Avv. Paolo Nesta


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Giustizia schizofrenica", confermata la sanzione disciplinare per l'avvocato-Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 22 febbraio 2012 n. 2567-commento-Guida diritto.it

 

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Definire una sentenza “un gravissimo atto di arroganza”, “una dimostrazione della schizofrenia della giustizia”, il cedimento “alla tentazione del recupero del giustizialismo”, frutto “di una presunzione incredibile”, non rientra nell’esercizio del diritto di critica dell’avvocato e dà luogo ad una responsabilità disciplinare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione respingendo il ricorso di un avvocato e confermando la sanzione dell'"avvertimento" comminata prima dall’ordine degli avvocati di Latina e poi dal Consiglio nazionale forense.


 


 

Secondo i giudici “deve escludersi che le espressioni pronunciate dall’incolpato nel corso di una intervista rilasciata all’esito della lettura del dispositivo di una sentenza da parte della Corte di assise di Appello di Genova possano costituire, così come sostenuto dal ricorrente […] esercizio del diritto di difesa”. Infatti, non essendo state pronunciate nel corso del giudizio, non possono essere ricondotte allo svolgimento dell’attività professionale e all’esercizio del diritto di difesa.


 


 

Inoltre, come riconosciuto dal Cnf il diritto di critica dei provvedimenti giurisdizionali deve essere sempre esercitato “nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale; e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante” che ha pari dignità in Costituzione rispetto a quella della difesa. Per cui nei reciproci rapporti fra avvocato e magistrato si impone un comportamento improntato “allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio”.

 

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