L’ausiliario del traffico non può
contestare all’automobilista il transito nelle corsie
riservate ai mezzi pubblici. La Corte di cassazione, con
la sentenza 28359,respinge il ricorso del comune di Roma
che affermava la legittimità dell’operato del vigilino,
che aveva sanzionato una signora per aver invaso la
corsia dei bus, negandogli anche la possibilità di
avvalersi della contestazione immediata.
Il vigilino si occupa solo della
sosta - D’accordo con l’ausiliario e il comune si era
trovato il giudice di pace della capitale che aveva
condannato la donna a pagare, respingendo un ricorso
accolto invece dagli ermellini. La Suprema corte
approfitta del caso per fare chiarezza sui compiti degli
ausiliari del traffico che, ricordano i giudici della
seconda sezione, devono limitarsi alle contestazioni che
riguardano la sosta mentre non possono occuparsi della
circolazione. La possibilità di “punire” chi utilizza
le corsie preferenziali è semmai riservata al “personale
ispettivo delle aziende esercenti il trasporto
pubblico”.
La designazione nominativa - Una
funzione che può essere svolta però solo da chi è stato
“nominativamente designato dal sindaco previo
accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze
penali”. Resta in ogni caso inalterata la possibilità,
per l’automobilista, di fare la contestazione immediata
e l’obbligo, per chi eleva la contravvenzione, di
sottoscrivere il verbale di accertamento.
Sempre il sindaco ha poi la facoltà
di designare i dipendenti comunali o delle società di
gestione parcheggi che, limitatamente alle aree oggetto
di concessione, possono prevenire e accertare le
violazioni che riguardano esclusivamente la sosta.
Per finire la Cassazione afferma
che spetta all’amministrazione fornire “l’onere della
prova” sull’idoneità del soggetto ad accertare le
violazioni. Non è, infatti, sufficiente che il verbale
riporti la dicitura ausiliario del traffico, ma è
necessario dimostrare che la nomina è avvenuta con un
provvedimento amministrativo “trasparente”. |