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Cassazione: genitori debbono sempre verificare se figli dicono la verità- sentenza 5935/2012-commento

 

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I genitori non devono avere una fiducia incondizionata nei confronti dei loro figli e devono sempre verificare i fatti che riferiscono. L'avvertimento arriva dalla Corte di Cassazione che ha convalidato una condanna al risarcimento dei danni in favore di un'insegnante di una scuola elementare. L'insegnante aveva subito una diffamazione perché in due lettere indirizzate al dirigente scolastico e al provveditore agli studi di Bologna i genitori di un bambino avevano affermato, contrariamente al vero, che la docente aveva ripetutamente percosso ed umiliato il loro figlio. I due genitori avevano diffuso la notizia anche su un noto quotidiano per denunciare le presunte vessazioni dell'insegnante. I giudici di merito evidenziavano in tale comportamento una "volonta' di ritorsione nei confronti dell'insegnante che successivamente all'episodio riferito dal minore gli aveva impartito una nota per mancato espletamento dei compiti di fine settimana". Anche se il reato è caduto in prescrizione la suprema Corte con la sentenza 5935/2012 ha confermato La condanna al risarcimento dei danni siegando che i genitori sono colpevoli di non aver fatto una "verifica informale e preventiva della veridicita' dei fatti riferiti dal minore", fidandosi del suo racconto. Per questo, spiega la Corte, "pur dovendosi riconoscere che l'adempimento degli obblighi genitoriali di protezione del figlio poteva giustificare l'adozione di iniziative atte a sollecitare un chiarimento circa l'accaduto, al contempo non puo' omettersi di rimarcare che la formalizzazione di una denuncia scritta indirizzata non soltanto al dirigente scolastico ma anche al provveditore agli studi, avrebbe dovuto essere quanto meno preceduta da una verifica informale della veridicita' dei fatti riferiti dal minore".

Secondo la Cassazione, "il presupposto per l'applicazione a titolo putativo della causa di giustificazione" invocata dai genitori "presuppone un errore incolpevole sulla verita' dei fatti che, invece, non e' configurabile quando sia mancato un preventivo vaglio nella direzione indicata". In nessun modo poi, secondo gli 'ermellini', potrebbe "trovare giustificazione, siccome esulante dai compiti di salvaguardia dell'interesse del figlio, l'iniziativa diretta a promuovere la pubblicazione della notizia su un quotidiano di rilevante diffusione. Pubblicazione - puntualizza la Cassazione - che, secondo quanto accertato dal giudice di merito, fu per l'appunto provocata dall'interessamento della stampa ad opera dei genitori del bambino". Irrilevante il fatto che i genitori nell'articolo non avessero fatto il nome della maestra "tuttavia riconoscibile dagli abitanti" del piccolo centro.


 

 

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