Avv. Paolo Nesta


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LA FINALITA' PRINCIPALE DELL'ART. 2103 COD. CIV. IN MATERIA DI TRASFERIMENTO E' QUELLA DI TUTELARE LA DIGNITA' DEL LAVORATORE - E di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano a un determinato complesso produttivo (Cassazione Sezione Prima Civile n. 89 del 10 gennaio 2012, Pres. De Renzis, Rel. Tricomi).

 

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La nozione di trasferimento del lavoratore, ai sensi dell'art. 2103, primo comma (ultima parte), cod. civ., implica ordinariamente il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, il quale, però non è di per sé idoneo a configurare l'ipotesi del trasferimento quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa. Tuttavia, poiché la finalità principale della norma di cui all'art. 2103 cod. civ. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad es. nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra, intendendo per "unità produttiva" ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale.

 

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