Tribunale delle imprese

di Leonardo Serra

Il Tribunale delle imprese è una sezione specializzata in materia di impresa istituita presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino).

Indice

1. Premessa

2. Organizzazione territoriale e strutturale

3. Competenza per materia

4. Competenza per territorio

5. Contributo unificato

6. Entrata in vigore

1. Premessa

Con la definitiva emanazione dell'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, il nostro legislatore ha apportato novità significative al D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, introducendo il Tribunale delle Imprese, con l'obiettivo di ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale.

L'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 si propone infatti di istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa cui affidare la trattazione di controversie in cui risulta particolarmente sentita la necessità di assicurare un'elevata specializzazione del Giudice in ragione dello specifico tasso tecnico richiesto dallo studio della materia.

Il nostro legislatore ha dunque ritenuto opportuno valorizzare l'esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, conferendo a queste ultime anche la cognizione delle controversie in materia societaria, nonché di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.

2. Organizzazione territoriale e strutturale

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come novellato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Nel caso non fossero esistenti nelle città elencate al novellato art. 1, comma 1, del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, le sezioni specializzate in materia di impresa dovranno comunque essere istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione.

Il nuovo comma 1-bis all'art. 1 del D.lgs. 26 giugno 2003, prevede difatti l'istituzione di una sezione specializzata in materia di impresa anche presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia, mentre per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte di Appello di Torino.

Con riferimento alla composizione delle sezioni e degli organi giudicanti, l'art. 2 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, stabilisce che i Giudici che compongono le sezioni specializzate debbano essere scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, con conseguente affermazione di un alto livello di specializzazione.

Il Presidente del Tribunale o della Corte di Appello potranno assegnare ai Giudici delle sezioni specializzate anche la trattazione di processi differenti, a condizione che tale attribuzione non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa.

E' dunque chiaro il duplice obiettivo perseguito dal nostro legislatore attraverso la costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa.

L'istituzione del Tribunale delle Imprese consentirà, da un lato, la concentrazione della trattazione delle controversie presso un numero ridotto di uffici giudiziari, dall'altro, si assisterà ad una presumibile riduzione dei tempi di definizione delle cause in cui sono parti processuali le società di medio e/o grandi dimensioni, così da assicurare loro un incremento della competitività di tali imprese sul mercato garantita dalla maggiore celerità nella conclusione dei procedimenti.

3. Competenza per materia

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno innanzituto competenza a decidere sulle seguenti materie:

(1) controversie di cui all'articolo 134 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, quali:

   (a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli art. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate,

   (b) le controversie nelle materie disciplinate dagli art. 64, 65, 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;

   (c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il Giudice ordinario;

   (d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di cui conosce il Giudice ordinario;

(2) controversie in materia di diritto d'autore;

(3) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);

(4) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono altresì competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.

Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto:

(a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c. edc art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447-quater, comma 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487-ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c., art. 2503-bis, comma 1, c.c. ed art. 2506-ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società);

(b) il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

(c) i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341-bis c.c.;

(d) le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

(e) i rapporti riguardanti le società controllate di cui all'art. 2359, comma 1, n. 3), c.c., le società esercitante l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497-septies c.c. e le società cooperative di cui all'art. 2545-septies c.c.;

E' altresì opportuno precisare che la competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa è stata estesa dal nostro legislatore anche ai rapporti aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al novellato art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, fatto salvo che sussista comunque la giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, si può dunque affermare che il nostro legislatore ha principalmente ritenuto opportuno limitare la cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa alle controversie aventi ad oggetto le società per azioni, le società in accomandita per azioni, nonché le altre società - anche se costituite in forma diversa - del gruppo di cui queste fanno parte.

Nell'ambito di competenza attribuita alle sezioni specializzate in materia di impresa sono state fatte rientrare le controversie fra soci e tra soci e società, le cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni ulteriore fattispecie negoziale inerente le partecipazioni sociali, le impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, ele impugnazioni delle delibere e decisioni in materia di patti parasociali.

Le sezioni specializzate in materia di impresa estendono la loro competenza anche alle cause da radicarsi contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché per le controversie concernenti le azioni di responsabilità azionate dai creditori delle società controllate contro quelle che le controllano.

4. Competenza per territorio

Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 4 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, la trattazione delle controversie di cui sono competenti a conoscere le sezioni specializzate in materia di impresa deve essere assegnata attraverso l'ausilio degli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano.

Le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione andranno innanzitutto assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168.

Con riferimento invece alle sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello non aventi sede nei capoluoghi di regione, andranno assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di Corte d'appello.

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono solamente 12 su tutto il territorio nazionale cui si aggiungerà quella da istituirsi presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia così come previsto dall'art. 1, comma 1-bis, del D.lgs. 26 giugno 2003.

Le controversie di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di primo e secondo grado andranno pertanto assegnate secondo il criterio di attribuzione territoriale indicato nella tabella riepilogativa sottostante.

Distretti di Corte di Appello

Sezione specializzata

competente per territorio

Bari, Lecce, Taranto e Potenza,

Bari

Bologna ed Ancona

Bologna

Brescia

Brescia

Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro

Catania

Firenze e Perugia

Firenze

Genova

Genova

Milano

Milano

Napoli, Salerno e Campobasso,

Napoli

Palermo e Caltanisetta

Palermo

Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari

Roma

Torino ed Aosta

Torino

Trieste

Trieste

Venezia, Trento e Bolzano

Venezia

Alla luce del quadro dei criteri di distribuzione della competenza per territorio, così come tratteggiate dal combinato disposto ex art. 1 ed art. 4 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, le domande giudiziali promosse, in prima od in seconda istanza, dai soggetti interessati dovranno pertanto essere formulate avanti al Tribunale od alla Corte di Appello presso cui sono istituite le sezioni specializzate in materia di impresa territorialmente competenti.

5. Contributo unificato

L'art. 2, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha inoltre introdotto il comma 1-bis all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), apportando un signifcativo e consistente incremento degli importi dovuti a titolo di contributo unificato per coloro che intendano promuove un'azione nelle materie di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

L'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede difatti che per i processi di compentenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è raddoppiato, così come previsto dalla seguente tabella riepilogativa:

Valore della controversia

Contributo unificato

Tribunale Ordinario

Contributo unificato

Tribunale delle Imprese

Fino a € 1.100,00

€ 37,00

€ 74,00

Superiore a € 1.100,00 fino a € 5.200,00

€ 85,00

€ 170,00

Superiore a € 5.200,00 fino a € 26.000,00

€ 206,00

€ 412,00

Superiore a € 26.000,00 fino a € 52.000,00

€ 450,00

€ 900,00

Superiore a € 52.000,00 fino a € 260.000,00

€ 660,00

€ 1.320,00

Superiore a € 260.000,00 fino a € 520.000,00

€ 1.056,00

€ 2.212,00

Superiore a € 520.000,00

€ 1.466,00

€ 2.932,00

La costituzione di un Giudice specializzato in materia di impresa è pertanto accompagnata dall’aumento del contributo unificato dovuto per le cause devolute alla cognizione di tale nuovo organo giurisdizionale.

E' presumibile ritenere che attraverso tale previsione, il nostro legislatore si proponga di frenare il livello di litigiosità avanti agli organi della giurisdizione ordinaria con l'obbiettivo di indirizzare le parti interessate a radicare il contenzioso verso forme alternative di definizione delle controversie quali sono ad esempio gli strumenti della conciliazione o dell'arbitrato.

6. Entrata in vigore

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012) e convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012), le disposizioni per l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa troveranno applicazione ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, prevista per il prossimo 20.09.2012.