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Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n.54: Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2011, n.96)

 

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Entrerà in vigore il 12 maggio 2011 il Decreto Legislativo approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo che recepisce la Direttiva 48/2009 in materia di sicurezza dei giocattoli, applicabile pertanto "ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni", fatta eccezione per i giocattoli elencati nell'allegato I e comunque per le attrezzature per aree da gioco per uso pubblico; le macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico; i veicoli-giocattolo con motore a combustione; le macchine a vapore giocattolo; le fionde e le catapulte. A decorrere dal 20 luglio 2011, il nuovo Decreto Legislativo abroga il precedente Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313, con limitate eccezioni.

 

Il Decreto Legislativo stabilisce obblighi a carico di produttori, importatori, distributori, operatori economici, stabilendo in particolare che: "1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata".

 

Quanto ai requisiti essenziali di sicurezza si stabilisce che: "I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età", a cui si devono aggiungere i requisiti specifici di sicurezza previsti dall'allegato II. "I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi". 

 

Quanto alle avvertenze e alle istruzioni per l'uso, è stabilito che richiamino l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli. "Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso. / Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica. / Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi".

 

Importante la presunzione di conformità: "I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II contemplate da tali norme o da parte di esse".

 

 

 

 

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