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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2010-Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia. (11A05516)

 

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Capo I

 

Amministrazioni destinatarie e programmazione del fabbisogno

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 28-bis del predetto

decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dal comma 1 dell'art.

47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi del

quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo

parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono

fissati i criteri generali per il concorso pubblico per titoli ed

esami per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle

amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti

pubblici;

Visto il successivo comma 3 del citato art. 28-bis del decreto

legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola

superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti

criteri generali di equivalenza di titoli di studio e professionali

degli altri soggetti ammessi ai concorsi pubblici di cui allo stesso

articolo, con riferimento alle specifiche esigenze

dell'Amministrazione;

Ritenuto, per ragioni di semplificazione ed economicita' delle

procedure e dei tempi, di adottare un unico decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei richiamati commi 1 e 3

dell'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti, altresi', i commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo n.

165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,

n. 272, recante il regolamento di disciplina dell'accesso alla

qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7

febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull'accesso dei

cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro

presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il parere della Scuola superiore della pubblica

amministrazione in data 14 luglio 2010, n. 4026/DGO-2;

Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca per quanto riguarda la disciplina dei criteri generali di

equivalenza di titoli di studio e professionali di cui agli articoli

4 e 6 del presente decreto, che si e' espresso con nota del 30 luglio

2010, n. AOO/Uffleg/3073;

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13

giungo 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del

Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e

innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta» come

anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 14 maggio 2010;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto disciplina l'accesso, tramite concorso

pubblico, alla qualifica di dirigente di prima fascia per il

conferimento di funzioni dirigenziali di livello generale, in

applicazione dell'art. 28-bis, commi da 1 a 5, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed

integrazioni.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle

amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' agli

enti pubblici non economici i cui regolamenti organizzativi prevedono

funzioni dirigenziali di livello generale.

3. Ai fini del calcolo delle disponibilita' da destinare al

concorso pubblico non si tiene conto dei posti di funzione relativi

agli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto non si applica

alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del citato decreto

legislativo.

 

Capo I

 

Amministrazioni destinatarie e programmazione del fabbisogno

 

Art. 2

 

Programmazione posti disponibili

 

1. In sede di programmazione del fabbisogno, e comunque non oltre

il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono, su base

previsionale triennale, il numero dei posti di funzione dirigenziale

di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre

di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con

qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli

dell'amministrazione.

2. Il cinquanta per cento dei posti, calcolati secondo i criteri di

cui al comma 1, e' destinato all'accesso tramite concorsi pubblici a

tempo indeterminato e a tempo determinato, ove necessario secondo

quanto previsto dall'art. 5, nel rispetto dei criteri e dei limiti

previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e

dal presente decreto, fermo restando, per il restante cinquanta per

cento dei posti, le modalita' di conferimento di incarico

dirigenziale di livello generale di cui ai commi 4, 5-bis e 6

dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto

delle percentuali ivi indicate.

3. La programmazione del fabbisogno di cui al presente articolo e'

comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della funzione pubblica secondo le modalita' di cui all'art. 11.

 

Capo II

 

Concorso pubblico per titoli ed esami

 

Art. 3

 

Concorso pubblico a tempo indeterminato

 

1. Nel limite dei posti di cui all'art. 2, comma 2, e fermo

restando quanto previsto dall'art. 5 per quanto attiene ai posti da

destinare al concorso pubblico a tempo determinato, le

amministrazioni bandiscono un concorso pubblico per titoli ed esami,

per l'accesso, mediante assunzione a tempo indeterminato, alla

qualifica di dirigente di prima fascia per il conferimento di

funzioni dirigenziali di livello generale.

2. Il bando di concorso, che puo' riferirsi ai posti disponibili di

un solo anno oppure di tutto o parte del triennio, deve indicare:

a) il periodo temporale, comunque non superiore al triennio, a cui

si riferiscono i posti banditi;

b) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la

copertura dei posti banditi;

c) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la

copertura degli eventuali ulteriori posti che si rendono

effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel bando,

nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento.

3. In assenza di specifici criteri definiti nel bando la

graduatoria perde di efficacia con l'assunzione dei vincitori

corrispondenti al numero dei posti banditi.

 

Capo II

 

Concorso pubblico per titoli ed esami

 

Art. 4

 

Requisiti e criteri generali di accesso

 

1. Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al presente capo

sono ammessi, i cittadini italiani, muniti di laurea magistrale, in

possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle

amministrazioni pubbliche, nonche' dei requisiti specifici previsti

dal presente articolo. E' equiparata alla laurea magistrale, nel

rispetto della normativa vigente, quella specialistica, nonche' il

diploma di laurea del precedente ordinamento.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, sono ammessi al

concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami:

i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che hanno

maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali di

seconda fascia;

gli altri soggetti individuati nei bandi di concorso sulla base dei

criteri generali di equivalenza ai fini dell'ammissione stabiliti dai

commi 3 e 4.

3. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, ultimo periodo, del decreto

legislativo n. 165 del 2001 e fermo restando quanto previsto dal

comma 1, sono ammessi al concorso pubblico a tempo indeterminato, per

titoli ed esami:

a) il personale di ruolo dell'amministrazione che bandisce il

concorso che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello

dirigenziale generale all'interno della amministrazione medesima, in

possesso di laurea magistrale;

b) gli alti dirigenti appartenenti all'organico dell'Unione

europea, gia' reclutati come funzionari permanenti in virtu' di un

pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni per il quale

era richiesto il possesso della laurea magistrale;

c) i dirigenti di livello intermedio appartenenti all'organico

dell'Unione europea che hanno ricoperto il ruolo di capo unita' per

almeno cinque anni, gia' reclutati come funzionari permanenti in

virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni per

il quale era richiesto il possesso della laurea magistrale;

d) il personale appartenente all'organico dell'Unione europea,

reclutato in virtu' di un pubblico concorso organizzato dalle

relative istituzioni, che abbia maturato, con servizio continuativo

per almeno dieci anni, esperienze lavorative negli organigrammi

permanenti della Commissione, del Consiglio, del Parlamento o della

Corte di Giustizia dell'Unione europea, in posizioni di coordinamento

e o di Membro di Gabinetto per l'accesso alle quali e' richiesto il

possesso della laurea magistrale.

4. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del decreto legislativo n.

165 del 2001, sono, altresi', ammessi al concorso di cui al presente

capo:

a) i soggetti in possesso, da almeno cinque anni, della qualifica

di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo

di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165

del 2001 che abbiano svolto per gli stessi anni le funzioni

dirigenziali;

b) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali generali in

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un

periodo non inferiore ai sei anni;

c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali non generali

in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un

periodo non inferiore a otto anni.

5. Le amministrazioni, con riferimento alle loro specifiche

esigenze legate ai posti da ricoprire, possono, ai fini dell'accesso,

determinare nel bando specifiche tipologie di lauree e, previa

motivazione, titoli professionali aggiuntivi.

 

Capo III

 

Concorso pubblico per posti di peculiare professionalita'

 

Art. 5

 

Concorso pubblico a tempo determinato

 

1. In sede di determinazione del fabbisogno, le amministrazioni,

ove occorra, possono individuare, nell'ambito delle strutture

dirigenziali di livello generale della rispettiva dotazione organica,

singoli posti di funzione puntualmente definiti in ragione di una

specifica e particolare esperienza e peculiare professionalita'

necessaria, per la cui copertura si puo' provvedere, previo

esperimento di concorso pubblico, mediante assunzione con contratto

di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai tre anni,

nel limite di un contingente non superiore alla meta' dei posti da

destinare al concorso pubblico di cui all'art. 3, da detrarre dalla

disponibilita' calcolata per quest'ultimo.

2. La graduatoria del concorso pubblico a tempo determinato ha

efficacia esclusivamente per un numero di assunzioni pari a quello

dei posti indicati nel relativo bando. I vincitori della procedura di

cui al presente capo non partecipano ai percorsi formativi di cui

all'art. 9 e se dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa,

senza assegni, per i tre anni di durata del contratto a tempo

determinato ed il relativo periodo e' considerato ai fini

dell'anzianita' di servizio, ma non ai fini della maturazione del

requisito temporale utile per transitare nella prima fascia, come

previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Capo III

 

Concorso pubblico per posti di peculiare professionalita'

 

Art. 6

 

Requisiti di accesso al concorso pubblico a tempo determinato

 

1. Al concorso pubblico di cui all'art. 5 sono ammessi i soggetti

di cui all'art. 4 e, secondo le specifiche esigenze individuate

dall'amministrazione nel bando di concorso, soggetti in possesso di:

adeguate qualifiche professionali ricoperte per non meno di cinque

anni, e comunque per il periodo fissato nel bando di concorso stesso,

comunque non inferiore ai cinque anni; competenze culturali di

elevato livello (titoli post laurea, ovvero pubblicazioni a livello

internazionale); comprovate capacita' manageriali corrispondenti ai

posti di funzione da coprire.

 

Capo IV

 

Svolgimento del concorso

 

Art. 7

 

Commissione esaminatrice

 

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici di cui ai capi

II e III del presente decreto e' nominata con determina della

dirigenza di vertice dell'amministrazione che indice il concorso, ed

e' composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni

di Presidente.

2. Il Presidente della commissione e' scelto tra magistrati

ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti

di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche

o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi

ordinamenti di settore.

3. I componenti sono scelti tra magistrati ordinari,

amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima

fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private

designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di

settore, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle

materie oggetto del concorso ed in ragione dei posti dirigenziali da

coprire.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente

all'area professionale C o III.

5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu'

componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da

uno o piu' componenti esperti di informatica.

6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni

soggetti componenti dell'organo di direzione politica

dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche

politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle

confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni

professionali.

7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di

concorso e' riservato alle donne, salva motivata impossibilita'.

8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici

indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di

nomina indicate nel presente articolo.

 

Capo IV

 

Svolgimento del concorso

 

Art. 8

 

Modalita' di svolgimento delle selezioni

 

1. Il bando del concorso pubblico di cui all'art. 3 definisce i

criteri di massima per la valutazione dei titoli per ciascun

candidato, individuando i titoli valutabili ed il punteggio massimo

agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. La

commissione, previa determinazione dei criteri analitici da seguire

ai fini della valutazione dei titoli, procede alla valutazione degli

stessi nei confronti dei candidati che avranno consegnato tutti gli

elaborati inerenti alle prove scritte, prima dell'apertura delle

buste contenenti gli elaborati stessi. Per i titoli non puo' essere

attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le prove d'esame dei

concorsi di cui agli articoli 3 e 5, consistono nello svolgimento di

due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per

l'accesso a funzioni dirigenziali di livello generale di tipo tecnico

l'amministrazione puo' prevedere una terza prova teorico-pratica

obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica

dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al

posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni

o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui

il dirigente di prima fascia deve essere preposto.

3. Le prove di cui al comma 2 vertono sulle materie indicate nel

bando di concorso e sono dirette ad accertare, in relazione

all'attivita' istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il

concorso, l'attitudine dei candidati:

a) a curare l'attuazione di piani, programmi e direttive generali,

anche mediante il coordinamento ed il controllo dell'attivita' dei

dirigenti, in riferimento alle funzioni connesse con il ciclo di

gestione della perfomance e con la valutazione del personale in

particolare dirigenziale;

b) ad adottare atti di organizzazione e ad esercitare poteri di

spesa corretti sotto il profilo della legittimita',

dell'opportunita', dell'efficacia, dell'efficienza ed economicita'

organizzativa, con proposte volte al miglioramento degli standard

qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;

c) ad elaborare progetti strategici in un quadro di pari

opportunita' di diritti e doveri, di trasparenza delle

amministrazioni pubbliche e di cultura dell'integrita'.

4. Per il concorso di cui all'art. 5 le amministrazioni possono,

ove necessario, prevedere nel bando un'unica prova teorico-pratica,

rispettando i criteri indicati nei commi 2 e 3.

5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate

nel bando di concorso e mira ad accertare la professionalita' del

candidato, le capacita' organizzative e manageriali, l'attitudine a

intrattenere corretti rapporti istituzionali ed interpersonali, a

comunicare e a negoziare. Nell'ambito della prova orale e' accertata

la conoscenza ad un livello avanzato della lingua straniera e

dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu'

diffusi, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle

problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti

informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,

all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento

dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

6. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la

trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale,

stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalita' di valutazione

delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine

di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La

commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova

orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna

delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun

candidato con estrazione a sorte.

7. Ciascuna prova e' valutata in trentesimi e si intende superata

con un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi. Il

punteggio complessivo e' determinato sommando, al punteggio dei

titoli, i voti riportati in ciascuna prova scritta e il voto

riportato nella prova orale.

 

Capo IV

 

Svolgimento del concorso

 

Art. 9

 

Ciclo di attivita' formative

 

1. Coloro che saranno assunti dall'amministrazione a seguito del

concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti

all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici

amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo

comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione

e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

2. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a

tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi,

e si svolge presso gli uffici di cui al comma 1, scelti dal dirigente

assunto tra quelli indicati dall'amministrazione, secondo le

modalita' che saranno disciplinate con il regolamento dell'art.

28-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli

uffici di cui al comma 1, una valutazione del livello di

professionalita' acquisito che equivale, per coloro che all'atto

dell'assunzione non rivestivano la qualifica di dirigente di

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, al superamento del periodo di prova

necessario per l'immissione in ruolo.

4. Il presente articolo non si applica ai dirigenti assunti in

esito al concorso ammessi allo stesso in virtu' dei requisiti di cui

all'art. 4 comma 3, lettere b), c) e d).

 

Capo V

 

Disposizioni finali

 

Art. 10

 

Resti di frazione

 

1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti di cui all'art. 2,

gli eventuali resti di frazione sono assegnati ai concorsi pubblici,

salvo il recupero nell'anno successivo a favore della quota di cui

all'art. 2, comma 2.

2. Nelle percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso di

cui all'art. 3 e quello di cui all'art. 5, gli eventuali resti di

frazione sono assegnati al concorso pubblico di cui all'art. 3.

3. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero

complessivo dei posti che si rendono disponibili nell'anno.

 

Capo V

 

Disposizioni finali

 

Art. 11

 

Monitoraggio procedure e convenzioni

 

1. Il Dipartimento della funzione definisce in apposita direttiva

del Ministro i criteri e le modalita' di trasmissione annuale della

programmazione triennale del fabbisogno delle singole

amministrazioni, corredata delle informazioni dettagliate sulla

tipologia e sul numero dei posti disponibili, ai fini del calcolo

delle percentuali di cui all'art. 2, e delle determinazioni assunte

per l'espletamento dei concorsi pubblici previsti, al fine di

monitorare lo svolgimento delle procedure di cui al presente decreto

e garantire il giusto raccordo delle diverse modalita' di accesso

alla dirigenza della prima fascia.

2. Su richiesta delle amministrazioni interessate il Dipartimento

della funzione pubblica promuove convenzioni per la gestione

unificata dei concorsi di cui agli articoli 3 e 5, nonche' iniziative

per agevolare l'informatizzazione delle procedure concorsuali.

 

Capo V

 

Disposizioni finali

 

Art. 12

 

Norma di rinvio e prima applicazione

 

1. Nella gestione delle procedure concorsuali le amministrazioni

devono favorire la piu' ampia diffusione delle procedure informatiche

e la piena applicazione della normativa sulla posta elettronica

certificata. Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia

alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per le

parti non incompatibili.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento le

percentuali di cui all'art. 2 vanno calcolate tenendo conto dei posti

di funzione di livello generale che si rendono disponibili a

decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei

conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 26 ottobre 2010

 

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le riforme

e l'innovazione nella pubblica amministrazione

Brunetta

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 6, foglio n. 27

 

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