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MINISTERO DELLA SALUTE -DECRETO 16 dicembre 2010- Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali

 

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L MINISTRO DELLA SALUTE

 

  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in

materia di processo civile  ed  in  particolare  l'art.  11,  recante

delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle  farmacie

nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  nonche'  disposizioni

concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

  Visto il decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,  recante

«Individuazione di nuovi servizi erogati dalle  farmacie  nell'ambito

del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia  di

indennita' di residenza per i titolari di farmacie  rurali,  a  norma

dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), punto  4,  ai

sensi del quale la  partecipazione  delle  farmacie  al  servizio  di

assistenza domiciliare integrata a favore dei  pazienti  residenti  o

domiciliati nel territorio  della  sede  di  pertinenza  di  ciascuna

farmacia, a supporto delle attivita' del medico di medicina  generale

o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che  risiedono

o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, si espleta

anche attraverso la messa a disposizione di operatori socio-sanitari,

di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio,

di specifiche  prestazioni  professionali  richieste  dal  medico  di

famiglia o dal pediatra di libera scelta;

  Visto che, ai sensi del citato  punto  4),  possono  essere  svolte

presso la farmacia ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento

dei  nuovi  compiti  delle  farmacie,  individuate  con  decreto  del

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano;

  Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), punto 5), del  citato  decreto

legislativo n. 153 del 2009, che prevede che all'art. 8  del  decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e'

aggiunta, dopo la lettera c),  la  seguente  lettera  c-bis:  «c-bis)

l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i  criteri  per

la remunerazione, da parte del Servizio  sanitario  nazionale,  delle

prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'art.  11  della

legge 18 giugno 2009, n. 69, e al  relativo  decreto  legislativo  di

attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale,

entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per

il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni  e  per  gli

enti locali, dallo svolgimento  delle  suddette  attivita'  da  parte

delle farmacie, e comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica; all'accertamento della predetta  diminuzione  degli

oneri  provvedono  congiuntamente,  sulla  base   di   certificazioni

prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di  cui  agli

articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo  2005  in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano»;

  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  «Riordino

della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della

legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

  Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42,  recante  «Disposizioni  in

materia di professioni sanitarie»;

  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251,  recante  «Disciplina  delle

professioni    sanitarie    infermieristiche,     tecniche,     della

riabilitazione,   della   prevenzione   nonche'   della   professione

ostetrica»;

  Vista la legge 2 febbraio 2006, n.  43,  recante  «Disposizioni  in

materia  di  professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,

riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al

Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»;

  Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre  1994,  n.

739, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e

del relativo profilo professionale dell'infermiere»;

  Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre  1994,  n.

741, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e

del relativo profilo professionale del fisioterapista»;

  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il

Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica

del 27 luglio 2000,  sull'equipollenza  di  diplomi  e  attestati  al

diploma  universitario   di   infermiere   ai   fini   dell'esercizio

professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il

Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica

del 27 luglio  2000,  concernente  l'equipollenza  di  diplomi  e  di

attestati  al  diploma  universitario  di  fisioterapista,  ai   fini

dell'esercizio   professionale   e   dell'accesso   alla   formazione

post-base;

  Ritenuto di disciplinare in maniera organica le modalita' che,  nel

rispetto della vigente normativa,  dovranno  essere  osservate  dalle

farmacie ai fini dell'erogazione dei servizi di cui sopra;

  Sentite la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici  Chirurghi

e Odontoiatri, la Federazione degli Ordini dei  Farmacisti  Italiani,

la Federazione Nazionale  dei  Collegi  I.P.A.S.V.I.,  l'Associazione

Italiana Fisioterapisti e la Federazione Italiana Fisioterapisti;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano

nella seduta del 18 novembre 2010;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

                         Operatori abilitati

 

  1. L'erogazione dei servizi di cui al presente decreto puo'  essere

effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai  fisioterapisti,  in

possesso di titolo abilitante ai sensi della  vigente  normativa,  ed

iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente.

  2. Il farmacista titolare o direttore e' tenuto ad accertare, sotto

la propria responsabilita', il possesso dei requisiti di cui al comma

1, avvalendosi, laddove  necessario,  degli  Ordini  provinciali  dei

medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni

maggiormente   rappresentative   dei   fisioterapisti   cosi'    come

individuate dal Ministero della salute.

  3. Le attivita' erogate  presso  le  farmacie  e  a  domicilio  del

paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari di  cui

al presente decreto nel rispetto dei  propri  profili  professionali,

con  il  coordinamento  organizzativo  e  gestionale  del  farmacista

titolare o direttore.

Art. 2 
 
                      Regime delle prestazioni 
 
  1. Le prestazioni di cui al presente decreto possono essere erogate
a  carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,   nell'ambito   degli
specifici accordi regionali di cui al successivo  art.  5,  sotto  la
vigilanza  dei  preposti  organi  regionali,  in   farmacia,   previa
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta,  fermo  restando  che  eventuali   prestazioni   e   funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli  accordi
regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste. 

 

     



        
                               Art. 3 
 
               Prestazioni erogabili dagli infermieri 
 
  1. Su prescrizione del medico, alle condizioni di cui  all'art.  2,
l'infermiere, all'interno  della  farmacia,  provvede  alla  corretta
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. 
  2. Ai sensi del decreto del Ministro  della  sanita'  14  settembre
1994 n.739, per l'espletamento delle funzioni  di  cui  al  comma  1,
l'infermiere puo' avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari,
ove operanti presso la farmacia. 
  3. Nell'ambito delle competenze del proprio profilo  professionale,
sono altresi' erogabili dagli infermieri presso  le  farmacie,  anche
tramite il supporto del personale di cui  al  comma  2,  le  seguenti
prestazioni: 
    a) supporto alle  determinazioni  analitiche  di  prima  istanza,
rientranti nell'ambito dell'autocontrollo; 
    b)  effettuazione   di   medicazioni   e   di   cicli   iniettivi
intramuscolo; 
    c)   attivita'   concernenti   l'educazione   sanitaria   e    la
partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato; 
    d) iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei  malati  alle
terapie. 
  4. Sono erogabili  dagli  infermieri,  a  domicilio  del  paziente,
nell'ambito degli specifici accordi regionali di  cui  al  successivo
art. 5, le  prestazioni,  rientranti  nelle  competenze  del  proprio
profilo professionale, prescritte dal medico di medicina  generale  o
dal  pediatra  di  libera  scelta,  oltre  che  da  medici  chirurghi
appartenenti  ad  altre  discipline,  che  ritengano   di   avvalersi
utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie. 
  5. Su prescrizione dei medici di medicina generale e  dei  pediatri
di libera scelta, alle condizioni di  cui  all'art.  2,  nonche'  nel
rispetto della  normativa  vigente,  l'infermiere  puo'  erogare  sia
all'interno della farmacia, sia a domicilio del  paziente,  ulteriori
prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in  autonomia  secondo
il proprio profilo professionale. Inoltre, a domicilio del  paziente,
gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a  garantire  il
corretto utilizzo  dei  medicinali.  Le  predette  attivita'  possono
essere svolte esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee
guida  tecnico-sanitarie  approvate  dalle  Regioni.  Gli  infermieri
intervengono  altresi'  d'urgenza,  oltre   che   per   il   supporto
all'utilizzo   del   defibrillatore   semiautomatico,   anche   nelle
situazioni  igienico  sanitarie  d'urgenza   previste   dal   profilo
professionale di appartenenza. 
 
                                     Art. 4 
 
              Prestazioni erogabili dai fisioterapisti 
 
  1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e  dei  pediatri
di  libera  scelta,  alle  condizioni   di   cui   all'art.   2,   il
fisioterapista puo' erogare all'interno della farmacia ed a domicilio
del paziente, e nei limiti di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
sanita' n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali: 
    a) definizione del programma prestazionale  per  gli  aspetti  di
propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed  al
superamento del bisogno riabilitativo; 
    b) attivita' terapeutica per  la  rieducazione  funzionale  delle
disabilita'  motorie,  psico  motorie   e   cognitive   e   viscerali
utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali; 
    c) verifica delle  rispondenze  della  metodologia  riabilitativa
attuata agli obiettivi di recupero funzionale. 
  2. La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni di cui  al  comma
1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai  settori
professionali, sanitari e  tecnico  -  strutturali  previsti  per  lo
svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1  dalla  normativa
statale, regionale e comunale  vigente,  nell'ambito  dei  precedenti
settori. 
 
      
   
                               Art. 5 
 
         Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi 
 
  1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive  modificazioni,  fissa  i
principi ed i criteri per la determinazione della  remunerazione,  da
parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi di  cui  al
presente decreto, da applicarsi  nei  correlati  accordi  di  livello
regionale. 
  2. L'accordo nazionale definisce, altresi', i principi ed i criteri
in base ai quali i correlati accordi regionali  fissano  i  requisiti
minimi di idoneita' dei locali nel cui  ambito  le  prestazioni  sono
erogate. 
  3. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali, i  requisiti
minimi dei locali sono quelli che le vigenti  disposizioni  di  legge
stabiliscono per  lo  svolgimento  di  attivita'  infermieristiche  e
fisioterapiche. 
  4. Le prestazioni di cui al presente  decreto  sono  da  intendersi
effettuabili  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle   specifiche
competenze  professionali  e  nell'ambito  dei  connessi  profili  di
responsabilita'. 
  5. L'attivazione e l'effettuazione dei  nuovi  servizi  di  cui  al
presente decreto non puo' comportare oneri aggiuntivi per la  finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 6  del  decreto  legislativo  3  ottobre
2009, n. 153. 
 
Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  da   intendersi
applicabili nelle singole Regioni  in  coerenza,  nell'ambito  e  nei
limiti  degli  accordi  regionali  correlati  all'accordo  collettivo
nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,
n. 412 e successive modificazioni, e delle  disposizioni  legislative
regionali in materia. 
  2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla  Corte  dei  Conti
per  la  registrazione,  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 

 

 

 

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