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Morte da Amianto, la Cassazione impone la personalizzazione del danno-Corte di Cassazione - Sez. LAVORO - Sentenza n. 2251 del 16 febbraio 2012-commento

 

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Con ricorso innanzi al giudice del lavoro di Venezia gli eredi di un ex operaio di Cantieri Navali Breda, incorporata successivamente dalla Fincantieri, convenivano in giudizio quest'ultima per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso del padre a causa di neoplasia polmonare (mesotelioma), determinata dall'inalazione delle fibre di amianto presenti nell'ambiente di lavoro e della mancanza di idonei strumenti di prevenzione del rischio.


 

La Corte di merito, nell'affermare la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c. e dell'obbligo di adottare idonee misure di prevenzione del rischio, riteneva in discussione solo il risarcimento del danno biologico e morale sofferto dal defunto maturato nel periodo tra il manifestarsi della malattia e il decesso, prescindendo dai profili del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante).


 

In particolare il Giudice rapportava al periodo di inabilità temporanea totale i criteri di valutazione media adottati dal distretto di Venezia e liquidava il danno biologico per un importo pari a 100 euro per giorno di malattia e il danno morale nella misura della metà della quantificazione di detto danno biologico.


 

La Cassazione, nel censurare le decisioni di merito per aver proceduto a liquidazione del danno in maniera automatica, sulla base della meccanica applicazione delle tabelle, ricorda la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come nel caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine attivi un processo di sofferenza psichica

particolarmente intensa. Tale situazione impone un criterio di personalizzazione del danno che tenga conto dunque delle peculiari condizioni personali e soggettive del caso concreto, dunque "non già (e (non solo) della durata dell'intervallo tra la manifestazione conclamata della malattia e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e delle altre particolarità del caso concreto.".

 

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