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SEPARAZIONE GIUDIZIALE-Divorzio, a Roma va dichiarato l'intero patrimonio alla prima udienza-Decreto di fissazione prima udienza-        Approfondimento del 21-12-2011 - Nuovo Decreto di fissazione delle udienze presidenziali - Tribunale di Roma-commento e testo

 

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Giorgio Vaccaro (Guida al Diritto)

        Approfondimento del 22-12-2011 - Vecchio decreto di fissazione di udienza

 

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Il rischio degli accertamenti reddituali della “Polizia Tributaria” connessi alla litigiosità coniugale sul punto della reale consistenza economica dell’altro, ha da sempre costituito, per dato di comune esperienza, un evento molto temuto dalla parte. Sino ad oggi, i decreti emessi  dalla Prima Sezione del Tribunale di Roma, la Sezione Famiglia, per fissare la prima udienza, quella per le misure “provvisorie ed urgenti”, disponevano il deposito della documentazione fiscale, limitandosi alla semplice richiesta alla parte che si doveva poi costituire (nello spirito della norma di riferimento per il divorzio articolo 5, comma 9, della legge 74/1987) di provvedere alla “allegazione” delle “copie delle ultime dichiarazioni dei redditi, con le certificazioni di inoltro” (si veda il file Decreto vecchio).

 

 

 

La nuova prassi

 

Dal prossimo anno a partire dalle Presidenziali di fine marzo 2012, le cose sono destinate a cambiare radicalmente, ciò in quanto il Presidente Massimo Crescenzi ha studiato e concertato con i suoi Giudici della Sezione Famiglia, l’introduzione, operativa sin dal corrente mese, di una diversa e molto più articolata versione del “Decreto di fissazione della Udienza Presidenziale”. (si veda il file Decreto nuovo).

 

 

 

Con il nuovo testo del Decreto viene infatti richiesto “ad entrambe le parti” (non più solo alla parte convenuta) di depositare “entro 10 giorni liberi dalla udienza presidenziale” (raddoppiando così il tempo per lo studio del fascicolo da parte del giudice) non solo la documentazione reddituale dell’ultimo triennio, ma anche una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” nella quale indicare in pratica tutte le “circostanze rilevanti il tenore di vita della famiglia”.

 

 

 

E cioè:

 

a) l’attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni da locazione, ecc.);

 

b) i redditi complessivi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;

 

c) le proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili, etc.), l’anno di acquisto, l’ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l’eventuale corrispettivo mensile);

 

d) le proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da elencare singolarmente indicando il tipo e l’anno di acquisto); imbarcazioni da diporto con l’indicazione della tipologia (a vela o a motore) e della lunghezza; aeromobili;

 

e) collaboratori domestici indicando la retribuzione mensile corrisposta;

 

f) spese per mutui e finanziamenti con l’indicazione della rata mensile dovuta, dell’anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private

 

La responsabilità penale

V’è però subito da osservare come, al di là “dell’avvertimento relativo alla falsità delle dichiarazioni” che il nuovo testo ricorda espressamente essere sanzionata con norma penale, nella pratica, la difesa delle parti si giocherà sulle sfumature delle omissioni, mentre a tutela del coniuge che abbia a contestare la veridicità dell’avversa ricostruzione patrimoniale resta intatta la facoltà, prevista dalla norma vigente, di richiedere al giudice di disporre  “indagini sui redditi sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita valendosi se del caso anche della Polizia Tributaria”.

 Nuovo Decreto di fissazione delle udienze presidenziali - Tribunale di Roma

1

 R.G. n.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

(viale Giulio Cesare n. 54/b)

Il Presidente della Sezione,

letto il ricorso,

fissa per la comparizione delle parti l’udienza del……………. alle ore 10.30, davanti al giudice dott. ………………., delegato per l’udienza presidenziale e per la successiva istrut-toria, disponendo che parte ricorrente provveda alla notificazione del ricorso e del pre-sente decreto, nel termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza fissata.

Avverte il convenuto che potrà farsi assistere da un avvocato e che potrà depositare, sino a 10 giorni liberi prima dell’udienza, una memoria difensiva.

Dispone che entrambe le parti provvedano a depositare nel medesimo termine la docu-mentazione reddituale degli ultimi tre anni oltre che una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove an-dranno indicate le seguenti circostanze:

a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, ca-noni da locazione, ecc.);

b) redditi complessivi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ulti-mi sei mesi;

c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, ter-reni edificabili, etc.), l’anno di acquisto, l’ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l’eventuale corrispettivo mensile);

d) proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da elencare singolarmente indi-cando il tipo e l’anno di acquisto); imbarcazioni da diporto con l’indicazione della tipologia (a vela o a motore) e della lunghezza; aeromobili;

e) collaboratori domestici indicando la retribuzione mensile corrisposta;

f) spese per mutui e finanziamenti con l’indicazione della rata mensile dovuta, dell’anno di eroga-zione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private.

Avverte le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è penalmente punita ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che tale condotta o l’omessa alle-gazione o la tardività del deposito o la lacunosità della dichiarazione saranno valu-tate quali argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. già in sede di pronuncia dei provvedimenti provvisori, e, qualora i coniugi abbiano figli minori, nella definizione del regime di affidamento, oltre che ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. ed in sede di rego-lamentazione delle spese processuali ed ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (sulla base della con-siderazione che l’inosservanza del predetto onere ed il tentativo di occultamento del reddito costituisce com-portamento contrario all’interesse dei figli e motivo di dilatazione dei tempi del processo).

Dichiara l’urgenza del provvedimento ai sensi dell’art. 92 secondo comma dell’Ordinamento Giudizia-rio e dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, limitatamente alla fase presidenziale.

Invita le parti ad intraprendere, prima dell’udienza presidenziale, un percorso di mediazione presso i centri presenti sul territorio per “raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli” ai sensi dell’art. 155 sexies del codice civile.

Roma

Il Cancelliere Il Presidente della Sezione

 

 

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