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Riassunzione,iscrizione a ruolo, mancata,processo civile,procedura civile- Giudice di Pace di Pozzuali dep 9.1.2012- Testo e sintesi-Civile.it


 

 

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Testo e sintesi cortesemente inviata dal gdp Italo Bruno, sempre su temi interessanti:

 

"Mancata riassunzione del processo non iscritto a ruolo

 

Gli atti con cui si promuove la riassunzione del giudizio rimasto interrotto per una qualsiasi causa, sono normalmente costituiti da comparse. Tuttavia se la parte faccia invece ricorso alla citazione, non per questo può ritenersi che la riassunzione sia mancata e che l'atto di citazione possa essere considerato solo come atto introduttivo di un nuovo giudizio. Quello che conta e la volontà manifesta nell'atto: se questa risulta diretta a promuovere la prosecuzione del giudizio che era stato interrotto e non ad instaurarne uno nuovo, non si può negare che il contenuto è esattamente quello di un atto di riassunzione."

 

 

               

               

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

nella causa iscritta al n.2552/10 R.G. Affari Contenziosi Civili - aventi ad oggetto:

 

Risarcimento danni.

 

T R A

 

(TIZIA), nata a (*) il (*) ed ivi res.te alla Via (*) n.(*) - c.f. (*) - elett.te dom.ta in (*) alla Via (*) n.(*) presso lo studio degli avv.ti (*) che la rapp.tano e difendono giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE

 

E

 

COMUNE di (*), in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to in (*) presso la Casa Comunale alla Via (*) - elett.te dom.to in (*) alla Via (*) n.(*) presso lo studio degli avv.ti (*) che lo rapp.tano e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO

 

CONCLUSIONI

 

Per l’attrice: dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune di (*), in persona del Sindaco pro-tempore, in ordine alla produzione dell’evento per cui è causa e, per l’effetto, condannarlo al pagamento della somma ritenuta di giustizia, nei limiti della competenza del Giudice adito, per lesioni subite, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari.

 

Per il convenuto: dichiarare l’inammissibilità della domanda per mancata riassunzione dello stesso giudizio instaurato con precedente atto di citazione notificato il 28/10/09, per non essere ancora trascorso il termine per la riassunzione; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato il 15/1/10 al COMUNE di (*), in persona del Sindaco pro-tempore, lo conveniva innanzi a questo Giudice affinché - previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità del Comune di (*) nella produzione dell’incidente avvenuto il giorno 29/7/09, in occasione del quale, mentre camminava sul marciapiede di Via (*), inciampava in un ferro che fuoriusciva dal cemento del marciapiede, non visibile e non segnalato e, cadendo, riportava lesioni - fosse condannato il medesimo, in persona del Commissario pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.

 

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

 

- che in dipendenza dell’incidente, riportava lesioni tali da essere ricoverata al p.s. dell’Ospedale “(*)” di (*) dove i sanitari di turno le diagnosticavano: contusione ginocchio destro;

 

- che a nulla è valsa la richiesta di risarcimento effettuata con racc.ta a.r. n.12666743178-4 ricevuta il 19/10/09.

 

Instauratosi il procedimento, si costituiva il Comune di (*) che, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità della domanda per mancata riassunzione dello stesso giudizio instaurato con precedente atto di citazione notificato il 28/10/09, per non essere ancora trascorso il termine per la riassunzione e, nel merito, la contestava sia nell’an che nel quantum. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

 

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 16/12/11 la causa veniva assegnata a sentenza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Preliminarmente, in relazione all’eccezione d’inammissibilità della domanda formulata dal convenuto Comune di Pozzuoli, va precisato che:

 

anche se il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio quiescente costituiscono elementi essenziali all’atto di riassunzione, la mancanza dei suddetti requisiti non determina la nullità del secondo atto di citazione, non comminata da alcuna disposizione di legge, avendo il secondo atto di citazione, notificato prima dello scadere del termine dei tre mesi, determinato il raggiungimento dello scopo dell’atto di riassunzione (Cass. 1440/84);

 

Gli atti con cui si promuove la riassunzione del giudizio rimasto interrotto per una qualsiasi causa, sono normalmente costituiti da comparse. Tuttavia se la parte faccia invece ricorso alla citazione, non per questo può ritenersi che la riassunzione sia mancata e che l'atto di citazione possa essere considerato solo come atto introduttivo di un nuovo giudizio. Quello che conta è la volontà manifesta nell'atto: se questa risulta diretta a promuovere la prosecuzione del giudizio che era stato interrotto e non ad instaurarne uno nuovo, non si può negare che il contenuto è esattamente quello di un atto di riassunzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3126 del 05/11/1971);

 

anche se l’inammissibilità del secondo atto di citazione, non essendo stato riassunto il primo, è stata eccepita dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, ciò non di meno, quest’ultimo, anziché di richiedere, a verbale, la declaratoria d’inammissibilità, di comune accordo con la parte attrice, ha richiesto il rinvio ex art. 320 c.p.c.;

 

in tale contesto, è evidente che il convenuto ha, implicitamente, rinunciato alla sua eccezione d’inammissibilità del secondo giudizio che, è proseguito, sia per volontà delle parti sia del Giudice, per economia processuale e accelerazione del processo;

 

Infatti, se si fosse dichiarata l’inammissibilità del secondo atto di citazione, questo Giudice avrebbe dovuto concedere un termine alla parte attrice per riassumere il processo quiescente, con inevitabile allungamento dei tempi per la definizione dello stesso processo;

 

Inoltre, ove la parte attrice avesse fatto trascorrere inutilmente il termine per riassumere il primo processo, la stessa sarebbe stata libera di proporre ex novo la domanda in un nuovo processo, senza che fosse stata necessaria la previa declaratoria dell’estinzione del precedente processo. L’estinzione del processo, infatti, non estingue l’azione per cui – salvo il sopravvenire della prescrizione, il cui termine decorre dall’estinzione del processo - l’azione per far valere quel diritto può essere riproposta con l’introduzione di un nuovo giudizio (Cass.6451/86).

 

La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da regolare richiesta di risarcimento danni.

 

La legittimazione attiva è stata provata con la documentazione medica; quella passiva non è stata contestata.

 

Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

 

La versione dell’incidente prospettata dall’attrice ha trovato conferma nella circostanziata deposizione del teste. Egli ha dichiarato di aver assistito all’incidente per essersi trovato sul posto, in compagnia dell’attrice, e di aver visto la stessa cadere a terra per aver inciampato in un ferro sporgente dal cemento del marciapiede dove stavano camminando. Lo stesso teste ha dichiarato che il ferro non era visibile perché coperto da cartacce e non segnalato.

 

Tale versione è stata confermata anche dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti sul luogo che, hanno redatto il verbale con allegata documentazione fotografica del ferro sporgente dal cordolo del marciapiede.

 

L’espletata istruttoria ha, quindi, evidenziato in modo inequivocabile che la responsabilità dev’essere ascritta unicamente all’Amministrazione Comunale di (*) ex artt. 2043 e 2051 cod.civ. in quanto, l’evento dannoso va ricollegato unicamente ad una condotta omissiva della stessa Amministrazione o degli organi ad essa preposti, nella sua qualità di proprietaria-custode della strada pubblica e del marciapiede.

 

Anche se vi è un potere discrezionale delle P.A. di provvedere alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, ciò non la esonera dall’obbligo di eliminare, o almeno di segnalare le situazioni di pericolo che non siano chiaramente evitabili e percepibili dall’utente con l’uso della normale prudenza; il principio del neminen laedere impone anche alle amministrazione il dovere di tenere le strade e le pertinenze in condizioni tali da non costituire per l’utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un’insidia o trabocchetto (Cass. 24/1/95 n.809).

 

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il titolo della responsabilità per danni causati da una cosa in custodia e l’estensione di essa fino alla prova del fortuito, corrispondono ad una esigenza di giustizia distributiva secondo la quale non è ammissibile che le conseguenze cagionate da una cosa inanimata ricadano sul terzo incolpevole che le ha subite e non piuttosto su chi detiene la cosa stessa.

 

La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che l’art.2051 cod. civ., pur non postulando la nozione di custodia in senso tecnico-giuridico, non può tuttavia riferirsi ad una semplice potenziale disponibilità della cosa senza onere di vigilanza, intendendo lo spirito e la lettera della norma significare un effettivo, attuale potere fisico, un governo o un uso della cosa stessa, cui sia collegato il dovere di badare a che essa, per sua natura o per particolari contingenze, non arrechi pregiudizi ad altri.

 

Cass.27/12/95 n.13114, ha ribadito che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, fissata dall’art.2051 cod.civ., è applicabile nei confronti della P.A. anche con riguardo ai beni demaniali, ivi compresi quelli del demanio stradale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per terzi.

 

In ossequio a quanto sopra evidenziato, il Comune di (*) proprietario della strada e delle sue pertinenze è, pertanto, responsabile dei danni subiti dall’istante in conseguenza della mancata manutenzione del marciapiede.

 

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 11 luglio 2011 n. 27035, ha affermato che:

 

- la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune assumono sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi della amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini, situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali, non richiede loro di effettuare perlustrazioni o ronde di sorta, ma è sicuramente doveroso il loro attivarsi per avere attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali nonché per adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericolo accertati o comunque segnalati.

 

Per quanto attiene alle lesioni riportate dall’istante (TIZIA), sulla scorta della documentazione sanitaria depositata, questo Giudice ritiene di riconoscere, alla parte lesa, un danno biologico dello 0,50%, in considerazione che la malattia, pur essendo clinicamente guarita, ciò non di meno ha causato sofferenza fisica e psichica, la compromissione della qualità della vita, anche se temporanea, nonché il disagio, più o meno prolungato, dovuto ad un repentino mutamento delle condizioni di salute.

 

Dalla documentazione medica si evince che dette lesioni hanno determinato un’invalidità assoluta di giorni 8 e parziale di giorni 10 al 50% e giorni 10 al 25%.

 

Pertanto, in relazione all’età della danneggiata (anni 44) e, tenendo conto delle tabelle del danno biologico di cui all’art. 139 del D.L.vo 209/05, si ottiene una liquidazione per danno biologico di € 315,00;

 

- per la invalidità temporanea totale e parziale, assumendo un valore economico di € 44,00/giorno si determina un indennizzo di € 682,00;

 

- per il compenso forfetario, per i disagi derivati dall’infermità, per le spese mediche e per le vittitazioni, si ritiene equa la liquidazione complessiva di € 121,00;

 

- per il danno morale, alla luce del d.P.R. 3 marzo 2009 n.37 che ha introdotto criteri legali per la determinazione dell'invalidità permanente, questo Giudice ritiene di liquidare 1/3 del danno biologico più l’invalidità temporanea e, quindi, € 332,00, tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell'autore del danno.

 

E’ noto a questo Giudice che la Corte Suprema di Cassazione a S.U. ha precisato che, il danno non patrimoniale di cui l’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di divisione in sottocategorie e che, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

 

Ma, il Legislatore nel d.P.R. citato, al contrario, ha statuito che: la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

 

Questo Giudice ritiene che, seppur intervenendo in una materia del tutto peculiare ed in un settore speciale, il legislatore ha indicato chiaramente il percorso ermeneutico per la liquidazione dell’invalidità complessiva (IC) che, in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, e che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB+DM+(IP-DB).

 

Va, infine, ricordato che non vi può essere disparità di trattamento tra persone lese e che il Giudice ha il dovere – in quanto sottoposto alla Legge – di guardare all’intero sistema normativo per evincere l’interpretazione che più delle altre (o unica tra le tante) rispetta la sovranità popolare come espressa dagli organi rappresentativi.

 

E, allora, laddove il Legislatore indichi chiaramente un percorso ermeneutico, a questo il Giudice resta vincolato, mentre alla giurisprudenza può aderire o meno.

 

Il credito risarcitorio dell’istante (TIZIA) risulta, quindi, complessivamente di € 1.450,00.

 

Detto importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza (Cass.8517/94; 24/3/03 n.4242).

 

Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.

 

In relazione alla richiesta di parte attrice di liquidare gli interessi e la svalutazione dalla data dell’evento alla data della sentenza, è doveroso, da parte di questo Giudice specificare, che essi sono sempre conteggiati sulla somma che viene liquidata con equità ed all’attualità, così come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte della Cassazione in numerose sentenze:

 

- in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge ad una precisa valutazione analitica, restando, quindi, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale deve, tuttavia, tener conto dell’effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito, dell’entità, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato e di ogni altro peculiare elemento della fattispecie concreta (Cass. 23/88; 2491/93);

 

- la liquidazione equitativa in genere è informata a criteri di prudente apprezzamento e, in quanto consegue all’impossibilità o quanto meno alla notevole difficoltà di una precisa quantificazione sulla base di elementi di sicura efficacia, mal si presta ad un’indicazione analitica di singole componenti del risarcimento, potendo essere espressa in una cifra che comprenda l’intero ammontare del risarcimento, con svalutazione e interessi (Cass. 2996/84; 2934/91;

 

- la liquidazione equitativa del danno, in quanto informata a criteri di prudente apprezzamento, può essere effettuata stabilendo un importo che tenga conto degli elementi costitutivi del danno e della svalutazione verificatasi nel periodo intercorrente tra la produzione dell’evento e la decisione, proprio in considerazione della notevole difficoltà di una prova precisa del danno, che ben difficilmente consente l’indicazione analitica delle singole componenti di esso, specie con riferimento al danno non patrimoniale (Cass. 8517/94; Cass. 24/3/03 n.4242).

 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglioni, nonché dell’attività processuale svolta.

 

La sentenza è esecutiva ex lege.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti del COMUNE di (*), in persona del Sindaco pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

 

1) dichiara il COMUNE di (*), in persona del Sindaco pro-tempore, esclusivo responsabile dell’incidente per cui è causa e, per l’effetto, lo condanna al pagamento in favore di (TIZIA) della somma complessiva di € 1.450,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo;

 

2) condanna il suddetto convenuto alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.550,00, di cui € 150,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

 

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore dei procuratori anticipatari;

 

4) sentenza esecutiva ex lege.

 

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 9 gennaio 2012.

 

IL GIUDICE DI PACE

 

(Avv. Italo BRUNO)

 

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