Avv. Paolo Nesta


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Si richiama’attenzione sulle seguenti decisioni della Corte di Cassazione inerenti la materia del   lavoro

 

  Sentenza n. 795 del 20 gennaio 2012

 

 Nel caso di rilascio tardivo dell’attestazione di esposizione all’amianto che comprometta i benefici pensionistici, al lavoratore non spetta alcun risarcimento da parte dell’INAIL.Risulta ottolineato che, in base al dovere di correttezza gravante sul creditore (art. 1175 c.c.), lo stesso lavoratore, per essere soddisfatto più celermente, avrebbe dovuto attivarsi per produrre (salvi impedimenti) la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto.

 

  Sentenza n. 801 del 20 gennaio 2012

 

  Va esclusa dersi la possibilità che le maggiorazioni per lavoro straordinario, calcolate sul compenso orario, previste dal “contratto leader” entrino a far parte del minimale contributivo di cui alla Legge n. 338/1989.E’ stato sottolineato   che la decisione muove dalla distinzione operata dalla Legge n. 338/1989 tra parte normativa e parte economica del contratto. Infatti, applicare ai fini del minimale contributivo anche la parte normativa del CCNL è espressamente escluso dalla citata norma, la quale fa riferimento in via esclusiva all’aspetto retributivo.

 

 Sentenza n. 755 del 19 gennaio 2012,

 

E’illegitimo il licenziamento del dipendente adottato per giustificato motivo, laddove si dimostri che la riduzione dell’appalto è di modesta entità e, quindi, non sufficiente a giustificare la soppressione del posto di lavoro; pertanto, il lavoratore licenziato e sostituito dal datore di lavoro con un collaboratore a progetto deve essere reintegrato.E? stato  sottolineato che il giudice di merito, nell’accertare la legittimità del recesso del datore di lavoro, si è limitato a verificare l’esistenza del riassetto organizzativo dedotto dallo stesso datore, senza violare in alcun modo la libertà d’impresa.

 

Sentenza n. 751 del 19 gennaio 2012

 

 L’’azienda committente che usa in via diretta i lavoratori dell’impresa sub-appaltatrice, pone in essere un comportamento illegittimo costituente illegittima interposizione di manodopera. ,restando sottolineato che, qualora oltre all’utilizzo, la manodopera fruisca anche del vitto e dell’alloggio a carico del presunto committente, l’interposizione fittizia di manodopera è fuor di dubbio

 

 Sentenza n. 1855 del 18 gennaio 2012

 

Si deve    considerare   nulla la condanna del datore di lavoro per il reato di omissione contributiva, qualora l’INPS non abbia mai provveduto ad intimare il pagamento fornendo la possibilità di provvedere al versamento nel termine di tre mesi, con conseguente possibilità di beneficiare della causa di non punibilità.Risultaprecisato chela mancata possibilità, fornita all’imprenditore da parete dell’Istituto, di provvedere al pagamento per mezzo del ravvedimento operoso, fa scattare la nullità della condanna inflitta per omissione contributiva, con conseguente cancellazione dell’illecito.

 

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