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MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE-COMUNICATO Linee guida per i controlli antimafia, di cui all'art. 3-quinques del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, concernente «Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo 2015».

 

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Premesse.

 

    Il presente documento di indirizzo e'  volto  a  disciplinare  le

procedure  di  controllo  antimafia  sui  contratti   relativi   alla

realizzazione dell'EXPO Milano 2015, ai sensi  dell'art.  3-quinquies

del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito  dalla  legge

20 novembre 2009, n. 166. In particolare, a mente  del  comma  4  del

citato art. 3-quinquies, i controlli antimafia sui contratti pubblici

e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto  lavori,

servizi  e  forniture  sono   effettuati   con   l'osservanza   delle

linee-guida indicate da questo Comitato, anche  in  deroga  a  quanto

previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

    L'ambito  di  operativita'  della  norma,  come   precisato   dal

Commissario delegato del Governo per il cennato evento, va ricondotto

agli interventi individuati nei decreto del Presidente del  Consiglio

dei Ministri 22 ottobre  2008  e  1°  marzo  2010,  che  ha  recepito

l'accordo  intervenuto  nell'ambito  del  Tavolo  Lombardia  del   25

novembre, come individuati. Tali opere, classificate  in  essenziali,

connesse e necessarie, sono individuate negli  allegati  1  e  2  del

cennato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  2008.

In relazione alle opere essenziali,  si  deve  inoltre  tenere  conto

delle modifiche contenute nel Masterplan del sito, presentato al  BIE

il 22 aprile 2010, e  delle  conseguenti  integrazioni  che  verranno

apportate all'allegato 1  del  cennato  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri.

    Con riferimento alle opere  necessarie,  EXPO  2015  e'  stazione

appaltante e, nella veste di organismo di diritto pubblico, opera  in

conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163.

    Rientrano  invece  nella   sfera   di   competenza   del   Tavolo

istituzionale per il Governo complessivo degli interventi regionali e

sovra regionali, di cui all'art. 5 del cennato decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, la  programmazione  e  la

realizzazione di attivita' regionali e  sovra  regionali  relative  a

EXPO 2015, nonche' gli interventi e le attivita' relative alle  opere

connesse riguardanti opere diverse da quelle in carico alla  societa'

EXPO 2015, nonche' le opere da 7° a 9D dell'allegato 1 al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri sopraindicato, in quanto  opere

per l'accessibilita' al sito.

    Sulla base di quanto riferito dalla Prefettura di Milano, risulta

che, alla data di adozione delle presenti linee-guida, non sono stati

affidati appalti di lavori ne' sub-contratti e/o  sub-appalti  e  non

sono  state  esperite  procedure  di  gara  aventi  ad   oggetto   la

progettazione delle opere direttamente ricadenti nelle aree destinate

ad  ospitare  l'evento.  Sono  peraltro  di  imminente  indizione  le

procedure  aventi   ad   oggetto   l'affidamento   dei   servizi   di

progettazione concernenti: opere  civili  e  strutturali  in  cemento

armato, metallo e legno delle cosiddette «opere di piastra del sito»;

opere  afferenti  le  vie  d'acqua  del  sito;  opere  elettriche   e

meccaniche di distribuzione del  sito;  opere  a  verde;  sistema  di

accessibilita', mobilita' e trasporti del sito; servizi informatici e

soluzioni tecnologiche di telecomunicazione del sito.

    Sono inoltre state avviate le procedure per l'approvazione  della

variante urbanistica sulle  aree  la  cui  destinazione  d'uso  sara'

trasformata da agricola in edificabile.

    Sono state definite,  infine,  le  modalita'  per  l'acquisizione

delle aree su cui si terra' il sito, con le delibere dei consigli  di

amministrazione delle societa' Belgioiosa S.r.l.  e  Raggio  di  Luna

S.p.a., nonche' della Fondazione Fiera internazionale di  Milano  con

le quali e' stata garantita la messa  a  disposizione  incondizionata

delle rispettive aree di proprieta', con decorrenza  immediata,  sino

al  diciottesimo  mese  successivo  alla   conclusione   dell'evento,

prevedendo:

      a) la cessione della proprieta' delle aree sulle quali verranno

localizzate le opere di interesse pubblico e generale;

      b)  la  costituzione  del  diritto  di  superficie  sulle  aree

interessate da costruzioni temporanee (in misura non inferiore al 44%

della superficie delle aree di proprieta' di Fondazione fiera  Milano

e di Belgioiosa S.r.l.).

    Dal quadro delineato puo' dunque rilevarsi come la  fase  attuale

del  monitoraggio  debba  essere  ricondotta  nell'alveo  di   quegli

interventi   di   carattere    prodromico    alla    fase    centrale

dell'aggiudicazione   dei   lavori,    di    cui    alla    direttiva

interministeriale di giugno 2005.

    Nel  predetto  atto  di  indirizzo,  infatti,   una   particolare

attenzione viene riservata  proprio  all'attivita'  di  controllo  in

funzione  antimafia  inerente  il  contesto  ambientale,  in  termini

oggettivi e soggettivi, in cui si andranno a iscrivere gli interventi

da realizzare.

    Tale approccio di massima anticipazione del presidio antimafia si

e' peraltro rivelato di particolare efficacia specie in relazione  ad

interventi , di analoga rilevanza rispetto  a  quello  oggetto  delle

presenti   linee-guida,   sia   per   la   complessita'   del    dato

infrastrutturale, sia per l'indotto finanziario correlato, che  hanno

portato alla luce elementi di  notevole  vulnerabilita'  del  sistema

proprio  nella  fase  prodromica  alla  vera  e  propria   esecuzione

dell'appalto.

    In  relazione  all'attuale  fase   pertanto   devono   intendersi

integralmente  richiamati  gli  indirizzi  forniti  con  la  predetta

direttiva interministeriale,con gli opportuni adattamenti legati alla

specificita' dell'evento in esame. Analogamente, per  quanto  attiene

alle successive fasi, resta ferma la cornice delineata  nel  medesimo

atto  di  indirizzo  cui  si  vanno  ad  aggiungere  le   indicazioni

compendiate nelle linee-guida dettate per gli interventi  in  Abruzzo

che  possono  costituire  per  molti  aspetti  un  utile  quadro   di

riferimento anche con riguardo all'EXPO.

    Alla luce di  quanto  sopra  si  forniscono,  nei  paragrafi  che

seguono, alcuni primi  elementi  di  orientamento  intorno  ai  quali

strutturare  il  percorso  di  monitoraggio  antimafia   sull'evento,

suscettibili di ulteriori aggiustamenti  e  rimodulazioni  alla  luce

delle  concrete  esigenze  che  potranno  venire  in   evidenza   nel

prosieguo.

L'attivita' di monitoraggio.

    1. Il metodo di  lavoro  e  i  soggetti  della  rete.  -  In  via

preliminare si conferma il ruolo centrale che la Prefettura di Milano

riveste nell'attivita' di monitoraggio sul sistema  degli  interventi

per la realizzazione dell'EXPO 2015.

    Nello  svolgimento  di  tale  attivita'  ed  in   ragione   della

particolare delicatezza e complessita' delle iniziative che  verranno

avviate in vista del citato evento, la legge  stessa  ha  individuato

una specifica strumentazione a supporto del Prefetto,  peraltro  gia'

attivata:

      a) la sezione specializzata del Comitato di  coordinamento  per

l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui al  comma  3  dell'art.

3-quinquies del decreto-legge n.  135/2009,  costituita  con  decreto

interministeriale del 23 dicembre 2009;

      b) il gruppo interforze  per  l'EXPO  2015  (GICEX),  organismo

info-investigativo  costituito,  a  livello   centrale,   presso   il

Dipartimento della pubblica sicurezza, sempre ai sensi  del  predetto

art. 3-quinquies.

    Accanto a tale strumentazione, va peraltro evidenziata l'esigenza

che l'attivita' del Prefetto e dei citati organismi  possa  avvalersi

dell'apporto indispensabile di tutti i soggetti istituzionali e no  a

vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'evento,  secondo  una

logica di rete  che  ha  ispirato  in  questi  anni  l'attivita'  del

Comitato stesso, e che e' opportuno venga replicata anche  in  questa

circostanza.

    In tale prospettiva, pertanto, il Prefetto  di  Milano  si  fara'

carico  di  individuare  le  migliori  e  piu'  efficaci   forme   di

partecipazione e coinvolgimento di tutte le componenti del sistema al

fine di conseguire livelli incrementali di sicurezza.

    Tali forme di collaborazione saranno in particolare rivolte  alla

definizione congiunta di strumenti operativi  volti  a  rafforzare  i

presidi  a  tutela  della  legalita'  e  della   trasparenza,   anche

attraverso la costituzione di appositi gruppi per la messa a punto di

bandi di gara tipo e di capitolati di appalto per lavori,  servizi  e

forniture concernenti l'evento in questione.

    In analogia a quanto  gia'  indicato  nelle  seconde  linee-guida

emanate per i controlli antimafia in Abruzzo, potrebbe inoltre essere

opportuno, al fine di inquadrare tali iniziative in  una  cornice  di

riferimento chiara ed omogenea, sottoscrivere in via preliminare  uno

o piu' protocolli d'intesa  che  definiscano  un  percorso  comune  e

condiviso tra  tutti  i  soggetti  istituzionali,  imprenditoriali  e

rappresentativi  delle  categorie  dei  lavoratori,  in   cui   siano

puntualizzate le  misure  da  adottare  in  funzione  di  prevenzione

antimafia.

    I contenuti di tali strumenti dovranno in ogni  caso  conformarsi

ai principi di seguito precisati che  costituiscono  regolamentazione

speciale da osservare, anche in deroga alle ordinarie disposizioni di

legge, ai sensi del richiamato  art.  3-quinquies  del  decreto-legge

sopracitato.

    A tali principi dovranno altresi' essere adeguati,  in  relazione

alla parte di residua  applicazione,  i  protocolli  gia'  stipulati,

concernenti la messa in sicurezza di opere rientranti nell'ambito  di

applicazione delle presenti linee-guida, ed in relazione ai quali  le

parti contraenti avranno cura  di  verificarne  la  coerenza  con  il

sistema dei controlli antimafia nelle stesse delineato.

    2. Indirizzi per le  stazioni  appaltanti  e  per  gli  operatori

economici. - Analogamente a quanto disposto con  le  linee-guida  per

l'Abruzzo e in coerenza con le indicazioni impartite dal Ministro con

le direttive di giugno 2005 e giugno 2010, le misure organizzative ed

i  controlli  a  fini  antimafia  concernenti  le  attivita'  per  la

realizzazione  dell'evento  EXPO  2015  dovranno  tener  conto  delle

seguenti linee di indirizzo.

      2.1. In primo luogo dovra' essere prevista la realizzazione  di

una Anagrafe degli esecutori accessibile alla Direzione investigativa

antimafia  e  al  GICEX,  concernente  i  soggetti  e  gli  operatori

economici aggiudicatari ed affidatari, nonche'  ogni  altro  soggetto

della «filiera delle imprese» cosi' come definita dall'art.  6  della

legge n. 217 del  2010.  A  questo  fine,  il  Comitato  ritiene  che

l'allocazione piu' congeniale dell'infrastruttura informatica di  cui

trattasi sia  da  ravvisarsi  presso  la  stessa  EXPO  S.p.a,  quale

societa'  incaricata  della  realizzazione  degli  interventi.   Tale

Anagrafe deve contenere le seguenti informazioni essenziali:

        a)  individuazione  anagrafica  del  soggetto   d'impresa   o

dell'operatore economico;

        b)  tipologia  e  importo  del  contratto,   subcontratto   o

subappalto;

        c) annotazioni relative a modifiche intervenute  nell'assetto

proprietario o  manageriale  del  soggetto  imprenditoriale,  nonche'

relative al direttore tecnico;

        d) annotazioni relative all'eventuale perdita del  contratto,

subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione  della  connessa

motivazione, e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;

        e) indicazione del conto dedicato.

    Il  soggetto  aggiudicatore  si  avvale,  per  la  formazione   e

l'inserimento dei  dati  necessari  alla  popolazione  dell'Anagrafe,

della collaborazione degli stessi  soggetti  esecutori  con  i  quali

potranno essere prese intese  per  la  definizione  delle  specifiche

modalita' collaborative. Tale collaborazione,  in  quanto  rivolta  a

soddisfare specifiche esigenze informative di tipo sistemico connesse

a finalita' antimafia, non determina l'insorgenza di  alcun  onere  a

carico del soggetto aggiudicatore, nel senso che non comporta  alcuna

variazione del prezzo, importo o valore del contratto, subcontratto o

subappalto, ne' legittima alcuna richiesta in tal senso.

    A questo proposito, infatti,  occorre  ricordare  che  l'art.  1,

comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,  con

modificazioni e integrazioni, nella legge 12 ottobre  1982,  n.  726,

stabilisce che le imprese, individuali e  collettive,  aggiudicatarie

di contratti pubblici sono tenute  a  fornire  notizie  di  carattere

organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attivita', nonche'

ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari

dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

    All'osservanza di tale obbligo, per la violazione  del  quale  la

legge prevede  la  sanzione  dell'arresto,  sono  tenute  le  imprese

partecipanti a  procedure  di  evidenza  pubblica  con  l'invio  alla

stazione  appaltante  del  modello  GAP;  in  tal  senso  dunque   la

collaborazione  di  cui  si  e'  detto  viene  a  rappresentare   una

particolare  modalita'  di  declinazione   di   tale   obbligo,   non

costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa.

    Le  informazioni  presenti  nell'Anagrafe  degli  esecutori  sono

utilizzabili  dalla  Direzione  investigativa   antimafia   ai   fini

dell'attivita' istituzionale di monitoraggio degli  appalti  pubblici

volta a prevenire e contrastare le infiltrazioni  della  criminalita'

organizzata.

    Un report delle risultanze  d'Anagrafe,  corredato  da  eventuali

osservazioni  circa  gli  esiti  delle  attivita'  di  analisi  e  di

interpolazione dei dati che possano  essere  considerate  d'interesse

per l'orientamento dei compiti di indirizzo del Comitato, sono  messe

a disposizione , a cura del GICEX, della citata sezione specializzata

costituita presso la Prefettura di Milano e da quest'ultima  inviate,

con proprio rapporto, al Comitato.

      2.2. Estensione a tutti i soggetti appartenenti  alla  «filiera

delle imprese», nei termini  indicati  dall'art.  6  della  legge  n.

217/2010, dell'obbligo di assoggettarsi al regime delle  informazioni

prefettizie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n.  490/1994  e

all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.  252/1998.

Tali  informazioni  costituiscono  l'unica  ed  esclusiva  forma   di

accertamento   antimafia    per    le    fattispecie    contrattuali,

sub-contrattuali, i sub-appalti, i cottimi, le  prestazioni  d'opera,

le  forniture  e  i  servizi,  indipendentemente  dal  loro  importo,

oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalita' di  esecuzione.

Nell'ambito dei protocolli d'intesa con i quali  verranno  ad  essere

esplicitate, in  concreto,  le  precise  modalita'  di  verifica,  si

potranno prevedere limitate forme di esenzione  per  le  acquisizioni

destinate all'approvvigionamento di materiale di  consumo  di  pronto

reperimento, i cui limiti di  importo  potranno  essere  ragguagliati

alla misura prevista da corrispondenti previsioni  protocollari  gia'

vigenti (secondo cui sono in regime di esenzione le spese  effettuate

da ciascun singolo operatore che non superino nel trimestre l'importo

complessivo di 50 mila euro).

    L'accertamento di cause ostative ad effetto  interdittivo  tipico

(art. 10, comma 7, lettere a), b) e c)  del  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  n.  252/1998),   determina   l'impossibilita'   di

stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto o subappalto,

nonche',  in  caso  di  accertamento  successivo   alla   stipula   o

all'autorizzazione, la perdita  del  contratto,  del  subcontratto  o

subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale o  alla

revoca dell'autorizzazione.

    Accede alla sanzione della perdita del  contratto  l'applicazione

di una  penale  pecuniaria,  stabilita  nella  misura  fissa  del  5%

dell'importo o del valore del contratto, subcontratto  o  subappalto.

Tale sanzione risponde ad un duplice ordine di ragioni: da  un  lato,

si ritiene che possa  assolvere  ad  un'efficace  azione  dissuasiva,

dispiegando,  cioe',  una  funzione   di   deterrenza,   generalmente

appartenente ad ogni misura che aggredisca  o  minacci  di  aggredire

l'ambito economico-patrimoniale del soggetto  cui  e'  potenzialmente

rivolta  una  sanzione  di  tipo  monetario;  dall'altro,  viene   ad

ammortizzare le perniciose conseguenze derivanti alla parte in  bonis

dalla necessita' di dover  procedere  alla  sostituzione  «in  corsa»

dell'impresa colpita da interdizione  antimafia.  Sotto  quest'ultimo

aspetto, la sanzione pecuniaria corrisponde a una forma di forfetaria

liquidazione del danno, salvo  che  la  parte  lesa  non  lamenti  un

maggior danno per il cui riconoscimento restano naturalmente ferme le

ordinarie tutele risarcitorie. La perdita del contratto  ne  comporta

la  comunicazione,  a  cura  del   responsabile   del   procedimento,

all'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,

servizi e forniture, ai fini dei conseguenti adempimenti in  tema  di

casellario informatico delle imprese dettati con determinazione n.  1

del 10 gennaio 2008 della stessa Autorita'.

      2.3. Assunzione dell'obbligo di monitoraggio delle attivita' di

cantiere, allo scopo di realizzare  la  massima  trasparenza  di  una

fase, quella esecutiva, di cui piu' volte e'  stata  sottolineata  la

particolare delicatezza. Cio' anche  al  fine  di  conferire  massima

efficacia  agli  interventi  di  accesso  ai  cantieri  disposti  dai

Prefetti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 94/2009 ed al successivo

decreto n. 150 del 10 settembre 2010.

    Nell'indicata  direzione  appare   necessario   che   nell'ambito

dell'intesa che dovra' fornire la cornice generale di riferimento per

le amministrazioni e gli enti appaltanti venga  attuata  l'esperienza

del «Piano di controllo coordinato del cantiere e  del  subcantiere»,

sulla scorta di quanto  gia'  sperimentato  per  altre  ipotesi,  con

particolare riguardo alla progettualita' avviata  in  relazione  agli

interventi per la cosiddetta Variante di Cannitello, ed  in  coerenza

con le recenti disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge n.

136/2010.

    Come e' stato gia' specificato  nelle  linee-guida  di  carattere

generale, anno 2005, la fase di  cantierizzazione  dell'opera  appare

particolarmente delicata in quanto, con riferimento ad essa,  vengono

a manifestarsi pressioni a carattere estorsivo, talora  condotte  con

metodi violenti e con danno a persone e cose.  In  relazione  a  tale

specifico rischio appare necessario siano fatti  oggetto  di  attenta

valutazione i piani  coordinati  di  controllo  del  territorio  onde

verificare, in relazione alla dislocazione delle aree di  cantiere  e

alla  mappatura  dei  rischi  l'esigenza  di  possibili  modifiche  o

integrazioni del dispositivo di controllo territoriale.

    Il  cennato  sistema  si  impernia  sulla  costituzione   di   un

data-base, della cui gestione e' responsabile  l'impresa  affidataria

principale, che all'uopo individua un proprio referente di  cantiere,

in  cui  e'  inserito,  con  cadenza  settimanale,  il  piano   delle

informazioni (anche detto settimanale di cantiere) relative:

      i) alle ditte che intervengono sul cantiere, a qualunque titolo

risultino coinvolte;

      ii) ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi  identificativi

e il nominativo del proprietario;

      iii) al personale delle ditte la cui presenza  e'  prevista  in

cantiere nell'arco di validita' temporale  del  piano,  con  relativa

indicazione   nominativa   (peraltro,    dovra'    essere    ribadita

l'obbligatorieta' della dotazione e utilizzazione  delle  tessere  di

riconoscimento  di  cui  all'art.  18  del  decreto  legislativo   n.

81/2008);

      iv) alle persone, che per motivi diversi da quelli indicati  al

punto  precedente,  risultino  comunque  autorizzate  all'accesso  in

cantiere.

    Per assicurare il concreto rispetto del piano di informazioni, e,

conseguentemente, preservarne l'efficacia, e' altresi' necessario che

il referente di  cantiere  comunichi  senza  ritardo  ogni  eventuale

variazione che dovesse intervenire relativa ai dati gia' inseriti nel

piano stesso.

    Il piano di informazioni  e'  trasmesso,  per  il  tramite  della

prefettura di Milano, alle Forze di  Polizia  e  alla  direzione  dei

lavori mediante interfaccia web. Le  Forze  di  Polizia  territoriali

provvedono al riscontro dei dati; nel caso di riscontro di anomalie o

di evidenze ritenute d'interesse, la sezione specializzata procede ad

investire il Gruppo interforze  per  l'esame  e  all'attivazione  del

GICEX.

    E' opportuno, inoltre, che vengano  previsti  incontri  periodici

tra il referente di cantiere e il Gruppo interforze per procedere  ad

aggiornamenti di situazione e allo sviluppo di focal point.

    Quanto al tracciamento, a fini  di  trasparenza,  dei  flussi  di

manodopera,   tale   esigenza   corrisponde,   in    effetti,    alla

considerazione secondo cui la pressione  criminale  viene  talora  ad

interferire  anche  nelle  attivita'  di   reclutamento   di   unita'

lavorative, rappresentando una forma di  mascheramento  di  indirette

pratiche di carattere estorsivo.

    In  ogni  caso,  tale  forma  di  monitoraggio  puo'   senz'altro

infrenare fenomeni di sfruttamento  e  di  caporalato,  con  connessa

evasione/elusione  della  normativa  di  protezione  sociale,  spesso

sintomatici di ingerenze di natura criminale.

    Sulla scorta di tali rilievi  si  ritiene  che  vengano  altresi'

inserite negli strumenti  contrattuali  inerenti  all'intera  filiera

degli esecutori apposite clausole che prevedano, in esplicazione  del

precedente punto iii), i seguenti impegni:

      mettere  a  disposizione  dell'affidatario  principale  per  la

successiva immissione nel data-base i dati relativi alla forza lavoro

presente nelle attivita' di  cantiere,  nel  rispetto  del  piano  di

informazione di cui si e' detto, specificando, per  ciascuna  unita',

la qualifica professionale; i dati in questione,  peraltro,  dovranno

confluire in un'apposita sezione dell'Anagrafe  degli  esecutori,  di

cui  si  e'  detto   in   precedenza,   costituendo,   in   sostanza,

un'espansione del patrimonio informativo contenuto in detta Anagrafe;

appare opportuno allo scopo di incrementare i livelli di  trasparenza

relativi  all'impiego  di  manodopera   in   cantiere,   contrastando

possibili forme di  abuso,  introdurre  strumentazioni  di  oggettiva

rilevazione del tempo lavorato; in questa prospettiva si valutera' di

utilizzare la tessera di cui all'art. 5 della legge n. 136 del  2010,

anche con finalita' di cartellino marcatempo per le rilevazioni della

presenza oraria e per le conseguenti utilizzazioni;

      mettere a disposizione del Gruppo interforze, nell'ambito delle

attivita' di monitoraggio dei flussi di  manodopera  locale,  i  dati

relativi anche al periodo complessivo  di  occupazione  specificando,

altresi', in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalita'  di

reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare  il

quadro esigenziale;

      mettere a disposizione del Gruppo  interforze  le  informazioni

relative al percorso formativo seguito dal lavoratore, in particolare

specificando:  se,  nel  biennio  precedente  all'assunzione,   abbia

frequentato   corsi   di   avviamento   professionale   nel   settore

dell'edilizia;  le  ditte  di  precedente  dipendenza   contrattuale,

specificando qualifica  e  mansioni  svolte;  l'eventuale  fruizione,

nello stesso biennio, di ammortizzatori sociali (CIG anche in deroga,

mobilita' lunga o derivante dall'art. 11 della legge n. 223/1991). Le

informazioni di cui al presente punto vengono fornite  dall'operatore

economico tramite presentazione di  autocertificazione  prodotta  dal

lavoratore in conformita' all'art.  46  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 445/2000.

    La contestata  inosservanza  di  tali  oneri  informativi  verra'

considerata, in caso di mancato adempimento,  quale  circostanza  che

puo' dare luogo all'applicazione della clausola risolutiva  espressa,

di  cui  dovra'  essere  munito  ogni  strumento  contrattuale  della

filiera.

    Le attivita' in questione, alle quali sovrintende il coordinatore

del Gruppo  interforze,  vedranno  l'opportuno  coinvolgimento  della

parti sociali, attraverso la costituzione, presso la  prefettura,  di

un  apposito  tavolo  di  monitoraggio,  a   cui   parteciperanno   i

rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli edili, nonche' il

rappresentante della locale Direzione provinciale del lavoro.

      2.4. Assunzione dell'obbligo di denuncia da parte  dell'impresa

aggiudicataria/affidataria,  dei   tentativi   di   estorsione,   con

qualunque  forma   e   modalita'   essi   siano   stati   perpetrati.

L'inosservanza di tale obbligo dovra' essere assistito da  specifiche

sanzioni, potendo comportare  anche  la  perdita  del  contratto.  In

analogia con quanto previsto dall'art. 176, comma 3, lettera  e)  del

decreto     legislativo     n.     163/2006,     il     comportamento

dell'aggiudicatario/affidatario sara' oggetto di  comunicazione  alla

stazione appaltante perche'  possa  essere  valutato  ai  fini  della

successiva ammissione ad  ulteriori  procedure  contrattuali  gestite

dalla medesima stazione appaltante.

      2.5. Applicazione degli obblighi di tracciabilita'  dei  flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge n.  136/2010,  e  successive

modifiche e integrazioni, e relative sanzioni (1) ,  fatte  salve  le

procedure di monitoraggio finanziario per gli interventi di carattere

strategico, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera e)  del  decreto

legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

    3. Indicazioni al Prefetto di Milano  -  Misure  organizzative  e

disciplina dei controlli. - Nel presente  paragrafo  vengono  forniti

elementi indicativi, di piu'  specifico  interesse  del  Prefetto  ma

comunque di carattere generale, in merito a questioni attinenti:

      a) le modalita' procedurali da seguire nell'espletamento  degli

accertamenti antimafia, con  particolare  riguardo  al  regime  della

competenza all'emanazione della certificazione antimafia;

      b)  gli  specifici  ambiti,  oggettivi  e  soggettivi,  su  cui

concentrare le attivita'  di  accertamento  ai  fini  di  prevenzione

antimafia;

      c) i soggetti stranieri destinatari degli accertamenti;

      d)  la  costituzione  di   elenchi   di   operatori   economici

«affidabili» sotto il profilo antimafia.

      3.1. Il procedimento di rilascio delle informazioni  antimafia.

- In via preliminare e' necessario ribadire quanto gia'  indicato  in

occasione dei lavori per l'Abruzzo circa l'esigenza che  i  controlli

antimafia  siano  improntati  al   criterio   dell'efficacia,   della

speditezza e della dinamicita'.  Al  fine  di  corrispondere  a  tali

criteri appare opportuno adottare talune modalita' operative  che  si

sono dimostrate particolarmente calzanti nella citata  situazione  di

emergenza.

    Nel piu' rigoroso quadro degli accertamenti descritto  nel  punto

2) del precedente paragrafo, si ritiene  pertanto  di  confermare  il

procedimento risultante dalla  combinata  lettura  delle  linee-guida

emanate per l'emergenza Abruzzo.

    Ne  consegue,  anche  con  riferimento   ai   lavori   dell'EXPO,

l'adozione di un  modello  procedimentale  distinto  in  due  momenti

successivi: l'accertamento, nell'immediato, dell'insussistenza  delle

cause interdittive tipizzate di cui all'art. 10, comma 7, lettere  a)

e b) del decreto del Presidente della Repubblica n.  252/1998,  sulla

base  delle  risultanze  emergenti   dal   sistema   SDI,   integrato

necessariamente  con  le  acquisizioni  effettuate  a  seguito  della

consultazione  del  certificato  del  casellario  giudiziario  e  dei

carichi pendenti, seguito dalla successiva verifica delle  situazioni

riconducibili alla lettera c) del cennato art. 10, che  com'e'  noto,

si presentano piu' complesse e articolate. Tale  meccanismo  per  ben

operare  dovra'  necessariamente  contare   su   un   forte   scambio

informativo tra le varie componenti del sistema nell'ambito del quale

particolare ruolo di snodo deve essere riconosciuto al GICEX ed  alla

stessa  sezione  specializzata,  quali  fondamentali   strutture   di

supporto al momento decisionale riservato  al  Prefetto.  Altrettanto

fondamentale  appare  il  ruolo  delle  Prefetture  coinvolte   negli

accertamenti in ragione  del  radicamento  dell'impresa  sul  proprio

territorio, cosi' come del Gruppo  interforze  costituito  presso  la

Prefettura di Milano che dovra' farsi carico  del  coordinamento  del

flusso informativo proveniente dai vari centri di raccolta  ed  esame

dei dati informativi.

    In relazione, poi, all'esigenza di una  concentrazione  operativa

dei  flussi  informativi  anche  nella  fase  decisionale  culminante

nell'adozione  dell'eventuale  informativa   interdittiva,   che   ha

condotto, per il modello Abruzzo, a disporre un regime derogatorio al

comma 8 del cennato art. 10 relativo alla competenza al rilascio  del

provvedimento prefettizio, si ritiene che anche per l'EXPO 2015 debba

essere replicato tale modello operativo,  imputando  al  Prefetto  di

Milano la competenza  all'emanazione  di  tutte  le  informative  che

interessino imprese anche  aventi  sede  legale  in  qualunque  altra

provincia.

    Tenuto conto dell' innovativita'  di  tale  modello,  si  ritiene

opportuno  sintetizzare,  anche  a  beneficio  della  Prefettura   de

L'Aquila, in forma diacronica, i passaggi e le modalita' attraverso i

quali procedere al rilascio delle informazioni:

      a) la Prefettura di Milano e' la  sede  competente  a  ricevere

ogni  richiesta  di   informazione   antimafia;   cio'   in   quanto,

coerentemente con il modello di  controllo  delineato  nelle  seconde

linee-guida  del  12  agosto  u.s.,  concernenti  gli  interventi  in

Abruzzo, appare indispensabile concentrare in un unico polo il flusso

in entrata e in uscita delle informazioni relative a tutte le imprese

interessate alla realizzazione dell'evento;

      b) la Prefettura di Milano interloquisce con le Prefetture  ove

hanno sede legale gli operatori economici, ai fini  dell'acquisizione

degli elementi necessari all'adozione dell'informativa antimafia;

      c) la prefettura interessata, sulla  scorta  delle  indicazioni

sopra delineate, procede immediatamente agli accertamenti di cui alle

lettere a) e b)  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

252/1998,  sulla  base  dei  dati  emergenti  dallo  SDI,   integrato

necessariamente  con  le  acquisizioni  effettuate  a  seguito  della

consultazione  del  certificato  del  casellario  giudiziario  e  dei

carichi pendenti, nonche' alla verifica delle situazioni di cui  alla

lettera   c).   Nel   caso   queste   ultime   richiedano    maggiori

approfondimenti, la prefettura interessata provvede  a  informare  la

Prefettura di  Milano  dell'esito  degli  accertamenti  di  cui  alle

cennate  lettere  a)  e  b),  ai  fini  del  rilascio  da  parte   di

quest'ultima  di  un'eventuale  liberatoria   provvisoria.   Qualora,

tuttavia, motivi di opportunita', segnalati dalla  stessa  prefettura

di origine, ovvero comunque disponibili, rendano opportuno  differire

il  predetto  rilascio,  la  Prefettura  di  Milano  potra'  comunque

valutare, avvalendosi  anche  del  GICEX,  di  sospendere  l'iter  di

adozione del provvedimento liberatorio  provvisorio,  in  attesa  del

consolidamento degli accertamenti in argomento;

      d) la prefettura di origine, nel trasmettere gli elementi utili

al rilascio da parte della Prefettura  di  Milano  delle  informative

prefettizie, provvisorie  liberatorie  o  interdittive,  fornisce  le

proprie valutazioni al fine  di  supportare  la  predetta  prefettura

nella definitiva valutazione dei provvedimenti di competenza, di  cui

dovranno comunque essere tenute informate le Prefetture interessate.

      3.2. L'ambito oggettivo degli accertamenti e quello soggettivo.

- Nelle  premesse  alle  presenti  linee-guida  e'  stata  richiamata

l'attenzione sulla esigenza che la pianificazione delle attivita'  di

controllo a fini antimafia si declini in ragione delle  diverse  fasi

in cui si articola il percorso di realizzazione  dell'opera,  secondo

il modello operativo tracciato nella citata direttiva di luglio 2005.

    Dal quadro documentale raccolto risulta,  come  meglio  precisato

nelle premesse, che gli interventi da  realizzare  sono  classificati

in: opere essenziali, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri (2) 22 ottobre 2010, di competenza di EXPO

S.p.a.; opere connesse, di cui all'allegato 2 al citato  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri, da realizzarsi da parte  della

regione, provincia o  comune,  ovvero  da  parte  di  altri  soggetti

attuatori  (ANAS,  RFI,  Ferrovie  Nord,);  opere   necessarie,   non

ricomprese nel  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri ma individuate dalla regione Lombardia. Tale classificazione

peraltro risulta rimodulata, quanto alla individuazione del  soggetto

attuatore,   dall'accordo   intervenuto   nell'ambito   del    tavolo

istituzionale costituito presso la regione  Lombardia  in  attuazione

dell'art. 5 del cennato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri.

    Nell'attuale  fase,  come  riferito  dal  Prefetto   di   Milano,

risultano avviati solo i lavori di alcune opere, di cui  e'  soggetto

attuatore la regione Lombardia, e in relazione alle quali sono  stati

stipulati appositi protocolli di legalita' (BREBEMI e Pedemontana).

    Pertanto, a valle di  una  puntuale  e  sistematica  ricognizione

delle  aree  direttamente  o  indirettamente  interessate  dal  sito,

l'attivita' di controllo antimafia dovra', in  questa  attuale  fase,

essere prevalentemente orientata a intercettare  possibili  tentativi

di infiltrazione connessi agli aspetti progettuali  delle  opere  sia

infrastrutturali che viarie nonche' all'indotto collegato al  settore

dei servizi alle imprese.

    A  tal  fine  particolare  attenzione  dovra'  essere  data  alla

mappatura  delle  proprieta',  ed  ai  relativi  passaggi  di   mano,

concernenti porzioni  di  territorio  direttamente  o  indirettamente

serventi le aree interessate  dal  sito  la  cui  proprieta'  risulta

invece riconducibile, in gran parte, a due soli soggetti  individuati

(Fondazione Fiera e famiglia Cabassi). L'attivita'  del  monitoraggio

dovra' inoltre essere indirizzata a rilevare la presenza, nelle  aree

interessate  dagli  interventi  di  cave,  imprese  di  estrazione  e

commercializzazione di materiale bituminoso, di  calcestruzzo  ovvero

di  tutte  quelle  attivita'  notoriamente   a   forte   rischio   di

infiltrazione criminale al fine di  attivare  gli  opportuni  presidi

oggetto  di  approfondita  disamina   nell'ambito   della   specifica

direttiva del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010.

    Sempre  con  riferimento  alla  attuale  fase   prodromica   alla

aggiudicazione degli appalti, una prima forma di efficace presidio e'

ravvisabile altresi' nella previsione di cui all'art.  12,  comma  4,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Secondo tale

disposizione, ai fini  della  realizzazione  di  opere  pubbliche  di

importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il prefetto  svolge

«accertamenti preliminari  sulle  imprese  locali  per  le  quali  il

rischio  di  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa,   nel   caso   di

partecipazione ai lavori, e' ritenuto maggiore». Non vi e' dubbio che

la  norma,   recante   un   importante   strumento   da   valorizzare

maggiormente, prefigura uno  screening  preventivo  ad  ampio  raggio

delle attivita' piu' esposte, a prescindere dalla circostanza che  le

imprese sottoposte a tale tipo  di  controllo  risultino  in  seguito

effettivamente coinvolte, nella qualita' di subcontraenti, nella fase

esecutiva dei lavori. Si richiama, inoltre,  l'attenzione  sul  fatto

che nel caso in cui siano accertate infiltrazioni di  tipo  criminale

la disposizione richiamata prevede effetti  pienamente  ostativi  che

comportano l'esclusione dell'impresa  dai  lavori  in  ogni  caso,  a

prescindere, quindi, dal valore o dall'importo del subappalto e/o del

subcontratto.  Peraltro,  nella  stessa  logica  che  ha  indotto   a

introdurre una deroga alle competenze prefettizie stabilite dall'art.

10, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.  252/1998,

si ritiene che lo stesso Prefetto  di  Milano  possa  disporre  della

competenza ad effettuare uno screening,  avvalendosi  ovviamente  per

questo  specifico  profilo  del  contributo  essenziale  delle  altre

Prefetture, e  soprattutto  del  GICEX,  delle  imprese  che  abbiano

delocalizzato  la  propria  attivita'  nell'ambito   delle   province

lombarde interessate dagli interventi. Infatti, occorre considerare a

tal proposito il rischio di attrazione di imprese che pur avendo sede

in province diverse stabiliscano, in base ad un disegno  preordinato,

di trasferire la propria  attivita'  nel  perimetro  di  gravitazione

territoriale  degli  interventi.  In  relazione  a  tale  prefigurato

rischio, le verifiche antimafia, di cui si sta parlando, non potranno

trascurare tali eventuali forme di migrazione imprenditoriale.

    Lo svolgimento in via preventiva  degli  accertamenti  antimafia,

appare,  in  effetti,  di  fondamentale  importanza,  come  non  meno

importante e' la possibilita' di  conoscere  il  prima  possibile  il

quadro della filiera a cominciare dalle figure dei  subappaltatori  e

cottimisti. Si  raccomanda  pertanto  di  prevedere  nell'ambito  dei

futuri protocolli specifiche prescrizioni che  impegnino  le  imprese

aggiudicatarie  a  trasmettere   tempestivamente   il   piano   degli

affidamenti  in  maniera  che  vengano  avviate   immediatamente   le

verifiche antimafia in merito alle imprese indicate nel piano stesso;

cio' anche al fine di consentire  un  piu'  puntuale  rispetto  della

disposizione relativa  all'autorizzazione  da  parte  della  stazione

appaltante, che deve intervenire come noto ai  sensi  dell'art.  118,

comma, 8 del Codice degli appalti decreto  legislativo  n.  163/2006,

entro il termine di trenta giorni prorogabile una sola volta.

      3.3. Gli accertamenti antimafia sui soggetti  stranieri.  -  La

questione  della  partecipazione  agli  appalti  di  imprese   aventi

stabilimento  in  Stati  membri  dell'Unione  europea   si   presenta

particolarmente rilevante  in  considerazione  della  complessita'  e

vastita' degli interventi che si andranno a realizzare  in  occasione

dell'EXPO con un probabile richiamo per imprese straniere.

    Sul punto si ritiene di rinviare integralmente  alle  indicazioni

fornite con le seconde linee-guida emanate per  la  ricostruzione  in

Abruzzo.

      3.4. La costituzione delle white list. -  Come  per  l'Abruzzo,

l'art. 3-quinquies del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito  con

legge n. 166 del 2009, prevede la costituzione presso  la  Prefettura

di Milano di  elenchi  di  fornitori  e  prestatori  di  servizi  non

soggetti a rischio di inquinamento mafioso,  cui  possono  rivolgersi

gli esecutori dei lavori connessi all'EXPO. A  tali  fini  il  citato

articolo  prevede  che  venga  adottato  un  apposito   decreto   del

Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  dei  Ministri

dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei  trasporti,

dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

    Con le  linee-guida  del  12  agosto  2010,  tenuto  conto  della

necessita' di dare  sollecito  impulso  alla  fase  di  ricostruzione

«pesante»  in  Abruzzo  e,  quindi  della  prospettiva  di   maggiore

coinvolgimento  nei  lavori   post-sisma   delle   imprese   operanti

nell'indotto cementizio e, piu' in generale, nel ciclo degli  inerti,

si  e'  responsabilmente  valutato  di  prevedere,   per   specifiche

tipologie di attivita' ritenute  piu'  a  rischio,  appositi  elenchi

prefettizi  configurati  sul  modello  delle  white   list   previste

dall'art. 16, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

    Questo Comitato ritiene di  dover  seguire  lo  stesso  indirizzo

anche per gli interventi connessi all'evento EXPO 2015.

    Pertanto, con l'avvio alla fase realizzativa degli interventi  in

questione e laddove non  dovesse  essere  stato  ancora  adottato  il

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  sopra,  il

sistema di controllo antimafia di  EXPO  2015  dovra'  valersi  degli

«elenchi bianchi»  per  una  piu'  efficace  verifica  di  specifiche

categorie  di  attivita'  che  sono  le   medesime   previste   nelle

linee-guida Abruzzo e nella direttiva del  Ministro  dell'interno  23

giugno 2010.

    Nella fase transitoria  sara'  necessario  conferire  il  massimo

impulso alle attivita' di controllo preventivo che, con riguardo alle

stesse tipologie di attivita', vengono indicata nella gia' richiamata

direttiva ministeriale del 23 giugno 2010.

    Le forniture e i servizi per le quali andranno costituiti  presso

la Prefettura di Milano i cennati elenchi sono in particolare:

      forniture di materiale edilizio, di inerti, di  calcestruzzo  e

bitume;

      esercizio di attivita' di cava;

      noli a caldo;

      movimenti di terra verso terzi;

      smaltimento di rifiuti;

      gestione di discariche.

    Nel premettere che l'iscrizione  degli  operatori  economici  che

svolgono  attivita'  nei  settori   indicati   resta,   naturalmente,

volontaria, ne' da' luogo ad alcuna forma di qualificazione  tecnica,

si precisa che qualora l'attivita' svolta dall'operatore  richiedente

ricomprenda una o piu' forniture o uno  o  piu'  servizi  tra  quelli

indicati, nonche' nei casi di attivita' promiscua,  intendendosi  per

tale  l'attivita'  che  riguardi  congiuntamente  almeno  una   delle

forniture di beni ed almeno uno dei  servizi  indicati,  l'iscrizione

verra' eseguita con riguardo all'elenco di ciascuna  delle  attivita'

svolte.

    Si fa rilevare come le attivita' sopra indicate abbiano una forte

caratterizzazione territoriale, caratterizzazione che in questo  caso

puo'   iscriversi   nel   perimetro   delle   imprese   che   operano

prevalentemente su  base  provinciale  ovvero  delle  altre  province

lombarde interessate dagli interventi.

    La disposizione di legge in commento fa riferimento ad  operatori

economici «non soggetti a rischio di inquinamento mafioso».

    Appare conseguenziale che l'iscrizione nell'elenco venga  percio'

ad essere correlata ad accertamenti approfonditi che,  nella  specie,

non possono che corrispondere alla verifica della non ricorrenza  nei

confronti dell'operatore economico del fumus di  mafiosita'.  A  tale

stregua lo strumento accertativo piu' idoneo appare essere senz'altro

quello delle informazioni prefettizie di cui  al  ripetuto  art.  10,

comma 7, lettere a),  b)  e  c)  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  n.  252/1998;  cio'  in  quanto  il   rilascio   di   una

«liberatoria antimafia», all'esito dei relativi accertamenti ex  art.

10  citato,  puo'  considerarsi  come  assenza  della  situazione  di

pericolo  cui  si  riconnette  funzionalmente  lo   strumento   delle

informazioni, destinato, appunto, ad  intercettare,  in  funzione  di

«precursore» anche i tentativi di infiltrazione mafiosa.

    Nondimeno, l'iscrizione dell'operatore verra'  subordinata  anche

all'assenza  a  suo  carico,  ovvero  a   carico   dell'impresa,   di

annotazione nominativa  nei  registri  relativi  ai  procedimenti  di

prevenzione, ai sensi dell'art.  34  della  legge  n.  55/1990,  come

modificato dall'art. 2, comma 8, della legge n. 94/2009.

    In  considerazione  dell'affidamento  che  ingenera  l'iscrizione

nell'elenco prefettizio- corrispondente, nella sostanza, ad una white

list occorre  che  i  requisiti  necessari  ai  fini  dell'iscrizione

vengano mantenuti  anche  in  seguito,  giustificando,  pertanto,  la

conservazione dell'iscrizione stessa.

    Viene percio' ad evidenziarsi l'esigenza  imprescindibile  di  un

controllo ripetuto e costante in grado di  realizzare  una  forma  di

monitoraggio dei soggetti iscritti, in  relazione  al  fatto  che  la

presunzione di «non mafiosita'» correlata all'iscrizione non puo'  in

alcun modo essere considerata assoluta, come e'  del  resto  per  gli

elenchi ufficiali  di  fornitori  o  prestatori  di  servizi  di  cui

all'art. 45 del Codice.

    Nel solco dell'art. 45, citato, il quale, al comma 3, prevede che

non possano essere contestati  «immotivatamente»  i  dati  risultanti

dall'iscrizione,  dal  che  si  inferisce   a   contrario   che   una

contestazione motivata risulta possibile (ergo, il carattere relativo

della presunzione  di  idoneita'  di  cui  all'art.  45  citato),  la

conservazione  dei  requisiti   cui   e'   subordinata   l'iscrizione

nell'elenco  dovra'  essere  sottoposta  ad  aggiornamento   mediante

verifica semestrale. Sara' cura, pertanto, della Prefettura di Milano

eseguire, in vista della scadenza predetta, nuovi controlli  riguardo

all'insussistenza di elementi ostativi ai sensi dell'art.  10,  comma

7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n.

252/1998 e dell'art. 34 della legge n. 55/1990.

    Nei trenta  giorni  precedenti  l'aggiornamento  dell'iscrizione,

l'operatore  produce  autodichiarazione,   ai   sensi   del   decreto

legislativo n. 445/2000, con la quale attesta, con  riferimento  alle

figure soggettive indicate dall'art. 10, comma  3,  del  decreto  del

Presidente della  Repubblica  n.  252/1998,  l'assenza  di  modifiche

nell'assetto proprietario della societa' e nell'incarico di direttore

tecnico. Qualora l'operatore non produca tale attestazione  entro  il

previsto  termine,  il  prefetto   dispone,   dandone   comunicazione

all'operatore  economico  interessato,   la   sospensione   cautelare

dell'iscrizione per trenta giorni, decorsi  inutiliter  i  quali,  e'

disposta comunque la cancellazione dell'iscrizione, a cui seguono  le

comunicazioni di cui si dira' infra.

    Il provvedimento di cancellazione e' da considerarsi, nel caso di

specie, la misura correlata  al  mancato  assolvimento  di  un  onere

documentale  posto  in  capo  all'interessato,  venendo   a   colpire

l'inerzia, prolungata e non giustificata altrimenti, dell'operatore.

    Nel caso in cui, nel corso delle sopraccitate verifiche, emergano

elementi ostativi connessi alla rilevazione di uno dei  provvedimenti

formali indicati nell'art. 10,  comma  7,  lettere  a)  e  b),  viene

comunicato all'operatore economico la sussistenza di  una  situazione

comportante la cancellazione dall'elenco e ne viene, contestualmente,

disposta, in via cautelare, la sospensione.

    Nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di

cui sopra,  l'operatore  economico  puo'  produrre  osservazioni  per

iscritto, la cui presentazione  non  determina  alcun  effetto  sulla

disposta sospensione dell'iscrizione.

    In caso di mancata presentazione di osservazioni, nonche' qualora

esse   siano   respinte,   la   prefettura   procede    all'immediata

cancellazione dell'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Questa stessa conseguenza potra'  derivare  anche  nel  caso  in  cui

l'operatore economico abbia  omesso  di  comunicare  alla  prefettura

nell'ambito  della  "finestra"  semestrale   qualsiasi   sopravvenuta

situazione pregiudizievole di  cui  fosse  a  conoscenza,  capace  di

incidere sui requisiti di  affidabilita'  morale  necessari  ai  fini

dell'iscrizione. La gravita' di tale effetto appare giustificata  dal

vulnus che viene a subire l'elemento della fiduciarieta' che connota,

anche nei confronti dei terzi che se ne avvalgono, lo strumento delle

white list.

    Nel caso in cui, nel corso delle verifiche periodiche,  a  carico

dell'operatore iscritto emergano elementi di  sospetta  infiltrazione

mafiosa non connessi a provvedimenti formali, bensi' riconducibili ad

approfondimenti eseguiti ai  sensi  della  lettera  c)  dell'art.  10

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  252/1998,   non   e'

necessario, in linea di principio, procedere ad alcuna  comunicazione

interlocutoria all'operatore in sede procedimentale.

    E' in re ipsa, infatti in  dette  circostanze,  il  ricorrere  di

particolari esigenze  di  riservatezza  ascrivibili  alla  natura  di

Polizia  degli  accertamenti,  cui,  peraltro,  sono  da  considerare

applicabili le disposizioni in  materia  di  accesso  agli  atti  del

procedimento  dettate  dal  regolamento  ministeriale  di  attuazione

dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

    Ne deriva che l'accertamento, in sede di verifica, di  situazioni

di infiltrazione criminale del tipo di quelle suindicate,  da'  luogo

(salvo  quanto  si   precisera'   in   seguito)   direttamente   alla

cancellazione  dell'operatore  economico  dall'elenco   cui   risulta

iscritto.

    Tenuto conto, tuttavia, che la necessita' di disporre  la  misura

della  cancellazione  viene  ad  interessare  un  operatore  nei  cui

riguardi e' stata in precedenza effettuata una  positiva  valutazione

circa l'assenza di elementi  sintomatici  di  infiltrazione  mafiosa,

appare corrispondere ad un criterio di  ragionevolezza  temperare  le

indicazioni sopra indicate con alcune prudenziali raccomandazioni.

    La Prefettura di Milano, competente  alla  gestione  dell'elenco,

potra',  pertanto,  valutare   l'opportunita',   sulla   base   della

documentazione e degli elementi acquisiti, di procedere all'audizione

personale dell'operatore interessato o di persona da questi delegata.

L'audizione  potra'  svolgersi   con   l'assistenza   di   funzionari

componenti il Gruppo interforze.

    In  tal  caso,  la   prefettura   provvedera'   ad   inviare   al

rappresentante legale dell'impresa interessata comunicazione  formale

contenente l'indicazione  della  data  e  del  luogo  di  svolgimento

dell'audizione, nonche' sintetica descrizione dei motivi, con  invito

a  produrre,  in  tempi  compatibili  con  il  sollecito  svolgimento

dell'incidente procedimentale, la documentazione ritenuta utile.

    La comunicazione di cui trattasi e' finalizzata ad assicurare  un

certo grado di partecipazione dell'impresa  al  processo  decisionale

cui  essa  e'  direttamente  interessata.  Tuttavia,   gli   obblighi

informativi,  correlati   a   tale   istanza   partecipativa,   vanno

contemperati con le incomprimibili esigenze  di  protezione  inerenti

agli  accertamenti  di  Polizia  che  sono  stati  svolti;  i  quali,

peraltro, possono gia' risultare a loro volta connessi a procedure di

carattere giudiziario. Ne deriva che, nell'ambito della  convocazione

dell'audizione, potranno essere oggetto di omissis  elementi  che  si

riterra' necessario preservare da precoci forme di discovery,  mentre

altri elementi  di  addebito  potranno  invece  essere  correttamente

partecipati con la necessaria cautela, senza che, tuttavia, ne  venga

ad essere compromessa l'elementare esigenza conoscitiva  della  parte

interessata.

    Dell'avvenuta audizione dovra' essere redatto apposito verbale in

duplice originale, di cui uno consegnato all'interessato.

    Nel corso della  fase  procedimentale  in  questione,  e'  sempre

disposta in via cautelare la sospensione dell'iscrizione.

    Una volta disposta la cancellazione, ne dovra'  essere  informato

il GICEX nonche' l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici,

anche per il tramite del proprio  componente  in  seno  alla  sezione

specializzata di questo Comitato istituita presso  la  Prefettura  di

Milano, esplicitando i motivi della cancellazione per  gli  eventuali

seguiti di competenza di detta Autorita'.

    L'istituzione  di  elenchi  di  soggetti  operanti   in   settori

particolarmente vulnerabili al rischio  mafioso,  secondo  l'impianto

delineato nel presente documento d'indirizzo, e' volta  a  realizzare

una mirata forma  di  monitoraggio  antimafia  in  un  particolare  e

ristretto bacino  d'imprese.  Come  piu'  volte  indicato  da  questo

Comitato,  l'approdo  graduale  verso  tipologie  di   controllo   di

concezione sistemica, deve risultare accompagnata  dalla  progressiva

valorizzazione di strumenti di verifica di piu' recente introduzione,

orientati a meglio supportare ed assecondare la transizione che e' in

atto.

    Gli accessi ispettivi ai cantieri, piu' sopra menzionati, oggetto

di una disposizione recente- l'art. 5-bis del decreto legislativo  n.

490/1994, introdotto dall'art. 2, comma 2, della  legge  n.  94/2009,

che ne ha ampliato l'applicazione ad  appalti  anche  non  rientranti

nella disciplina della legge-obiettivo, possono considerarsi, per  la

stessa  intrinseca  capacita'  dinamica,  l'epitome  di   una   nuova

tipologia di controlli antimafia.

    Considerata l'evidente connessione, finalistica e funzionale, tra

accessi  ai  cantieri  ed  elenchi  di  imprese   locali   non   puo'

trascurarsi,  in  questa  sede,   di   fornire   alcune   indicazioni

orientative al riguardo, anche nell'ottica di un coordinamento con le

disposizioni di cui al sopraccennato regolamento di attuazione.

    In effetti, nel caso in cui l'accesso abbia portato all'emersione

di  elementi  di  sospetto  circa  una  situazione  di  infiltrazione

criminale riconducibile ai contenuti dell'art. 10, comma  7,  lettera

c) del decreto del Presidente della Repubblica  n.  252/1998,  appare

opportuno  ribadire  che,  prima  di  procedere  alla   cancellazione

dell'iscrizione,  venga  effettuata  l'audizione  dell'operatore  con

l'osservanza  delle   avvertenze   e   modalita'   procedurali   gia'

illustrate.

    Fermo restando che competente a  procedere  all'audizione  e'  la

Prefettura  di   Milano,   si   precisa   che   qualora   l'incidente

procedimentale dovesse scaturire da  accessi  ispettivi  disposti  da

altra Prefettura, occorrera' curare il raccordo  tra  il  momento  di

accertamento delle criticita' che hanno dato  luogo  all'audizione  e

quello di svolgimento della medesima.

    A   questo   fine,   nel   dare    comunicazione    all'operatore

dell'audizione viene inviato, con l'osservanza delle  stesse  cautele

specificate  dianzi,  lo  stralcio  del  verbale   redatto   all'atto

dell'accesso ispettivo nella parte in  cui  sono  indicati  i  motivi

oggetto di contestazione. All'audizione partecipa, in ogni  caso,  il

coordinatore del Gruppo interforze che ha eseguito l'accesso.

    La  sospensione  dell'iscrizione  corrisponde,  come  piu'  volte

ripetuto,  ad  esigenze  di  carattere  cautelare.   Ne   discendono,

pertanto,  effetti  del   tutto   connotati   da   provvisorieta'   e

reversibilita'. In ragione di tale considerazione, la sospensione non

determina effetti di alcun tipo sui rapporti contrattuali  in  corso.

Onde evitare che, durante la  permanenza  della  sospensione  vengano

tuttavia ad essere perfezionati rapporti contrattuali che  potrebbero

essere caducati in caso di successiva  cancellazione  dell'operatore,

appare  del  tutto  necessario,  anche  per  esigenze   di   certezza

giuridica,  che  il  provvedimento  interinale  venga  portato  senza

ritardo a conoscenza  delle  stazioni  appaltanti  interessate.  Tale

cautela e' funzionale all'esigenza di  far  si'  che  i  contratti  e

subcontratti stipulati tra la data di adozione  della  sospensione  e

quella  successiva  di  caducazione  degli   effetti   dello   stesso

provvedimento rimangano sospesi fino all'esito del procedimento.

    La cancellazione dell'iscrizione consegue,  in  questi  casi,  al

venir meno dei  requisiti  di  affidabilita'  a  cui  si  correla  la

presunzione della «non mafiosita'»  dell'operatore.  Essa,  pertanto,

sancendo la sussistenza di situazioni sintomatiche di  infiltrazione,

viene  a   configurarsi,   negli   effetti,   non   diversamente   da

un'informazione  interdittiva.  Cio'  comporta  che  i  contratti   e

subcontratti inerenti alle opere  di  che  trattasi  dovranno  recare

apposita  clausola  risolutiva  espressa,  che  preveda  l'automatica

interruzione dei rapporti contrattuali anche in caso di cancellazione

dell'iscrizione, conformemente a quanto avviene per ogni contratto  e

subcontratto della filiera  in  caso  di  sopravvenuta  revoca  della

«liberatoria»  antimafia  e  contestuale  emissione  di  informazione

interdittiva ex art. 10, comma 7, del decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 252/1998.

    La cancellazione dell'iscrizione  e'  sempre  disposta,  comunque

previa  audizione,  quando,   in   violazione   degli   obblighi   di

tracciabilita' finanziaria, l'operatore abbia dato esecuzione ad  una

transazione senza avvalersi degli intermediari bancari o postali.

 

(1) Si   tenga   conto,   altresi',   delle    indicazioni    fornite

    dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici,  con  la

    determinazione n. 8 del 18 novembre  2010  e  con  la  successiva

    determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010.

 

(2) Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  1°

    marzo 2010 sono state  introdotte  modifiche  agli  allegati  del

    decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre

    2008, che saranno oggetto, quanto in particolare all'allegato  1,

    di ulteriori modifiche in relazione alle integrazioni intervenute

    nel piano presentato il 22 aprile 2010 alla BIE.

 

     



 

 

 

 

 

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