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MULTA PER SOSTA VIETATA - ESIMENTE PER IL MEDICO IN VISITA DOMICILIARE" - GdP Taranto 15.2.2012 – commento e testo-Paolo M. STORANI

 

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L'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, Estensore Dott. Martino IACOVELLI, con raffinata pronuncia pubblicata appena il 15 febbraio 2012, ha disposto l'annullamento della sanzione amministrativa affibbiata per sosta in area vietata ad un medico in sede di visita domiciliare.

 

Il GdP àncora la pronuncia all'art. 4 della Legge n. 689/1981 ed all'esimente della forza maggiore.

 

In particolare, il Magistrato onorario così testualmente si esprime nel nucleo della parte motivazionale: "si osserva che nel caso di specie è sufficientemente provato quanto invocato a giustificazione della forzata condotta trasgressiva della ricorrente e cioè dell’esimente dell’art. 4 della legge n. 689/81. In particolare, quanto affermato ..., suffragato dalle inequivocabili dichiarazioni di circostanze inserite nel ricorso ( generalità del visitato ed indirizzo, già oltre i dettati della privacy, confermate dal teste B. Cesare, coniuge della cliente visitata dalla ricorrente), dimostra che effettivamente l’operatore sanitario era in fase di visita domiciliare. Considerata la notoria penuria di parcheggi nella zona, può confermarsi il riconoscimento dello stato di necessità e la situazione di forza maggiore e di urgenza nelle quali risulta avvenuta la violazione di che trattasi. Nello stesso verbale è precisato che “..la rimozione non è avvenuta per motivi tecnici.” Ciò vuol dire che la sosta nella suddetta posizione non intralciava né il traffico veicolare, né quello pedonale.

 

Non resta che rimandarVi alla lettura del provvedimento che trovate nell'allegato.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di TARANTO

       Il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 538

      nel ricorso, iscritto al n° R. G. 6266/2011, avente ad oggetto: Opposizione a verba-le di contestazione per infrazioni alle norme del C.d.S. per l’importo complessivo di € 91,00, promossa da:

         P. C., nata a Taranto ed ivi residente ai fini del presente ricorso elettivamente do-miciliata in  Via Buccari 20 presso e nello studio dell’avv. Carmela L. dal quale è rap-presentata e difesa, giusta mandato in atti,                    Opponente

 

CONTRO

          COMUNE DI  T.  in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dal proprio funzionario                                                                  Opposto

     Conclusioni per l’opponente:

      “ Il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, previa sospensione della riscossione pretesa Voglia così provvedere:

- Accogliere il ricorso e per l’effetto dichiarare l’invalidità del verbale di contestazione  l’accertamento di violazione PM416536 Reg. Contravv. 18220/2009 del 19.04.2011 alle ore 19,50

- ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED – SDI

    - condannare l’opposta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio a fa-vore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In subordine, in caso di rigetto, condannare la ricorrente al pagamento del minimo edittale.”

      Conclusioni per il Comune: “ Rigetto del ricorso.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

          Con ricorso depositato il 30.08.2011 l’opponente, la Dr. P. Carmela, impugnava il verbale di contestazione notificato in data 01.07.2011  dal Comando di Polizia Municipale di T., il verbale di contestazione PM416536 Reg. Contravv. 18220/2009 del 19.04.2011 per una presunta violazione, dell’art. 158 commi 1 F) 5  del d. l.vo  285/92, poiché lasciava in sosta il veicolo tg.DJ…VX su in corrispondenza dell’area di intersezione tra Viale Liguria e Via Romagna.  L’infrazione non veniva contestata immediatamente a causa dell’assenza del trasgressore.

         Assumeva la ricorrente anzitutto l’omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento, nonché invocava lo stato di necessità per servizio, in quanto la dott.ssa Carmela P., operatore sanitario con competenze specifiche, nell’occasione, chiamata urgentemente in una visita domiciliare, ha dovuto parcheggiare l’autovettura, utilizzando l’area di intersezione tra le due vie, stante la mancanza di altri spazi di sosta disponibili in zona.

         In data 18.10.2011 si costituiva il Comune di T., depositando in cancelleria memoria difensiva, nella quale era confermata la legittimità del verbale impugnato con richiami giurisprudenziali.

         Sulla base della documentazione depositata, l’opposizione era decisa con lettura del dispositivo, redatto su foglio allegato, riservandone la motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

        Si rigetta l’eccezione sollevata dalla ricorrente in merito all’omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento, in quanto il verbale redatto in forma meccanizzata deve contenere gli estremi della violazione ( art. 201 e C.D.S. e 385 R.to esecuzione del C.D.S.) ed è valido anche senza la firma autografa dell’agente accertatore, ma con la semplice indicazione a stampa del suo nominativo.

        La  Corte di Cassazione  recentemente ha ribadito il seguente principio: “In tema di violazioni al codice della strada, qualora non sia stata possibile la contestazione immediata dell'infrazione, al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido con questi al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria  deve essere notificato il verbale di contestazione, sottoscritto da persona appartenente all'ufficio o al comando, anche diversa da quella che ha proceduto all'accertamento dell'infrazione e che deve contenere l'indicazione delle ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata e può consistere sia in uno degli originali o in una copia autentica del verbale di accertamento (al quale va eventualmente allegata la verbalizzazione contenente gli elementi mancanti), sia in un verbale diverso rispetto a quest'ultimo, purchè in esso siano specificati gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, e soltanto l'inidoneità a questo fine delle indicazioni contenute nel verbale può' cagionare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione”.

(Corte diCassazione-15.01.2010n°532/2010).

         Detto quanto sopra,  si osserva che nel caso di specie è sufficientemente  provato quanto invocato a giustificazione della forzata condotta trasgressiva della ricorrente e cioè dell’esimente dell’art. 4 della legge n. 689/81.

       In particolare, quanto affermato dal ricorrente, suffragato dalle inequivocabili di-chiarazioni di circostanze inserite nel ricorso ( generalità del visitato ed indirizzo, già oltre i dettati della privacy, confermate dal teste  B. Cesare, coniuge della cliente visitata dalla ricorrente), dimostra che effettivamente l’operatore sanitario era in fase di visita domiciliare.

     Considerata la notoria penuria di parcheggi nella zona, può confermarsi il riconoscimento dello stato di necessità e la situazione di forza maggiore e di urgenza nelle quali risulta avvenuta la violazione di che trattasi.

      Nello stesso verbale è precisato che “..la rimozione non è avvenuta per motivi tecnici.” Ciò vuol dire che la sosta nella suddetta posizione non intralciava né il traffico veicolare, né quello pedonale.

      Quindi, si può ritenere che nel caso in esame ricorra a favore della ricorrente l’esimente dello stato di necessità ex art. 4 della Legge n 689/1981, secondo cui: ” Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.”

      Pertanto, l’opposizione de qua non può che essere accolta con conseguente annulla-mento del verbale impugnato e di tutti gli atti dallo stesso dipendenti, essendo ciò con-forme anche al principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e-spressa, tra altre, nella sentenza: “ L'esclusione della responsabilità per violazioni am-ministrative derivante da stato di necessità, secondo la previsione dell'art. 4 della l. n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. ( Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 1999, n. 4710)

       Per quanto sopra il verbale non può  che essere annullato ai sensi dell’ultimo com-ma dell’art. 23 del CDS, il quale prevede:

“ Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente..”

        Relativamente alla richiesta di spese avanzate dal difensore dell’opponente, la stessa viene rigettata, atteso che il vigile accertatore ha agito legittimamente Né poteva sapere la motivazione d’urgenza, in quanto nessun avviso risultava lasciato sul cruscotto ( per es.  “medico in visita domiciliare”, ecc), valutando in tale ipotesi se sospendere o meno per qualche minuto il procedimento di accertamento della violazione.

         La Suprema Corte ha statuito che: “In tema  di  regolamento delle spese processuali, i giusti motivi per la  compensazione delle  stesse  (art. 92, comma  2  c.p.c.) non solo possono   sussistere anche   nei   confronti  della parte  totalmente vittoriosa,  atteso che  essi  non  presuppongono necessariamente  la reciproca   soccombenza,   ma, corrispondendo   ad   una  valutazione discrezionale  del giudice della massima ampiezza, non necessitano di specifiche enunciazioni,  con la conseguenza dell'incensurabilità in Cassazione  del  relativo potere,  salvo che, qualora i motivi stessi siano esplicitati, la loro indicazione risulti illogica od erronea. (Cassazione civile sez. lav., 4 .01 1995, n. 79)

P.Q.M.

        il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli,   definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dalla dr.ssa P. Carmela, depositata  il 30.08.2011, così decide:

1) Accoglie l’opposizione avverso il verbale n. PM41653 reg. cont. 18220/2009 redatto in data 19.04.2011 dalla Polizia Municipale di T. per il pagamento della somma com-plessiva di euro 91,00 per presunte violazioni del Codice della Strada;

       2) di conseguenza annulla il suddetto verbale impugnato;

       3) compensa integralmente le spese di giudizio.

  Così deciso a Taranto il  15.02.2012                                             Il Giudice di Pace

                                                                                                  (Dr. Martino Giacovelli)

 

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