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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 164-Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

 

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GU n. 232 del 5-10-2011

testo in vigore dal: 20-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, e in particolare gli

articoli da 1 a 5 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2009/21/CE del Parlamento e del Consiglio, del

23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di

bandiera;

Vista la decisione 1999/468/CE, recante modalita' per l'esercizio

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, concernente

l'attuazione della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle

norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le

visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle

amministrazioni marittime;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i

Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle

finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto, avente ad oggetto il miglioramento della

sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

nazionali, introduce procedure finalizzate ad assicurare che lo Stato

italiano ottemperi con efficacia e coerenza ai propri obblighi nei

confronti delle navi mercantili autorizzate a battere la bandiera

nazionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) nave: una nave battente bandiera di uno stato membro che

rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni di

cui l'Organizzazione marittima internazionale - IMO e' depositaria e

per la quale e' richiesto un certificato;

b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

c) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto

conformemente al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

d) certificati: i certificati previsti dalla legge e rilasciati

in relazione alle pertinenti convenzioni IMO;

e) audit IMO: attivita' di controllo, consulenza e verifica

condotta in conformita' alle disposizioni della risoluzione A. 974

(24) adottata dall'Assemblea dell'IMO il 1° dicembre 2005.

Art. 3

Verifiche preliminari svolte all'atto del rilascio

dell'autorizzazione a battere la bandiera

1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui e' stato

concesso il diritto di battere la bandiera nazionale,

l'Amministrazione verifica che l'armatore ovvero esercente abbia

ottemperato alle norme ed alle regolamentazioni internazionali e

nazionali applicabili.

2. L'attivita' di verifica di cui al comma 1, comprende:

a) l'acquisizione di copia dei certificati di sicurezza e dei

rapporti di visita ispettiva effettuati da quando la nave e' in

esercizio;

b) il controllo dei precedenti rapporti di visita condotti in

conformita' alle vigenti disposizioni in materia di controllo da

parte dello stato di approdo;

c) se necessario, la consultazione della precedente

Amministrazione per accertare se sussistano ancora anomalie o

deficienze gia' individuate.

3. L'Amministrazione, per le navi che abbiano in precedenza battuto

la bandiera nazionale, fornisce tempestivamente, allo Stato di cui la

nave batte bandiera che ne faccia richiesta, i dettagli riguardanti

le deficienze gia' accertate e non risolte all'atto del cambio di

nazionalita' ed ogni altra pertinente informazione connessa alla

sicurezza.

Art. 4

Misure da adottarsi in caso di fermo

di una nave battente bandiera nazionale

1. Quando l'Amministrazione e' informata che una nave di bandiera

nazionale e' stata sottoposta a fermo da parte di uno Stato di

approdo, fatte salve le attivita' di indagine finalizzate ad

accertare eventuali responsabilita', adotta le procedure di seguito

indicate, finalizzate a verificare che la nave sia tempestivamente

resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO:

a) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i

quali l'Amministrazione ha autorizzato gli organismi riconosciuti

all'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto

legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvedera'

affinche' l'organismo riconosciuto effettui una visita addizionale a

bordo per la rettifica delle deficienze rilevate;

b) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i

quali l'Amministrazione ha affidato agli organismi riconosciuti

l'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 5 del decreto

legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvedera'

affinche' l'organismo riconosciuto, effettui, per conto

dell'Amministrazione, una visita addizionale a bordo per la rettifica

delle deficienze rilevate.

2. L'Amministrazione ha, in ogni caso, facolta' di partecipare con

propri qualificati funzionari all'effettuazione delle visite di cui

al comma 1.

Art. 5

Accesso alle informazioni sulle navi

di bandiera nazionale

1. Ai fini del presente decreto l'Amministrazione rende disponibili

alle amministrazioni omologhe degli Stati membri le seguenti

informazioni concernenti le navi di bandiera nazionale:

a) elementi di identificazione e riconoscimento della nave;

b) date delle visite di controllo, comprese eventualmente quelle

addizionali e supplementari e date degli audit;

c) identificazione degli organismi riconosciuti cui e' demandata

l'attivita' di certificazione e classificazione della nave;

d) identificazione dell'autorita' competente che ha ispezionato

la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da

parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;

e) esiti delle ispezioni svolte dagli Stati di approdo;

f) informazioni sui sinistri marittimi;

g) identificazione delle navi che hanno cessato di battere la

bandiera nazionale negli ultimi dodici mesi.

Art. 6

Procedura di valutazione

e controllo da parte dell'IMO

1. Con frequenza almeno settennale, a seguito di richiesta

formulata all'IMO, l'Amministrazione si sottopone ad una attivita' di

auditing da parte di ispettori dell'IMO. I risultati dell'attivita'

di auditing sono pubblicati nel rispetto del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di tutela

della privacy e delle informazioni riservate.

2. Non si applica quanto previsto dal comma 1 a decorrere dal 17

giugno 2017, ovvero prima di tale data, qualora sia entrato in vigore

un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri dell'IMO.

Art. 7

Sistema di gestione della qualita'

e valutazione interna

1. Entro il 17 giugno 2012 l'Amministrazione sviluppa, attua e

mantiene un sistema di gestione della qualita' per le parti operative

delle sue attivita' in quanto Stato di bandiera. Tale sistema e'

certificato conformemente alle norme di qualita' internazionali

applicabili.

2. Qualora, sulla base dei resoconti delle attivita' ispettive

svolte nei confronti delle navi di bandiera pubblicati nella

relazione annuale del protocollo di intesa di Parigi relativo al

controllo delle navi da parte dello Stato di approdo,

l'Amministrazione figuri nella «lista nera» ovvero, per due anni

consecutivi, nella «lista grigia», entro i quattro mesi successivi

alla pubblicazione del resoconto annuale del MOU di Parigi, presenta

una relazione alla Commissione con la quale si individuano ed

analizzano le cause e le ragioni principali delle deficienze e delle

non conformita' rilevate a bordo delle navi di bandiera.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. L'Amministrazione provvede all'adempimento dei compiti di cui al

presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011

 

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