Avv. Paolo Nesta


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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 64- Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l' istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'.

 

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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 30 aprile 2007, n. 112; 
  Vista  la  direttiva  2008/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti  di  credito  ai
consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88,  e  successive  modificazioni,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33, comma  1,  lettera
d-ter); 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
l'articolo 13; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  IV  del  testo
unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il titolo V,
e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Titolo V-bis 
 
 
ISTITUZIONE  DI  UN  SISTEMA  PUBBLICO  DI  PREVENZIONE,  SUL   PIANO
AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL  CONSUMO,  CON
             SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITA' 
 
 
                             Art. 30-bis 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo per  furto  d'identita'
si intende: 
    a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria
identita' mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identita'
e  al  reddito  di  un  altro  soggetto.  L'impersonificazione   puo'
riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un  soggetto
in vita sia ad un soggetto deceduto; 
    b) l'impersonificazione  parziale:  occultamento  parziale  della
propria identita' mediante l'impiego, in  forma  combinata,  di  dati
relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati  relativi
ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a). 
 
                             Art. 30-ter 
                       Sistema di prevenzione 
 
  1. E' istituito, nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   un   sistema   pubblico   di   prevenzione,   sul    piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e  dei
pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto
di identita'. 
  2. Il sistema  di  prevenzione  e'  basato  sull'archivio  centrale
informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di  seguito  denominato
archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo. 
  3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'   titolare
dell'archivio e del connesso trattamento  dei  dati.  Secondo  quanto
previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  designa,  per  la
gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del  trattamento
dei dati personali, la  Consap  S.p.A,  di  seguito  denominato  ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
l'ente gestore sono  disciplinati  con  apposita  convenzione,  dalla
quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  4. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  fatte  salve  le
attribuzioni   previste   dalla   vigente    normativa    ad    altre
Amministrazioni  pubbliche,   esercita,   con   le   risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi
di informazioni  creditizie  e  sulle  imprese  che  offrono  servizi
assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle  frodi
nei settori del credito e dei servizi. 
  5. Partecipano al sistema di prevenzione  delle  frodi  i  seguenti
soggetti, di seguito denominati aderenti: 
    a)   le   banche,   comprese   quelle   comunitarie   e    quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385; 
    b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui  al  decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259; 
    c) i fornitori di servizi interattivi associati o di  servizi  di
accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  q),
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
    d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e  le  imprese
che offrono ai soggetti di cui  alle  lettere  da  a)  a  c)  servizi
assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi,
in base ad apposita convenzione  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. 
  6. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui  al  comma  9,
ogni altra categoria di soggetti cui e' consentita la  partecipazione
al sistema di prevenzione. 
  7. Gli aderenti inviano  all'ente  gestore  richieste  di  verifica
dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita
dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un  differimento
di  pagamento,  un  finanziamento  o  altra   analoga   facilitazione
finanziaria,  un  servizio  a  pagamento   differito.   La   verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di fuori  dei
casi e delle finalita' previste  per  la  prevenzione  del  furto  di
identita'. Gli aderenti  inviano  altresi',  in  forma  scritta,  una
comunicazione   riguardante   l'avvenuta   stipula   del   contratto,
nell'ambito dei settori di cui al comma 1,  all'indirizzo  risultante
dai registri anagrafici della persona fisica titolare  del  rapporto.
Gli aderenti trasmettono al titolare  dell'archivio  le  informazioni
relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori  del
credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi. 
  8. Nell'ambito del sistema di  prevenzione,  e'  istituito,  presso
l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico  e  telematico,  che
consente di ricevere segnalazioni da  parte  di  soggetti  che  hanno
subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'. 
  9. Nell'ambito del sistema di  prevenzione  opera,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di  lavoro  che
svolge funzioni di indirizzo, impulso e  coordinamento,  al  fine  di
migliorare l'azione  di  prevenzione  delle  frodi  nel  settore  del
credito al consumo e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,
nonche' compiti  finalizzati  alla  predisposizione,  elaborazione  e
studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al  comparto
delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo  di
lavoro e' composto da due rappresentanti, di cui  un  titolare  e  un
supplente, designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle  autorita'
indicate:  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Ministero
dell'interno, Ministero della  giustizia,  Ministero  dello  sviluppo
economico, Banca d'Italia, Guardia  di  finanza.  La  segreteria  del
gruppo  di  lavoro  e'  assicurata  dall'ente  gestore.  Il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  provvede  con  proprio  decreto  alla
nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo  di  lavoro  ha
carattere permanente. I componenti del gruppo  di  lavoro  durano  in
carica un triennio. Per la partecipazione all'attivita' del gruppo di
lavoro non sono previsti compensi, indennita' o  rimborsi  spese.  Il
gruppo di lavoro e' presieduto dal componente  del  gruppo  designato
dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei
temi trattati, integra la composizione del gruppo  di  lavoro  con  i
rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti  aderenti
e degli operatori commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento,  sulla
base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in  ordine  ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta  entro  il
31 dicembre del precedente anno.  Il  titolare  dell'archivio,  anche
attraverso l'attivita' di studio ed elaborazione dei dati disponibili
da parte del gruppo di  lavoro,  svolge  attivita'  d'informazione  e
conoscenza sui  rischi  del  fenomeno  delle  frodi,  anche  mediante
l'ausilio di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti  preposti  fanno
fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a
legislazione vigente. 
 
                           Art. 30-quater 
                 Finalita' e struttura dell'archivio 
 
  1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici: 
    a) il primo, denominato interconnessione  di  rete,  consente  di
dare seguito  alle  richieste  di  verifica  inviate  dagli  aderenti
mediante il riscontro con i dati di  cui  all'articolo  30-quinquies,
detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; 
    b)  il  secondo,  denominato  modulo  informatico  centralizzato,
memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro  ha
evidenziato la non autenticita' di  una  o  piu'  categorie  di  dati
presenti  nella  richiesta  di  verifica  e  permette   al   titolare
dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma
9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini  dell'esercizio  della
prevenzione,  anche  mediante  la  predisposizione  e   pubblicazione
periodica di specifiche linee guida, sul  piano  amministrativo,  nel
settore  del  credito  al  consumo  e  dei  pagamenti  dilazionati  o
differiti. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il titolare
dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei  dati  contenuti
nell'archivio informatizzato  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166; 
    c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta,  memorizza
le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o
ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del  credito,
dei servizi di comunicazione elettronica  o  interattivi  nonche'  le
segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal  titolare
dell'archivio  agli  aderenti.  Tali  informazioni  sono   conservate
nell'archivio per il tempo  necessario  agli  aderenti  ad  accertare
l'effettiva sussistenza del rischio di frodi. 
  2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza  e  la
Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al  sistema  di
prevenzione. 
  3. I risultati di specifico interesse sono comunicati,  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto di  cui  all'articolo  30-octies  del
presente decreto legislativo,  agli  uffici  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti  in  materia
di  analisi  dei  fenomeni  criminali  e   di   cooperazione,   anche
internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  nonche',  ove
rilevanti,  all'Unita'  di  informazione  finanziaria   della   Banca
d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di
finanza. 
  4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il  titolare
dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle  segnalazioni
di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo,  puo'  avvalersi
della collaborazione del Nucleo speciale di polizia  valutaria  della
Guardia di finanza, che agisce con i poteri e  le  facolta'  previsti
dall'articolo 2  del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,
utilizzando,  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
 
                          Art. 30-quinquies 
                      Dati oggetto di riscontro 
 
  1.  Sono  assoggettabili  a  riscontro,  con  i  dati  detenuti  da
organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone  fisiche  che
richiedono  una  dilazione  o  un  differimento  di   pagamento,   un
finanziamento o altra analoga  facilitazione  finanziaria,  contenuti
nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c): 
    a)  documenti  di  identita'  e   di   riconoscimento,   comunque
denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati; 
    b) partite IVA, codici  fiscali  e  documenti  che  attestano  il
reddito esclusivamente  per  le  finalita'  perseguite  dal  presente
decreto legislativo; 
    c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali. 
  2. Allo scopo di garantire il  perseguimento  delle  finalita'  del
presente decreto legislativo, gli organismi pubblici  e  privati  che
detengono i dati di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  devono
renderli disponibili nelle  modalita'  e  nei  termini  previsti  dal
decreto di cui all'articolo 30-octies. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
individuato, previo parere del gruppo di lavoro di  cui  all'articolo
30-ter, comma 9,  ogni  altro  dato  idoneo  al  perseguimento  delle
finalita' del presente decreto legislativo. 
 
                           Art. 30-sexies 
              Procedura di riscontro sull'autenticita' 
                dei dati e contributo degli aderenti 
 
  1. Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati contenuti nelle
richieste  di  verifica  inviate  dagli  aderenti,   l'ente   gestore
autorizza  di  volta  in   volta   la   procedura   di   collegamento
dell'archivio alle banche dati degli organismi  pubblici  e  privati.
Ciascuna richiesta puo' concernere  una  o  piu'  categorie  di  dati
nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-quinquies. 
  2.  L'onere  derivante   dall'attuazione   del   presente   decreto
legislativo e' posto a carico degli aderenti al sistema  pubblico  di
prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di  verifica,
riferita   ad   un   singolo   nominativo,   comportano,   da   parte
dell'aderente, previa stipula  di  apposita  convenzione  con  l'ente
gestore, il  pagamento  all'ente  gestore  stesso  di  un  contributo
articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione  e
di realizzazione dell'archivio,  sia  il  costo  pieno  del  servizio
svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti  del  contributo
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies. 
 
                           Art. 30-septies 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il
quale  deve  fornire  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e  ai  costi
sostenuti in relazione al servizio svolto. 
 
                           Art. 30-octies 
           Termini, modalita' e condizioni per la gestione 
                     del sistema di prevenzione 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione: 
    a)  sono  specificati  la  struttura  e  i  livelli  di   accesso
all'archivio, i singoli elementi identificativi  dei  dati  contenuti
nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi
dell'articolo 30-quinquies, le modalita' e i  termini  relativi  alle
convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d); 
    b)  sono  stabilite  le  modalita'   relative   al   collegamento
informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici
e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies; 
    c) sono individuate le modalita' e fissati i termini secondo  cui
i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono  comunicati  e  gestiti,
nonche' viene stabilita la procedura  che  caratterizza  la  fase  di
riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1; 
    d) sono fissati l'importo  del  contributo  di  cui  all'articolo
30-sexies,  comma  2,  nonche'  i  criteri  di  determinazione  e  le
modalita' di riscossione del medesimo. 
  2. Lo schema del decreto di cui  al  comma  1  viene  trasmesso  al
Garante per la protezione dei dati  personali  affinche'  esprima  il
proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione. 
  3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli  utenti,  di  cui
all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206,  puo'  chiedere  in  qualsiasi  momento  di
essere ascoltato dal gruppo di lavoro  di  cui  all'articolo  30-ter,
comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo. 
  4.  I  termini  e  le   modalita'   di   attuazione   dell'articolo
30-quinquies,  comma  1,  lettera  b),  sono  definiti  con   decreto
interdirettoriale  del  Dipartimento   del   Tesoro   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  e  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
     Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
      
 
    
 
    
      



 
 
      
 
        
          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - La legge 17 agosto 2005, n. 166 reca: «Istituzione di
          un sistema  di  prevenzione  delle  frodi  sulle  carte  di
          pagamento». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  33,  comma  1,  della
          legge 7 luglio 2009,  n.  88,  recante:  «Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Legge   comunitaria
          2008»: 
              «Art. 33 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/48/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 aprile 2008,  relativa  ai  contratti  di
          credito  ai  consumatori  e   che   abroga   la   direttiva
          87/102/CEE e previsione di modifiche ed  integrazioni  alla
          disciplina  relativa  ai  soggetti  operanti  nel   settore
          finanziario di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, ai mediatori  creditizi  ed  agli  agenti  in
          attivita' finanziaria).  -  1.  Nella  predisposizione  dei
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   della   direttiva
          2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          aprile  2008,  relativa  ai   contratti   di   credito   ai
          consumatori, che provvederanno ad apportare al testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   le
          necessarie modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) estendere, in tutto o in parte, gli  strumenti  di
          protezione del contraente  debole  previsti  in  attuazione
          della  direttiva   2008/48/CE   ad   altre   tipologie   di
          finanziamento a favore dei consumatori,  qualora  ricorrano
          analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
          ovvero delle finalita' del finanziamento; 
                b) rafforzare ed estendere  i  poteri  amministrativi
          inibitori e l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
          previste dal testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
          385  del  1993  per   contrastare   le   violazioni   delle
          disposizioni del titolo VI di tale testo  unico,  anche  se
          concernenti rapporti diversi dal  credito  al  consumo,  al
          fine  di  assicurare  un'adeguata  reazione  a  fronte  dei
          comportamenti scorretti a danno della clientela. La  misura
          delle sanzioni amministrative e'  pari  a  quella  prevista
          dall'  art.  144  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,  e
          dall' art. 39, comma 3, della legge 28  dicembre  2005,  n.
          262, e successive modificazioni; 
                c) coordinare, al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          normative, il titolo VI del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo n. 385  del  1993  con  le  altre  disposizioni
          legislative  aventi  a   oggetto   operazioni   e   servizi
          disciplinati  dal  medesimo  titolo  VI  e  contenute   nel
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  nel
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile  2007,  n.  40,  e  nel
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,
          applicando, per garantire  il  rispetto  di  queste  ultime
          disposizioni, i meccanismi di controllo  e  di  tutela  del
          cliente previsti dal citato titolo VI del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 
                d) rimodulare la disciplina  delle  attivita'  e  dei
          soggetti operanti nel settore finanziario di cui al  titolo
          V e all' art.  155  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  385  del  1993,  sulla  base  dei  seguenti
          ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori: 
                  1) rideterminare i requisiti  per  l'iscrizione  al
          fine  di  consentire  l'operativita'  nei   confronti   del
          pubblico soltanto ai soggetti che assicurino  affidabilita'
          e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale; 
                  2) prevedere strumenti di controllo piu'  efficaci,
          modulati  anche   sulla   base   delle   attivita'   svolte
          dall'intermediario; 
                  3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la
          celerita',   l'economicita'   e   l'efficacia   dell'azione
          amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo
          i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia; 
                  4) prevedere sanzioni amministrative  pecuniarie  e
          accessorie e forme di intervento  effettive,  dissuasive  e
          proporzionate,  quali,   tra   l'altro,   il   divieto   di
          intraprendere nuove operazioni e il potere di  sospensione,
          rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; 
                d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria
          quale strumento di tutela del consumatore,  attribuendo  il
          potere di  promuovere,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, iniziative di informazione ed educazione  volte  a
          diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al  fine
          di  favorire  relazioni   responsabili   e   corrette   tra
          intermediari e clienti; 
                d-ter) prevedere l'istituzione,  nel  rispetto  della
          disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati
          personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
          amministrativo, delle frodi  nel  settore  del  credito  al
          consumo, con specifico riferimento al  fenomeno  dei  furti
          d'identita';  il  sistema  di  prevenzione   e'   istituito
          nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze  ed
          e' basato su un archivio centrale informatizzato  e  su  un
          gruppo  di  lavoro;  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   titolare   dell'archivio   e   del   connesso
          trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art.  29
          del codice in materia di protezione dei dati personali,  di
          cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  designa  per  la
          gestione dell'archivio e in qualita'  di  responsabile  del
          trattamento dei dati personali la societa'  CONSAP  Spa.  I
          rapporti tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          l'ente gestore sono disciplinati con apposita  convenzione;
          il Ministero dell'economia e  delle  finanze  individua  le
          categorie dei soggetti che possono aderire  al  sistema  di
          prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare
          l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema  di
          prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di
          un contributo in favore dell'ente  gestore.  All'attuazione
          delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente; 
                d-quater) prevedere che il diniego del  finanziamento
          da   parte    dei    soggetti    abilitati    all'esercizio
          dell'attivita' di erogazione di credito ai consumatori  sia
          obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non
          integrata  nel  caso  di  mero   rinvio   all'esito   della
          consultazione  di  banche  di  dati   e   di   sistemi   di
          informazione creditizia; 
                d-quinquies) prevedere che  al  soggetto  richiedente
          cui  viene  negato  il  finanziamento  sia  consentito   di
          prendere visione e di estrarre  copia,  a  sue  spese,  del
          provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione. 
                e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi  di
          cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina  degli
          agenti  in  attivita'  finanziaria  di   cui   al   decreto
          legislativo 25 settembre 1999, n. 374,  introducendola  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993,
          in modo da: 
                  1) assicurare  la  trasparenza  dell'operato  e  la
          professionalita'     delle     sopraindicate      categorie
          professionali,  prevedendo  l'innalzamento  dei   requisiti
          professionali; 
                  2)  istituire  un  organismo  avente   personalita'
          giuridica, con autonomia  organizzativa  e  statutaria,  ed
          eventuali   articolazioni   territoriali,   costituito   da
          soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  scelti  tra  le  categorie  dei  mediatori
          creditizi, degli agenti  in  attivita'  finanziaria,  delle
          banche e degli intermediari finanziari, con il  compito  di
          gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli  agenti
          in attivita' finanziaria. Detto organismo sara'  sottoposto
          alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di  grave
          inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento
          al Ministro dell'economia e delle finanze; 
                  3)  prevedere  che  con  regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle
          Commissioni parlamentari competenti, ai  sensi  dell'  art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
          Banca  d'Italia,  siano   determinate   le   modalita'   di
          funzionamento dell'organismo di cui  al  numero  2)  e  sia
          individuata la  disciplina:  dei  poteri  dell'organismo  e
          delle sue eventuali articolazioni  territoriali,  necessari
          ad assicurare un efficace  svolgimento  delle  funzioni  di
          gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di  verifica  e
          sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi  dei  mediatori
          creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria,  con  le
          relative  forme  di  pubblicita';  della  determinazione  e
          riscossione, da parte dell'organismo o delle sue  eventuali
          articolazioni territoriali, di contributi o di altre  somme
          dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella
          misura   necessaria   per    garantire    lo    svolgimento
          dell'attivita';   delle   modalita'   di    tenuta    della
          documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori
          creditizi e dagli agenti in  attivita'  finanziaria;  delle
          modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti; 
                  4)   applicare,   in   quanto    compatibili,    le
          disposizioni del titolo  VI  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  385  del   1993,   e   successive
          modificazioni, prevedendo altresi' che  la  Banca  d'Italia
          possa  prescrivere  specifiche  regole  di  condotta.   Con
          riferimento alle commissioni di  mediazione  e  agli  altri
          costi accessori, dovranno essere assicurate la  trasparenza
          nonche' l'applicazione delle disposizioni previste  per  la
          determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3
          della legge 7 marzo 1996, n.  108,  e  dall'art.  1815  del
          codice civile; 
                  5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche'  la
          sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le  sanzioni
          accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i
          provvedimenti connessi alla gestione  degli  elenchi  e  la
          Banca d'Italia per quelli relativi  alle  violazioni  delle
          disposizioni di cui al numero 4); 
                  6) individuare cause di incompatibilita',  tra  cui
          la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al  fine
          di   assicurare   la   professionalita'    e    l'autonomia
          dell'operativita'; 
                  7)  prescrivere  l'obbligo  di  stipulare   polizze
          assicurative per responsabilita' civile per danni  arrecati
          nell'esercizio delle attivita' di pertinenza; 
                  8)   prevedere   disposizioni    transitorie    per
          disciplinare  il  trasferimento  nei  nuovi   elenchi   dei
          mediatori e degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  gia'
          abilitati, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla
          nuova disciplina; 
                  9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di
          indipendenza  da  banche  e  intermediari  e  l'obbligo  di
          adozione di una forma giuridica societaria per  l'esercizio
          dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per
          le  societa'   di   mediazione   creditizia   di   maggiori
          dimensioni; 
                  10)  prevedere  per   gli   agenti   in   attivita'
          finanziaria forme di responsabilita' del  soggetto  che  si
          avvale del  loro  operato,  anche  con  riguardo  ai  danni
          causati ai clienti; 
                f) coordinare  il  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  n.  385  del  1993  e  le  altre  disposizioni
          legislative aventi come oggetto la tutela del  consumatore,
          definendo le informazioni  che  devono  essere  fornite  al
          cliente  in  fase  precontrattuale  e   le   modalita'   di
          illustrazione,  con  la  specifica,  in  caso  di   offerta
          congiunta  di   piu'   prodotti,   dell'obbligatorieta'   o
          facoltativita' degli stessi.». 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141  reca:
          «Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi.». 
              -  Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il   testo
          dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.  196
          (Codice in materia di protezione dei dati personali): 
              «Art.  29  (Responsabile  del  trattamento).  -  1.  Il
          responsabile e' designato dal titolare facoltativamente. 
              2. Se designato, il  responsabile  e'  individuato  tra
          soggetti che per  esperienza,  capacita'  ed  affidabilita'
          forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
          disposizioni in materia di  trattamento,  ivi  compreso  il
          profilo relativo alla sicurezza. 
              3. Ove necessario per esigenze  organizzative,  possono
          essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
          suddivisione di compiti. 
              4.   I   compiti   affidati   al   responsabile    sono
          analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 
              5. Il responsabile effettua il trattamento  attenendosi
          alle istruzioni impartite  dal  titolare  il  quale,  anche
          tramite  verifiche  periodiche,   vigila   sulla   puntuale
          osservanza delle disposizioni di cui al  comma  2  e  delle
          proprie istruzioni.». 
              -  Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il   testo
          dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993  n.
          385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
          creditizia): 
              «Art. 106 (Albo degli intermediari  finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari  finanziari  possono   prestare   servizi   di
          pagamento, a condizione che siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi  dell'art.  114-novies,  comma  4,  e  iscritti   nel
          relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento  se
          autorizzati ai sensi dell'art. 18,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  Gli  intermediari
          finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a
          loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              -  Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il   testo
          dell'art. 1, comma 1, lettera gg) del  decreto  legislativo
          1°  agosto  2003,  n.  259  (Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche): 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                a) - ff) (omissis); 
                gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi,
          forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente  o
          prevalentemente nella trasmissione di segnali  su  reti  di
          comunicazione   elettronica,   compresi   i   servizi    di
          telecomunicazioni e i servizi di  trasmissione  nelle  reti
          utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,  ad
          esclusione dei servizi che forniscono  contenuti  trasmessi
          utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
          che esercitano un controllo editoriale su  tali  contenuti;
          sono   inoltre   esclusi   i   servizi    della    societa'
          dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a),
          del  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.   70,   non
          consistenti    interamente    o    prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazione
          elettronica; ». 
              -  Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il   testo
          dell'art. 2, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 31
          luglio 2005 n.  177  (Testo  unico  dei  servizi  di  media
          audiovisivi e radiofonici): 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente  testo
          unico si intende per: 
                da a) a p) Omissis. 
                q) «fornitore di servizi interattivi associati  o  di
          servizi di accesso condizionato», il soggetto che fornisce,
          al  pubblico  o  a  terzi  operatori,  servizi  di  accesso
          condizionato,  compresa   la   pay   per   view,   mediante
          distribuzione di chiavi numeriche per  l'abilitazione  alla
          visione dei programmi, alla  fatturazione  dei  servizi  ed
          eventualmente  alla  fornitura  di  apparati,  ovvero   che
          fornisce servizi della societa' dell'informazione ai  sensi
          dall'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.  70,
          ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; ». 
              -  Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il   testo
          dell'art. 1 della legge 17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione
          di un sistema di prevenzione delle  frodi  sulle  carte  di
          pagamento): 
              «Art. 1 (Sistema di prevenzione).  -  1.  E'  istituito
          presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un
          sistema di prevenzione,  sul  piano  amministrativo,  delle
          frodi sulle carte di pagamento. 
              2. Con il termine «carte  di  pagamento»  si  intendono
          quei documenti che si identificano con le carte di  credito
          e le carte di debito e con le altre  carte  definite  nella
          normativa di attuazione. 
              3. Partecipano al sistema  di  prevenzione,  sul  piano
          amministrativo, delle frodi sulle carte  di  pagamento,  le
          societa', le  banche  e  gli  intermediari  finanziari  che
          emettono carte di pagamento e gestiscono  reti  commerciali
          di accettazione  di  dette  carte,  di  seguito  denominati
          «societa' segnalanti», individuati nel decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7. 
              4.  Le  societa'  segnalanti  comunicano  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze i dati e le  informazioni  di
          cui  agli  articoli  2  e  3.  I  dati  e  le  informazioni
          alimentano un apposito archivio informatizzato. 
              5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile
          della sua gestione  e'  l'Ufficio  centrale  antifrode  dei
          mezzi di pagamento  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  che,  nell'ambito  del  Dipartimento  del  tesoro,
          esercita funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di
          prevenzione, sul  piano  amministrativo,  delle  frodi  sui
          mezzi di pagamento, e che puo'  designare  anche  ulteriori
          soggetti responsabili ai sensi  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              6. Il personale di cui all'art. 9 del decreto-legge  15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  15  giugno  2002,  n.  112,  puo'  essere  assegnato
          all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento. 
              7. Nell' ambito del sistema di prevenzione opera, senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo  di  lavoro,  con  funzioni   consultive,   per   la
          trattazione delle problematiche di settore. 8.  Il  sistema
          di prevenzione di cui alla presente  legge  si  informa  ai
          principi  e  alla  disciplina   previsti   dall'ordinamento
          comunitario. ». 
              - Per opportuna conoscenza, si riporta il  testo  degli
          articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). 
              «Art. 4  (Dipartimento  della  pubblica  sicurezza).  -
          Nell'ambito dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza
          e' istituito il dipartimento della pubblica  sicurezza  che
          provvede, secondo le direttive e gli  ordini  del  Ministro
          dell'interno: 
                1) all'attuazione della politica dell'ordine e  della
          sicurezza pubblica; 
                2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze  di
          polizia; 
                3) alla direzione e amministrazione della Polizia  di
          Stato; 
                4) alla direzione e gestione  dei  supporti  tecnici,
          anche   per   le   esigenze    generali    del    Ministero
          dell'interno.». 
              «Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
          di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
          fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
          dell'interno   nell'esercizio   delle    attribuzioni    di
          coordinamento e di direzione unitaria in materia di  ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: 
                a)  classificazione,  analisi  e  valutazione   delle
          informazioni e dei dati che  devono  essere  forniti  anche
          dalle forze di polizia in materia  di  tutela  dell'ordine,
          della sicurezza pubblica e  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette forze di polizia; 
                b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
          studio e statistica; 
                c) elaborazione  della  pianificazione  generale  dei
          servizi d'ordine e sicurezza pubblica; 
                d)  pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni   operative   dei   servizi   logistici    e
          amministrativi di carattere comune alle forze di polizia; 
                e)  pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni operative della dislocazione delle forze  di
          polizia e dei relativi servizi tecnici; 
                f)  pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni finanziarie relative alle singole  forze  di
          polizia; 
                g)   mantenimento   e   sviluppo   delle    relazioni
          comunitarie e internazionali. 
              Per   l'espletamento   delle   funzioni   predette   e'
          assegnato,     secondo      criteri      di      competenza
          tecnico-professionale,  personale  appartenente  ai   ruoli
          della Polizia di  Stato  e  ai  ruoli  dell'Amministrazione
          civile  dell'interno,  secondo  contingenti   fissati   con
          decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale  delle
          altre forze di polizia e delle altre amministrazioni  dello
          Stato, secondo  contingenti  determinati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro e con i Ministri interessati. 
              Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e
          tecnici  possono  essere  conferiti  incarichi   anche   ad
          estranei alla pubblica amministrazione. 
              Gli incarichi sono conferiti a  tempo  determinato  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio  di
          amministrazione e non possono superare l'anno  finanziario;
          possono  essere  rinnovati  per  non  piu'  di  due  volte.
          Complessivamente  non   possono   affidarsi   allo   stesso
          incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni  o
          servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
          quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
          escluso il cumulo degli incarichi nello  stesso  esercizio,
          anche  se  da  assolversi  per  conto  di   amministrazioni
          diverse. 
              Per l'osservanza dei predetti limiti  l'incaricando  e'
          tenuto a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  sua  personale
          responsabilita' che nei suoi confronti non  ricorre  alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
          Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato  ad
          apposito nulla osta dell'amministrazione  di  appartenenza,
          ove trattisi di pubblico dipendente. 
              Il compenso e' stabilito, in  relazione  all'importanza
          ed alla durata  dell'incarico,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.». 
              «Art. 7 (Natura e entita' dei dati e delle informazioni
          raccolti). - Le informazioni e i dati di  cui  all'art.  6,
          lettera  a),  devono  riferirsi  a  notizie  risultanti  da
          documenti che  comunque  siano  conservati  dalla  pubblica
          amministrazione  o  da  enti  pubblici,  o  risultanti   da
          sentenze o provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria  o  da
          atti concernenti l'istruzione penale acquisibili  ai  sensi
          dell'art. 165-ter del  codice  di  procedura  penale  o  da
          indagini di polizia. 
              In ogni caso e' vietato raccogliere informazioni e dati
          sui cittadini per il solo  fatto  della  loro  razza,  fede
          religiosa od opinione politica, o della  loro  adesione  ai
          principi    di    movimenti     sindacali,     cooperativi,
          assistenziali,  culturali,   nonche'   per   la   legittima
          attivita' che svolgano come appartenenti ad  organizzazioni
          legalmente operanti nei settori sopraindicati. 
              Possono  essere  acquisite  informazioni  relative   ad
          operazioni o posizioni bancarie  nei  limiti  richiesti  da
          indagini di  polizia  giudiziaria  e  su  espresso  mandato
          dell'autorita' giudiziaria, senza che possa essere  opposto
          il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende
          di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico. 
              Possono essere altresi' acquisiti le informazioni  e  i
          dati di cui all'art. 6  in  possesso  delle  polizie  degli
          Stati appartenenti alla Comunita' economica  europea  e  di
          quelli di confine, nonche' di ogni altro Stato con il quale
          siano raggiunte specifiche intese in tal senso. 
              Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate
          al precedente  comma  le  informazioni  e  i  dati  di  cui
          all'art. 6, che non siano coperti da  segreto  istruttorio.
          ». 
              -  Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il   testo
          dell'art. 2 del decreto legislativo 19  marzo  2001  n.  68
          (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000,  n.
          78): 
              «Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1.  Fermi  restando  i
          compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
          189, e dalle altre leggi e regolamenti  vigenti,  il  Corpo
          della Guardia di finanza assolve  le  funzioni  di  polizia
          economica e finanziaria a  tutela  del  bilancio  pubblico,
          delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. 
              2. A tal fine, al Corpo della Guardia di  finanza  sono
          demandati compiti di  prevenzione,  ricerca  e  repressione
          delle violazioni in materia di: 
                a) imposte dirette e  indirette,  tasse,  contributi,
          monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo  erariale  o
          locale; 
                b) diritti  doganali,  di  confine  e  altre  risorse
          proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; 
                c) ogni altra entrata tributaria, anche  a  carattere
          sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale  o
          locale; 
                d) attivita' di gestione svolte da  soggetti  privati
          in  regime  concessorio,  ad   espletamento   di   funzioni
          pubbliche    inerenti    la     potesta'     amministrativa
          d'imposizione; 
                e) risorse e mezzi finanziari  pubblici  impiegati  a
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
          pubblici di spesa; 
                f) entrate ed uscite relative alle gestioni  separate
          nel comparto della previdenza,  assistenza  e  altre  forme
          obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; 
                g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso  il
          valore aziendale netto  di  unita'  produttive  in  via  di
          privatizzazione o di dismissione; 
                h)  valute,  titoli,  valori  e  mezzi  di  pagamento
          nazionali,  europei  ed  esteri,   nonche'   movimentazioni
          finanziarie e di capitali; 
                i)  mercati  finanziari  e  mobiliari,  ivi  compreso
          l'esercizio del credito e la  sollecitazione  del  pubblico
          risparmio; 
                l) diritti d'autore, know-how,  brevetti,  marchi  ed
          altri diritti di privativa  industriale,  relativamente  al
          loro esercizio e sfruttamento economico; 
                m)   ogni   altro   interesse   economico-finanziario
          nazionale o dell'Unione europea. 
              3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
          del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
          della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli  articoli  200,
          201 e 202 del codice  della  navigazione  e  dagli  accordi
          internazionali, e i compiti istituzionali  conferiti  dalle
          leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
          di  polizia  economica  e  finanziaria  in  via  esclusiva,
          richiedendo  la  collaborazione  di  altri  organismi   per
          l'esercizio dei propri  compiti,  nonche',  fermo  restando
          quanto previsto dalla legge 1° aprile  1981,  n.  121,  per
          quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia  in
          materia di ordine e di  sicurezza  pubblica,  attivita'  di
          contrasto dei traffici illeciti. 
              4. Ferme restando le  norme  del  codice  di  procedura
          penale e delle altre leggi vigenti, i militari  del  Corpo,
          nell'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  comma  2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli  32  e  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, 51 e 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. 
              5. Ai fini dell'assolvimento  dei  compiti  di  cui  al
          presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
          possono   configurarsi   come   violazioni   fiscali,    le
          disposizioni di cui agli articoli  36,  ultimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1,  lettera  d)  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7  gennaio
          1929, n. 4." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  136  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo,  a
          norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229): 
              «Art. 136 (Consiglio nazionale dei consumatori e  degli
          utenti). -  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e
          degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». 
              2.  Il  Consiglio,  che  si  avvale,  per  le   proprie
          iniziative, della struttura e del personale  del  Ministero
          dello sviluppo economico, e'  composto  dai  rappresentanti
          delle associazioni dei consumatori e degli utenti  inserite
          nell'elenco di cui all'art.  137  e  da  un  rappresentante
          designato dalla Conferenza di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281  ed  e'  presieduto  dal
          Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato.  Il
          Consiglio  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, e dura in carica tre anni. 
              3.  Il   Consiglio   invita   alle   proprie   riunioni
          rappresentanti  delle  associazioni  di  tutela  ambientale
          riconosciute   e   delle   associazioni   nazionali   delle
          cooperative  dei  consumatori.  Possono   altresi'   essere
          invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
          funzioni di regolamentazione o di normazione  del  mercato,
          delle categorie economiche  e  sociali  interessate,  delle
          pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
          materie trattate. 
              4. E' compito del Consiglio: 
                a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli  schemi  di
          atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
          consumatori e degli utenti; 
                b)  formulare  proposte  in  materia  di  tutela  dei
          consumatori  e  degli  utenti,  anche  in  riferimento   ai
          programmi e alle politiche comunitarie; 
                c)  promuovere  studi,  ricerche  e  conferenze   sui
          problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e  degli
          utenti, ed il controllo della qualita'  e  della  sicurezza
          dei prodotti e dei servizi; 
                d)  elaborare  programmi  per  la  diffusione   delle
          informazioni presso i consumatori e gli utenti; 
                e)  favorire  iniziative  volte   a   promuovere   il
          potenziamento dell'accesso dei consumatori e  degli  utenti
          ai mezzi di  giustizia  previsti  per  la  soluzione  delle
          controversie; 
                f) favorire ogni forma di  raccordo  e  coordinamento
          tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
          dei consumatori e degli utenti, assumendo anche  iniziative
          dirette a promuovere la  piu'  ampia  rappresentanza  degli
          interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito  delle
          autonomie locali. A tale fine  il  presidente  convoca  una
          volta all'anno una sessione a carattere  programmatico  cui
          partecipano  di  diritto  i  presidenti   degli   organismi
          rappresentativi dei consumatori  e  degli  utenti  previsti
          dagli ordinamenti regionali e delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
                g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici
          o privati di altri Paesi e dell'Unione europea; 
                h)  segnalare  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  eventuali
          difficolta',    impedimenti    od    ostacoli,     relativi
          all'attuazione   delle   disposizioni   in    materia    di
          semplificazione   procedimentale   e   documentale    nelle
          pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono  verificate
          dal  predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato
          della  funzione  pubblica  e  l'Ufficio   per   l'attivita'
          normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e
          delle procedure». 
 
          
        
 
      

 

 

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