

          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere

          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la

          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati

          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente

          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti

          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la

          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere

          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla

          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella

          Gazzetta Ufficiale.

              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici

          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai

          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente

          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con

          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal

          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive

          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei

          criteri che seguono:

                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione

          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto

          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo

          e l'amministrazione;

                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello

          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante

          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con

          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni

          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le

          duplicazioni funzionali;

                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica

          dell'organizzazione e dei risultati;

                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della

          consistenza delle piante organiche;

                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non

          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'

          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali

          generali.

              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1

          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino

          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione

          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e

          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la

          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo

          o sono comunque obsolete.».

              - Il Regolamento (CE)  n.  1406/2002  (Regolamento  del

          Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002,  che

          istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza  marittima),

          e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.

 

       

     

                               Art. 5

 

 

                       Attivita' investigativa

 

  1. Nel rispetto delle esigenze di riservatezza e del segreto  delle

attivita' di  indagine,  le  attivita'  investigative  sono  condotte

tempestivamente,   senza   pregiudizio   per   la   celerita'   degli

accertamenti  volti  ad  acquisire  dati,  notizie  ed   informazioni

rilevanti per l'inchiesta di sicurezza.

  2. L'organismo investigativo puo':

    a) accedere liberamente a qualsiasi area pertinente  o  al  luogo

del sinistro nonche' a  qualsiasi  nave,  relitto  o  struttura,  ivi

compresi il carico, l'attrezzatura o i rottami;

    b) stilare immediatamente l'elenco delle prove e provvedere  alla

ricerca e alla rimozione controllate del relitto, dei  rottami  o  di

altri elementi o sostanze a fini d'esame o analisi;

    c) richiedere l'esame o l'analisi  degli  elementi  di  cui  alla

lettera b) e avere libero  accesso  ai  risultati  di  tali  esami  o

analisi;

    d) accedere liberamente a  qualsiasi  pertinente  informazione  o

dato registrato, compresi i dati del VDR,  che  si  riferiscano  alla

nave, al viaggio, al  carico,  all'equipaggio  o  ad  altre  persone,

oggetti, situazioni o circostanze, farne copia e uso;

    e) accedere liberamente ai risultati degli esami  effettuati  sui

corpi delle vittime o delle analisi eseguite  su  campioni  prelevati

dai corpi delle vittime;

    f) richiedere i risultati di  esami  sulle  persone  partecipanti

coinvolte nell'esercizio della nave o su  altre  persone  interessate

nonche' di analisi su campioni  prelevati  dalle  stesse  e  accedere

liberamente agli stessi;

    g) interrogare testimoni senza  la  presenza  di  persone  i  cui

interessi   possano   presumibilmente   pregiudicare   il    corretto

svolgimento dell'inchiesta di sicurezza;

    h) ottenere i verbali delle ispezioni  e  tutte  le  informazioni

pertinenti in possesso dello Stato di bandiera, degli armatori, delle

societa' di classificazione o di altri  soggetti  pertinenti,  sempre

che tali soggetti o  i  loro  rappresentanti  risiedano  nello  Stato

membro;

    i) richiedere l'assistenza delle autorita' competenti degli Stati

coinvolti, compresi gli ispettori dello Stato  di  bandiera  e  dello

Stato di approdo, i funzionari  del  servizio  guardiacostiero  e  di

ricerca e soccorso, gli operatori del servizio di traffico marittimo,

i piloti o altro personale portuale o marittimo.

  3. Nel caso di indagini penali in corso, l'organismo  investigativo

svolge le attivita'  previste  dal  comma  2  in  collaborazione  con

l'autorita' giudiziaria, la quale assicura che  dette  attivita'  non

siano indebitamente precluse, sospese o ritardate.

  4. I rapporti di cui  all'articolo  14,  anche  in  relazione  agli

accertamenti di fatto ivi contenuti ed alle conclusioni rappresentate

non  costituiscono  fonte  di  prova  in  un  eventuale  procedimento

amministrativo ovvero penale.

 

       

     

                               Art. 6

 

 

                 Regime delle inchieste di sicurezza

 

  1. L'inchiesta di sicurezza sulle cause e circostanze  tecniche  di

sinistri ed incidenti marittimi, di cui all'articolo 3,  indipendente

nelle finalita' rispetto alle indagini di polizia  giudiziaria  o  di

altro  tipo,  condotte  parallelamente  per   determinare   eventuali

responsabilita'  dell'evento,  si  svolge,  nel   medesimo   contesto

operativo, senza risultare preclusa,  sospesa  o  ritardata  a  causa

delle  concomitanti  attivita'  investigative,  salvo  che  ricorrano

prioritarie  esigenze   correlate   alla   conduzione   dell'indagini

giudiziarie.

  2. Al fine di garantire il migliore conseguimento  degli  obiettivi

di cui all'articolo 1,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  il

personale  preposto  all'attivita'  investigativa   ha   obbligo   di

segretezza in relazione ad ogni informazione assunta in occasione  ed

agli effetti dell'inchiesta  di  sicurezza  e,  in  particolare,  sui

fatti, stati e condizioni di cui all'articolo 9.

  3. L'organismo investigativo collabora con l'Autorita'  giudiziaria

e l'Autorita' marittima nello svolgimento delle  inchieste  correlate

ai sinistri  ed  incidenti  marittimi  ed  attiva  a  tal  fine  ogni

procedura diretta a garantire  idonee  forme  di  collaborazione  con

dette autorita' per rendere reciprocamente disponibili, nel  contesto

delle rispettive attribuzioni, ogni elemento tecnico di cui si sia  a

conoscenza,  senza  pregiudizio  alcuno  per  il  buon  esito   delle

rispettive indagini.

 

       

     

                               Art. 7

 

 

                         Obbligo di indagine

 

  1. L'inchiesta di sicurezza e' avviata obbligatoriamente quando  un

sinistro marittimo molto grave presenti  almeno  una  delle  seguenti

caratteristiche:

    a) si verifichi con il coinvolgimento di  una  nave  battente  la

bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro;

    b) si verifichi nel mare territoriale  e  nelle  acque  marittime

interne dello Stato  quali  definite  nell'UNCLOS,  indipendentemente

dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro;

    c) incida su un rilevante interesse nazionale,  indipendentemente

dal luogo in cui e' avvenuto il sinistro e dalla bandiera della  nave

o delle navi coinvolte.

  2. In caso di sinistri gravi l'organismo investigativo effettua una

valutazione preliminare dei fatti  e  delle  circostanze  dell'evento

finalizzata a determinare l'attivazione formale di una  inchiesta  di

sicurezza. Qualora l'organismo investigativo ritenga di  non  avviare

un'inchiesta  di  sicurezza,  le  ragioni  di  tale  decisione   sono

registrate e notificate presso la banca dati europea per  i  sinistri

marittimi utilizzando, allo scopo, il modello di cui all'allegato  II

del presente decreto. In caso di ogni altro sinistro ovvero incidente

marittimo l'organismo investigativo decide se debba essere avviata  o

meno un'inchiesta di sicurezza con provvedimento motivato in base  ai

criteri di cui al comma 4.

  3. L'inchiesta di sicurezza e' avviata entro il termine piu'  breve

possibile dal verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo  e,

in ogni caso, entro i due mesi successivi.

  4. Nelle decisioni di cui  al  comma  2  l'organismo  investigativo

tiene conto della gravita' del sinistro o  dell'incidente  marittimo,

del tipo di nave ovvero di carico interessato  e  della  possibilita'

che i risultati dell'inchiesta di sicurezza siano tali da  consentire

un'efficace attivita' di prevenzione di analoghi  futuri  sinistri  e

incidenti.

  5. Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  4,  comma  7,  ed

all'articolo 5, commi 1 e 2, l'Organismo investigativo  sui  sinistri

marittimi determina  criteri  e  modalita'  pratiche  dell'esecuzione

delle inchieste di sicurezza,  cooperando  con  gli  organi  omologhi

degli  altri  Stati  che  possono  vantare  un  fondato  e   motivato

interesse, sulla base di metodi in linea con le finalita' proprie del

presente provvedimento ed all'esclusivo  scopo  di  prevenire  futuri

sinistri ed incidenti.

 

       

     

                               Art. 8

 

 

   Coordinamento con organismi investigativi di altri Stati membri

 

  1. Al fine di evitare che  per  uno  stesso  sinistro  o  incidente

marittimo siano avviate piu' inchieste parallele da parte di  diversi

Stati membri coinvolti l'organismo  investigativo  attiva  specifiche

procedure di collaborazione gratuite per  definire  le  modalita'  di

partecipazione di ogni altro Stato  che  sia  titolare  di  interessi

rilevanti nonche'  per  accordarsi  sull'individuazione  dello  Stato

titolare dell'inchiesta.

  2. Nel caso di inchieste che coinvolgono interessi di  altri  Stati

membri, l'organismo investigativo collabora con  l'omologo  organismo

investigativo, anche con riferimento allo scambio ed al  conferimento

di ogni  elemento  probatorio  connesso  all'evento,  assicurando  la

massima cooperazione per agevolare l'accesso ad ogni fonte  di  prova

disponibile, anche con riguardo all'audizione di testimoni.

  3. Qualora, sulla  base  della  dinamica  del  sinistro  ovvero  in

relazione  agli  interessi   coinvolti,   e'   necessario,   in   via

eccezionale,  attivare  un'inchiesta  parallela  presso  altro  Stato

membro, l'organismo  investigativo  collabora  strettamente  con  gli

omologhi organismi informando la Commissione  europea  delle  ragioni

per le quali si e' proceduto all'inchiesta parallela.

  4. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo  7,  comma  1,  del

presente  decreto,  l'organismo  investigativo,  in  relazione   alle

circostanze  dell'evento,  agli  interessi  coinvolti  ovvero   nelle

ipotesi  in  cui  e'  opportuno  per  le  finalita'   e   l'efficacia

dell'inchiesta, puo'  delegare  ad  omologhi  organismi  degli  Stati

membri la direzione dell'inchiesta o lo svolgimento di specifici atti

alla stessa connessi.

  5.  Qualora  siano  coinvolti  interessi  di  altri  Stati  membri,

l'organismo  investigativo  procedente   coinvolge   le   istituzioni

competenti dello Stato interessato attivando le piu' idonee forme  di

collaborazione finalizzate all'acquisizione di dati  ed  informazioni

utili per le finalita' proprie dell'indagine nonche' per esigenze  di

conoscenza dirette dello  Stato  di  bandiera  della  nave  coinvolta

ovvero  dello  Stato  sostanzialmente   interessato   alle   relative

indagini.

  6.  L'organismo  investigativo,  nel  caso   di   sinistro   ovvero

d'incidente che coinvolge un traghetto ro-ro o  un'unita'  veloce  da

passeggeri nelle acque marittime  interne  o  nel  mare  territoriale

ovvero in alto mare, qualora dette unita' provengano dal proprio mare

territoriale  o  acque  marittime  interne,  avvia  il   procedimento

d'inchiesta e ne e' responsabile, salvo intervenuti accordi da  parte

dell'Amministrazione con le  corrispondenti  Autorita'  straniere  di

affidamento, in regime di  delega,  dell'attivita'  investigativa  ad

altro Stato.

  7.  L'organismo  investigativo   puo'   richiedere   assistenza   e

collaborazione  all'omologo  organismo  investigativo  di  uno  Stato

membro non coinvolto accordandosi preventivamente sulle modalita'  di

rimborso delle spese sostenute dallo stesso nei limiti delle  risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

       

     

                               Art. 9

 

 

                      Tutela della riservatezza

 

  1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6  e  nel  rispetto  delle

previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

    a) e' vietato divulgare, per finalita' diverse, atti e  documenti

relativi all'inchiesta, quali:

      1) le prove testimoniali e le altre dichiarazioni, relazioni  e

annotazioni raccolte o ricevute dall'organismo investigativo;

      2) i documenti da cui risulti  l'identita'  delle  persone  che

hanno testimoniato nell'ambito dell'inchiesta;

      3) i  dati  sensibili  che  riguardano  persone  coinvolte  nel

sinistro o incidente marittimo;

    b) nel corso dell'attivita' d'inchiesta e fino  alla  conclusione

della stessa, i relativi atti e documenti, nonche' il contenuto delle

relazioni non in versione definitiva, sono sottratti  al  diritto  di

accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e

su di essi deve essere osservato il segreto d'ufficio.

  2. Le deposizioni testimoniali relative  al  sinistro  o  incidente

marittimo, assunte dagli investigatori  dell'organismo  investigativo

nel quadro delle indagini, non possono essere  utilizzate  per  scopi

diversi dalle inchieste  di  sicurezza  e,  in  ogni  caso,  il  loro

trattamento   deve   avvenire   secondo   modalita'   che   escludano

l'identificazione degli autori al fine di assicurare la riservatezza.

  3. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  casi

eccezionali, con provvedimento motivato, puo' derogare in tutto o  in

parte dai vincoli di riservatezza stabiliti nel comma 1,  qualora  la

divulgazione si renda necessaria per  l'attuazione  di  un  interesse

pubblico dello Stato  ritenuto  prevalente  rispetto  alle  finalita'

proprie del decreto.

 

       

                    Note all'art. 9:

              - Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto  1990,  n.

          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo

          e di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),

          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192,

          cosi' recita:

              «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). -  1.  Il

          diritto di accesso e' escluso:

                a) per i documenti coperti da  segreto  di  Stato  ai

          sensi della legge 24 ottobre 1977,  n.  801,  e  successive

          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di

          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal

          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche

          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

                b) nei procedimenti tributari, per  i  quali  restano

          ferme le particolari norme che li regolano;

                c)  nei  confronti  dell'attivita'   della   pubblica

          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,

          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di

          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari

          norme che ne regolano la formazione;

                d) nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei

          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di

          carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

              2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano  le

          categorie  di  documenti  da  esse   formati   o   comunque

          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso

          ai sensi del comma 1.

              3. Non sono ammissibili istanze di accesso  preordinate

          ad un controllo generalizzato dell'operato delle  pubbliche

          amministrazioni.

              4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'

          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di

          differimento.

              5. I documenti contenenti  informazioni  connesse  agli

          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo

          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine

          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di

          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale

          essi sono sottratti all'accesso.

              6. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,

          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo

          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti

          amministrativi:

                a) quando, al di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate

          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla

          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e

          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,

          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'

          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con

          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati

          e dalle relative leggi di attuazione;

                b) quando l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio  ai

          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione

          della politica monetaria e valutaria;

                c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i

          mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni  strettamente

          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla

          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con

          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla

          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei

          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia

          giudiziaria e di conduzione delle indagini;

                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la

          riservatezza  di  persone  fisiche,   persone   giuridiche,

          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento

          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,

          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in

          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti

          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si

          riferiscono;

                e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso

          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti

          interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

              7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai   richiedenti

          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia

          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi

          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili

          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia

          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti

          dall'art. 60 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.

          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e

          la vita sessuale.».

 

       

     

                               Art. 10

 

 

                 Sistema di cooperazione permanente

 

  1. L'organismo investigativo partecipa  alla  realizzazione  di  un

sistema di cooperazione permanente  con  i  corrispondenti  organismi

degli altri Stati membri al fine di individuare  metodi  e  procedure

diretti a migliorare le attivita'  di  investigazione,  favorendo  il

perseguimento degli obiettivi del presente decreto.

  2. L'organismo investigativo, allo scopo di attuare il  sistema  di

cooperazione permanente, svolge la necessaria attivita'  di  raccordo

con le istituzioni dell'UE e con  i  corrispondenti  Organismi  degli

altri  Stati  membri,  in  particolare  per  delineare  le   migliori

procedure e modalita' per consentire:

    a) la condivisione di impianti, di dispositivi e attrezzature per

l'indagine tecnica sui relitti e sull'attrezzatura delle  navi  o  su

altri oggetti rilevanti ai fini dell'inchiesta di  sicurezza  nonche'

l'estrazione e la valutazione delle informazioni contenute nei VDR  e

in altri dispositivi elettronici;

    b) la cooperazione tecnica o lo scambio  di  conoscenze  tecniche

per l'esecuzione di compiti specifici;

    c) l'acquisizione e la condivisione  di  informazioni  utili  per

analizzare  i  dati  relativi  ai  sinistri  ed  elaborare  opportune

raccomandazioni in materia di sicurezza a livello comunitario;

    d) la redazione di principi comuni  per  monitorare  l'attuazione

delle raccomandazioni  di  sicurezza  e  per  adeguare  i  metodi  di

indagine al progresso tecnico e scientifico;

    e) la fissazione di norme sulla riservatezza applicabili ai  fini

della condivisione, nel rispetto delle norme nazionali,  delle  prove

testimoniali e del trattamento dei dati e degli  altri  documenti  di

cui all'articolo 9, anche in relazioni con i Paesi terzi;

    f) l'organizzazione, ove opportuno, di  attivita'  di  formazione

utili per gli inquirenti;

    g) la promozione della cooperazione con gli organi inquirenti  di

Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali  incaricate  delle

inchieste sugli incidenti  marittimi  nei  settori  disciplinati  dal

presente decreto;

    h) la fornitura di tutte le informazioni pertinenti  agli  organi

inquirenti che conducono le inchieste di sicurezza;

    i) l'uso adeguato degli avvisi urgenti di  cui  all'articolo  15,

comma 2.

 

       

     

                               Art. 11

 

 

   Cooperazione con i Paesi terzi titolari di interessi rilevanti

 

  1.  Ai  fini  dello   svolgimento   delle   inchieste   l'organismo

investigativo coopera  con  i  Paesi  terzi,  titolari  di  interessi

rilevanti, i quali, previo accordo, sono ammessi, in  qualsiasi  fase

del procedimento, a partecipare all'inchiesta condotta ai  sensi  del

presente decreto.

  2. La cooperazione dell'organismo investigativo in un'inchiesta  di

sicurezza svolta da un Paese terzo titolare  di  interessi  rilevanti

lascia impregiudicato l'obbligo di svolgere l'inchiesta di  sicurezza

e di redigere il relativo rapporto a norma del presente decreto.  Ove

un Paese  terzo  titolare  di  interessi  rilevanti  stia  conducendo

un'inchiesta di  sicurezza  che  coinvolge  unita'  ovvero  interessi

nazionali, l'organismo investigativo puo' decidere  di  non  condurre

un'inchiesta di sicurezza parallela, a condizione che l'inchiesta  di

sicurezza condotta dal Paese terzo sia conforme al codice IMO per  le

inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.

 

       

     

                               Art. 12

 

 

                      Obbligo di collaborazione

 

  1. E' fatto obbligo agli armatori e comandanti  di  unita'  navali,

comprese  quelle  di  bandiera  estera,  di  non  intralciare  e   di

collaborare con gli investigatori durante l'attivita' d'indagine,  di

rendere disponibile  qualunque  fonte  di  potenziale  prova  nonche'

favorire l'accesso a qualunque  locale  della  nave  ed  al  relativo

armamento.

  2. Allo stesso obbligo soggiacciono:

    a) gli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico  o  al

viaggio;

    b) il cantiere navale che ha costruito la nave;

    c) le imprese che hanno realizzato  o  partecipato  all'armamento

della nave;

      d) i componenti l'equipaggio e gli eventuali passeggeri;

    e) qualunque altro soggetto che, a  giudizio  dell'investigatore,

possa essere in possesso di informazioni utili all'inchiesta.

 

       

     

                               Art. 13

 

 

                       Protezione delle prove

 

  1. Il comandante della nave, l'equipaggio e gli altri  soggetti  di

cui all'articolo 12, comma 2, nonche' chiunque sia venuto a  contatto

con fonti di prova rilevanti ai fini della individuazione delle cause

dell'evento,  hanno   l'obbligo,   per   quanto   possibile   secondo

l'ordinaria diligenza, di:

    a) preservare le  informazioni  provenienti  da  carte  nautiche,

libri di bordo, registrazioni  elettroniche,  magnetiche  e  cassette

video  nonche'  le  informazioni  provenienti  dai  VDR  e  da  altri

apparecchi   elettronici,   riguardanti   il   periodo    precedente,

concomitante e successivo all'evento;

    b) impedire che tali informazioni siano cancellate  o,  comunque,

alterate;

    c)  prevenire  l'alterazione  di   qualsiasi   altra   dotazione,

attrezzatura, dispositivo o di locali della nave  rilevanti  ai  fini

dell'inchiesta;

    d)  agire  tempestivamente  per  raccogliere  e  conservare   gli

elementi di prova o favorire la raccolta  e  la  conservazione  degli

elementi di prova da parte dell'investigatore.

  2. L'Autorita' marittima o consolare di cui  all'articolo  578  del

codice della navigazione, quando  abbia  notizia  di  un  sinistro  o

incidente marittimo o valuti che sussistono  ragionevoli  motivi  per

ritenere che una nave sia  perduta  o  scomparsa,  ne  da'  immediato

avviso  all'organismo  investigativo,   adottando   i   provvedimenti

occorrenti per impedire la dispersione degli elementi utili  per  gli

ulteriori accertamenti.

  3. Copia del verbale di  cui  all'articolo  578  del  codice  della

navigazione e' trasmessa all'organismo investigativo quanto prima  e,

comunque, non oltre sessanta giorni  dalla  notizia  del  sinistro  o

dell'incidente marittimo.

 

       

                    Note all'art. 13:

              - Il testo dell'art. 578 del citato regio decreto n 327

          del 1942 (Codice della navigazione), cosi' recita:

              «Art. 578 (Inchiesta sommatoria). -  1.  Quando  giunga

          notizia di un sinistro, l'autorita' marittima  o  consolare

          deve procedere a sommarie  indagini  sulle  cause  e  sulle

          circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti

          occorrenti per impedire la dispersione delle cose  e  degli

          elementi utili per gli ulteriori accertamenti.

              2. Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo

          della nave o dei naufraghi, o,se la nave e' andata  perduta

          e tutte le persone imbarcate sono perite,  l'autorita'  del

          luogo nel quale si e' avuta la prima notizia del fatto.

              3. Nei luoghi ove  non  esistono  autorita'  marittime,

          l'autorita' doganale compie le prime indagini  e  prende  i

          provvedimenti   opportuni,   dandone    immediato    avviso

          all'autorita' marittima piu' vicina.

              4. Dei  rilievi  fatti,  dei  provvedimenti  presi  per

          conservare  le  tracce  dell'avvenimento,   nonche'   delle

          indagini eseguite e' compilato processo verbale, del  quale

          l'autorita'.».

 

       

     

                               Art. 14

 

 

                      Rapporti sugli incidenti

 

  1. Le inchieste effettuate danno luogo  alla  pubblicazione  di  un

rapporto redatto secondo  un  modello  conforme  all'allegato  I  del

presente decreto.

  2. Per le inchieste che non  riguardano  sinistri  marittimi  molto

gravi o, secondo il caso, gravi e i cui risultati potenzialmente  non

incidono  sulle  finalita'  di  prevenzione  di  cui   al   comma   2

dell'articolo   1,   l'organismo   investigativo   procede,    previa

valutazione  dei  presupposti,  alla  pubblicazione  di  un  rapporto

semplificato.

  3. L'organismo investigativo  entro  dodici  mesi  dalla  data  del

sinistro pubblica i rapporti di cui al comma 1, comprese le  relative

conclusioni e le raccomandazioni a fini preventivi. Nel caso  in  cui

non sia possibile redigere il rapporto  finale  entro  tale  termine,

pubblica un rapporto provvisorio entro dodici  mesi  dalla  data  del

sinistro.

  4. L'organismo investigativo invia  alla  Commissione  europea  una

copia  del  rapporto  finale   ovvero   di   quello   provvisorio   o

semplificato.

  5. Senza che ne risultino  inficiate  le  risultanze,  al  fine  di

migliorare la qualita'  del  rapporto  in  relazione  alle  finalita'

dell'attivita' d'inchiesta,  l'organismo  investigativo  tiene  conto

delle osservazioni tecniche diffuse dalla Commissione  europea  sulle

modalita' di redazione dei rapporti finali.

 

       

     

                               Art. 15

 

Attuazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza e diffusione

  di avvisi urgenti ai fini della prevenzione

 

  1. L'organismo investigativo trasmette le  proprie  raccomandazioni

di sicurezza  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti

affinche' lo stesso adotti  i  provvedimenti  necessari  a  garantire

l'osservanza delle citate raccomandazioni, ivi compresa  l'emanazione

di avvisi urgenti per i fini di cui al comma 2.

  2. Ferma restando la facolta' del Ministero delle infrastrutture  e

dei trasporti di emettere un avviso  urgente  destinato  ai  soggetti

nazionali    interessati,    l'organismo    investigativo    informa,

tempestivamente, la Commissione europea della necessita' di  emettere

un avviso urgente  qualora  ritenga  necessaria,  in  qualsiasi  fase

dell'inchiesta, l'adozione di misure urgenti a  livello  comunitario,

al fine di prevenire il rischio di ulteriori sinistri.

 

       

     

                               Art. 16

 

 

                      Disposizioni finanziarie

 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

  2.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono

all'adempimento dei compiti derivanti dal  presente  decreto  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

       

     

                               Art. 17

 

 

                              Sanzioni

 

  1.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca   reato,   a   chiunque

contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi  di  riservatezza

di  cui  all'articolo  9,  comma  1,   e'   applicata   la   sanzione

amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

  2. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque  violi  gli

obblighi di collaborazione di cui all'articolo  12  e'  applicata  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro.

  3.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca   reato,   a   chiunque

contravvenga  agli  obblighi  di  protezione  delle  prove   di   cui

all'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da

750 euro a 6.000 euro.

  4. Le violazioni previste  dai  commi  1,  2  e  3  sono  accertate

dall'organismo investigativo e  le  sanzioni  irrogate  dallo  stesso

organismo in conformita' a quanto previsto dalla  legge  24  novembre

1981, n. 689.

 

       

                    Note all'art. 17:

              - Per i riferimenti alla legge  24  novembre  1981,  n.

          689, si veda nelle note alle premesse.

 

       

     

                               Art. 18

 

 

                     Norme finali e transitorie

 

  1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma  2,

la commissione centrale d'indagine  sui  sinistri  marittimi  di  cui

all'articolo 466-bis del regolamento per  la  navigazione  marittima,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio

1952, n. 328, e successive modificazioni, opera con  la  composizione

individuata dall'articolo 466-bis, comma 3, del  regolamento  per  la

navigazione marittima.

  2. Alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo

4, comma  2,  e'  abrogato  il  comma  3  dell'articolo  466-bis  del

regolamento per la navigazione marittima, approvato con  decreto  del

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,  e  successive

modificazioni.

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti

possono  essere  modificati  ovvero  integrati   gli   allegati,   le

definizioni e i riferimenti agli atti  comunitari  e  agli  strumenti

dell'IMO contenuti  nel  presente  decreto  per  adeguarli  ai  nuovi

provvedimenti dell'Unione europea o dell'IMO, di natura tecnica,  che

siano nel frattempo entrati in vigore e  che  siano  stati  integrati

dalla Commissione europea nella direttiva 2009/18/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

  4. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e'

abrogato.

  5. All'articolo 466-bis, il comma 2 ed i  commi  da  4  a  10,  del

regolamento per la navigazione marittima, approvato con  decreto  del

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,  e  successive

modificazioni, sono abrogati.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011

 

                             NAPOLITANO

 

 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio

                                dei Ministri

 

                                Matteoli,       Ministro        delle

                                infrastrutture e dei trasporti

 

                                Frattini,   Ministro   degli   affari

                                esteri

 

                                Palma, Ministro della giustizia

 

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e

                                delle finanze

 

                                Maroni, Ministro dell'interno

 

                                Fazio, Ministro della salute

 

                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente

                                e della tutela del territorio  e  del

                                mare

 

 

Visto, il Guardasigilli: Palma

 

       

                    Note all'art. 18:

              - Per il testo dell'art. 466-bis del Regolamento per la

          navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente

          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,  si  veda  nelle

          note all'art. 4.

              - Per i riferimenti alla direttiva 2009/18/CE, si  veda

          nelle note alle premesse.

 

       

     

 

                                                           Allegato I

                                    (di cui all'articolo 14, comma 1)

 

         CONTENUTO DEI RAPPORTI SULLE INCHIESTE DI SICUREZZA

 

Prefazione.

    Questa  parte  individua  l'obiettivo  unico  dell'inchiesta   di

sicurezza e indica che una raccomandazione in  materia  di  sicurezza

non deve originare in nessun caso una presunzione di  responsabilita'

o di colpa e precisa che il rapporto non e' stato redatto, per quanto

riguarda il suo contenuto e  il  suo  stile,  per  essere  utilizzato

nell'ambito di procedimenti giudiziari.

    (Il rapporto non dovrebbe far  riferimento  a  testimonianze  ne'

stabilire nessi tra una persona in esso menzionata e una persona  che

ha prodotto prove nel corso dell'inchiesta di sicurezza.)

    1. Sintesi.

    Questa parte espone i fatti essenziali riguardanti il sinistro  o

l'incidente marittimo: che cosa e' avvenuto, quando, dove e  come  e'

avvenuto il sinistro;  indica  inoltre  se  il  sinistro  ha  causato

perdite di vite umane, feriti, danni alla nave, al carico, a terzi  o

all'ambiente.

    2. Dati oggettivi.

    Questa parte comprende varie  sezioni  distinte,  che  forniscono

informazioni   sufficienti,   considerate    oggettive    dall'organo

inquirente, per fondare l'analisi e facilitare la comprensione.

    Tali sezioni comprendono in particolare le seguenti informazioni.

    2.1. Dati della nave:

      Bandiera/registro d'immatricolazione

      Identificazione

      Caratteristiche principali

      Proprieta' e gestione

      Dettagli di costruzione

    Tabella minima di sicurezza

      Merci trasportate autorizzate

    2.2. Dati relativi al viaggio:

      Scali

      Tipo di viaggio

      Informazioni sulle merci trasportate

      Composizione dell'equipaggio

    2.3. Informazioni sul sinistro o incidente marittimo:

      Tipo di sinistro o incidente marittimo

      Data e ora

      Posizione e luogo del sinistro o incidente marittimo

      Ambiente esterno e interno

      Attivita' della nave e parte del viaggio

      Capacita' a bordo

      Dati relativi ai fattori umani

      Conseguenze (per le persone, la  nave,  le  merci  trasportate,

l'ambiente, altro)

    2.4. Intervento dell'autorita' competente e misure d'urgenza:

      Autori dell'intervento

      Misure adottate

      Velocita' di reazione

      Azioni intraprese

      Risultati ottenuti

    3. Descrizione.

    Questa parte  ricostruisce  il  sinistro  o  incidente  marittimo

attraverso una sequenza di eventi, in ordine cronologico, che si sono

verificati prima, durante e dopo il sinistro o incidente e  il  ruolo

di ogni fattore (persone, materiale, ambiente, attrezzatura o  agenti

esterni). Il periodo coperto dalla descrizione dipende dal momento in

cui si sono  verificati  i  particolari  eventi  che  hanno  concorso

direttamente al  verificarsi  del  sinistro  o  incidente  marittimo.

Questa   parte   comprende   altresi'   ogni   pertinente   dettaglio

dell'inchiesta di sicurezza  condotta,  compresi  i  risultati  degli

esami o delle analisi.

    4. Analisi.

    Questa  parte  comprende  varie  sezioni  distinte   e   fornisce

un'analisi di ciascun avvenimento collegato al sinistro  accompagnato

da  osservazioni  sui  risultati  di  qualsivoglia  esame  o  analisi

pertinente effettuata nel corso  dell'inchiesta  di  sicurezza  e  su

qualsiasi misura  di  sicurezza  che  sia  stata  gia'  adottata  per

prevenire sinistri marittimi.

    Tali sezioni devono in particolare riguardare i seguenti aspetti:

      a) contesto e ambiente del sinistro,

      b) omissioni ed errori  umani,  eventi  che  abbiano  coinvolto

materiali pericolosi, effetti ambientali, avarie delle attrezzature e

fattori esterni,

      c) fattori che hanno concorso all'evento  connessi  a  funzioni

legate a una persona, alle operazioni a bordo, alla gestione a  terra

o al rispetto delle norme.

    L'analisi e le osservazioni consentono al rapporto di giungere  a

conclusioni  logiche,  che  espongono  tutti  i  fattori   rilevanti,

compresi quelli che comportano rischi per i quali  gli  strumenti  di

protezione esistenti volti a prevenire un sinistro o a  eliminarne  o

attenuarne le conseguenze sono ritenuti inefficaci o inesistenti.

    5. Conclusioni.

    Questa parte riassume i fattori che hanno concorso  all'evento  e

gli strumenti  di  protezione  (materiali,  funzionali,  simbolici  o

procedurali) inefficaci o  inesistenti  per  i  quali  e'  necessaria

l'adozione di misure di sicurezza per prevenire sinistri marittimi.

    6. Raccomandazioni in materia di sicurezza.

    Questa parte contiene, ove opportuno, alcune  raccomandazioni  in

materia di sicurezza che si basano sull'analisi e sulle conclusioni e

riguardano   settori   particolari,   come   la   legislazione,    la

progettazione, le procedure, l'ispezione, la gestione, la salute e la

sicurezza sul lavoro, la formazione,  i  lavori  di  riparazione,  la

manutenzione, l'assistenza a terra  e  la  reazione  dei  servizi  di

emergenza.

    Le raccomandazioni in materia di sicurezza sono rivolte a  coloro

che si trovano nella  situazione  migliore  per  attuarle,  come  gli

armatori,  i  gestori,  gli  organismi  riconosciuti,  le   autorita'

marittime, i servizi di gestione del traffico marittimo,  gli  organi

di  soccorso,  le  organizzazioni  marittime  internazionali   e   le

istituzioni europee, allo scopo di prevenire sinistri marittimi.

    Questa   parte   presenta   inoltre   eventuali   raccomandazioni

provvisorie  che  possono  essere  state  formulate  in  materia   di

sicurezza o qualsiasi misura di sicurezza presa  durante  l'inchiesta

di sicurezza.

    7. Appendici.

    Il   seguente   elenco   indicativo   di   informazioni    viene,

all'occorrenza, accluso al rapporto in forma cartacea o elettronica:

      a) fotografie,  immagini  video,  registrazioni  audio,  mappe,

disegni;

      b) norme applicabili;

      c) termini tecnici e abbreviazioni usate;

      d) studi di sicurezza specifici;

      e) altre informazioni.

 

       

     

 

                                                          Allegato II

                                     (di cui all'articolo 4, comma 7)

 

      DATI DA FORNIRE SUI SINISTRI E SUGLI INCIDENTI MARITTIMI

 

 

(Parte della piattaforma europea d'informazione europea sui  sinistri

                             marittimi)

 

    1. Stato membro responsabile/persona di contatto

    2. Stato membro incaricato dell'inchiesta

    3. Ruolo svolto dallo Stato membro

    4. Stato costiero interessato

    5. Numero di Stati che hanno fondati interessi

    6. Stati che hanno fondati interessi

    7. Organo che notifica

    8. Ora della notifica

    9. Data della notifica

    10. Nome della nave

    11. Numero IMO/lettere distintive

    12. Bandiera della nave

    13. Tipo di sinistro o incidente marittimo

    14. Tipo di nave

    15. Data del sinistro o incidente marittimo

    16. Ora del sinistro o incidente marittimo

    17. Posizione - Latitudine

    18. Posizione - Longitudine

    19. Luogo del sinistro o incidente marittimo

    20. Porto di partenza

    21. Porto di destinazione

    22. Dispositivo di separazione del traffico

    23. Parte del viaggio

    24. Operazioni della nave

    25. Capacita' a bordo

    26. Perdite di vite umane:

      a) Equipaggio

      b) Passeggeri

      c) Altri

    27. Feriti gravi:

      a) Equipaggio

      b) Passeggeri

      c) Altri

    28. Inquinamento

    29. Danni alla nave

    30. Danni alle merci trasportate

    31. Altri danni

    32. Breve descrizione del sinistro o incidente marittimo

    33. Breve descrizione delle ragioni per non avviare  un'inchiesta

di sicurezza

    Nota: Per i numeri: 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24,  25,  26,

27, 28, 29, 30 e 32 occorre fornire dati per ogni nave se piu' di una

nave e' coinvolta nel sinistro o nell'incidente marittimo.

 

       

 

 

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