Legge e giustizia.it
La nozione di trasferimento del
lavoratore, ai sensi dell'art. 2103, primo comma (ultima
parte), cod. civ., implica ordinariamente il mutamento
definitivo del luogo geografico di esecuzione della
prestazione, il quale, però non è di per sé idoneo a
configurare l'ipotesi del trasferimento quando lo
spostamento venga attuato nell'ambito della medesima
unità produttiva, con riguardo ad articolazioni
aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia
amministrativa, siano destinate a scopi interamente
strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai
generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione
dell'attività produttiva della stessa. Tuttavia, poiché
la finalità principale della norma di cui all'art. 2103
cod. civ. è quella di tutelare la dignità del lavoratore
e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali
che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le
tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano
anche quando lo spostamento avvenga in un ambito
geografico ristretto (ad es. nello stesso territorio
comunale) da una unità produttiva ad un'altra,
intendendo per "unità produttiva" ogni articolazione
autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo
funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in
tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima,
della quale costituisca una componente organizzativa,
connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali
che in essa si possa concludere una frazione
dell'attività produttiva aziendale. |