Altalex.it
In materia di rapporti
informativi l'autorità giudicante dispone di ampia
discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo
solo sotto il profilo dell'eccesso di potere.
E' quanto ha stabilito il
T.A.R. Piemonte, con le sentenze del 30 gennaio 2012,
nn. 136 e 139.
La fattispecie vedeva un
funzionario in servizio nella Polizia di Stato impugnare
un rapporto informativo per l'anno 2004 in merito ai
punteggi attribuiti in relazione ai parametri di
"Capacità di valutazione del personale", "Qualità dei
rapporti all'interno dell'amministrazione" e "Rendimento
complessivo". In particolare, il ricorrente si doleva
del fatto che, relativamente alla capacità di
valutazione del personale, gli fosse stato attribuito il
punteggio di 2, per non essere stato in grado di
effettuare una serena e corretta valutazione della
personalità e delle attitudini dei collaboratori e per
non essere riuscito ad esaltarne le capacità.
Il Supremo Consesso di
giustizia amministrativa ha avuto modo di chiarire, a
più riprese, come, relativamente ai rapporti informativi
del personale statale, il principio di non
obbligatorietà della motivazione discorsiva, essendo i
coefficienti numerici già di per se stessi
congiuntamente espressivi del giudizio formulato,
precisando che i suddetti principi valgano quando
l'oscillazione dei coefficenti si mantenga entro limiti
contenuti. Di conseguenza, solo quando si verifica una
consistente caduta del punteggio i principi di coerenza
dell'azione amministrativa e di garanzia dei singoli
impongono che della stessa sia data adeguata
motivazione.
Nel caso di specie,
l'oscillazione in peius del punteggio si era mantenuta
entro limiti contenuti, di modo che non abbisognava di
ulteriore motivazione oltre quella già insita
nell'attribuzione dei punteggi. La valutazione del
ricorrente, infatti, era stata dequotata dal punteggio
massimo di 3 a quello largamente positivo di 2.
Secondariamente, il
collegio ha avuto modo di precisare come, sotto il
profilo della violazione dell'art. 2, l. 241/1990, non
possa essere ritenuto inutile il giudizio tardivamente
formulato dall'amministrazione in relazione
all'interesse del ricorrente di correggere il suo
comportamento, se si considera come anche un giudizio
tardivo sia atto ad orientare l'agire dell'interessato
pro futuro, ossia per l'anno a venire.
Per principio
pacificamente accolto dalla giurisprudenza
amministrativa, il mancato rispetto dei termini
stabiliti dalla legge per l'adozione di un provvedimento
non inficia la legittimità del provvedimento stesso,
posto che la violazione dell'art. 2 della legge
241/1990, nella parte in cui stabilisce il termine per
la conclusione del procedimento, anche se può rilevare
ad altri effetti, non si traduce in un vizio di
legittimità del provvedimento adottato
dall'amministrazione.
(Altalex, Nota di Simone
Marani)
T.A.R.
Piemonte - Torino
Sezione I
Sentenza 26-30 gennaio
2012, n. 136
Massima e testo integrale
In tema di rapporti
informativi, se l'oscillazione del punteggio si mantiene
entro limiti contenuti, non sussiste l'obbligo, in capo
all'amministrazione, di motivazione discorsiva, essendo
i coefficienti numerici sufficientemente espressivi del
giudizio formulato.
(Fonte: Massimario.it -
7/2012. Cfr. nota di Simone Marani)
T.A.R.
Piemonte - Torino
Sezione I
Sentenza 26-30 gennaio
2012, n. 136
N. 00136/2012
REG.PROV.COLL.
N. 01376/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 1376 del 2008, proposto da: U. D.,
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cotto, con
domicilio eletto presso Carlo Cotto in Torino, via
Botero, 17;
contro Ministero
dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Dello Stato, domiciliato per legge in Torino, corso
Stati Uniti, 45; per l'annullamento del rapporto
informativo per l'anno 2006 redatto dal Ministero
dell'Interno - Compartimento Polizia Ferroviaria per il
Piemonte e Valle d'Aosta, - relativamente al punteggio
complessivo conseguito ed in particolare in relazione ai
punteggi attribuiti nei parametri "E3 - qualità morali e
di carattere"; "E5 - denso del dovere"; "E6 - rendimento
complessivo: raggiungimento dei risultati prefissati ed
apporto concreto al buon andamento dell'Ufficio"; nonché
in relazione ai punteggi attribuiti nei parametri "A5 -
capacità di valutazione del personale" adottato il
6.5.2008 e comunicato il 3.9.2008;
nonché per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati,
conseguenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore
conseguenziale statuizione.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Alfonso
Graziano e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Con il gravame in
epigrafe il ricorrente, Funzionario della Polizia di
Stato, impugna il rapporto informativo per l’ano 2006
relativamente al punteggio complessivo conseguito e in
relazione ai punteggi attribuiti nei parametri “E3 –
Qualità morali e di carattere”, “E5 – Senso del dovere”,
“E6 – rendimento complessivo: raggiungimento dei
risultati prefissati ed apporto concreto al buon
andamento dell’Ufficio”; “A5 – capacità di valutazione
del personale”.
1.2. Si costituiva in
giudizio l’Amministrazione a mezzo della difesa erariale
con atto di costituzione e documentazione depositati il
14.10.2010.
In vista della pubblica
Udienza del 26.1.2012 entrambe le parti producevano
memorie difensive il 23.12.2011.
Procuceva poi il
ricorrente memoria di replica il 4.1.2012.
Pervenuto l’affare alla
predetta Udienza pubblica, sulle conclusioni delle parti
e la Relazione del Primo Referendario Alfonso Graziano
il ricorso veniva spedito in decisione.
Il gravame è affidato a
due motivi che vengono appresso illustrati in uno con il
loro distinto scrutinio.
2.1. Con il primo motivo
di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2
della L. n. 241/1990 e dell’art. 62 del D.P.R. n.
335/1992; violazione del D.M. 2.2.1993, n. 284 Tabella A
Direzione Centrale del Personale – Parte I°, violazione
dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa, eccesso di potere per sviamento.
Si duole in proposito che
il D.P.R. 335/92 costituente attuazione dell’art. 2
della L. n. 241/90 in materi di termine per concludere
il procedimento amministrativo, all’art. 62 stabilisce
che per il personale con qualifica inferiore a dirigente
superiore, quale il ricorrente, il rapporto informativo
deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun
anno, laddove nel caso all’esame il provvedimento è
stato adottato solo il 4.11.2005. A sua volta il D.M.
285/93, Tabella A stabilisce che per l’adozione dei
rapporti informativi il termine ex art 62 del D.P.R. n.
335/1992 è fissato in 270 giorni. Nel caso al vaglio
della Sezione il provvedimento è stato redatto decorsi
826 giorni e quindi in violazione delle citate
disposizioni statali. Di conseguenza la conoscenza del
giudizio sull’operato di un funzionario espresso dopo
molto tempo rispetto al tempo cui l’operato del medesimo
si riferisce, rende l’emanazione del giudizio finale
inutile non consentendo al funzionario di correggere
tempestivamente il proprio comportamento.
2.2. La censura è
infondata in diritto posto che costituisce principio
pacifico in giurisprudenza l’assunto secondo cui il
mancato rispetto dei termini stabilite dalla legge per
l’adozione di un provvedimento non inficia la
legittimità del provvedimento stesso essendosi infatti
affermato che “La violazione dell'art. 2, l. n. 241 del
1990, nella parte in cui stabilisce il termine per la
conclusione del procedimento, anche se può rilevare ad
altri effetti non si traduce in un vizio di legittimità
del provvedimento adottato
dall'amministrazione”(Consiglio di Stato, Sez. VI, 22
giugno 2007, n. 3455;in terminis, T.A.R. Sicilia -
Catania, Sez. III,09 febbraio 2007, n. 252; T.A.R.
Liguria, Sez. I, 18 settembre 2003, n. 1028).
In tal senso si è
pronunciato anche il Consiglio di Stato in sede
consultiva con specifico riferimento ai termini per la
compilazione dei rapporti informativi di cui
all’invocato art. 62, D.P.R. n. 335/1992, con il parere
della Sez. I, 17.5.2006, n. 1951 citato e allegato dalla
difesa dello Stato.
3.1. Al secondo e più
corposo mezzo di gravame sono invece affidate le censure
sostanziali di violazione dell’art. 3 della L. n.
241/90, eccesso di potere per erronea valutazione dei
fatti e dei presupposti, contraddittorietà, difetto di
istruttoria.
Lamenta il ricorrente che
i giudizi espressi non trovano riscontro nei numerosi
incarichi assegnati al ricorrente nell’anno di
riferimento e nell’impegno in essi profuso. Per i
parametri “qualità morali e di carattere”, “senso del
dovere” e “rendimento complessivo”, a fronte della
massima valutazione di punti 3 espressa dagli organi
redattori del rapporto informativo impugnato, il
Consiglio di amministrazione ha ridotto il relativo
punteggio a soli due punti con la formula ritenuta di
stile, per cui “preso atto del rapporto informativo e
avuto riguardo ad ogni altro elemento di giudizio
rilevabile agli atti d’ufficio si ritiene il funzionario
meritevole di punti due anziché tre per le seguenti
voci” predette. Si duole il D. che sul parametro E3 –
qualità morali e di carattere – l’allegato esplicativo
al D.M. 6.5.1996 recante i nuovi modelli dei rapporti
informativi per la Polizia di Stato prevede doversi
valutare “il grado di adesione ai principi fondamentali
quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza”. Per
il parametro “E5 – senso del dovere” l’articolato citato
prevede doversi valutare “il grado di spirito di
sacrificio ed attaccamento alle Istituzioni”. Sul
parametro “E6 – rendimento complessivo, il citato
allegato stabilisce doversi valutare “il raggiungimento
dei risultati prefissati e l’apporto concreto reso al
buon andamento dell’Ufficio”.
Si duole analiticamente il
deducente che la valutazione riduttiva espressa
dall’organo superiore contrasti con quanto invece
ritenuto dai redattori del rapporto informativo che
erano in stretto contatto con lui e come tali meglio ne
potevano attestare le qualità.
Si duole ancora come nella
medesima giornata il Consiglio di amministrazione abbia
invece elevato per i medesimi parametri il punteggio
conseguito nell’anno 2005 da 2 a tre punti.
3.2. Le doglianze or ora
riassunte non persuadono il Collegio e vanno
conseguentemente disattese alla luce della
giurisprudenza formatasi sull’argomento nonché delle
risultanze emergenti dagli atti depositati dalla difesa
dello Stato.
Quanto al primo profilo
rammenta il Collegio come la giurisprudenza, autorevole,
abbia chiarito relativamente ai rapporti informativi del
personale statale il principio di non obbligatorietà
della motivazione discorsiva essendo i coefficienti
numerici già di per se stessi congiuntamente espressivi
del giudizio formulato (T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez.
II, 7.10.2009, n. 1588; Consiglio di Stato, Sez. IV, n.
7067/2004) e che tali principi “valgono quando
l’oscillazione dei coefficienti si mantenga entro limiti
contenuti” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.6.2004, n.
4016; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 30.3.2005, n. 2206)
precisandosi ancora che “solo allorquando si verifica
una consistente caduta del punteggio i principi di
coerenza dell’azione amministrativa e di garanzia dei
singoli impongono che della stessa sia data adeguata
motivazione” (T.A.R. Liguria, Sez. I, 16.5.2005, n.
3787)
Ora, non è chi non veda
come nel caso al vaglio della Sezione l’oscillazione in
peius del punteggio si è mantenuta entro limiti
contenuti, talché non abbisognava di ulteriore
motivazione oltre quella già insita nell’attribuzione
dei punteggi. La valutazione del ricorrente è infatti
dequotata dal punteggio massimo di 3 a quello largamente
positivo di 2.
Va pure tenuto nel debito
conto che in materia il Giudice amministrativo d’appello
ha efficacemente chiarito proprio con riguardo ai
parametri di cui il ricorrente lamenta ingiusta
valutazione, che “La valutazione delle qualità del
dipendente, del suo modo di effettuare la prestazione
lavorativa e di rapportarsi con i propri colleghi e
terzi contenuta nel rapporto informativo, è giudizio
connotato da un certo margine di apprezzamento di
merito, che lo rende sindacabile (…) sotto i profili
della carenza di presupposti e della macroscopica
irragionevolezza” (Consiglio di Stato, Sez. VI,
6.10.2005, n. 5423).
Nel caso di specie il
ricorrente non offre elementi di giudizio idonei a
fornire principio di prova di una macroscopica
irragionevolezza o della carenza d i presupposti,
limitandosi da un lato a rilevare contraddittorietà
dell’impugnato giudizio con le valutazioni espresse
dagli organi inferiori e dall’altro la generica
inadeguatezza del voto di 2 con le sue qualità, gli
incarichi attribuiti e l’impegno profuso.
Ma, all’evidenza, siffatte
lamentele non appaiono idonee a comprovare l’emersione
dei delineati profili dell’eccesso di potere che soli
rendono ammissibile in subiecta materia il sindacato di
legittimità. Il tutto senza peraltro sottacere che una
diffusa motivazione si sarebbe resa necessaria alla luce
della richiamata giurisprudenza, solo ove la caduta di
punteggio fosse stata notevole e non invece marginale
come nel caso all’esame, transitando da 3 a 2.
3.3. Quanto poi alla
presunta lamentata contraddittorietà con il punteggio
massimo di 3 conseguito per l’anno precedente durante il
quale le pratiche esaminate dall’ufficio Ricompense
erano inferiori a quelle vagliate nel 2004 rimarca il
Collegio come nella valutazione dei rapporti
informativi, per giurisprudenza consolidata non è
configurabile il vizio dell’eccesso di potere per
contraddittorietà tra i giudizi espressi nei vari anni
di riferimento atteso che i rapporti informativi sono
autonomi e indipendenti tra loro (T.A.R. Liguria, Sez.
II, 24.4.2008, n. 766; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II,
11.9.2007, n. 8483; Consiglio di Stato, Sez. IV,
21.4.2008, n.1764; Consiglio di Stato, Sez. IV,
17.11.1987, n.660).
3.4. Rimarca ancora
debitamente il Collegio che secondo i disposti
dell’invocato D.M. 6.5.1996, la valutazione di punti 2
attribuita al ricorrente dall’organo superiore ha il
significato di giudizio positivo e non deve intendersi
negativa. L’assegnazione di punti 3 avente significato
di giudizio “elevato” denota invece una
“straordinarietà” nelle qualità dell’interessato e
nell’espletamento delle sue mansioni.
In fatto la difesa
erariale fa notare come al ricorrente sia stato
assegnato il punteggio massimo di 3 “elevato”in ben 19
elementi di giudizio e di 2 “positivo” nei restanti 5
elementi.
Il che, oltre a costituire
uno scollamento minimale, è motivato sulla base di
riscontrati comportamenti omissivi e negligenti del
funzionario (ecco in cosa consiste quel “ogni altro
elemento di giudizio rilevabile agli atti d’ufficio” che
il ricorrente ritiene invece infondatamente una formula
di stile) che risulta dalla documentazione versata in
atti, essere stato destinatario della sanzione
disciplinare della pena pecuniaria inflitta con Decreto
del Capo della Polizia il 4.4.2006 (proprio nell’arco
temporale di riferimento del gravato rapporto
informativo) per la violazione prevista dall’art. 4, n.
18 del D.P.R. n. 737/1981. La motivazione di siffatta
sanzione risulta la seguente: “non ha dimostrato
quell’equilibrio e quella ponderatezza nelle decisioni
che si ritiene debbano caratterizzare ogni appartenente
alla Polizia di Stato, soprattutto per chi ricopre una
qualifica superiore come quella del funzionario in
questione, influenzando la condotta di un agente
ausiliario per comportamenti che si sono rivelati
negativi. Nella circostanza, il funzionario non ha agito
con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle
finalità e delle conseguenze delle proprie azioni,
assumendo, quindi, un comportamento non confacente alle
funzioni rivestite”( vedasi l’All. 1, della produzione
14.10.2010 dell’Avvocatura di Stato, Relazione del
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza in data 7.9.2009, pag. 6).
A parere del Collegio
risulta pertanto ampiamente giustificata la riduzione
del punteggio da 3 a 2 relativamente ai 5 parametri
residui ed ardimentoso, se non pretestuoso, da parte del
ricorrente pretendere di sostenere l’irragionevolezza e
la carenza di presupposti nell’impugnata valutazione.
Pone doverosamente in luce
il Collegio come il D. sta impugnando comunque una
valutazione di “ottimo” con punti 67, quale quella che
alla fine gli è stata attribuita (v. Relazione del
Dipartimento della pubblica sicurezza del 7.9.2009, pag.
5, All. 1 produzione difesa erariale del 14.10.2010).Si
è quindi al limite dell’inammissibilità per carenza di
interesse oltre che per la richiesta di un sindacato del
merito dell’azione amministrativa.
3.5. Inammissibile perché
generica oltre che destituita di principio di prova e
contraddetta dall’episodio appena tratteggiato, è
l’ultima doglianza del ricorrente, secondo la quale i
punteggi attribuitigli confermano quello contenuto nel
rapporto informativo per il 2004 allorché il funzionario
ebbe a querelare il superiore De Donno.
A suo dire non vi
sarebbero stati nel 2006 fatti che abbiano consentito di
ritenere sul piano oggettivo una valutazione inferiore
al massimo, essendo “tutti fatti a cui si riferisce la
querela presentata nei confronti del De Donno relativi
ad altri anni e non nel 2006” (ricorso, pag. 12).
Siffatte asserzioni sono
smentite proprio dalla circostanza di cui si è appena
riferito, secondo cui proprio nel 2006 il ricorrente è
stato oggetto di provvedimento disciplinare, per aver
assunto, in sintesi “un comportamento non confacente
alle funzioni rivestite”.
In definitiva, al lume
delle svolte considerazioni il ricorso si profila
infondato e va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna il ricorrente a
pagare all’Amministrazione degli Interni le spese di
lite che liquida in complessive € 1.000,00.
Ordina che la presente
Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino
nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
FF Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore Paola
Malanetto, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2012, n. 136
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co.
3, cod. proc. amm.) |