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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011- Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3932)

 

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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  9
luglio 2010, recante la dichiarazione dello  stato  di  emergenza  in
relazione  agli  eccezionali  eventi  atmosferici  ed  alle  violente
mareggiate verificatisi nei  giorni  dai  9  al  18  marzo  2010  nel
territorio della Regione Emilia-Romagna ed  agli  eventi  alluvionali
verificatisi nei giorni 15 e 16  giugno  2010  nel  territorio  della
provincia di Parma, l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010, nonche' la nota della  Regione
Emilia-Romagna del 9 marzo 2011; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio del 6 settembre 2010,
recante la  proroga  dello  stato  di  emergenza  in  relazione  agli
eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  colpito   parte   del
territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007, l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre  2007  e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota del commissario
delegato del 9 marzo 2011; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 recante: «Primi  elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche.»; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675  del  28
maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio  2009,
n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre  2009,  n.  3829
del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio  2010,  n.  3886  del  9
luglio 2010 e n. 3916 del 30  dicembre  2010,  nonche'  la  nota  del
Commissario delegato per  l'emergenza  brucellosi  negli  allevamenti
bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe del 14 marzo 2011; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
29 ottobre 2010 con il quale e' stato prorogato, fino ai 31  dicembre
2011, lo stato di emergenza socio economico ambientale  nella  laguna
di Venezia in ordine  alla  rimozione  dei  sedimenti  inquinati  nei
canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3383  del  3  dicembre  2004  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 4 marzo  2011  dei
Commissario delegato; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2436
del  9  maggio   2006   e   successive   modificazioni,   l'art.   15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282  del
18 aprile 2003 e l'art. 7 dell'ordinanza n. 3049 del 31 marzo 2000; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17  dicembre  2010  recante  la  proroga  dello   stato   d'emergenza
determinatosi nella citta' di Roma nel settore del traffico  e  della
mobilita' e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3543 del 26 settembre 2006 e n. 3648 del 23 gennaio 2008  nonche'  le
note del 9, 16 marzo e 4 aprile 2011 della struttura del  Commissario
delegato; 
  Vista l'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3566
dei 5 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
14 dicembre 2005, con il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza in relazione alla crisi  di  natura  socio  -  economico  -
ambientale determinatasi nell'asta  fluviale  del  bacino  del  fiume
Aterno, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504
del 9 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni,  nonche'
la nota del Presidente della regione Abruzzo del 3 marzo 2011; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al  30  aprile
2011, lo stato di  emergenza  in  relazione  alla  riattivazione  del
movimento  franoso  nel  territorio  del  comune  di  Montaguto,   in
provincia di  Avellino,  nonche'  le  ordinanze  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile  2010,  n.  3880  del  3
giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3920 del 28 gennaio 2011; 
  Visti  l'art.  2  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 n.
195/2009 con  cui  e'  stata  prevista  la  costituzione  dell'Unita'
stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza  rifiuti
in Campania fino al 31 gennaio 2011, i  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 13 gennaio  e  9  marzo  2010  recante  la
costituzione dell'Unita' stralcio  e  dell'Unita'  operativa  per  la
chiusura dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania nonche' l'art.
15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3920
del 28 gennaio 2011; 
  Su proposta del Capo dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  comma  3  dell'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010 e' sostituito dal
seguente: «3. A tal fine il Presidente della Regione Emilia-Romagna -
Commissario delegato provvede con propri decreti,  entro  180  giorni
dalla pubblicazione della presente  ordinanza,  alla  quantificazione
degli importi complessivi delle economie accertate  ed  in  corso  di
accertamento sui diversi Piani, iscritte nei pertinenti capitoli  del
bilancio  regionale  ovvero  nelle  relative  contabilita'   speciali
all'uopo   istituite.   I   dirigenti   competenti   della    Regione
provvederanno al successivo versamento, anche  in  piu'  rate,  delle
somme di cui trattasi iscritte nei pertinenti capitoli  del  bilancio
regionale a favore della contabilita' speciale di cui al comma 5  dei
presente articolo ed i dirigenti competenti dell'Agenzia regionale di
protezione civile provvederanno al versamento, anche  in  piu'  rate,
delle somme di cui  trattasi  iscritte  nella  contabilita'  speciali
all'uopo  istituite  al  Fondo  per  la  protezione  civile  per   la
successiva  riassegnazione  a  favore  della  medesima   contabilita'
speciale, dandone  tempestiva  comunicazione  al  Dipartimento  della
protezione civile.". 
 
      
                               Art. 2 
 
  1. Il  comma  2  dell'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007, e' soppresso. 
 
                               Art. 3 
 
  1. All'art. 2  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3621/2007, e successive modifiche ed  integrazioni,  dopo
il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: 
  «2-bis.  L'approvazione  dei  progetti  da  parte  del  commissario
delegato  costituisce,   ove   occorra,   variante   agli   strumenti
urbanistici e comporta la dichiarazione di  pubblica  utilita'  delle
opere e di  urgenza  ed  indifferibilita'  dei  relativi  lavori.  Si
applicano in ogni caso le procedure di cui agii articoli 11, comma 1,
lettera b) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327.». 
 
                               Art. 4 
 
  1.  All'allegato  1,  punto  4,  lettera  n),  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003  sono
soppresse le seguenti parole: «, comunque ad intervalli temporali non
superiori a cinque anni.». 
 
                               Art. 5 
 
  1. Il termine di cui  all'art.  20,  comma  1,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 e'
prorogato fino al 30 giugno 2011. 
 
Art. 6 
 
  1. Per accelerare le iniziative dirette a fronteggiare  l'emergenza
socio economico-ambientale relativa  ai  canali  portuali  di  grande
navigazione  della  laguna  di  Venezia,  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre  2004  e
successive modificazioni, il comma 2,  dell'art.  3,  della  predetta
ordinanza e'  cosi  sostituito:  «2.  Per  i  progetti  sottoposti  a
valutazione di impatto ambientale, i termini di cui agli articoli 20,
23, 24, 25 e 26 del decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive
modificazioni e dell'art. 15 della  legge  regionale  del  veneto  n.
1011999 sono ridotti della meta'.». 
Art. 7 
 
  1. Al fine di contenere le spese gravanti sulle risorse finanziarie
assegnate al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 2436 del 9  maggio  2006  e  successive
modificazioni e tenuto conto che le attivita' di ricostruzione  della
Basilica di Noto sono in via di definitiva conclusione, le  strutture
costituite rispettivamente ai sensi dell'art. 15  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 dei 18  aprile  2003  e
dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3049 del 31 marzo 2000, sono ridotte  a
due unita' di personale per ciascuna struttura. 
Art. 8 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  al  commissario   delegato   di   cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3543  del
26  settembre  2006  e  successive  modificazioni  di  accelerare  le
iniziative dirette al superamento dell'emergenza, ancorche'  non  sia
divenuta efficace  l'aggiudicazione  definitiva,  il  contratto  puo'
essere stipulato in deroga all'art. 11, commi  8  e  10  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  sotto
condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica del possesso
dei    prescritti    requisiti    in     capo     all'aggiudicatario.
L'amministrazione procedente autorizza la consegna dei lavori in  via
d'urgenza e chiede l'esecuzione anticipata del contratto  non  ancora
efficace, in deroga all'art. 11, comma 12, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. 
  2. Le deroghe di cui ai comma 1 trovano  applicazione  fino  al  31
dicembre 2011. 
  3.  Il  commissario   delegato   e'   autorizzato,   ove   ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario,  all'art.
122 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni. 
                               Art. 9 
 
  1.  La  dott.ssa  Maria  Grazia  D'Ascia  e'  nominata  commissario
delegato in sostituzione del sindaco di  Napoli  per  il  compimento,
entro e non oltre  il  31  dicembre  2011,  di  tutte  le  iniziative
necessarie per  la  chiusura  della  gestione  commissariale  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3566/2007
e successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Per le finalita' di cui ai commi 1 il  commissario  delegato  e'
autorizzato  ad  avvalersi  del  personale  e  della  struttura  gia'
operanti ai sensi dell'ordinanza del  Presidente  dei  Consiglio  dei
Ministri n. 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni. 
        
                               Art. 10 
 
  1.  Il  commissario  delegato  di   cui   all'art.   1,   comma   1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504  del
9 marzo 2006, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  nell'ambito
delle iniziative  necessarie  per  il  definitivo  superamento  della
situazione  di  emergenza  socio-economica  ambientale  determinatasi
nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, provvede, avvalendosi
del provveditorato interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in  qualita'  di  soggetto  attuatore,
alla caratterizzazione dell'intera area della darsena portuale e  del
porto canale di Pescara ed al successivo completamento del  dragaggio
dei medesimi. 
  2. Il commissario delegato provvede, altresi', all'individuazione e
relativa  progettazione   degli   interventi   strutturali   ritenuti
necessari per il definitivo superamento della problematiche  relative
all'interrimento del porto di Pescara. 
  3.  Il  commissario  delegato   provvede   all'espletamento   delle
iniziative di cui ai commi 1 e 2 previa predisposizione di  un  piano
contenente il quadro economico complessivo delle  attivita'  e  degli
interventi  sulla  base  e  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie
disponibili. L'avvio della realizzazione  del  piano  e'  subordinato
alla  presentazione  del  quadro  economico  al  Dipartimento   della
protezione civile e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ai
fini della verifica della  congruita'  della  copertura  prevista  al
comma 4. 
  4.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dal   presente
articolo, sono assegnate al commissario delegato le seguenti risorse: 
    euro   1.900.000,00   gia'   assegnati   dal   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti al provveditorato  interregionale  per
le opere pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna; 
    euro 2.000.000,00  di  cui  ai  fondi  FAS  anno  2007/2013  gia'
all'uopo finalizzati con legge regionale. 
  5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti   dal   presente
articolo,  il  commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  della
direttiva del Presidente del 
  Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, oltre alle deroghe previste dall'art. 3
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   n.
3504/2006,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  anche   agli
articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193,  196,
197, 198, 208, 211, 214, 216, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250,  251,  252,  253  e  255,  comma  1  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  6. Al  commissario  delegato  e'  riconosciuto  un  compenso  annuo
omnicomprensivo lordo pari all'1,5% dell'importo delle opere  di  cui
al presente articolo e comunque  entro  il  limite  massimo  di  euro
58.500,00. 
  7. Al fine di garantire che non vi siano  impatti  per  la  finanza
pubblica, la somma di 2  milioni  di  euro  di  cui  al  comma  4  e'
trasferita  sul  bilancio  regionale   per   essere   successivamente
trasferita al commissario delegato. 
 
      


Art. 11 
 
  1. All'art. 1, comma 3, lettera e), dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21  aprile  2010,  cosi'  come
modificato dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'art. 5, comma
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3891
del 4 agosto 2010, dopo le parole "di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 citato in premessa"  e'
aggiunto  il  seguente  periodo:  "  nonche'  delle  chiusure   della
viabilita' sulla ss 90 determinate dal movimento franoso  di  cui  al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  12  maggio
2006». 
                             Art. 12 
 
  1.  All'art.  15,  comma  3,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio  2011,  le  parole  «su
proposta  del  Capo  dell'Unita'  tecnica-amministrativa  di  cui  ai
successivi commi da 4 a 9, dal Comandante del 2° Comando delle  Forze
di difesa di San Giorgio a Cremano in Napoli» sono  sostituite  dalle
seguenti «dal Capo del Dipartimento della protezione civile  d'intesa
con il Capo di Stato Maggiore della Difesa». 
  2.  All'art.  15,  comma  6,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri  n.  3920  del  28  gennaio  2011,  le  parole
«dell'Ing. Angelo Pepe, gia' soggetto attuatore per le  attivita'  di
cui all'art. 1, comma 3, lettera e) dell'ordinanza dei Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010,  n.  3891,  cui  conferire»
sono sostituite dalle parole «per essere  coadiuvato  nella  gestione
delle attivita' di cui al comma 2, lettere a), b) e c), di  un'unita'
di  particolare  e  specifica  competenza  e  professionalita',   cui
conferire, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ». 
  3.  All'art.  15,  comma  7,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,  dopo  le  parole
«autorizzato ad avvalersi» sono aggiunte le parole «di personale gia'
in  servizio,  a  qualsiasi  titolo,  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile, nonche'». La lettera c) del comma 7, dell'art. 15,
dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  28
gennaio 2011, n. 3920 e' soppressa. 
  4.  All'art.  15,  comma  10,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,  dopo  le  parole
«il trattamento di missione dal luogo di residenza» sono aggiunte  le
parole «con oneri a carico dell'Unita' Tecnica-Amministrativa» e dopo
le parole «previsto per il personale» sono  aggiunte  le  parole  «di
analoga posizione di stato,». 
  5.  All'art.  15,  comma  11,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole  «della
Struttura di missione»  sono  sostituite  dalle  parole  «dell'Unita'
tecnica-amministrativa». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 aprile 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

 

 

 

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