Giorgio Vaccaro (Guida al Diritto)
Approfondimento del
22-12-2011 - Vecchio decreto di fissazione di udienza
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Il rischio degli accertamenti
reddituali della “Polizia Tributaria” connessi alla
litigiosità coniugale sul punto della reale consistenza
economica dell’altro, ha da sempre costituito, per dato
di comune esperienza, un evento molto temuto dalla
parte. Sino ad oggi, i decreti emessi dalla Prima
Sezione del Tribunale di Roma, la Sezione Famiglia, per
fissare la prima udienza, quella per le misure
“provvisorie ed urgenti”, disponevano il deposito della
documentazione fiscale, limitandosi alla semplice
richiesta alla parte che si doveva poi costituire (nello
spirito della norma di riferimento per il divorzio
articolo 5, comma 9, della legge 74/1987) di provvedere
alla “allegazione” delle “copie delle ultime
dichiarazioni dei redditi, con le certificazioni di
inoltro” (si veda il file Decreto vecchio).
La nuova prassi
Dal prossimo anno a partire dalle
Presidenziali di fine marzo 2012, le cose sono destinate
a cambiare radicalmente, ciò in quanto il Presidente
Massimo Crescenzi ha studiato e concertato con i suoi
Giudici della Sezione Famiglia, l’introduzione,
operativa sin dal corrente mese, di una diversa e molto
più articolata versione del “Decreto di fissazione della
Udienza Presidenziale”. (si veda il file Decreto nuovo).
Con il nuovo testo del Decreto
viene infatti richiesto “ad entrambe le parti” (non più
solo alla parte convenuta) di depositare “entro 10
giorni liberi dalla udienza presidenziale” (raddoppiando
così il tempo per lo studio del fascicolo da parte del
giudice) non solo la documentazione reddituale
dell’ultimo triennio, ma anche una “dichiarazione
sostitutiva di atto notorio” nella quale indicare in
pratica tutte le “circostanze rilevanti il tenore di
vita della famiglia”.
E cioè:
a) l’attività lavorativa e tutte le
fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro
autonomo, pensioni, canoni da locazione, ecc.);
b) i redditi complessivi netti
annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti
mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c) le proprietà immobiliari
elencate singolarmente indicando la tipologia
(abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili, etc.),
l’anno di acquisto, l’ubicazione, la superficie e la
destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati
da componenti del nucleo familiare, se concessi in
godimento a terzi e l’eventuale corrispettivo mensile);
d) le proprietà di beni mobili
registrati e in particolare: autovetture (da elencare
singolarmente indicando il tipo e l’anno di acquisto);
imbarcazioni da diporto con l’indicazione della
tipologia (a vela o a motore) e della lunghezza;
aeromobili;
e) collaboratori domestici
indicando la retribuzione mensile corrisposta;
f) spese per mutui e finanziamenti
con l’indicazione della rata mensile dovuta, dell’anno
di erogazione e della durata, per canoni di locazione,
per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o
ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università
private
La responsabilità penale
V’è però subito da osservare come,
al di là “dell’avvertimento relativo alla falsità delle
dichiarazioni” che il nuovo testo ricorda espressamente
essere sanzionata con norma penale, nella pratica, la
difesa delle parti si giocherà sulle sfumature delle
omissioni, mentre a tutela del coniuge che abbia a
contestare la veridicità dell’avversa ricostruzione
patrimoniale resta intatta la facoltà, prevista dalla
norma vigente, di richiedere al giudice di disporre
“indagini sui redditi sui patrimoni e sull’effettivo
tenore di vita valendosi se del caso anche della Polizia
Tributaria”.
Nuovo Decreto di fissazione
delle udienze presidenziali - Tribunale di Roma
1
R.G. n.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
(viale
Giulio Cesare n. 54/b)
Il
Presidente della Sezione,
letto
il ricorso,
fissa
per la comparizione delle parti l’udienza del……………. alle
ore 10.30,
davanti
al giudice dott. ………………., delegato per l’udienza
presidenziale e per la successiva istrut-toria,
disponendo che parte ricorrente provveda alla
notificazione del ricorso e del pre-sente decreto, nel
termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza
fissata.
Avverte
il convenuto che potrà farsi assistere da un avvocato e
che potrà depositare, sino a 10 giorni liberi prima
dell’udienza, una memoria difensiva.
Dispone
che entrambe le parti provvedano a depositare nel
medesimo termine la docu-mentazione reddituale degli
ultimi tre anni oltre che una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai
sensi di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
ove an-dranno indicate le seguenti circostanze:
a)
attività lavorativa e tutte le fonti di reddito
(retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni,
ca-noni da locazione, ecc.);
b)
redditi complessivi netti annui relativi agli ultimi tre
anni e redditi netti mensili percepiti negli ulti-mi sei
mesi;
c)
proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando
la tipologia (abitazione, uffici, negozi, ter-reni
edificabili, etc.), l’anno di acquisto, l’ubicazione, la
superficie e la destinazione (se rimasti nella
disponibilità, se abitati da componenti del nucleo
familiare, se concessi in godimento a terzi e
l’eventuale corrispettivo mensile);
d)
proprietà di beni mobili registrati e in particolare:
autovetture (da elencare singolarmente indi-cando il
tipo e l’anno di acquisto); imbarcazioni da diporto con
l’indicazione della tipologia (a vela o a motore) e
della lunghezza; aeromobili;
e)
collaboratori domestici indicando la retribuzione
mensile corrisposta;
f)
spese per mutui e finanziamenti con l’indicazione della
rata mensile dovuta, dell’anno di eroga-zione e della
durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione
a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a
scuole od università private.
Avverte
le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è
penalmente punita ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e che tale condotta o l’omessa
alle-gazione o la tardività del deposito o la lacunosità
della dichiarazione saranno valu-tate quali argomenti di
prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. già in sede di
pronuncia dei provvedimenti provvisori, e, qualora i
coniugi abbiano figli minori, nella definizione del
regime di affidamento, oltre che ai sensi dell’art. 709-ter
c.p.c. ed in sede di rego-lamentazione delle spese
processuali ed ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
(sulla
base della con-siderazione che l’inosservanza del
predetto onere ed il tentativo di occultamento del
reddito costituisce com-portamento contrario
all’interesse dei figli e motivo di dilatazione dei
tempi del processo).
Dichiara l’urgenza del provvedimento ai sensi dell’art.
92 secondo comma dell’Ordinamento Giudizia-rio e
dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
limitatamente alla fase presidenziale.
Invita
le parti ad intraprendere, prima dell’udienza
presidenziale, un percorso di mediazione presso i centri
presenti sul territorio per “raggiungere un accordo con
particolare riferimento alla tutela dell’interesse
morale e materiale dei figli” ai sensi dell’art. 155
sexies del codice civile.
Roma
Il Cancelliere Il Presidente della Sezione
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