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MOBBING-Cambio password e serratura integrano il danno da mobbing-Tribunale di Bologna - Sentenza 15 dicembre 2011 n. 1068-commneto-Guida diritto.it

 

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Riconosciuto il danno da mobbing, ed il relativo risarcimento, ad un lavoratore licenziato dopo aver subito per più di un anno condotte discriminatorie da parte del proprio datore di lavoro. La dipendente, responsabile del servizio fiscale di un sindacato, aveva lamentato che a partire dalla primavera del 2004 sino all’estinzione del rapporto “per motivi disciplinari”, avvenuta nel luglio dell’anno seguente, aveva subito sia da parte dei superiori che dei colleghi “comportamenti volta ad isolarla ed estrometterla dall’ambiente di lavoro”.

 

Per il tribunale di Bologna, sentenza n. 1068/2011, integrano effettivamente comportamenti vessatori e, dunque, violazione dell’articolo 2087 del codice civile, la decisione di modificare la password del computer della lavoratrice bloccandone l’utilizzo, la disattivazione del cellulare e il cambio della serratura del suo ufficio. Non solo, secondo la ricostruzione fatta propria dal giudice, i vertici aziendali avrebbero anche impartito ai propri dipendenti specifiche direttive con cui chiedevano di disattendere sistematicamente le indicazioni della ricorrente.

 

 

Non hanno, invece, convinto il tribunale le tesi della difesa secondo cui il cambio delle password sarebbe stato effettuato esclusivamente per ragioni di sicurezza e su tutti  computer, mentre la disattivazione dell’utenza telefonica era dovuta ad una bolletta molto alta e la mancata comunicazione alla irreperibilità della dipendente, in ultimo l’estromissione dalla carica di amministratore delegato sarebbe avvenuta su sua stessa richiesta.

 

 

Riconosciuta, dunque, in accordo con le valutazioni della Ctu, una menomazione permanente dell’integrità psicofisica dell’8% che, quantificata secondo le tabelle milanesi, è stata liquidata in 13.670 euro; mentre 840 euro sono dovuti per l’inabilità temporanea assoluta con riguardo ai sette giorni trascorsi in ospedale e altri 1.800 euro per l’inabilità temporanea parziale al 50% nel periodo di assenze per malattia. Infine, è scattata la condanna al pagamento di ulteriori 7.745 euro per il danno emergente dovuto alle cure mediche.

 

 

 

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