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PROCESSO UNICO PER DANNI A PERSONA E COSE" - Cass. Civ. 28286/2011 - Paolo M. STORANI

 

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Storani Paolo

 

“Processo unico per danni a persona e cose – Mai più riserva di agire in separato processo” – Cassazione Civile, Sezione Terza, n. 28286 del 22 dicembre 2011, Pres. Alfonso AMATUCCI, Rel. Roberta VIVALDI – Paolo M. STORANI

 

L'approdo della Cassazione in favore dell’infrazionabilità e contro lo spezzatino era ampiamente prevedibile.

 

Ogni scissione (tanti anni fa solevo definire quell’eccezione di non scissione) del contenuto dell'obbligazione espone il debitore ad un'unilaterale modificazione, aggravativa della posizione dell'antagonista processuale, del tutto priva di giustificazione.

 

Infatti, la giustificazione giuridicamente valida non può consistere nell'anelito ad una pronuncia più celere quale tendenzialmente è quella del giudice di pace.

 

Quel giudizio pilota, così poco garantito (in sede di memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c. lo sventurato convenuto è privo di tutela effettiva perché spesso non può esaminare neppure i nuovi documenti che controparte abbia versato in atti all'udienza di rettificazione delle difese), è destinato a far conseguire all'attore un giudicato da opporre poi al debitore nella richiesta del credito maggiore.

 

Del resto, come si fa, all'avvio di un processo civile che punta a far conseguire al danneggiato la refusione del danno al veicolo, a non contemplare anche la richiesta per il risarcimento delle lesioni personali risentite nel medesimo evento?

 

Comprendo umanamente il disappunto di alcuni interpreti, sbigottiti dalla declaratoria di improponibilità del secondo processo, ma costoro non possono ignorare alcuni capisaldi che mi limito ad elencare.

 

1. Il giusto processo ora contenuto nella nostra Costituzione all'art. 111, frutto della riforma con legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 sulla scia dei principi enunciati dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 6), è principio che nella giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo la sua genesi, ha subito una maturazione interpretativa.

 

2. La canonizzazione del principio di lealtà processuale e buona fede oggettiva e soggettiva di cui all'art. 88 c.p.c.

 

3. L'endiadi che forma tale norma con l'art. 2 della Costituzione.

 

4. La lotta in genere all'ab-uso del processo: il processo non può essere giusto se è frutto di abuso nel richiedere più volte (giudizi distinti per danni patrimoniali e non) quello che intuitivamente potrebbe 'stare' dentro, nello stesso processo; è evidente lo stridore nell'attrito tra processi moltiplicati e durata ragionevole.

 

5. La tutela della ragionevolezza della durata del processo abbinata alla garanzia che il partner procedimentale non sarà esposto alla gragnola di colpi di un diritto sminuzzato e frazionato.

 

6. La sentenza delle Sezioni Unite n. 23726 del 15 novembre 2007 emersa dalla felice penna del dott. Mario Rosario MORELLI, eccellente Giurista da un paio di mesi asceso al soglio di giudice costituzionale, che si era meditatamente discostata dal precedente del 2000, la pronuncia n.108 del 10 aprile 2000, con cui si autorizzò la prassi della criticabile riserva di separata azione per il residuo.

 

7. L'autorizzazione al frazionamento dei crediti a fronte di un unico rapporto era censurabile sotto l'aspetto davvero evidente dell'irrazionalità del domandare, volta per volta, oserei soggiungere RATEALMENTE, adempimenti singoli, facendo sempre riserva di agire per il residuo ammontare; escludo che occorrano tanti esempi per afferrarne la criticabilità e la pericolosità per il debitore, esposto a mille iniziative aggressive.

 

8. La proliferazione delle spese legali per il debitore; non è il caso neppure di aggiungere altro.

 

9. Tale formula consunta non poteva reggere all'impatto con la Carta Costituzionale dotata di nuova linfa, linfa che può benissimo incidere sul corpo delle norme processuali senza che l'interprete possa dolersi fondatamente del fatto che la Costituzione le plasmi e le rimodelli ai suoi principi; le norme processuali, infatti, sono di rango inferiore.

 

10. Non è sufficiente accampare la teoria che la duplicazione sarebbe avvenuta per colpa dell'avvocato che, talora per fini poco nobili, ha impiantato la causa pilota per raddoppiare il suo onorario; tali scelte sono purtroppo destinate a ricadere sul groppone del cliente.

 

Aprendo la porta su questo versante, non si formerebbe mai un giudicato stabile.

 

La Cassazione, già con inedita sentenza del lontano 15 settembre 1975, aveva negato l'ammissibilità del frazionamento delle domande, una prassi assai diffusa all’epoca.

 

Poi, le Sezioni Unite n. 108 del 2000 affermarono l'esatto contrario: "ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'Ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni".

 

La Corte aveva, dunque, mutato radicalmente orientamento muovendo dall'abborracciato criterio, invero scarsamente persuasivo ed intimamente contraddittorio, che quel che non è vietato, è permesso.

 

Reputò, quindi, in linea di principio ammissibile richiedere SEPARATAMENTE risarcimento del danno alle COSE ed alle PERSONE, purché l'attore facesse ESPRESSA RISERVA di domandare in altra occasione i residui ed ulteriori danni, indicati in modo analitico, e sempre che il convenuto non avesse invocato in linea riconvenzionale che l'accertamento si estendesse a TUTTI i danni causati dall'incidente fonte di pregiudizi multipli, provocando in tal modo il giudizio UNITARIO.

 

Tale SPEZZATINO, a mio modesto modo di vedere, non sarà mai più possibile.

 

In proposito, ancora con sentenza (inedita) del Giudice di Pace di Macerata n. 20/2012, pubblicata il 9 gennaio 2012, si affermava la totale diversità e l'inapplicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 23726/2007 in occasione della statuizione su una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella giunta al vaglio di Cassazione Sezione Terza n.28286/2011, ora in commento.

 

L’iter motivazionale del GdP, Estensore GUARNIERI, muoveva dal presupposto che “le poste di danno sono autonome e differenti (si pensi alla diversità di soggetti tra proprietario del mezzo danneggiato e conducente ferito)”, mentre nel caso deciso in concreto dal magistrato non togato non sussisteva affatto tale soltanto affermata diversità, coincidendo in capo all’attore entrambe le qualifiche: il soggetto leso, già munito di sentenza passata in giudicato, era lo stesso proprietario dei veicolo.

 

In particolare, l’attore del secondo processo aveva già ottenuto una sentenza passata in giudicato avanti al medesimo Ufficio del GdP di Macerata, talché avrebbe dovuto rivelarsi al vaglio giudiziale un autentico caso di scuola: sebbene il principio sia stato affermato dalle Sezioni Unite del 2007 in fattispecie di responsabilità contrattuale, la ratio appare identica se applicata come linea-guida nel credito aquiliano.

 

Eclatante era la logica di non aggravare la posizione del debitore, con iniziative scaglionate nel tempo senza la benché minima giustificazione, neppure dedotta ed allegata (a titolo esemplificativo, una frattura che tarda a saldarsi e, per contro, una vettura ch’è utile all’intero nucleo familiare, con tempistiche differenti e che, di conseguenza, terrei fuori dalla rigidità ermeneutica).

 

In effetti, il diritto risarcitorio nasce UNICO e non può essere frazionato e disarticolato nel momento processuale se non si vuole incocciare nello scoglio di cui abbiamo voluto trattare.

 

Le mie teorizzazioni sono ovviamente APERTE ad ogni contributo e NON sono IDEOLOGICHE, nel senso pratico che affermarle o smentirle mi lascia indifferente, mosso come sono soltanto dalla passione per la procedura, ch'è un congegno da mettere in funzione, da smontare e poi rimontare, per veder quel che c'è dentro.

 

Punto di partenza del ragionamento è comunque che lo STESSO soggetto abbia risentito danni plurimi: può azionarli separatamente?

 

L'argomento di diritto positivo del riferimento all'art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private, che contempla una tempistica difforme per il danno materiale, proponibile trascorsi sessanta giorni dall'invio della rituale richiesta risarcitoria, e per il danno alla persona, proponibile dopo novanta dì, non si prospetta decisivo, almeno a mio sommesso modo di vedere.

 

Infatti, la tesi, autorevolmente propugnata in dottrina da Marco BONA, per quanto suggestiva, non sottrae la questione - tempistica alla sovraordinazione del principio della ragionevole durata del processo 'giusto' in combinata lettura con la lealtà che si deve al debitore.

 

La risposta, alla domanda se i diritti persona-cose possano essere azionati in modo frazionato, è: in tutta serenità, assolutamente no, se si eccettuino casi particolari come quello dianzi esplicitato (in cui nessuno dubiterebbe della buona fede e della lealtà processuale del povero danneggiato che sta a curarsi nel centro specialistico di Cortina d'Ampezzo per tentare di lenire, con il sole d'alta quota, i postumi ancora non stabilizzati della frattura) e come tanti altri che si potrebbero sollevare nella realtà delle aule di Giustizia.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TERZA CIVILE, N. 28286/2011

F.G. conveniva, davanti al tribunale di Lucca, il Comune di Lucca chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona subiti in occasione del sinistro stradale in cui aveva riportato, oltre al danno materiale al proprio ciclomotore, anche lesioni personali.

Nel ricorso faceva presente di avere già convenuto lo stesso Comune davanti al giudice di pace competente per il risarcimento dei danni materiali, riservandosi di promuovere separato giudizio per ottenere il risarcimento per le lesioni riportate.

La sentenza del giudice di pace, che riconosceva la responsabilità del Comune convenuto, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni materiali, passava in giudicato.

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 6.2.2008, rigettava la domanda.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d'Appello che, con sentenza del 29.4.2009, rigettava l'appello proposto dal F..

Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Lucca.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

I motivi rispettano i requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 1181 c.c., art. 1175 c.c., art. 539 c.p.p., art. 211 c.p.c. e art. 278 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo non è fondato.

Diversamente da quel che sembra ritenere l'odierno ricorrente, infatti, i principi di buona fede e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili. Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata, indipendentemente dalla tipologia della domanda concretamente azionata (v. ad es. Cass. 3.12.2008 n. 28719;

Cass. 11.6.2008 n. 15476).

Che è ciò che si verificherebbe con il consentire la "parcellizzazione" della tutela processuale dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale, davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, quando le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito si siano puntualmente e definitivamente verificate.

Anche in questo caso, infatti, esiste una controparte (il danneggiante) i cui interessi meritano una equilibrata tutela, senza consentirne alterazioni ad opera del danneggiato-creditore, con il prolungamento ed i costi ulteriori di una inutile duplicazione dell'azione processuale per i danni conseguenti ad unico fatto illecito.

Ed allora, una tale disarticolazione dell'unico rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, con l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, per essere attuata con ed attraverso il processo, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.

Con la violazione anche della finalità deflattiva insita nella norma costituzionale dell'art. Ili per il paradosso esistente tra la moltiplicazione dei processi e la possibile limitazione della relativa durata.

Del resto, in tema di rapporto tra giudizi pendenti davanti al giudice di pace ed al tribunale, il principio della necessaria unicità del giudizio davanti al tribunale è, dall'art. 40 c.p.c., u.c., proclamato in modo espresso, anche per le domande solo connesse tra loro.

Nel caso in esame, i criteri identificativi della domanda erano gli stessi, il rapporto era identico, il fatto illecito generatore del danno era unico e le sue conseguenze dannose si erano definitivamente verificate, sia in rapporto alle conseguenze materiali, sia a quelle personali, delle quali l'originario attore chiedeva il risarcimento.

Emerge, infatti, dagli atti che, al momento della proposizione della domanda davanti al primo giudice, l'odierno ricorrente fosse pienamente conscio anche dei danni personali conseguenti al fatto illecito (consolidamento dei postumi invalidanti - invalidità riconosciuta dall'INAIL).

In tale situazione, alla luce delle considerazioni che precedono, non è giustificabile la disarticolazione della tutela giurisdizionale richiesta mediante la proposizione di distinte domande, privilegiando la scelta del giudice di pace secondo la sua corretta individuazione per valore.

E ciò, neppure con la riserva di far valere ulteriori e diverse "voci di danno" in altro procedimento, che l'attuale ricorrente aveva inserito nella domanda proposta con il primo giudizio.

La strumentante di una tale condotta frazionata è - come già detto - evidente, ma non è consentita dall'ordinamento che le rifiuta protezione per la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati, concretizzandosi, in questo caso, la proposizione della seconda domanda, in un abuso della tutela processuale, ostativa al suo esame.

Nè, in questo caso, può invocarsi, in senso contrario, il principio seguito dalla giurisprudenza della corte di cassazione, per il quale la riserva di far valere ulteriori danni in un autonomo giudizio, sia consentita (ad es. Cass. 30.10.2006 n. 23342; ma v. anche Cass. 22.8.2007 n. 17873; cass. 7.12.2004 n. 22987).

Per le caratteristiche del caso in esame - in cui il danno derivante dall'unico fatto illecito riferito alle cose ed alla persona si era già verificato nella sua completezza -, il consentire un uso parcellizzato della tutela processuale colliderebbe con i principi ricordati, nel mutato, ed attuale, assetto dei valori costituzionali, cui deve necessariamente ispirarsi anche il processo civile.

Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha, sotto questo profilo, rigettato la domanda.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 disp. gen. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 25 Cost., comma 2, e art. 5 c.p.c..

Anche questo motivo non è fondato.

Il ricorrente sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, per avere rigettato l'appello sul presupposto della improponibilità della domanda, ricavata da una mutata interpretazione di principi giuridici, con effetto retroattivo: la domanda, infatti, al momento in cui era stata proposta (anno 2004), era pienamente legittima alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La tesi non può essere seguita.

Il "giusto processo" espresso dalla norma dell'art. 111 Cost., come riformato con la legge costituzionale 23.11.1999 n. 2, sulla scia dei principi enunciati dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 6), è principio che nella giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo la sua emersione, ha subito una maturazione interpretativa.

Le linee che si sono così delineate sono state caratterizzate dal legame inscindibile che ha legato la "giustezza" del processo alla meritorietà della tutela giurisdizionale della situazione fatta valere dall'interessato e delle sue modalità di attuazione; di modo che una condotta che si fosse caratterizzata per l'uso strumentale del processo non avrebbe potuto trovare tutela nell'ordinamento (v. ad es. Cass. 10.10.2011 n. 20798; Cass. 10.5.2010; Cass. Ord. 3.5.2010 n. 10634; Cass. Ord. 5.2.2011 n. 2799; S.U. 14.1.2009 n. 553; Cass. 3.12.2008 n. 28719; Cass. 11.6.2008 n. 15476).

Ora, è opportuno sottolineare che il precedente delle Sezioni Unite richiamato a proprio favore dal ricorrente (S.U. 10.4.2000 n. 108) - che consentiva il frazionamento della domanda relativa ad unico rapporto obbligatorio - era stato emesso in sede di risoluzione di contrasto fra le sezioni semplici, segno questo della non univocità, nel tempo, di una tale l'interpretazione giurisprudenziale.

Ma quel che più conta è che il concetto di giusto processo, con la riforma costituzionale dell'art. 111 (anno 1999), ancora non aveva subito - per la sua recente introduzione rispetto al momento della pronuncia delle sezioni unite richiamata (2000) - quella maturazione di interpretazione conclusasi con il definitivo approdo del 2007 (S.U. 15.11.2007 n. 23726).

In sostanza, ciò che si vuoi dire è che la meritorietà della tutela, nella interpretazione della Corte di cassazione, si è evoluta fino ad acquisire un ruolo determinante come ratio decidendi della controversia; nel senso che non può essere accordata protezione ad una pretesa priva di meritorietà.

Non coglie nel segno, pertanto, il riferimento, cui fa cenno il ricorrente in memoria, circa il concetto di overruling (con la cit.

Cass. 17.6.2010 n. 14627), anche perchè la rimessione in termini disposta dalla Corte, - a fronte di una possibile pronuncia di inammissibilità e di improcedibilita - , in quel caso, conseguiva ad una preclusione all'esame dell'atto di impugnazione - derivante da un mutamento di orientamento interpretativo - ; preclusione non prevista al momento del deposito dell'atto.

Nè gli ulteriori precedenti in tema (Cass. ord. interl. 4.11.2011 n. 98; Cass. ord. interl. 8.6.2011 n. 12515; Cass. ord. 26.7.2011 n. 16365) sono rilevanti ai fini che qui interessano, perchè si riferiscono alle attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione, e, più in generale, a norme processuali relative al giudizio di legittimità, o a norme regolanti il processo, implicanti un vizio di inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione.

Ma il tema dell'overruling è stato oggetto di esame anche da parte delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (S.U. 11.7.2011 n. 15144) la quale - con riferimento al tema qui in discussione - ha sancito che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. overruling), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale ora per allora; nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto od il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente.

Ora, qui non si tratta di impedire ex post l'esercizio di una tutela di cui l'ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di non più consentire di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa spese.

 

 

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