Subject: sentenza opposizione
precetto singolo condomino obbligazione parziale
Si rimette una recentissima
sentenza del Giudice di Pace di Salerno, dott. Luigi
Vingiani, ( per intero nella sezione civile) in tema di
opposizione a precetto da parte di un singolo condomino
a seguito di sentenza di condanna del condominio per
infiltrazioni.
La decisione appare interessante
perchè affronta le difficoltà pratiche per il creditore
conseguenti alla decisione emessa dalle Sezioni Unite in
data 8 aprile 2008, n. 9148, in tema di parziarietà
delle obbligazioni condominiali.
Secondo le SS.UU. per la
solidarietà è necessaria la sussistenza non soltanto
della pluralità dei debitori e dell’identica causa
dell'obbligazione, ma anche della indivisibilità della
prestazione comune”; e poiché il pagamento di una somma
di denaro è sempre divisibile, da ciò deriva “la
intrinseca parziarietà dell’obbligazione” condominiale.
Non va sottaciuto che la Corte di
Appello di Roma, nella sentenza n. 2729 del 23.6.2010 ,
ponendosi, in aperto contrasto con quanto affermato
dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota
pronuncia n. 9148 dell’8.4.2008, ha nuovamente sancito
che “la responsabilità dei condòmini per le
obbligazioni assunte dal condominio ha natura solidale
per cui ogni condomino è tenuto verso i terzi
all'adempimento per l'intero della prestazione dovuta,
liberando con l'adempimento tutti gli altri condòmini
condebitori nei cui confronti ha diritto di regresso.
I giudici romani, nel precisare che
“ l’indivisibilità della prestazione non costituisce un
requisito per differenziare le obbligazioni solidali (in
cui ciascun debitore è tenuto all'intera prestazione)
dalle obbligazioni parziarie (in cui ciascun debitore è
tenuto alla prestazione per la sua quota)”, richiamando
il dettato “chiaro e in equivoco” dell'art. 1294 c.c.
secondo cui “i condebitori sono tenuti in solido se
dalla legge o dal titolo non risulta diversamente” hanno
concluso che la regola generale è la solidarietà dei
condòmini .
Passando alla decisione segnalata,
il Giudice nel ritenere inapplicabile alla fattispecie
dell'art.654 secondo comma c.p.c. giacchè tale norma si
riferisce esclusivamente al decreto ingiuntivo mentre
nel caso in esame il titolo esecutivo è costituito da
una sentenza , ha evidenziato come la citata sentenza
9148/2008 abbia posto a carico del creditore una serie
di costi,di oneri e di ritardi che, invece, la
precedente interpretazione (obbligazione solidale) aveva
tenuto in giusta considerazione evitando altresì la
moltiplicazione dei processi con parcellizzazione del
proprio credito e rivolgersi nei confronti del singolo
condomino, rischiando, in caso di insolvenza, anche la
perdita di porzione del proprio credito non potendo
rivalersi nei confronti degli altri condomini.
Tale interpretazione non può essere
accettata, e stride fortemente con i principi del
nostro ordinamento e di quello comunitario tenuto conto
della insopprimibile esigenza di dare concreta
attuazione ai principi costituzionali posti in materia
uguaglianza, di effettività del diritto alla difesa e di
giusto processo dettati dagli artt.3, 24, e 111 e 113
della Costituzione , ed al principio di effettività
della tutela giurisdizionale sancito negli artt. 6 e 13
della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei
Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e
riaffermato dall'art. 47 della Carta dei Diritti
Fondamentali di Nizza.
Si ritiene di condividere le
conclusioni del giudicante anche per quanto riguarda
l'inapplicabilità del principio di solidarietà soltanto
per la responsabilità contrattuale escludendo la
parziarietà per la responsabilità aquiliana ex art.2043
e 2051 c.c.-
Nel merito, in applicazione dei
principi generali dettati dall’art.479 c.p.c. secondo
cui l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla
notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva e
, posto che la notificazione del titolo esecutivo
assolve alla funzione di portare ufficialmente a
conoscenza del debitore l’esistenza del diritto,
l'opposizione è stata accolta con compensazione delle
spese del giudizio .
La decisione tuttavia non risolve
la problematica dell’azione concreta spettante al
creditore ed è forse opportuno un intervento del
legislatore o della Corte Costituzionale con una
“sentenza additiva” che chiarisca definitivamente il
percorso esecutivo per ottenere il soddisfacimento del
credito.
Avv.Assunta Russo
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace ,dott. Luigi
Vingiani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.
«RG» del Ruolo Generale Affari Civili
TRA
«ATTORE», rappresentato e difeso
dall’Avv. «avv_Attore» presso il cui studio è elett.te
dom.ta in «studio»
OPPONENTE
E
«convenuto»
«COMPAGNIA» rapp.to e difeso
dall’avv. «avv_compagnia» presso il cui studio elett.te
domicilia alla «studio_2»
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l’opponente: accoglimento
dell’opposizione con condanna alle spese del giudizio.
Per l’opposto: Rigetto
dell’opposizione con vittoria di spese e di onorari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO
Con atto di citazione
notificato il «notifica» «attore» proponeva opposizione
avverso l’ atto di precetto notificato in data
19.07.2011 con cui gli veniva intimato il pagamento pro
quota della sorta capitale e delle spese consequenziali
alla sentenza del Tribunale di Salerno n.1993/10 con cui
il Condominio di Via Moscati n.29 di Salerno veniva
condannato al pagamento in favore di Clemente Gaetano
della somma di Euro 18417,85 oltre spese a titolo di
risarcimento danni per infiltrazioni provenienti dal
terrazzo di copertura di proprietà condominiale ex
art.1117 c.c.-
In particolare l’opponente deduceva
la carenza di legittimazione passiva e la mancata
notificazione del titolo esecutivo nonché nel merito
l’eccessività della pretesa creditoria deducendo l’abuso
del diritto e la duplicazione dei procedimenti.
Si costituiva l’opposto e deduceva
di aver applicato i principi di cui alla sentenza della
Corte di Cassazione a sezioni unite n.9148/2008
introduttiva del cd criterio di parziarietà secondo cui
“conseguita la condanna dell’amministratore quale
rappresentante dei condomini,il creditore può procedere
all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli
condomini,secondo la quota di ciascuno e non per
l’intero”.
Precisava, infatti, di aver
notificato il titolo esecutivo ed il precetto
all’amministratore del condominio e che a seguito del
mancato pagamento di quanto intimato, aveva notificato
distinti atti di precetto a tutti i condomini
richiedendone la quota ripartita secondo i criteri delle
tabelle millesimali.
Richiamava,inoltre,una decisione
del Tribunale di Napoli sezione V dell’11.3.2009 n.6693
che aveva ritenuto applicabile alla fattispecie
l’art.654 comma 2 c.p.c. secondo cui in deroga
all’art.479 c.p.c. “ il creditore non deve notificare
nuovamente il titolo esecutivo”.
Infine, contestava anche gli altri
motivi ribadendo la correttezza della procedura,
l’entità delle voci e l’esattezza dei calcoli
effettuati.
All’udienza del «disc», le parti
precisavano le conclusioni e chiedevano di introitare la
causa a sentenza.
*****
Posto che l’atto di citazione è
stato ,comunque, notificato, entro il termine di venti
giorni dalla notifica del precetto, l’opposizione,
qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi
dell’art.615 c.p.c. è fondata e va accolta con ogni
conseguenza di legge.
Il thema decidendum , scaturito
dagli effetti pratici conseguenti alla interpretazione
sancita dalle sezioni unite in tema di obbligazioni dei
condomini ritenute parziarie e non più solidali, è
rappresentato dallo stabilire come si attua in concreto
per il creditore procedente il diritto di procedere
all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli
condomini,secondo la quota di ciascuno e non per
l’intero”e subordinatamente se sia necessaria la
(ulteriore) notifica del titolo esecutivo ai singoli
condomini.
Preliminarmente si evidenzia che il
richiamo all’art.654 secondo comma c.p.c. non coglie nel
segno giacchè tale norma si riferisce esclusivamente al
decreto ingiuntivo e non è applicabile alla fattispecie
in esame il cui titolo esecutivo è costituito da una
sentenza.
Passando all’esame della
fattispecie, non c’è chi non veda che l’interpretazione
di principio, fornita dalle Sezioni Unite ha creato
enormi problematiche sul piano pratico,
ponendo,involontariamente, a carico del creditore una
serie di costi,di oneri e di ritardi che la precedente
interpretazione (obbligazione solidale) aveva tenuto in
giusta considerazione evitando altresì la
moltiplicazione dei processi.
Infatti, la parte vittoriosa dopo
aver atteso l’esito di una decisione,deve parcellizzare
il proprio credito e rivolgersi nei confronti del
singolo condomino, rischiando, in caso di insolvenza,
anche la perdita di porzione del proprio credito non
potendo rivalersi nei confronti degli altri condomini.
Passando all’esame in concreto
dello svolgimento dell’azione esecutiva, si osserva che
il cancelliere ai sensi dell’art.475 c.p.c. può
rilasciare una sola copia esecutiva in originale.
Orbene, considerato che in ipotesi di espropriazione
forzata la copia esecutiva “originale” va depositata nel
fascicolo di esecuzione, è evidente l’impossibilità di
procedere ad esecuzione forzata nel confronti di più di
un condomino per volta .
Nel caso in esame, essendo il
condominio de quo, composto da 34 unità immobiliari,
l’attore dovrebbe proporre 34 distinte azioni esecutive
ed aspettare l’esito di ognuna per poi iniziarne
un’altra. Considerati i tempi medi di ogni singola
azione esecutiva l’attore, qualora sia creditore di un
condominio, dovrebbe attendere anni per il
soddisfacimento del suo credito.
E’ evidente che tale
interpretazione non può essere accettata, e stride
fortemente con i principi del nostro ordinamento e di
quello comunitario.
Allora l’unico modo per poter
procedere esecutivamente è quello di richiedere più
copie esecutive della sentenza ai sensi dell’art.476
c.p.c. ,invocando la sussistenza del giusto motivo
richiesto da tale articolo e motivandolo con la
indicazione delle tabelle millesimali con la difficoltà
di reperimento delle stesse e con l’onere della prova di
fornire i nominativi dei proprietari delle singole unità
immobiliari, o, addirittura, con maggiori difficoltà e
costi, quello di ritenere necessaria la formazione di
tanti titoli (decreti ingiuntivi) nei confronti dei
singoli proprietari.
Ritiene il giudicante che
l’applicazione del principio di parziarietà sancito
dalle Sezioni Unite, produca un singolare aggravamento
di costi ed oneri per il creditore, e quindi la mancata
attuazione del diritto di avere giustizia in tempi
ragionevoli ed uno spreco di risorse economiche anche
collettive, che non trovano alcuna valida
giustificazione .
Tale applicazione,dunque, pone dei
seri dubbi di legittimità costituzionale tenuto conto
della insopprimibile esigenza di dare concreta
attuazione ai principi costituzionali posti in materia
uguaglianza, di effettività del diritto alla difesa e di
giusto processo dettati dagli artt.3, 24, e 111 e 113
della Costituzione , ed al principio di effettività
della tutela giurisdizionale sancito negli artt. 6 e 13
della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei
Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e
riaffermato dall'art. 47 della Carta dei Diritti
Fondamentali di Nizza.
Tuttavia, tale questione, pur
essendo non manifestatamente infondata, non è rilevante
ai fini della decisione, giacchè la stessa può
autonomamente essere risolta rilevando in primo luogo
che il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di
risarcimento danni per infiltrazioni da una terrazza
condominiale.
Nel caso in esame , come peraltro
già rilevato dal Tribunale giudicante, la responsabilità
del condominio è oggettiva ed i condomini danneggiati si
pongono come terzi nei confronti del Condominio stesso
(Cass.87/1500, Cass.03/12211).
Orbene la citata sentenza della
Cassazione, Sezioni unite, 8 aprile 2008, n. 9148, in
tema di parziarietà delle obbligazioni condominali, si
riferisce esclusivamente alle obbligazioni scaturenti da
“contratto stipulato dall'amministratore rappresentante
in nome e nell'interesse dei condomini e nei limiti
delle facoltà conferitegli” e quindi non è applicabile
alla fattispecie in cui la responsabilità del
condominio, come nel caso in esame, è di natura
extracontrattuale.(Cfr. Cass.2003/642 e Cass. Sezioni
Unite 1997/3672).
In secondo luogo, non va sottaciuto
che, in applicazione dei principi generali dettati
dall’art.479 c.p.c. l’esecuzione forzata deve essere
preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo in
forma esecutiva.
Vi sono, invero, delle eccezioni
dettate dalla legge (artt.654 e 677 cp.c e 156
disp.att.) ma tali deroghe non possono essere superate
da una sentenza - anche se autorevole - della Suprema
Corte , non sono suscettibili di applicazioni analogiche
ed in definitiva , non sono applicabili al caso in
esame.
Orbene, posto che la notificazione
del titolo esecutivo assolve alla funzione di portare
ufficialmente a conoscenza del debitore l’esistenza del
diritto, è pacifico che il titolo esecutivo per cui si
procede non è mai stato emesso nei confronti
dell’opponente e che non gli è mai stato notificato.
L’opposizione va quindi accolta e
va dichiarata , allo stato, l’inesistenza del diritto
del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata
nei confronti dell’opponente.
Per la novità ed i motivi della
decisione sussistono giusti ed equi motivi per disporre
la totale compensazione tra le parti delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di SALERNO,
dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando
sulla domanda di opposizione a precetto proposta da
«attore» nei confronti di «compagnia» con atto di
citazione notificato il «notifica», così provvede:
1) Accoglie la presente
opposizione e per l’effetto dichiara , allo stato,
l’inesistenza del diritto del creditore opposto di
procedere ad esecuzione forzata nei confronti
dell’opponente in virtù dell’atto di precetto notificato
il 19.7.2011.
2) Compensa interamente le spese
del giudizio tra le parti.
Così deciso in SALERNO, in data 16
febbraio 2012.
Il Giudice di Pace
(dott. Luigi Vingiani) |