Si richiama’attenzione sulle
seguenti decisioni della Corte di Cassazione inerenti la
materia del lavoro
Sentenza n. 795 del 20 gennaio
2012
Nel caso di rilascio tardivo
dell’attestazione di esposizione all’amianto che
comprometta i benefici pensionistici, al lavoratore non
spetta alcun risarcimento da parte dell’INAIL.Risulta
ottolineato che, in base al dovere di correttezza
gravante sul creditore (art. 1175 c.c.), lo stesso
lavoratore, per essere soddisfatto più celermente,
avrebbe dovuto attivarsi per produrre (salvi
impedimenti) la prova degli elementi costitutivi del
proprio diritto.
Sentenza n. 801 del 20 gennaio
2012
Va esclusa dersi la possibilità
che le maggiorazioni per lavoro straordinario, calcolate
sul compenso orario, previste dal “contratto leader”
entrino a far parte del minimale contributivo di cui
alla Legge n. 338/1989.E’ stato sottolineato che la
decisione muove dalla distinzione operata dalla Legge n.
338/1989 tra parte normativa e parte economica del
contratto. Infatti, applicare ai fini del minimale
contributivo anche la parte normativa del CCNL è
espressamente escluso dalla citata norma, la quale fa
riferimento in via esclusiva all’aspetto retributivo.
Sentenza n. 755 del 19 gennaio
2012,
E’illegitimo il licenziamento del
dipendente adottato per giustificato motivo, laddove si
dimostri che la riduzione dell’appalto è di modesta
entità e, quindi, non sufficiente a giustificare la
soppressione del posto di lavoro; pertanto, il
lavoratore licenziato e sostituito dal datore di lavoro
con un collaboratore a progetto deve essere
reintegrato.E? stato sottolineato che il giudice di
merito, nell’accertare la legittimità del recesso del
datore di lavoro, si è limitato a verificare l’esistenza
del riassetto organizzativo dedotto dallo stesso datore,
senza violare in alcun modo la libertà d’impresa.
Sentenza n. 751 del 19 gennaio 2012
L’’azienda committente che usa in
via diretta i lavoratori dell’impresa sub-appaltatrice,
pone in essere un comportamento illegittimo costituente
illegittima interposizione di manodopera. ,restando
sottolineato che, qualora oltre all’utilizzo, la
manodopera fruisca anche del vitto e dell’alloggio a
carico del presunto committente, l’interposizione
fittizia di manodopera è fuor di dubbio
Sentenza n. 1855 del 18 gennaio
2012
Si deve considerare nulla la
condanna del datore di lavoro per il reato di omissione
contributiva, qualora l’INPS non abbia mai provveduto ad
intimare il pagamento fornendo la possibilità di
provvedere al versamento nel termine di tre mesi, con
conseguente possibilità di beneficiare della causa di
non punibilità.Risultaprecisato chela mancata
possibilità, fornita all’imprenditore da parete
dell’Istituto, di provvedere al pagamento per mezzo del
ravvedimento operoso, fa scattare la nullità della
condanna inflitta per omissione contributiva, con
conseguente cancellazione dell’illecito. |