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MASSIMA
Al fine della condanna in solido di
più soccombenti alle spese del giudizio il requisito
dell'interesse comune non postula la loro qualità di
parti in un rapporto sostanziale indivisibile o
solidale, ma può anche discendere da una mera
convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle
questioni dibattute in causa, ovvero da identità di
interesse personale con riguardo al provvedimento
richiesto al giudice.
CASUS DECISUS
Il 16 giugno 2009 (e non già il 16
maggio, come si evince dagli atti di causa per questa
fase del giudizio) la Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza 23 aprile 2002 del Tribunale di
questa città, che in accoglimento della domanda
introdotta da G.S. nei confronti di L.J., condannava la
convenuta al pagamento in favore dell'attore della
complessiva somma di Euro 110.085, 84 oltre interessi
legali dalla domanda al saldo e spese di lite. Il
giudice dell'appello condannava, inoltre, in solido al
pagamento delle spese del grado di appello le eredi
soccombenti. Avverso siffatta decisione propone ricorso
principale per cassazione B.P. in M., affidandosi a tre
motivi, di cui il terzo articolato sotto distinti
profili. Resiste con controricorso il G.. Resistono con
controricorso e propongono ricorso incidentale B.P.M. e
B.N.L. quali eredi della signora L., affidandosi a
quattro motivi. Il G. resiste al ricorso incidentale con
controricorso. Le ricorrenti hanno depositato rispettive
memorie.
PRECEDENTI
Conforme Difforme
Cass. S.U. n. 1536/87.
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III
CIVILE - SENTENZA 20 dicembre 2011, n.27562 - Pres.
Trifone – est. Uccella
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti ex art.
335 c.p.c..
1.- Preliminarmente va esaminata la
eccezione di tardività del ricorso incidentale proposto
da B.P.M. e B. N.L., formulata dal resistente G., in
quanto ad esse la sentenza venne notificata il 1 ottobre
2009 (e non 2010 come indicato dal G.), mentre il
ricorso risulta notificato al G. il 7 gennaio 2010.
La eccezione non può essere accolta
per la semplice ragione che nella specie si versa in
tema di litisconsorzio necessario per cui risulta
ammissibile e non già tardiva la impugnazione così come
proposta.
Passando all'esame del ricorso
principale il Collegio osserva quanto segue.
2.- In punto di fatto va posto in
rilievo che il G. dal giorno 1 dicembre 1992 conduceva
in locazione un appartamento ad uso abitativo sito in
(OMISSIS) di proprietà di L.J. al canone mensile di lire
2.500.000 aumentato di lire tre milioni, per cui versava
l'importo di lire 5.500.000 in forza di scrittura
privata contestuale al contratto per rimborso spese di
ristrutturazione e ripristino eseguite su sua richiesta.
Ciò premesso chiedeva al Tribunale
l'accertamento del canone legale e la condanna della
locatrice alla restituzione delle somme indebitamente
percepite.
Costituitasi, la convenuta eccepiva
che il contratto stipulato era ad uso foresteria in
ragione dell'attività economica del conduttore, agente
mobiliare, e dispiegava riconvenzionale per sentir
dichiarare cessato il rapporto per mutamento unilaterale
della destinazione d'uso concordata.
Su gravame della L., che nella
pendenza del giudizio era deceduta, il giudizio era
riassunto dalle eredi P.B. M. e B.L. e si costituivano
il G. e l'altra erede B.P. in M., chiamata in causa
dalle sorelle.
Il giudice dell'appello confermava,
come detto, la sentenza di prime cure.
3.-Osserva il Collegio che il punto
centrale della presente impugnazione risulta costituito
dal secondo motivo (violazione degli artt. 752 e 754
c.c., in relazione all'art. 360, n. 3; omessa
motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5) di
cui tratta anche il quarto motivo del ricorso
incidentale, nel quale le resistenti e le ricorrenti
incidentali aderiscono a quanto sostenuto nel ricorso
principale (v. già p. 13 controricorso).
La ricorrente principale e quelle
incidentali lamentano che il giudice dell'appello le
abbia erroneamente condannate al pagamento delle spese
del giudizio in solido e non già in relazione alle
rispettive quote ereditarie.
Le censure sono da disattendere,
stante la prescrizione normativa di cui all'art. 97
c.p.c., comma 2 secondo periodo, che testualmente recita
il giudice ' può anche pronunciare condanna solidale di
tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse
comune'.
Al riguardo, come già statuito da
questa Corte a Sezioni Unite nel 1987, va affermato che
al fine della condanna in solido di più soccombenti alle
spese del giudizio il requisito dell'interesse comune
non postula la loro qualità di parti in un rapporto
sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche
discendere da una mera convergenza di atteggiamenti
difensivi, rispetto alle questioni dibattute. in causa,
ovvero da identità di interesse personale con riguardo
al provvedimento richiesto al giudice (Cass. S.U. n.
1536/87).
Del resto, la controversia, oggetto
del presente giudizio, è da considerarsi di interesse
comune, atteso che tutti gli eredi devono partecipare al
processo in quanto litisconsorti necessari.
4.- Ne consegue l'assorbimento del
primo motivo (violazione dell'art. 490 c.c. in relazione
all'art. 360 c.p.c., n. 3; violazione dell'art. 112
c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4; omessa
motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5).
5.- Con il terzo motivo (violazione
della L. n. 372 del 1998, art. 26, lett. a), poi
abrogato dalla L. n. 431 del 1998 in relazione all'art.
360 c.p.c., n. 3; violazione dell'art. 2697 c.c. e art.
116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;
violazione dell'art. 1414 c.c., comma 2 in relazione
all'art. 360 c.p.c., n. 5), e che contiene, in estrema
sintesi, negli altri tre motivi del ricorso incidentale,
le stesse censure, la ricorrente principale e le
ricorrenti incidentali attaccano la sentenza impugnata
in realtà più che sotto il profilo dell'errore di
diritto sotto quello della motivazione laddove i giudici
dell'appello hanno ritenuto simulato il contratto ed
assolto l'onere probatorio al riguardo da parte del G..
La censura, che si esamina
unitamente a quelle proposte dalle ricorrenti
incidentali, va disattesa.
E', infatti, sufficiente la serena
lettura della motivazione della sentenza impugnata per
rendersi conto che nessuno dei vizi denunciati è
rinvenibile.
Infatti, il giudice dell'appello
dalla documentazione versata in atti ha ritenuto:
a) sussistente la simulazione,
anche in riferimento al fatto che i cd. lavori di
ristrutturazione richiesti dal conduttore e di cui
parlava il contratto in effetti non erano stati
realizzati, come risultato dalla CTU;
b) che non si potesse parlare di
'foresteria' stante la identità tra conduttore e
utilizzatore dell'immobile (v. per quanto valga Cass. n.
11952/92, in motivazione);
c) che la prova di un contratto ad
uso abitativo era stata data, inoltre, dalle deposizioni
testimoniali e dalla circostanza che le ricevute di
pagamento erano intestate al G. come persona e non già
alla ditta.
Di qui il giudice dell'appello ha
correttamente concluso che il conduttore avesse assolto
all'onere probatorio, che certamente gli incombeva
(Cass. n. 8585/02).
Peraltro, nel suo contenuto la
censura richiama documenti; pone in rilievo che sia
stato omesso l'esame della corrispondenza intercorsa tra
la locatrice e il conduttore; evidenzia la irrilevanza
delle deposizioni assunte dal giudice del merito a
conforto del suo convincimento. In altri termini, la
doglianza impinge in valutazioni di merito che sono di
esclusiva competenza del giudice del merito, la cui
motivazione è appagante sotto ogni profilo, perchè ha
consentito di accertare che non vi era stato alcun
mutamento nella concreta, ossia quella voluta dalle
parti, destinazione d'uso da parte del conduttore (Cass.
n. 11952/92), ma solo un vero e proprio contratto
simulato, mentre a fronte della motivazione rinvenibile
nella sentenza impugnata si prospetta da parte delle
ricorrenti tutte solo una diversa valutazione e scelta
del materiale probatorio.
Pertanto, le censure formulate
dalla ricorrente principale e dalle ricorrenti
incidentali vanno respinte.
Conclusivamente, i ricorsi vanno
respinti, ma sussistono giusti motivi, data la
peculiarità della questione, per il compensare
integralmente tra le parti le spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li
rigetta e compensa integralmente tra le parti le spese
del presente giudizio di cassazione. |