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Personale statale: sulle schede valutative ampia discrezionalità della P.A.-TAR Piemonte-Torino, sez. I, sentenza 30.01.2012 n° 136 –commento e testo-(Simone Marani)

 

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In materia di rapporti informativi l'autorità giudicante dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo dell'eccesso di potere.


 

E' quanto ha stabilito il T.A.R. Piemonte, con le sentenze del 30 gennaio 2012, nn. 136 e 139.


 

La fattispecie vedeva un funzionario in servizio nella Polizia di Stato impugnare un rapporto informativo per l'anno 2004 in merito ai punteggi attribuiti in relazione ai parametri di "Capacità di valutazione del personale", "Qualità dei rapporti all'interno dell'amministrazione" e "Rendimento complessivo". In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che, relativamente alla capacità di valutazione del personale, gli fosse stato attribuito il punteggio di 2, per non essere stato in grado di effettuare una serena e corretta valutazione della personalità e delle attitudini dei collaboratori e per non essere riuscito ad esaltarne le capacità.


 

Il Supremo Consesso di giustizia amministrativa ha avuto modo di chiarire, a più riprese, come, relativamente ai rapporti informativi del personale statale, il principio di non obbligatorietà della motivazione discorsiva, essendo i coefficienti numerici già di per se stessi congiuntamente espressivi del giudizio formulato, precisando che i suddetti principi valgano quando l'oscillazione dei coefficenti si mantenga entro limiti contenuti. Di conseguenza, solo quando si verifica una consistente caduta del punteggio i principi di coerenza dell'azione amministrativa e di garanzia dei singoli impongono che della stessa sia data adeguata motivazione.


 

Nel caso di specie, l'oscillazione in peius del punteggio si era mantenuta entro limiti contenuti, di modo che non abbisognava di ulteriore motivazione oltre quella già insita nell'attribuzione dei punteggi. La valutazione del ricorrente, infatti, era stata dequotata dal punteggio massimo di 3 a quello largamente positivo di 2.


 

Secondariamente, il collegio ha avuto modo di precisare come, sotto il profilo della violazione dell'art. 2, l. 241/1990, non possa essere ritenuto inutile il giudizio tardivamente formulato dall'amministrazione in relazione all'interesse del ricorrente di correggere il suo comportamento, se si considera come anche un giudizio tardivo sia atto ad orientare l'agire dell'interessato pro futuro, ossia per l'anno a venire.


 

Per principio pacificamente accolto dalla giurisprudenza amministrativa, il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legge per l'adozione di un provvedimento non inficia la legittimità del provvedimento stesso, posto che la violazione dell'art. 2 della legge 241/1990, nella parte in cui stabilisce il termine per la conclusione del procedimento, anche se può rilevare ad altri effetti, non si traduce in un vizio di legittimità del provvedimento adottato dall'amministrazione.


 

(Altalex, Nota di Simone Marani)


 

T.A.R.


 

Piemonte - Torino


 

Sezione I


 

Sentenza 26-30 gennaio 2012, n. 136


 

Massima e testo integrale

In tema di rapporti informativi, se l'oscillazione del punteggio si mantiene entro limiti contenuti, non sussiste l'obbligo, in capo all'amministrazione, di motivazione discorsiva, essendo i coefficienti numerici sufficientemente espressivi del giudizio formulato.


 

(Fonte: Massimario.it - 7/2012. Cfr. nota di Simone Marani)


 


 


 

T.A.R.


 

Piemonte - Torino


 

Sezione I


 

Sentenza 26-30 gennaio 2012, n. 136


 

N. 00136/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01376/2008 REG.RIC.


 

REPUBBLICA ITALIANA


 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


 

(Sezione Prima)


 

ha pronunciato la presente


 

SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2008, proposto da: U. D., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cotto, con domicilio eletto presso Carlo Cotto in Torino, via Botero, 17;


 

contro Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; per l'annullamento del rapporto informativo per l'anno 2006 redatto dal Ministero dell'Interno - Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e Valle d'Aosta, - relativamente al punteggio complessivo conseguito ed in particolare in relazione ai punteggi attribuiti nei parametri "E3 - qualità morali e di carattere"; "E5 - denso del dovere"; "E6 - rendimento complessivo: raggiungimento dei risultati prefissati ed apporto concreto al buon andamento dell'Ufficio"; nonché in relazione ai punteggi attribuiti nei parametri "A5 - capacità di valutazione del personale" adottato il 6.5.2008 e comunicato il 3.9.2008;


 

nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore conseguenziale statuizione.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;


 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;


 

Viste le memorie difensive;


 

Visti tutti gli atti della causa;


 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO


 

1.1.Con il gravame in epigrafe il ricorrente, Funzionario della Polizia di Stato, impugna il rapporto informativo per l’ano 2006 relativamente al punteggio complessivo conseguito e in relazione ai punteggi attribuiti nei parametri “E3 – Qualità morali e di carattere”, “E5 – Senso del dovere”, “E6 – rendimento complessivo: raggiungimento dei risultati prefissati ed apporto concreto al buon andamento dell’Ufficio”; “A5 – capacità di valutazione del personale”.


 

1.2. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione a mezzo della difesa erariale con atto di costituzione e documentazione depositati il 14.10.2010.


 

In vista della pubblica Udienza del 26.1.2012 entrambe le parti producevano memorie difensive il 23.12.2011.


 

Procuceva poi il ricorrente memoria di replica il 4.1.2012.


 

Pervenuto l’affare alla predetta Udienza pubblica, sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Primo Referendario Alfonso Graziano il ricorso veniva spedito in decisione.


 

Il gravame è affidato a due motivi che vengono appresso illustrati in uno con il loro distinto scrutinio.


 

2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e dell’art. 62 del D.P.R. n. 335/1992; violazione del D.M. 2.2.1993, n. 284 Tabella A Direzione Centrale del Personale – Parte I°, violazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per sviamento.


 

Si duole in proposito che il D.P.R. 335/92 costituente attuazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 in materi di termine per concludere il procedimento amministrativo, all’art. 62 stabilisce che per il personale con qualifica inferiore a dirigente superiore, quale il ricorrente, il rapporto informativo deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno, laddove nel caso all’esame il provvedimento è stato adottato solo il 4.11.2005. A sua volta il D.M. 285/93, Tabella A stabilisce che per l’adozione dei rapporti informativi il termine ex art 62 del D.P.R. n. 335/1992 è fissato in 270 giorni. Nel caso al vaglio della Sezione il provvedimento è stato redatto decorsi 826 giorni e quindi in violazione delle citate disposizioni statali. Di conseguenza la conoscenza del giudizio sull’operato di un funzionario espresso dopo molto tempo rispetto al tempo cui l’operato del medesimo si riferisce, rende l’emanazione del giudizio finale inutile non consentendo al funzionario di correggere tempestivamente il proprio comportamento.


 

2.2. La censura è infondata in diritto posto che costituisce principio pacifico in giurisprudenza l’assunto secondo cui il mancato rispetto dei termini stabilite dalla legge per l’adozione di un provvedimento non inficia la legittimità del provvedimento stesso essendosi infatti affermato che “La violazione dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, nella parte in cui stabilisce il termine per la conclusione del procedimento, anche se può rilevare ad altri effetti non si traduce in un vizio di legittimità del provvedimento adottato dall'amministrazione”(Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3455;in terminis, T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III,09 febbraio 2007, n. 252; T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 settembre 2003, n. 1028).


 

In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato in sede consultiva con specifico riferimento ai termini per la compilazione dei rapporti informativi di cui all’invocato art. 62, D.P.R. n. 335/1992, con il parere della Sez. I, 17.5.2006, n. 1951 citato e allegato dalla difesa dello Stato.


 

3.1. Al secondo e più corposo mezzo di gravame sono invece affidate le censure sostanziali di violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria.


 

Lamenta il ricorrente che i giudizi espressi non trovano riscontro nei numerosi incarichi assegnati al ricorrente nell’anno di riferimento e nell’impegno in essi profuso. Per i parametri “qualità morali e di carattere”, “senso del dovere” e “rendimento complessivo”, a fronte della massima valutazione di punti 3 espressa dagli organi redattori del rapporto informativo impugnato, il Consiglio di amministrazione ha ridotto il relativo punteggio a soli due punti con la formula ritenuta di stile, per cui “preso atto del rapporto informativo e avuto riguardo ad ogni altro elemento di giudizio rilevabile agli atti d’ufficio si ritiene il funzionario meritevole di punti due anziché tre per le seguenti voci” predette. Si duole il D. che sul parametro E3 – qualità morali e di carattere – l’allegato esplicativo al D.M. 6.5.1996 recante i nuovi modelli dei rapporti informativi per la Polizia di Stato prevede doversi valutare “il grado di adesione ai principi fondamentali quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza”. Per il parametro “E5 – senso del dovere” l’articolato citato prevede doversi valutare “il grado di spirito di sacrificio ed attaccamento alle Istituzioni”. Sul parametro “E6 – rendimento complessivo, il citato allegato stabilisce doversi valutare “il raggiungimento dei risultati prefissati e l’apporto concreto reso al buon andamento dell’Ufficio”.


 

Si duole analiticamente il deducente che la valutazione riduttiva espressa dall’organo superiore contrasti con quanto invece ritenuto dai redattori del rapporto informativo che erano in stretto contatto con lui e come tali meglio ne potevano attestare le qualità.


 

Si duole ancora come nella medesima giornata il Consiglio di amministrazione abbia invece elevato per i medesimi parametri il punteggio conseguito nell’anno 2005 da 2 a tre punti.


 

3.2. Le doglianze or ora riassunte non persuadono il Collegio e vanno conseguentemente disattese alla luce della giurisprudenza formatasi sull’argomento nonché delle risultanze emergenti dagli atti depositati dalla difesa dello Stato.


 

Quanto al primo profilo rammenta il Collegio come la giurisprudenza, autorevole, abbia chiarito relativamente ai rapporti informativi del personale statale il principio di non obbligatorietà della motivazione discorsiva essendo i coefficienti numerici già di per se stessi congiuntamente espressivi del giudizio formulato (T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, 7.10.2009, n. 1588; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7067/2004) e che tali principi “valgono quando l’oscillazione dei coefficienti si mantenga entro limiti contenuti” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.6.2004, n. 4016; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 30.3.2005, n. 2206) precisandosi ancora che “solo allorquando si verifica una consistente caduta del punteggio i principi di coerenza dell’azione amministrativa e di garanzia dei singoli impongono che della stessa sia data adeguata motivazione” (T.A.R. Liguria, Sez. I, 16.5.2005, n. 3787)


 

Ora, non è chi non veda come nel caso al vaglio della Sezione l’oscillazione in peius del punteggio si è mantenuta entro limiti contenuti, talché non abbisognava di ulteriore motivazione oltre quella già insita nell’attribuzione dei punteggi. La valutazione del ricorrente è infatti dequotata dal punteggio massimo di 3 a quello largamente positivo di 2.


 

Va pure tenuto nel debito conto che in materia il Giudice amministrativo d’appello ha efficacemente chiarito proprio con riguardo ai parametri di cui il ricorrente lamenta ingiusta valutazione, che “La valutazione delle qualità del dipendente, del suo modo di effettuare la prestazione lavorativa e di rapportarsi con i propri colleghi e terzi contenuta nel rapporto informativo, è giudizio connotato da un certo margine di apprezzamento di merito, che lo rende sindacabile (…) sotto i profili della carenza di presupposti e della macroscopica irragionevolezza” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.10.2005, n. 5423).


 

Nel caso di specie il ricorrente non offre elementi di giudizio idonei a fornire principio di prova di una macroscopica irragionevolezza o della carenza d i presupposti, limitandosi da un lato a rilevare contraddittorietà dell’impugnato giudizio con le valutazioni espresse dagli organi inferiori e dall’altro la generica inadeguatezza del voto di 2 con le sue qualità, gli incarichi attribuiti e l’impegno profuso.


 

Ma, all’evidenza, siffatte lamentele non appaiono idonee a comprovare l’emersione dei delineati profili dell’eccesso di potere che soli rendono ammissibile in subiecta materia il sindacato di legittimità. Il tutto senza peraltro sottacere che una diffusa motivazione si sarebbe resa necessaria alla luce della richiamata giurisprudenza, solo ove la caduta di punteggio fosse stata notevole e non invece marginale come nel caso all’esame, transitando da 3 a 2.


 

3.3. Quanto poi alla presunta lamentata contraddittorietà con il punteggio massimo di 3 conseguito per l’anno precedente durante il quale le pratiche esaminate dall’ufficio Ricompense erano inferiori a quelle vagliate nel 2004 rimarca il Collegio come nella valutazione dei rapporti informativi, per giurisprudenza consolidata non è configurabile il vizio dell’eccesso di potere per contraddittorietà tra i giudizi espressi nei vari anni di riferimento atteso che i rapporti informativi sono autonomi e indipendenti tra loro (T.A.R. Liguria, Sez. II, 24.4.2008, n. 766; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 11.9.2007, n. 8483; Consiglio di Stato, Sez. IV, 21.4.2008, n.1764; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17.11.1987, n.660).


 

3.4. Rimarca ancora debitamente il Collegio che secondo i disposti dell’invocato D.M. 6.5.1996, la valutazione di punti 2 attribuita al ricorrente dall’organo superiore ha il significato di giudizio positivo e non deve intendersi negativa. L’assegnazione di punti 3 avente significato di giudizio “elevato” denota invece una “straordinarietà” nelle qualità dell’interessato e nell’espletamento delle sue mansioni.


 

In fatto la difesa erariale fa notare come al ricorrente sia stato assegnato il punteggio massimo di 3 “elevato”in ben 19 elementi di giudizio e di 2 “positivo” nei restanti 5 elementi.


 

Il che, oltre a costituire uno scollamento minimale, è motivato sulla base di riscontrati comportamenti omissivi e negligenti del funzionario (ecco in cosa consiste quel “ogni altro elemento di giudizio rilevabile agli atti d’ufficio” che il ricorrente ritiene invece infondatamente una formula di stile) che risulta dalla documentazione versata in atti, essere stato destinatario della sanzione disciplinare della pena pecuniaria inflitta con Decreto del Capo della Polizia il 4.4.2006 (proprio nell’arco temporale di riferimento del gravato rapporto informativo) per la violazione prevista dall’art. 4, n. 18 del D.P.R. n. 737/1981. La motivazione di siffatta sanzione risulta la seguente: “non ha dimostrato quell’equilibrio e quella ponderatezza nelle decisioni che si ritiene debbano caratterizzare ogni appartenente alla Polizia di Stato, soprattutto per chi ricopre una qualifica superiore come quella del funzionario in questione, influenzando la condotta di un agente ausiliario per comportamenti che si sono rivelati negativi. Nella circostanza, il funzionario non ha agito con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, assumendo, quindi, un comportamento non confacente alle funzioni rivestite”( vedasi l’All. 1, della produzione 14.10.2010 dell’Avvocatura di Stato, Relazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7.9.2009, pag. 6).


 

A parere del Collegio risulta pertanto ampiamente giustificata la riduzione del punteggio da 3 a 2 relativamente ai 5 parametri residui ed ardimentoso, se non pretestuoso, da parte del ricorrente pretendere di sostenere l’irragionevolezza e la carenza di presupposti nell’impugnata valutazione.


 

Pone doverosamente in luce il Collegio come il D. sta impugnando comunque una valutazione di “ottimo” con punti 67, quale quella che alla fine gli è stata attribuita (v. Relazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del 7.9.2009, pag. 5, All. 1 produzione difesa erariale del 14.10.2010).Si è quindi al limite dell’inammissibilità per carenza di interesse oltre che per la richiesta di un sindacato del merito dell’azione amministrativa.


 

3.5. Inammissibile perché generica oltre che destituita di principio di prova e contraddetta dall’episodio appena tratteggiato, è l’ultima doglianza del ricorrente, secondo la quale i punteggi attribuitigli confermano quello contenuto nel rapporto informativo per il 2004 allorché il funzionario ebbe a querelare il superiore De Donno.


 

A suo dire non vi sarebbero stati nel 2006 fatti che abbiano consentito di ritenere sul piano oggettivo una valutazione inferiore al massimo, essendo “tutti fatti a cui si riferisce la querela presentata nei confronti del De Donno relativi ad altri anni e non nel 2006” (ricorso, pag. 12).


 

Siffatte asserzioni sono smentite proprio dalla circostanza di cui si è appena riferito, secondo cui proprio nel 2006 il ricorrente è stato oggetto di provvedimento disciplinare, per aver assunto, in sintesi “un comportamento non confacente alle funzioni rivestite”.


 

In definitiva, al lume delle svolte considerazioni il ricorso si profila infondato e va conseguentemente respinto.


 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


 

P.Q.M.


 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)


 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.


 

Condanna il ricorrente a pagare all’Amministrazione degli Interni le spese di lite che liquida in complessive € 1.000,00.


 

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:


 

Richard Goso, Presidente FF Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore Paola Malanetto, Referendario


 

L'ESTENSORE


 

IL PRESIDENTE


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA


 

Il 30/01/2012, n. 136


 

IL SEGRETARIO


 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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