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Notificazione a più parti: da quando decorre il termine per la costituzione?

 

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Cassazione civile , SS.UU., sentenza 18.05.2011 n° 10864

a cura dell’avv. Massimo Caravetta

In caso di notificazione a più parti dell'atto di citazione, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore o l’appellante devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima. E' quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Civili con la sentenza 18 maggio 2011, n. 10864.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il quale faceva leva su una impterpretazione "liberale" dell'art. 165 c.p.c., il termine di costituzione dell'attore doveva decorrere dall'ultima delle notifiche. A tale impostazione ne è seguita, a breve, una contraria più restrittiva, secondo la quale il termine di costituzione dell'attore doveva decorrere, in caso di molteplici notificazioni dell'atto di citazione, dalla prima di queste.

A favore della prima linea interpretativa depone il rilievo secondo il quale la fase della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario; di conseguenza, trattandosi di notificazione unitaria, non sarebbe possibile immaginare una "formazione progressiva", in cui l’attore si costituisce dieci giorni dopo la prima notifica, dovendo in seguito necessariamente integrare la domanda con le altre notifiche, depositando l’originale, ex art. 165 comma 2 c.p.c.

A sostegno della seconda impostazione, si rilieva che la notificazione non è, in realtà, un procedimento unitario, ma è frutto di singoli procedimenti, essendo, quindi, possibile immaginare una sua formazione progressiva; la prova che si tratta di singoli procedimenti è data dal fatto che possono emergere singole conseguenze processuali.

Le Sezioni Unite decidono di aderire alla seconda delle tesi ora esposte; il Supremo consesso monofilattico rileva che “se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso”.

(Altalex)



 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 18 maggio 2011, n. 10864

Massima e Testo Integrale

Processo civile, notificazione a più parti, costituzione in giudizio, termini

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 18.05.2011 n° 10864

In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore o l’appellante devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima.

 

NDR: la sentenza de qua va segnalata per importanza soprattutto sul piano pratico; bisognerà vedere cosa accadrà per le cause già instaurate seguendo un orientamento giurisprudenziale diverso da quello condiviso dalle Sezioni Unite; è probabile che si renderà applicabile l'istituto della rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c., seppur in forma c.d. virtuale; si evidenzia, ad ogni modo, che sul tema delle sopravvenienze giurisprudenziali (seppur applicato al termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) si attende una pronuncia delle Sezioni Unite (ordinanza 6514/2011). (1-5)

 

(*) Riferimenti normativi: artt. 165-347 c.p.c.

(1) Per l'ordinanza di rimessione si veda Cassazione civile, sez. III, ordinanza 5 agosto 2010, n. 18156, in Massimario.it, 29, 2010.

(2) In tema di notificazione ed avvocato deceduto, si veda Cass. civ., sez. II, ordinanza 04.05.2011 n° 9797.

(3) In materia di notificazione, nullità e sanatoria, si veda Cass.civ., sez. III, sentenza 15.04.2011 n° 8724.

(4) In tema di notificazione e posta, si veda Cass. civ., sez. II, sentenza 12.04.2011 n° 8284.

(5) In materia di notifica e portiere, si veda Cass. civ., sez. tributaria, ordinanza 28.02.2011 n° 4962.

 

 

 

Per approfondimenti in dottrina si vedano:

- VIOLA, Costituzione dell’attore entro dieci giorni: dalla prima o dall’ultima notificazione?;

- BATA', CARBONE, Le notificazioni, Milano, 2010, 840;

- GRAMAGLIA, Diritto processuale civile, Milano, 2010, 178;

- DI PAOLA, Notificazioni e termini. Questioni processuali, Milano, 2009, 126;

- TARZIA, Lineamenti del processo civile di cognizione, Milano, 2009, 139;

- CURTI, Sul regime dei vizi della costituzione dell’attore nel procedimento ordinario, in Giur. It., 2003, 11;

- TARANTOLA, Mancata o tardiva costituzione dell'attore, improcedibilità ed effettiva conoscenza dell'inizio del decorso del termine di costituzione, in Giur. It., 1999, 5

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 18 maggio 2011, n. 10864

 

Svolgimento del processo

M.E. conveniva, davanti al giudice di pace di Taranto, L.G. e la spa Toro Assicurazioni, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

I convenuti, costituitisi, proponevano domanda riconvenzionale nei confronti del M. e della società SIAT, assicuratore della r.c.a. del veicolo del M..

Il giudice di pace accoglieva la domanda principale, ritenendo che l'esclusiva responsabilità dell'incidente fosse da attribuire al convenuto L..

Quest'ultimo proponeva appello al tribunale indicando, nella citazione, per la comparizione l'udienza del 19.9.2005.

L'atto di impugnazione era notificato alla società Toro Assicurazioni il 20.5.2005, ad M.E. il 23.5.2005, ed alla società SIAT Assicurazioni il 24.5.2005.

L'appellante, quindi, iscriveva a ruolo la causa in data 3.6.2005 e, contestualmente, si costituiva depositando, nella stessa data del 3.6.2005, la nota di iscrizione a ruolo ed il fascicolo di parte contenente l'atto di citazione e l'atto di appello, come da attestazione del cancelliere.

Il tribunale, con sentenza del 19.10.2005, dichiarava improcedibile l'appello.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il L.

Resiste con controricorso il M.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza del 17.6.2010, la terza sezione civile della Corte ha emesso ordinanza interlocutoria depositata il 5.8.2010, di rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite.

Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso.

Il ricorrente ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

1. La questione di diritto posta dall'ordinanza di rimessione.

Con l'ordinanza interlocutoria, la terza sezione civile della Corte ha posto la questione del termine di costituzione dell'appellante, in caso di notificazione a più parti, ai sensi de combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c.; vale a dire se il termine di dieci giorni, entro il quale l'appellante deve costituirsi, decorra dalla prima notificazione, ovvero dall'ultima.

L'ordinanza di rimessione da conto che, fino ai 1997, la Corte di cassazione aveva aderito ad una interpretazione "liberale" dell'art. 165 c.p.c., ritenendo che il termine per la costituzione dell'attore dovesse decorrere dall'ultima delle notifiche dell'atto di citazione (Cass. 6 novembre 1958, n. 3601, cui segue nello stesso senso soltanto Cass. 18 gennaio 2001, n. 718).

Successivamente, (a partire da Cass. 16 luglio 1997, n. 6481), invece, la Corte aveva mutato indirizzo, aderendo alla tesi "restrittiva", secondo cui il termine per la costituzione dell'attore decorre dalla prima delle notificazioni dell'atto di citazione; indirizzo, questo, consolidatosi nel tempo.

Sono esposte, quindi, le ragioni di preferenza del primo dei due indirizzi.

Le ragioni si fondano sui seguenti argomenti:

a) costituzionale, del giusto processo, per il quale l'art. 111 Cost. impedisce di ritenere conformi a costituzione interpretazioni che, sanzionando ritardati adempimenti, finiscono per incidere sul diritto di difesa, precisando che l'adesione alla tesi più rigorosa, e finora dominante, non giova affatto alla speditezza del processo, perchè in ogni caso l'improcedibilità della domanda (o del gravame) andrebbe dichiarata con sentenza;

b) logico, in ordine all'inutilità dei risultati cui conduce la tesi tradizionale, in quanto anche se l'appello fosse dichiarato improcedibile per essersi l'attore costituito oltre il decimo giorno dalla prima notificazione, egli potrebbe comunque proporre una nuova impugnazione, se il termine per impugnare non sia scaduto;

c) letterale, per essere le ipotesi di improcedibilità dell'appello, in quanto eccezionali, tassative e di stretta interpretazione;

d) sistematico. A tal fine, l'ordinanza richiama, sia il processo amministrativo (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36, n. 4; R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 18; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, comma 2), sia quello contabile (L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 5, come interpretato da C. conti, sez. riun. 25.3.2005 n. 1).

In questi casi la legge fa decorrere lo sviluppo del processo dall'ultima notificazione.

Le critiche alla tesi restrittiva si sostanziano, poi, nei seguenti argomenti:

a) quello del "legislatore consapevole".

Non è vero - si afferma - che il legislatore, lasciando immutato l'art. 165 cod. proc. civ. nell'ambito di una generale riforma del processo civile (attuata con la L. n. 353 del 1990), avrebbe, per ciò solo, manifestato la volontà di avallare l'orientamento dominante. Ed infatti fino al 1997 ad essere dominante era la tesi liberale, non quella restrittiva. Che il legislatore, poi, mai abbia inteso avallare la tesi restrittiva, si desume dal fatto che, con l'introduzione del rito societario, si sia prevista espressamente la decorrenza del termine per la costituzione dall'ultima notifica (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 3, comma 2). b) quello "ad absurdum".

Nel caso di notifica della citazione a più persone, l'attore non può conoscere la data della prima notifica fino a quando l'atto non gli sia restituito; ma, a quel punto, il termine per costituirsi potrebbe essere già spirato, se lo si fa decorrere dalla prima notificazione.

Per ovviare a tale inconveniente, la tesi dominante consente all'attore di costituirsi depositando un fascicolo incompleto, nel quale l'originale della citazione è sostituito da una copia non formale e non autentica (cd. "velina").

In questo modo, si sostiene nell'ordinanza di rimessione, la tesi restrittiva fomenta e legittima una prassi non consentita dalla legge e di per sè irragionevole, in quanto consente la costituzione prima del perfezionamento del rapporto processuale. c) quello del "convenuto svantaggiato".

Secondo la tesi dominante, il termine per la costituzione dell'attore va fatto decorrere dalla prima notificazione perchè il convenuto, cui la citazione sia stata notificata per prima, decorsi dieci giorni da essa, deve essere messo in condizione di sapere con certezza se l'attore si sia costituito o meno; il che non potrebbe accadere aderendo alla tesi "liberale", in quanto il convenuto cui la citazione è stata notificata per prima non sa quando sia avvenuta od avverrà l'ultima notificazione; nè si potrebbe pretendere da quel convenuto che si rechi ogni giorno in cancelleria per verificare se la costituzione dell'attore sia avvenuta o meno.

L'ordinanza di rimessione ritiene questo un mero "inconveniente pratico", per di più agevolmente superabile sol che il convenuto abbia cura di verificare che la costituzione dell'attore sia avvenuta o meno "non oltre i primi dieci giorni del periodo di tempo dei dovuti termini minimi da assicurare ex art. 163 bis c.p.c.". 2. Una considerazione di metodo.

L'ordinanza di rimessione sottopone alle sezioni unite argomenti che sono apparsi giustificare una diversa lettura della disposizione, dettata dall'art. 165 cod. proc. civ., comma 2, compresa nel richiamo che, per il giudizio di appello, è operato dal successivo art. 347 cod. proc. civ.. La Corte osserva che la reinterpretazione così sollecitata riguarda una disposizione, relativa all'ordine del processo, che da oltre venti anni è stata letta, nella propria giurisprudenza, nel medesimo modo; così determinando le condizioni perchè le parti potessero e dovessero fare affidamento su di una corrispondente applicazione da parte dei giudici investiti della domanda di tutela.

La Corte considera che, se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute -derivanti da mutamenti intervenuti nell'ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall'emersione di valori prima trascurati - possono giustificare l'operazione che consiste nell'attribuire alla disposizione un significato diverso.

L'ordinanza di rimessione non manca di muoversi in questa ottica.

Tuttavia, gli argomenti in essa proposti non appaiono alla Corte tali da imporre l'abbandono della precedente interpretazione. 3. La decisione di questa Suprema Corte.

I punti salienti dell'interpretazione consolidatasi nel tempo sono i seguenti.

L'art. 165 cod. proc. civ., comma 2, stabilisce che, in caso di notificazione della citazione a più soggetti, l'originale deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

Se fosse consentita la costituzione dell'attore o dell'appellante, entro dieci giorni dall'ultima notificazione, tale previsione sarebbe superflua, poichè l'inserimento della citazione in originale, previsto dal comma 2, presuppone necessariamente che il fascicolo di parte dell'attore, nel quale l'atto va inserito, sia già stato depositato e che, pertanto, la costituzione dell'attore debba essere già avvenuta.

Diversamente, l'art. 165 cod. proc. civ., comma 2, acquista un senso, posto che - al fine di consentire all'attore il rispetto del termine di costituzione - lo esonera dal contestuale deposito della citazione in originale al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.

E, sotto questo profilo, è la disciplina della norma delle disposizioni di attuazione - art. 74 disp. att. c.p.c., comma 4, - a doversi adattare alla disciplina del codice.

Al che consegue che, se la causa è iscritta a ruolo "con velina", le verifiche sulla regolarità degli atti saranno compiute dal cancelliere al momento dell'inserimento nel fascicolo dell'originale della citazione.

Nè il deposito della copia della citazione impedisce al presidente di conoscere i termini della causa e designare il giudice istruttore.

Inoltre, nessuna illegittimità deriva dalla costituzione, previo deposito di copie non autentiche (cd. "veline") della citazione; prassi, in un certo senso, sorretta proprio dall'art. 165 cod. proc. civ.

Nè alcun rilievo può essere attribuito alla circostanza che l'attore non può mai sapere quando è avvenuta la prima notificazione, perchè l'ufficiale giudiziario gli restituisce l'originale soltanto quando la notificazione è stata eseguita nei confronti di tutti i convenuti.

L'art. 165 cod. proc. civ. non impone affatto che la costituzione avvenga dopo che la prima notificazione si sia perfezionata.

Nulla, pertanto, vieta all'attore, dopo aver consegnato l'originale della citazione all'ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente all'iscrizione a ruolo depositando una copia.

Il perfezionamento della notificazione non è, infatti, necessario ai fini della costituzione in giudizio ( ciò si desume anche dalla L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3,il quale consente al notificante di ottenere la restituzione della copia dell'atto prima dei ritorno dell'avviso di ricevimento per procedere all'iscrizione a ruolo).

Anche l'interpretazione finalistica della norma depone nel senso di ancorare la costituzione dell'attore alla prima delle notificazioni.

E ciò perchè il convenuto ha diritto di conoscere, quanto prima possibile, se l'attore si sia costituito o meno, al fine di stabilire le opportune strategie difensive, sul presupposto che, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell'attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all'esercizio dell'azione.

In questa ottica - in un giudizio con pluralità di parti - per il convenuto, di norma, è irrilevante che un altro convenuto abbia deciso di iscrivere la causa a ruolo e coltivare il giudizio.

Sul piano sistematico, poi, la norma così interpretata è coerente con la riforma processuale introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, che ridisegna un processo caratterizzato, non solo dall'esigenza che sia subito determinato il thema decidendum, ma anche dall'esigenza, strettamente funzionale alla prima, che l'attore ponga subito a disposizione dei convenuti la propria produzione documentale.

La disposizione, così ripercorsa, nei suoi aspetti essenziali, non è ambigua, se si tiene conto delle peculiarità della fattispecie che disciplina.

Non è neppure incompleta, non consentendo, quindi, il ricorso all'analogia.

Il ricorso alla analogia, infatti, è ammesso dall'art. 12 delle preleggi soltanto quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo, altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.

In questa ottica, pertanto, il richiamo all'art. 369 cod. proc. civ., comma 1, - che prevede il deposito del ricorso per cassazione nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione - non è significativo.

Non lo è sotto due profili.

Il primo è che proprio i fatto che l'art. 369 cod. proc. civ. detti una regola dissonante rispetto alla previsione generale rende evidente che, quando il legislatore ha inteso assumere come punto di riferimento per la costituzione dell'attore l'ultima notificazione, lo ha previsto espressamente.

Il secondo si sostanzia nella diversità del giudizio di cassazione, che non è un giudizio soggetto ad istruzione, rispetto ai giudizi di merito di primo grado e di appello, che, quindi, necessitano di una puntuale, specifica e diversa regolamentazione.

Nè il richiamo al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 3, comma 2, in tema di processo societario è invocabile.

Da un lato, infatti, è difficilmente predicabile - in questo caso - richiamarsi all'analogia; e ciò per essere il modello processuale del rito societario un modello speciale rispetto a quello ordinario, la cui introduzione ha avuto l'effetto di sottrarre a quest'ultimo una certa tipologia di controversie.

Non è, quindi, consentito ravvisare una eadem ratio fra una norma appartenente ad un sistema costituente lex specialis e quella generale.

Dall'altro, sotto questo profilo, deve osservarsi che, dopo l'intervento del D.Lgs. n. 5 del 2003, si è verificato un complesso intervento normativo sul processo civile di cognizione ordinario (D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005), in occasione del quale il legislatore non ha ritenuto di modificare la norma dell'art. 165 cod. proc. civ.; il che è sintomatico della conferma della diversità delle regole.

Da ultimo, va segnalato che il legislatore, con la recente L. 18 giugno 2009, n. 69, non solo ha abrogato (art. 54, comma 5) - sia pure non con riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa - il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 3, comma 2, ma ha anche omesso di intervenire sull'art. 165 cod. proc. civ.

Omissione di interventi che ha investito anche l'art. 347 cod. proc. civ..

Eguali considerazioni valgono per il processo amministrativo e contabile richiamati.

L'art. 165 cod. proc. civ. ha una valenza ed una rilevanza non eccezionale;

non regola la fattispecie in modo incompleto e non compromette - secondo l'interpretazione consolidatasi nel tempo -, nè il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti.

Anzi, in chiave di un equo contemperamento degli interessi delle parti stesse (balancing test), da un lato, la costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione non è un onere particolarmente gravoso da rispettare per l'attore.

Questi, infatti, può costituirsi - immediatamente dopo la consegna dell'originale dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario ed indipendentemente dal perfezionamento della sua notificazione - con l'immediata iscrizione a ruolo, mediante deposito di copia non formale della citazione.

Dall'altro, al convenuto, invece, giova in termini di tutela dell'affidamento e di conoscenza delle intenzioni che l'attore intende perseguire.

La costituzione dell'attore entro i dieci giorni dall'ultima notificazione creerebbe, infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la notificazione della citazione, una situazione di incertezza.

Questi, non sapendo se sia l'ultimo destinatario nei cui confronti la notifica si è perfezionata, non ha un dato certo per ricostruire quando l'attore si dovrà costituire.

La previsione della costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione - ignorando ognuno dei convenuti se egli sia il primo destinatario raggiunto dalla notificazione - comporta, viceversa, che lo stesso debba considerarsi, nell'incertezza, il primo fra i destinatari, per il quale si è perfezionata la notifica.

Se lo è effettivamente, avrà un dato certo per accertare se vi sia stata tempestiva costituzione dell'attore in relazione alla notificazione eseguita nei suoi confronti. Altrimenti troverà che la costituzione è già avvenuta, in relazione ad una precedente notificazione nei confronti di altro convenuto.

La costituzione entro un termine dalla prima notificazione, quindi, appare anche più funzionale all'esercizio del diritto di difesa di ognuno dei convenuti, posto che pone ognuno di essi nella condizione di dover supporre che la notificazione eseguita nei suoi confronti sia la prima e che, quindi, l'attore debba costituirsi in relazione ad essa.

Nè va sottovalutato che il diverso decorso consentirebbe anche comportamenti non lineari dell'attore, che potrebbe artatamente posporre la propria costituzione, ritardando la notifica ai convenuti successivi al primo.

4. L'esame del ricorso.

Alla luce dei principi enunciati va, ora, esaminato il ricorso proposto.

Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348, 101, 161, 168 c.p.c. e art. 72 disp. att. c.p.c..

Da atto, nel ricorso, che la causa di appello era iscritta a ruolo dall'appellante L.G. il 3.6.2005 con numero di R.G. 3226, e fissazione dell'udienza del 21.9.2005 davanti al Giudice dott. C..

Ulteriore dato di fatto, però, era che " il convenuto M. E. il 30.8.2005 ritenendosi evidentemente parte diligente, iscriveva a ruolo la medesima causa con n. 4616/2005 di R.G. che veniva assegnata alla terza sezione al giudice dott. P. per l'udienza del 23.9.2005".

In tale udienza, nella contumacia dell'appellante L. e degli altri appellati, compariva esclusivamente l'appellato M.

Il giudizio si concludeva con sentenza del 19.10.2005, con la quale, sul presupposto dell'omessa costituzione in giudizio dell'appellante L., e della costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., era dichiarata l'improcedibilità - ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ. - dell'appello proposto dal L..

Il ricorrente contesta che l'iscrizione a ruolo effettuata su iniziativa dell'appellato M. successivamente a quella effettuata dall'appellante fosse conforme a legge; di qui la nullità della sentenza impugnata.

Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.

L'attuale ricorrente, nel giudizio di appello di R.G. n. 3226/2005, si è costituito iscrivendo la causa a ruolo il 2 giugno 2005.

La prima delle notificazioni agli appellati si è perfezionata il 20 maggio 2005 (alla società Toro Assicurazioni).

La costituzione in tale giudizio del L. - sulla base delle precedenti considerazioni - era, quindi, tardiva.

L’unica corretta iscrizione a ruolo, pertanto, restava quella ad opera dell'appellato M..

Al che consegue l'irrilevanza delle censure avanzate dal ricorrente in ordine alle conseguenze di una duplice iscrizione a ruolo.

Nè la tardività della costituzione dell'appellante poteva ritenersi sanata dalla tempestiva costituzione dell'appellato, posto che, nel giudizio di appello, non valgono le corrispondenti regole del giudizio di primo grado, di cui all'art. 171 cod. proc. civ..

La mancata costituzione in termini dell'appellante, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., comma 1, nel testo sostituito - con efficacia dal 30 aprile 1995 - dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54, infatti, determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 171 cod. proc. civ., comma 2, con la conseguente possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, qualora l'appellato si sia costituito nei termini.

Il richiamo alle forme ed ai termini del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347 cod. proc. civ., comma 1, deve ritenersi riferito solo agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., mentre la previsione dell'art. 171 cod. proc. civ., comma 2, è incompatibile con il tenore dell'art. 348 cod. proc. civ., il quale esclude, in ogni caso, la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti, o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte (fra le tante Cass. 21 gennaio 2010, n. 995; Cass. 14 dicembre 207, n. 26257; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1322).

Correttamente, quindi, il giudice del merito ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto dal L..

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti costituite, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Compensa le spese.

 

 

 

 

Danno biologico: per la Cassazione si applicano le tabelle milanesi

Cassazione civile , sez. III, sentenza 07.06.2011 n° 12408

Nuovi sviluppi in tema di risarcimento del danno biologico; le tabelle milanesi sono l'unico parametro da prendere in considerazione per tutto il territorio nazionale. E' quanto ha deciso la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 7 giugno 2011, n. 12408 con la quale si evidenzia come, per le c.d. micropermanenti da lesioni stradali, sussista l'obbligo di applicare la tabella aggiornata ogni anno dal Ministero.

I giudici di legittimità prendono atto che mentre alcuni uffici giudiziari si avvalgono del criterio equitativo puro, altri liquidano il danno in esame col sistema "а punto", prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno.

Accentuate divergenze si registrano anche sul piano dei valori tabellari, idonee a dar luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l'idea stessa di equità la quale ha anche la funzione dì garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa; sotto questo profilo l'equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie.

Tale fenomenologia, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari prncipi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso lrentità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto "forum shopping") o resistenze strumentali.

Di conseguenza, la liquidazione equitativa dei danni alla persona deve evitare due estremi: a) in primo luogo, che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattare i criteri legali alle circostanze del caso concreto in quanto, seguendo tale orientamento, l'ordinamento garantirebbe sì la massima uguaglianza, oltre che la prevedibilità delle decisioni, ma impedirebbe nello stesso tempo un'adeguata personalizzazione del risarcimento; b) che il giudizio di equità sia completamente affidato alla intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni.

I valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano costituiranno d’ora innanzi, per la giurisprudenza di legittimità, il valore da ritenersi equo, ovvero quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l’entità.

(Altalex,)



| danno biologico | tabelle | Simone Marani |

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIIVLE

Sentenza 7 giugno 2011, n. 12408

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Eigg.ri Magistrati:

...omissis...

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

...omissis...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il 7.4.1992, nei pressi di Trani, il ventiquattrenne ****, a seguito della collisione tra la vettura che conduceva ed un furgone del quale il conducente **** aveva perso il controllo su asfalto bagnato dalla pioggia, invadendo la corsìa dell'opposto senso di marcia, riportò lesioni che ne provocarono l'invalidità permanente totale (grave tetraparesi spastica, turbe mnesiche, disordini del linguaggio, importanti turbe di tipo vegetale indotte da un grosso infarto celebrale che occupa quasi tutto l'emisfero di destra).

Definito con sentenza di patteggiamento del 26.1.1995 il procedimento penale instaurato a carico del **** per lesioni colpose, il 24.7.1995 il **** agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti della **** (assicuratrice del furgone per la r.c.a.) e del ****. Domandò che i convenuti fossero condannati:

- **** al pagamento di ulteriori £ 308.310.000 rispetto al massimale di 1 miliardo di lire versato il 27.10.1994;
- e il *** a risarcirgli il danno residuo, quantificato in L 1.347.075.000.

Entrambi i convenuti resistettero.

Con sentenza n. 303 del 1999 il tribunale di Trani rigettò la domanda sul rilievo che, dovendosi presumere il paritetico apporto causale colposo dei due conducenti in difetto dell'accertamento in concreto delle rispettive condotte, la somma già riscossa dal Pantaleo fosse ampiamente satisfattiva, pur computando svalutazione ed interessi per il tempo intercorso tra sinistro e pagamento.

2.- La corte d'appello di Bari, decidendo sugli appelli di tutte le parti con sentenza n. 944 del 2005, ha bensì
determinato nel 75% la percentuale di responsabilità del **** ma, riconosciuto nel minore importo di £ 955.999.420 la somma in tale frazione dovuta al **** a titolo di risarcimento del danno "biologico, morale e patrimoniale", ha a sua volta ritenuto che quanto già ricevuto avesse estinto il suo credito complessivo.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione ****, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la **** s.p.a. (già ****), che propone ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Resiste con controricorso anche **** che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Il **** e la **** hanno depositato memorie illustratve.

MOTIVI DELLA DECISIONE


1- I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stesse sentenza.


2- Col primo motivo del ricorso principale il **** -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su latto controverso e decisivo costituito dalla sua responsabilità concorrente si duole che la corte d'appello, pur dopo aver concluso che
"certamente l'urto si verificò nella corsia di pertinenza del ****, invasa dal ****, che procedeva in senso
inverso, dopo aver sbandato a causa del fondo stradale bagnato", abbia tuttavia mantenuto l'affermazione di responsabilità del danneggiato, sia pur rideterminata nella misura del 25%, per non avere quegli offerto la prova che "il suo comportamento fu pienamente conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza e che fece tutto il possibile per evitare il danno".

2.1.- Il ricorso incidentale del **** censura la sentenza per violazione dell'art. 2054 c.c. e per ogni possibile tipo di vizio della motivazione per aver ravvisato il maggior apporto causale colposo del medesimo in ordine alla verificatasi collisione tra i veicoli.

2.2.- Il primo motivo del ricorso principale è fondato ed e correlativamente infondato quello del
Correttamente il ricorrente si chiede "quale prova avrebbe dovuto offrire l'attorer quando è stato accertata inequivocabilmente l'invasione della corsia di marcia di sua competenza da parte di un veicolo privo di controllo per causa ragionevolmente imprevedibile".

Il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli о di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro (all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quella della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, ancha quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità, di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba easere, comunque, in qualche misura riconosciuto.

La corte d'appello, infatti, dopo un'analitica, approfondita e niente affatto contraddittoria disamina,
condotta dalla pagina 8 alla pagina 15 della sentenza, di tutti i molteplici e convergenti elementi che la avevano indotta a ricostruire come sopra indicato la dinamica del sinistro (elementi fra i quali è annoverata anche l'omessa richiesta di risarcimento da parte del conducente e proprietario dell'altro veicolo), ha concluso che "diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure può concludersi che certamente l'urto si verificò nella corsia di pertinenza del **** invasa dal **** che procedeva in senso inverso, dopo aver sbandato a causa del fondo stradale bagnato".

Ha, tuttavia, quantificato nel 25% il presunto apporto causale colposo del **** per l'esclusiva ragione che egli non aveva tuttavia "provato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il suo comportamento fu pienamente conforme alle norme sulla circolazione stradale e dì comune prudenza e che fece tutto il possibile per evitare il danno". Ma si tratta di frase di stile, priva di ogni anche solo ipotetico riferimento a ciò che sarebbe stato possibile fare e che non ora stato fatto dal conducente che viaggiava sulla propria corsia, sicché l'applicazione dell'art. 2054 c.c. ha assunto l'impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare La cautela dei conducenti ed a risolvere ì casi dubbi.

Ne consegue la cassazione della sentenza sul punto per violazione di legge, difettando i presupposti di fatto per affermare il concorso causale presunto della stessa vittima.

3.- Col secondo motivo sono dedotte violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 122G, 1227 e 2056 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. Si duole in particolare il ricorrente:

a) che la corte d'appello, "in accoglimento dell'appello incidentale del ****, si sia discostata dai parametri di
liquidazione del danno generalmente adottati (ossia le cd. tabelle di Milano) in favore del criterio di calcolo del punto unico nazionale";

b) che nulla sia stato riconosciuto per danno "esistenziale";

c) che, in punto di liquidazione del danno patrimoniale da danno emergente, la corte d'appello abbia immotivatamente riconosciuto solo le spese mediche documentate escludendo gli esborsi futuri e, quanto al lucro cessante, che non abbia considerato i presumibili incrementi futuri dei guadagni che sarebbero derivati dalla perduta capacità lavorativa.

Sostiene, infine, che il riconoscimento del risarcimento del danno in misura superiore ad € 516.000,00 (n.d.e.: equivalenti al massimale di un miliardo di lire già versato) "non potrà che determinare la condanna della compagnia al pagamento degli interessi legali sul massimale dalla data di scadenza del termine di 60 giorni dalla costituzione, in mora fino alla data del pagamento".

3.1.- Va premesso che, se si verificasse quanto appena prospettato, si renderebbero applicabili i prìncipi enunciati, tra le altre, da Cass. 8 Luglio 2003, n 10715 e 13 ottobre 2009, n. 21628, in senso conforme all'assunto del ricorrente.

La doglianza (sub 3b) relativa al mancato riconoscimento del danno ed. "esistenziale" quale autonoma voce di danno è infondata alla luce di quanto chiarito da Cass., sez. un., 11 novembre 2003, n.n. 26972, 26973, 26974 e 26975, cui s'è uniformata la giurisprudensa successiva.

Quelle relative alla liquidazione del danno patrimoniale emergente (di cui sub 3c) sono infondate poiché - a parte l'erronea affermazione della corte d'appello cho le spese future non integrano un danno emergente (prime tre righe di pag, 21 della sentenza, che va sul punto corretta) - le ulteriori osservazioni della corte territoriale nel senso che l'appellante non aveva documentato ulteriori prevedibili interventi (le spese relative ai quali avrebbero potuto essere eventualmente richieste in separata sede) e che pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento aliunde percepite erano già sufficienti a fronteggiare i costi da affrontare per un accompagnatore, integrano apprezzamenti di fatto tali da escludere la smessa sussistenza del danno patrimoniale intesa come conseguenza pregiudizievole di un evento effettivamente incidente sul patrimonio del danneggiato.

E' invece fondata quella relativa alla liquidazione del lucro cessante da mancalo reddito da lavoro, determinato in € 338.400, al lordo della quota del 25% da detrarre, "sulla base del reddito percepito dal danneggiato nel '91, senza tenere conto di eventuali successivi incrementi incerti nell'an e nel quantum" (così la sentenza impugnata a pag. 21). La motivazione è effettivamente insufficiente ad eseludere, sulla base delle nozioni di comune esperienza delle quali il giudice deve tener conto in quanto integranti una regola, di giudizio (Cass. 28 ottobre 2010, n. 22022), che fosse possibile il ricorso alla presunzione in ordine all'incremento nel futuro dei guadagni di un agente di commercio di 24 anni.

3.2.- Va a questo punto esaminato il motivo di censura sub За.

La corte d'appello ha affermato: "le c.d. tabelle milanesi non costituiscono criterio codificato per la liquidazione del danno biologicor pur venendo applicate in. diversi tribunali. In particolare questa corte d'appello non le utilizza, facendosi carico delle differenze oggettive riscontrabili tra le condizioni di vita a Milano e quelle locali, ditalché reputa maggiormente equo il criterio del calcolo di punto unico nazionale, elaborato attraverso la comparazione delle liquidazioni espresse da numerosi tribunali, equamente distribuiti tra nord, centro, sud e isole" (cosi la sentenza inpugnata, a pag. 19, primo capoverso). Ha conseguentemente liquidato il danno biologico, in relazione all'epoca del fatto, nella sua interezza, in £ 604.000.000 (a fronte della somma di £ 932.875.000 che sarebbe risultata dall'applicazione delle tabelle milanesi), riconoscendo al danneggiato € 453.000.000 (pari al 75%) e liquidando il danno morale spcttantegli in 1/3 del predetto importo, dunque in £ 151.000.000.

З.2.1.- Conviene prendere le mosse dal preliminare rilievo che 1'osservazione della giurisprudenza di merito mostra marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione.

Taluni uffici giudiziari sì avvalgono, infatti, del criterio equitativo pure, altri liquidano il danno in esame col sistema "а punto", prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno.

Pure sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l'idea stessa dell'equità, nel senso che sarà appresso chiarito: accade, ad esempio, che ad un giovane macroleso invalido all'80% si possa riconoscere, in base alle diverse tabelle in uso ad indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che oscilla tra i 430.000 ed i 700.0O0 euro; che per la morte di un figlio la forbice possa variare da 30,000 a 300.000 euro; che alcuni tribunali attribuiscano maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quella della moglie e che altri facciano il contrario.

Si tratta di un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso lrentità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto "forum shopping") o resistenze strumentali.

E' noto che gli artt. 138 e 139 del codice delie assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivagente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postummi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo; e che, mentre l'art. 139 ha ricevuto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, non è stata per contro mai emanata la pur prevista "specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica", che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, primo comma, d. lgs. cit.) sia le "menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti" che il "valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso"- della perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100% e considerato che il legislatore ha comunque già espresso, quanto meno per le lesioni da sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, la Corte di cassazione ritiene che sia suo specifico compito, al fine di garantire l'uniforme tnterpretazicne del diritto (che contempla anche l'art. 1226 cod. civ., relativo alla valutazione equitativa del danno), fornire ai giudici di merito 1'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica le controversia.
Ciò sulla base delle considerazioni che seguono.

3.2.2.- Vanno anzitutto ribaditi i principi secondo i quali la liquidazione equitativa del danno può ritenersi sufficientemente motivata - ed è pertanto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità - allorquando il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico seguito; e che essa è invece censurabile se sia stato liquidato un Importo manifestamente simbolico o non correlato alla effettiva natura od entità del danno; o quando nella sentenza di merito non si dia conto del criterio utilizzato, o la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto, o la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso.

Ma equità non vuol dire arbitrio, perché quest' ultimo, non scaturendo da un processo logico deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Affermare allora che la liquidazione equitativa è insindacabile a condizione che risulti congruamente motivata equivale ad ammettere che dell'equità possa darsi una giustificazione razionale a posteriori, Di conseguenza, il controllo in sede di legittimità del giudizio equitativo esige che preliminarmente si stabilisca quale sia la nozione di "equità" recepita dall'ordinamento nell'art. 1226 cod.civ.

Il concotto di equità ricorre in numerose norme del codice civile: oltre al già ricordato art. 1226 - che, come l'art. 2056, consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare - l'art. 1374 include l'equità tra le fonti di integrazione del contratto, l'art. 1450 consente la riduzione ad equità del contratto per evitarne la rescissione, l'ultimo corona dell'art. 1467 permette la riduzione ad equità del contratto risolubile per eccessiva onerosità sopravvenutaF gli artt. 1733, 1748 e 1755 cod. civ. consentono di fissare secondo equità la misura della provvigione dovuta al commissionario all'agente ed al mediatore, gli artt. 2045 e 2047 attribuiscono alla vittima di illeciti causati in stato di necessità o dall'incapace il diritto ad un'equa indennità, gli artt. 2263 e 2500 quater fissano secondo equità la ripartizione dei guadagni e delle perdite nei confronti del socio d'opera nella società semplice e la quota spettante al socio d'opera nel caso di fusione societaria.

Il principio di equità è altresì richiamato da numerose, ulteriori disposizioni: così, l'art. 2, comma 2, lettera
e), del menzionato codice del consumo riconosce il diritto "all'equità nei rapporti contrattuali" come diritto
fondamentale del consumatore; l'art. 7, comma 1, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (sul ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali) commina la sanzione della nullità all'accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti "gravernante iniquo" in danno del creditore; l'art. 493 cod. nav. prevede l'erogazione di un indennizzo equitativo a chi abbia effettuato il salvataggio di persona in mare.
Dalle previsioni che precedono scaturisce un concetto di equità che racchiude in sé due caratteristiche.
La prima è l'essere essa uno strumento di adattamento della legge al caso concreto». La norma giuridica infatti, in quanto astratta, non può mai prevedere tutte le ipotesi concretamente verificabili: il che si designa con la tradizionale affermazione secondo la quale l'equità sarebbe la regola del caso concreto, individuata non attraverso un'interpretazione o estrapolazione del testo della legge, ma dello spirito di quest'ultima, inteso quale regola di adeguatezza della fattispecie astratta al caso sub iudice. Ma l'adattamento dell'ordinamento al caso concreto, attraverso la creazione di una regola ad hoc in difetto della quale pretese meritevoli di tutela resterebbero insoddisfatte (com'è per gli artt. 1226, 1374 e 2056 cod. civ.) non esaurisce il senso ed il contenuto della nozione di equità.

Essa - ed è la caratteristica che viene qui specificatamente in rilievo - ha anche la funzione dì garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa; sotto questo profilo l'equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie. Alla nozione di equità è quindi consustanziale non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione. Lo attestano inequivocabilmente, tra gli altri, gli artt. 1450, 1467, 1733, 1748, 1755, 2045, 2047, 2263 e 2500 quuater cod. civ.; che consentono tutti di ristabilire un equilibrio turbato, quindi una "proporzione" tra pretese contrapposte.

Così intesa, l'equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.

Equità, in definitiva, non vuol dirà soltanto "regola del caso concreto", ma anche "parità di trattamento". Se, dunque, in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamante attuata l'equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inapproprìatezza della regola applicata.
Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare.

3.2.3.- La regola della proporzione, intesa quale parità di trattamento, è già stata affermata in numerose occasioni sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione, con riferimento alla liquidazione del danno biologico.

Nella motivazione della sentenza 14 luglio 1986, n. 184, la Consulta chiari che nella liquidazione del danno alla salute il giudice deve combinare due elementi: da un lato una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto; dell'altro elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana.

Il criterio della compresenza di uniformità e flessibilità è stato condiviso da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti, e poi adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle circostanze del caso concreto.

In definitiva la liquidazione equitativa dei danni alla persona deve evitare due estremi:

- da un lato, che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattare i criteri legali alle circostanze del caso concreto (in questo modo L'ordinamento garantirebbe sì la massima uguaglianza, oltre che la prevedibilità delle decisioni, ma impedirebbe nello stesso tempo un'adeguata personalizzazione del risarcimento);
- dall'altro, che il giudizio di equità sia completamente affidato alla intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni (sarebbe, infatti, bensì teoricamente assicurata un'adeguata personalizzazione del risarcimento, ma verrebbe meno la parità di trattamento e, con essa, la prevedibilità dell'esito del giudizio, costituente uno dei più efficaci disincentivi alle liti giudiziarie).

Il conseguimento di una ragionevole equità nella liquidazione del danno deve perciò ubbidire a due principi che, essendo tendenzialmente contrapposti (la fissazione di criteri generali e la loro adattabilità al caso concreto), non possono essere applicati in modo "puro". Il contemperamento delle due esigenze di cui si è detto richiede sistemi di liquidazione che associno all'uniformità pecuniaria di base del risarcimento ampi poteri equitativi del giudice, eventualmente entro limiti minimi e massimi, necessari al fine di adattare la misura del risarcimento alle circostanze del caso concreto.

Non sarebbe infatti possibile ritenere rispettata la regola di uguaglianza per il solo fatto che i criteri standard per la liquidazione del danno non patrimoniale risultino uniformi per le controversie decise dal medesirrc ufficio giudiziario o dal medesimo giudice; e costituirebbe una contradictìo in adiecto l'affermare che l'equità in linea di princìpio esige (anche) parità di trattamento e l'accettare poi che tale parità possa appagarsi di un'uniformità solo locale. La circostanza che lesioni della stessa entità, patite da persone della stessa età e con conseguenze identiche, siano liquidate - come sopra s'è rilevato - in modo fortemente difforme non può ritenersi una mera circostanza di fatto, come tale indeducibile al rospetto della Corte di cassazione e da questa incensurabile; deve, al contrario, apprezzarsi come violazione della regola di equità, per come sopra ricostruita, in quanto tale soggetta al giudizio di legittimità: come l'"equità-adeguatezza" costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto, sicché quell'apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, cosi spetta alla Corte di cassazione stabilire quali siano i criteri generali cui i giudici di merito devono attenersi nel loro delicato ufficio per far si, da un lato, che l'equità non rischi di trasmodare in involontario arbitrio e, dall'altro, che cessi finalmente l'insopportabile disparità di trattamento tra cittadino e cittadino.

E' dunque possibile affermare che:

a) intesa l'equità anche come parità di trattamento, non può essere sottratta al sindacato in sede di legittimità la corretta applicazione da parte del giudice del merito delle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c,, come sopra ricostruite;

b) il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzione di cui si è detto presuppone l'adozione di un parametro di liquidazione uniforme, che possa essere modulato a seconda delle circostanze del caso concreto;

c) poiché, ai.sensi dell'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, è compito della corte di cassazione assicurare l'esatta osservanza, "l'uniforme interpretazione della legge" e "l'unità del diritto oggettivo nazionale", non esula dai suoi poteri-doveri quello di dettare i criteri necessari affinché sia garantita l'interpretazione uniforme delle menzionate disposizioni normative, riguardate come affermative anche del princìpio della parità di trattamento. La correttezza della conclusione in ordine al potere dellaCorte di dettare valori medi di riferimento per la stima del danno alla persona a seguito dell'operata interpretazione dell'art. 1226 cod. civ. è avallata dall'art. 3 Cost. che, imponendo la parità di trattamento tra i cittadini, non consento interpretazioni della legge che quella parità violino proprio in materia di diritti fondamentali; dall'art. 32 Cost. che, proclamando solennemente la inviolabilità del diritto alla salute, non sarebbe coerentemente applicato se il ristoro del danno derivato dalla sua lesione ubbidisse a diversi criteri in relazione alla localizzazione del giudice competente; dal novellato art. 111, comma 2, Cost., volta che la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, garantita dall'esistenza di un minimo comune denominatore dell'equità risarcitoria, è il principale strumento in grado di deflazionare il contenzioso, smorzando da un lato appetiti indebiti, dall'altro resistenze ingiustificate.

Questa Corte del resto, nella parte in cui ha ammesso, sia pure sotto il profilo del vìzio di motivazione, che la liquidazione equitativa compiuta dal giudice di merito possa essere sindacata se incongrua e quindi "sproporzionata" rispetto al caso concreto, ha in qualche modo già riconosciuto quanto si è venuti fin qui dicendo; che, cioè, l'equità è anche "proporzione" e che non possono essere accettate liquidazioni equitative che si discostino da un minimo comune denominatore dell'equità risarcitoria (cfr., tra le tante, Cass. 12 dicembre 2009, n. 21191, 28 novembre 2008, n. 28407; 29 settembre 2005, n. 19171; 3 agosto 2005, n. 16225; 23 febbraio 2005, n. 3766; 21 maggio 1996, n. 4671).

3.2.4.- Va dunque stabilito quale il comune denominatore sia e, prirn'ancora, se per i danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% cella complessiva validità dell' individuo, si debba o no operare l'applicazione analogica dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali.
Tre linee di pensiero si contendono il campo.

La prima, favorevole all'applicazione analogica, si basa sul rilievo che tra lesioni derivanti dalla circolazione stradale e lesioni derivanti da altre cause non v'è altra differenza che il mezzo col quale le lesioni sono state inferte; e proclama tale differenza giuridicamente irrilevante, salva la valutazione di conformità della disposizione citata alla Costituzione nella parte in cui pone un tetto alla personalizzazione del danno e rende potenzialmente inadeguata la somma complessivamente riconoscibile a titolo di risarcimento (la Corte costituzionale, investita dal giudice di pace di Torino della relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 Cost., l'ha dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 23 aprile 2011, n. 157 per ravvisate carenze di prospettazione da parte del giudice di pace a quo).

La seconda, contraria all'applicazione analogicar fa leva sulla collocazione dalla disposizione nel "Codice delle assicurazioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti", e sulla ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costì complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi.

La terza linea di pensiero si fonda sul riferimento del codice delle assicurazioni al solo danno "biologico", sicché resterebbero comunque estranei all'ambito applicativo della disposizione in commento i pregiudizi di carattere non patrimoniale consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche patite dalla vittima (il "vecchio" danno corale), che sarebbero indennizzabili anche in ambita di r.c.a., mediante il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione del risarcimento.

La corretta soluzione òè la seconda, fondata su considerazioni che questa Corte considera preclusive di un'applicazione analogica: per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione varranno dunque i criteri di cui al paragrafo successivo, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni.

Quanto ai postumi di lieve entità derivati invece da lesioni verificatesi per sinistri stradali, il citato art, 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008, le quali (al paragrafa 4.9 delle sentenze più volte citate) hanno affermato; che costituisce componente del danno biologico "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca"; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo; che il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso.

Ora, l'art. 139, comma 2r cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008r nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto".

Quante volte, dunque, la lesiona derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesiona del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttiva (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3).

Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n, 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione.

3.2.5- In un sistema caratterizzato da divergenti applicazioni del concetto di equità, la Corte di cassazione è dunque chiamata ad effettuare un'opzione tra i tanti criteri concretamente adottati dalla giurisprudenza. Criteri che si pongono tutti su un piano di pari dignità concettuale e che costituiscono il frutto degli spontanei, lodevoli e spesso assai faticosi sforzi dei giudici di merito volti al perseguimento, in ambito necessariamente locale, degli stessi scopi che si intende ora realizzare sul piano nazionale. Il criterio della media aritmetica, al quale vien fatto immediatamente di pensare e che in teoria consentirebbe di indicare come equo un valore rispetto al quale le liquidazioni previgenti presentano il minore scostamento in termini assoluti, trova molteplici e determinanti controindicazioni.

La prima è che la media sarebbe arbitrariamente effettuata tra valori con pesi ponderali assai diversi. Ignoto sostanzialmente essendo il numero delle precedenti decisioni alla quali ciascun ufficio giudiziario ha fatto riferimento per elaborare le proprie tabelle, sta il fatto che ogni ufficio ha un suo proprio organico di magistrati, che il numero del casi decisi è profondamente diverso tra i vari tribunali, che gii ambiti territoriali dei vari circondari e distretti presentano marcatissime differenze, cosi come il numero degli abitanti e quello degli avvocati in ognuno di essi operanti. Sarebbe, cosi, privo di qualsiasi senso logico fare una media, considerando paritetica l'incidenza dei valori indicati in ciascuna tabella, fra quelle elaborate da tribunali cui siano addetti poche decine di giudici e quelle adottate presso uffici giudiziari dove operino diverse centinaia di magistrati. Difettano, del pari, indici di sicura attendibilità al fine dell'attribuzione di pesi ponderali diversificati.
La Seconda controindicazione è insita nei rilievo che una media è possibile solo tra valori aritmetici e non anche tra criteri di liquidazione, spesso non omogenei. La terza controindicazione è costituita dalla inopportunità che la Corte di legittimità contrapponga una propria scelta a quella già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) che, al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio ì valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale. Essi costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantite la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non preganti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.

Consta, d'altronde, che anche delle menzionate diversità l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha tenuto conto allorché, a seguito di un dibattito al quale hanno partecipato giudici ed avvocati (taluni anche fiduciari di importanti compagnie assicurative), il 25 giugno 2009 ha adottato la nuova tabella, significativamente denominata - in ossequio ai principi enunciati dalle sezioni unite del 2008, dunque considerati, in una alle conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sìa sociali che assicurativi - non più "Tabella per la liquidazione del danno biologico", bensì "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", di recente aggiornata (il 23.3.2011) in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'I.s.T-A-T. nel periodo 1.1.2009 - 1.1.2011.

Sono Stati contestualmente approvati i nuovi "Criteri orientativi per liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale", ai quali pure occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento.

3.2.6.- Va qui chiarito che l'avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa dsl danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod civ. non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiora entità se fossa stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati.
Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata 1'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudìzi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti.

In tanto, dunque, la violazione della regula iuris potrà essere fatta valere in seda di legittimità ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito (come accaduto nel caso di specie).

4.- La **** Assicurazioni si duole col ricorso incidentale di essere stata ritenuta obbligata al pagamento di rivalutazione ed interessi, senza adeguata motivazione che ne ponesse in luce il colpevole ritardo nell'adempinento, "al di là della somma costituente il già corrisposto massimale".

4.1.- La censura è inammissibile per difetto di interesse.

Presupposto ne sarebbe che la società assicuratrice (allora ****) fosse stata effettivamente condannata al pagamento, per interessi e maggior danno da svalutazione, oltre i limiti del già versato massimale di £.1.000.000.000. Ebbene, non solo cosi non è, ma la corte d'appello ha espressamente detto infondata la relativa domanda del ****, dichiarando poi in dispositivo che il medesimo era stato completamente risarcito con la riscossione della somma suddetta.

5.- Conclusivamente, accolti il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale, va
rigettato il ricorso incidentale del **** e dichiarato inammissibile quello della ****.

La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla stessa corte d'appallo in diversa composizione, che deciderà in base ai seguenti principi di-diritto:

"a) il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sìa in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto;

b) poiché l'equità va intesa anche come parità di trattameneo, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto".

Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

riunisce i ricorsi, accoglie il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta
il ricorso incidentale del **** e dichiara inammissibile quello della **** Assicurazioni, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Bari in diversa composizione.

Roma, 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011.

 

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